TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/11/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza orale, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 668/2025 Lavoro e Previdenza vertente
TRA
(c.f.: ), rapp.to e difeso dall'avvocato Coppola Parte_1 C.F._1
Luca, presso il cui studio domiciliamo
OPPONENTE
E
l' in persona del Presidente legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avvocatura interna;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il presente ricorso, iscritto a ruolo il 26.2.2025, parte ricorrente chiede “1) Dichiarare che il ricorrente nulla deve all' per quanto esposto in premessa o, in via del tutto subordinata, CP_1 ridurre l'importo dovuto nei limiti di legge. 2) Ordinare, per l'effetto, in favore del ricorrente, la restituzione delle somme, medio tempore, indebitamente trattenute dall' 3) Vittoria di spese CP_1 ed onorari, con attribuzione” Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' , e ne chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Istruita con i documenti prodotti da parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito di note scritte. Il ricorso è fondato. In fatto il ricorrente, in godimento della pensione cat. INVCIV n. 044-790007077883, ha ricevuto l'avviso, datato 20/11/2024, secondo cui avrebbe percepito indebitamente dall' la somma di CP_1
€ 10.244,94, per il periodo dal gennaio 2022 a novembre 2024. Il thema decidendum è la ripetibilità dei ratei in ragione della dedotta non addebitabilità al percipiente dell'erroneo incameramento delle somme.
1 Questo Giudice intende abbracciare la tesi sostenuta da parte ricorrente, in accordo con l'orientamento recentemente affermatosi e consolidatesi in seno alla Suprema Corte. Nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie il principio generale di ripetibilità dell'indebito, espresso dall'art. 2033 c.c., cede il passo a specifiche previsioni normative che escludono la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento: il principio trova copertura costituzionale nell'art. 38 Cost. a tutela di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). Con riguardo alle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. Anche la Corte costituzionale (Corte Cost. sent. n. 448/2000 e n. 264/04) ha riconosciuto che, nonostante che con le modifiche del quadro normativo introdotte dal D.L. n. 323 del 1996, art. 4 e dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8, si sia avuto un “avvicinamento” nelle discipline dell'indebito previdenziale e dell'indebito assistenziale, tuttavia si giustificano le peculiarità delle rispettive discipline (giudicando pertanto manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., comma 1, dell'art. 1, commi 260 - L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 265, e della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale). Pertanto la disciplina dell'indebito va ricercata nel sistema normativo differenziato che il legislatore riserva alla materia delle provvidenze previste a favore degli invalidi civili. E dall'esame della specifica normativa di settore (D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977; D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 10, convertito nella L. n. 291 del 1988; L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, poi abrogata dall'art. 4, comma 3 - nonies introdotto dalla L. n. 425 del 1996 di conversione del D.L. n. 323 del 1996; D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5) può evincersi il principio secondo il quale l'indebito in materia di prestazioni di invalidità civile, formatosi per motivi extrasanitari, può essere recuperato solo ed esclusivamente con riferimento ai ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta. La giurisprudenza di legittimità e la Corte Costituzionale (sentenze n. 1/2006 e 431/1993) hanno delineato un regime di favore rispetto alla disciplina generale dell'indebito civile contenuta nell'art. 2033 c.c., venendo in considerazione prestazioni destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia del beneficiario. È stato così posto l'accento dalla giurisprudenza di legittimità sulla buona fede del percettore e la presenza di una situazione idonea a generare affidamento circa la spettanza della prestazione, affermandosi che il rateo è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento del percettore, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigente assistenziali o, infine, di “dolo comprovato” (cfr ex multis Cass. Sez. Lav. 26036/2019; Cass. Sez. Lav. 28771/2018). L'ordinanza della Corte di Cassazione (13223/2020) sul solco delle pronunce da ultimo citate, nel ribadire che in materia di indebito assistenziale non si applica la disciplina dell'art. 13 1. 412/1991 che si riferisce invece all'indebito previdenziale, ha tuttavia ancora una volta affermato che nel settore
