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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 09/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LONGARINI PASQUALE, Presidente
BOERI MAURIZIO, Relatore
PREVOSTO ALDO, Giudice
in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 192/2023 depositato il 23/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_3 Bcfm Società Tra Avvocati Srl In Pers. L. R. Pro Tempore - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia - Via Garessio N. 17 18100 Imperia IM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5060300812/2022 IVA-SCAMBI COMUNITARI ED
EXTRACOMUNITARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5060300813/2022 IVA-SCAMBI COMUNITARI ED
EXTRACOMUNITARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso oltre spese di giudizio
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso , oltre spese di giudizio maggiorate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.Ivan Ricorrente_1 titolare della ditta Società_2 impugnava due avvisi di accertamento IVA notificati il 21/04/2023: TL5060300812/2022 (anno 2018) e TL5060300813/2022 relativi all'anno d'imposta 2019 con i quali l'Agenzia delle Entrate negava il diritto alla detrazione IVA sulle fatture ricevute da Società_3