2 non si applica nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c., dovendosi invece applicare i seguenti principi (sintetizzati nelle pronunce Cass. n. 1446/2008; n. 11921/2015): "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta e una situazione idonea a generare affidamento", che deve essere escluso nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato. Sul solco delle sentenze sopra richiamate (Cass. 28771/2018 e Cass. 31372/2019) l'ordinanza 13223/2020 conferma il principio secondo il quale nella specifica fattispecie dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione deve ricorrere il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno il suo affidamento e ha escluso che tale situazione soggettiva possa configurarsi nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' . CP_1
Già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva all' di accedere alla conoscenza CP_1 dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Lo scambio di informazioni e dati tra Amministrazioni Pubbliche è stato poi normativamente rafforzato dall'art. 15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, per cui l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a CP_1 loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia e ancor più dall'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del " Casellario CP_1 dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente CP_1 sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria). Alla luce delle compendiate coordinate normative e giurisprudenziali, posto che è pacifica l'assenza di dolo e la non addebitabilità dell'indebito al percipiente, deve essere esclusa la ripetibilità dei ratei erogati medio tempore, considerato altresì che il superamento dei limiti reddituali è scaturito dalla percezione di ratei di una prestazione previdenziale erogata dall' stesso (in questo senso anche CP_1
Tribunale Sulmona Sez. lavoro, Sent., 17/08/2023). In riferimento alla specifica ipotesi di indebito assistenziale per sopravvenuto supero delle soglie di reddito, ed in conformità con i criteri interpretativi sopra riportati, la giurisprudenza di legittimità ha valorizzato l'elemento psicologico del dolo dell'assistito, il quale, versando in una situazione di mala fede, in termini di piena consapevolezza della percezione di somme non dovute, o abbia omesso di dichiarare i redditi ulteriori (e che hanno determinato lo sforamento delle soglie) o abbia percepito il trattamento d'assistenza nonostante gli altri redditi prodotti avessero importi così elevati da renderne del tutto evidente l'incompatibilità con la provvidenza assistenziale (Cassazione civile, sez. lav., 09/11/2018, n. 28771: “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme
3 versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”). In assenza di ciò, dunque, l'indebito non è ripetibile e l'esclusione del beneficio avviene solo pro futuro, dovendosi riscontrare, in capo all'assistito, un affidamento tutelabile. Nella fattispecie in controversia, è questa la regula iuris a cui va data applicazione, dovendosi riscontrare la buona fede, l'assenza di dolo ed il conseguente legittimo affidamento del ricorrente. Ciò in quanto esso ha regolarmente presentato le dichiarazioni reddituali , immediatamente accessibili dall' che ha accesso diretto alle banche dati fiscali attraverso il sistema S.I.U.S.S. (D. Lgs. CP_1
147/2017) e, dunque, avrebbe potuto tempestivamente interrompere l'erogazione dell'assegno mensile. Pertanto, non può sostenersi che il ricorrente potesse avere consapevolezza dell'incompatibilità tra il maggior reddito prodotto con la pensione estera, nella misura attualizzata, e l'assegno mensile d'assistenza percepito. Tale quadro impone di ritenere che sussista una condizione d'affidamento idonea a derogare al regime ex art. 2033 c.c. ed a sancire l'irripetibilità delle somme, nonché a considerare che la revoca dell'assegno mensile d'assistenza erogato alla sig.ra non possa operare retroattivamente. Parte_2
Tanto basta a determinare la fondatezza della domanda e l'accoglimento del ricorso. Per mera completezza d'argomenti, giova segnalare che non è fondato il richiamo, operato in ricorso, all'art. 13 co. 2 L. 412/1991, che trova applicazione all'indebito pensionistico e non a quello assistenziale, fattispecie che, come sopra ampiamente argomentato, soggiace ad una diversa disciplina. Assorbito ogni profilo. Da ciò deriva l'accoglimento della domanda diretta ad accertare l'insussistenza dell'obbligo di restituzione delle somme richieste dall' . CP_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Le spese devono essere compensate per la novità della questione ed alla luce dei mutamenti giurisprudenziali. Assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara irripetibile la prestazione erogata fino al 2024;
2. compensa le spese. Avellino, 18.11.2025
Il GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Monica d'Agostino
4
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza orale, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 668/2025 Lavoro e Previdenza vertente
TRA
(c.f.: ), rapp.to e difeso dall'avvocato Coppola Parte_1 C.F._1
Luca, presso il cui studio domiciliamo
OPPONENTE
E
l' in persona del Presidente legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avvocatura interna;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il presente ricorso, iscritto a ruolo il 26.2.2025, parte ricorrente chiede “1) Dichiarare che il ricorrente nulla deve all' per quanto esposto in premessa o, in via del tutto subordinata, CP_1 ridurre l'importo dovuto nei limiti di legge. 2) Ordinare, per l'effetto, in favore del ricorrente, la restituzione delle somme, medio tempore, indebitamente trattenute dall' 3) Vittoria di spese CP_1 ed onorari, con attribuzione” Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' , e ne chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Istruita con i documenti prodotti da parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito di note scritte. Il ricorso è fondato. In fatto il ricorrente, in godimento della pensione cat. INVCIV n. 044-790007077883, ha ricevuto l'avviso, datato 20/11/2024, secondo cui avrebbe percepito indebitamente dall' la somma di CP_1
€ 10.244,94, per il periodo dal gennaio 2022 a novembre 2024. Il thema decidendum è la ripetibilità dei ratei in ragione della dedotta non addebitabilità al percipiente dell'erroneo incameramento delle somme.
1 Questo Giudice intende abbracciare la tesi sostenuta da parte ricorrente, in accordo con l'orientamento recentemente affermatosi e consolidatesi in seno alla Suprema Corte. Nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie il principio generale di ripetibilità dell'indebito, espresso dall'art. 2033 c.c., cede il passo a specifiche previsioni normative che escludono la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento: il principio trova copertura costituzionale nell'art. 38 Cost. a tutela di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). Con riguardo alle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. Anche la Corte costituzionale (Corte Cost. sent. n. 448/2000 e n. 264/04) ha riconosciuto che, nonostante che con le modifiche del quadro normativo introdotte dal D.L. n. 323 del 1996, art. 4 e dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8, si sia avuto un “avvicinamento” nelle discipline dell'indebito previdenziale e dell'indebito assistenziale, tuttavia si giustificano le peculiarità delle rispettive discipline (giudicando pertanto manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., comma 1, dell'art. 1, commi 260 - L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 265, e della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale). Pertanto la disciplina dell'indebito va ricercata nel sistema normativo differenziato che il legislatore riserva alla materia delle provvidenze previste a favore degli invalidi civili. E dall'esame della specifica normativa di settore (D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977; D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 10, convertito nella L. n. 291 del 1988; L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, poi abrogata dall'art. 4, comma 3 - nonies introdotto dalla L. n. 425 del 1996 di conversione del D.L. n. 323 del 1996; D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5) può evincersi il principio secondo il quale l'indebito in materia di prestazioni di invalidità civile, formatosi per motivi extrasanitari, può essere recuperato solo ed esclusivamente con riferimento ai ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta. La giurisprudenza di legittimità e la Corte Costituzionale (sentenze n. 1/2006 e 431/1993) hanno delineato un regime di favore rispetto alla disciplina generale dell'indebito civile contenuta nell'art. 2033 c.c., venendo in considerazione prestazioni destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia del beneficiario. È stato così posto l'accento dalla giurisprudenza di legittimità sulla buona fede del percettore e la presenza di una situazione idonea a generare affidamento circa la spettanza della prestazione, affermandosi che il rateo è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento del percettore, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigente assistenziali o, infine, di “dolo comprovato” (cfr ex multis Cass. Sez. Lav. 26036/2019; Cass. Sez. Lav. 28771/2018). L'ordinanza della Corte di Cassazione (13223/2020) sul solco delle pronunce da ultimo citate, nel ribadire che in materia di indebito assistenziale non si applica la disciplina dell'art. 13 1. 412/1991 che si riferisce invece all'indebito previdenziale, ha tuttavia ancora una volta affermato che nel settore
2 non si applica nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c., dovendosi invece applicare i seguenti principi (sintetizzati nelle pronunce Cass. n. 1446/2008; n. 11921/2015): "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta e una situazione idonea a generare affidamento", che deve essere escluso nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato. Sul solco delle sentenze sopra richiamate (Cass. 28771/2018 e Cass. 31372/2019) l'ordinanza 13223/2020 conferma il principio secondo il quale nella specifica fattispecie dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione deve ricorrere il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno il suo affidamento e ha escluso che tale situazione soggettiva possa configurarsi nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' . CP_1
Già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva all' di accedere alla conoscenza CP_1 dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Lo scambio di informazioni e dati tra Amministrazioni Pubbliche è stato poi normativamente rafforzato dall'art. 15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, per cui l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a CP_1 loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia e ancor più dall'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del " Casellario CP_1 dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente CP_1 sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria). Alla luce delle compendiate coordinate normative e giurisprudenziali, posto che è pacifica l'assenza di dolo e la non addebitabilità dell'indebito al percipiente, deve essere esclusa la ripetibilità dei ratei erogati medio tempore, considerato altresì che il superamento dei limiti reddituali è scaturito dalla percezione di ratei di una prestazione previdenziale erogata dall' stesso (in questo senso anche CP_1
Tribunale Sulmona Sez. lavoro, Sent., 17/08/2023). In riferimento alla specifica ipotesi di indebito assistenziale per sopravvenuto supero delle soglie di reddito, ed in conformità con i criteri interpretativi sopra riportati, la giurisprudenza di legittimità ha valorizzato l'elemento psicologico del dolo dell'assistito, il quale, versando in una situazione di mala fede, in termini di piena consapevolezza della percezione di somme non dovute, o abbia omesso di dichiarare i redditi ulteriori (e che hanno determinato lo sforamento delle soglie) o abbia percepito il trattamento d'assistenza nonostante gli altri redditi prodotti avessero importi così elevati da renderne del tutto evidente l'incompatibilità con la provvidenza assistenziale (Cassazione civile, sez. lav., 09/11/2018, n. 28771: “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme
3 versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”). In assenza di ciò, dunque, l'indebito non è ripetibile e l'esclusione del beneficio avviene solo pro futuro, dovendosi riscontrare, in capo all'assistito, un affidamento tutelabile. Nella fattispecie in controversia, è questa la regula iuris a cui va data applicazione, dovendosi riscontrare la buona fede, l'assenza di dolo ed il conseguente legittimo affidamento del ricorrente. Ciò in quanto esso ha regolarmente presentato le dichiarazioni reddituali , immediatamente accessibili dall' che ha accesso diretto alle banche dati fiscali attraverso il sistema S.I.U.S.S. (D. Lgs. CP_1
147/2017) e, dunque, avrebbe potuto tempestivamente interrompere l'erogazione dell'assegno mensile. Pertanto, non può sostenersi che il ricorrente potesse avere consapevolezza dell'incompatibilità tra il maggior reddito prodotto con la pensione estera, nella misura attualizzata, e l'assegno mensile d'assistenza percepito. Tale quadro impone di ritenere che sussista una condizione d'affidamento idonea a derogare al regime ex art. 2033 c.c. ed a sancire l'irripetibilità delle somme, nonché a considerare che la revoca dell'assegno mensile d'assistenza erogato alla sig.ra non possa operare retroattivamente. Parte_2
Tanto basta a determinare la fondatezza della domanda e l'accoglimento del ricorso. Per mera completezza d'argomenti, giova segnalare che non è fondato il richiamo, operato in ricorso, all'art. 13 co. 2 L. 412/1991, che trova applicazione all'indebito pensionistico e non a quello assistenziale, fattispecie che, come sopra ampiamente argomentato, soggiace ad una diversa disciplina. Assorbito ogni profilo. Da ciò deriva l'accoglimento della domanda diretta ad accertare l'insussistenza dell'obbligo di restituzione delle somme richieste dall' . CP_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Le spese devono essere compensate per la novità della questione ed alla luce dei mutamenti giurisprudenziali. Assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara irripetibile la prestazione erogata fino al 2024;
2. compensa le spese. Avellino, 18.11.2025
Il GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Monica d'Agostino
4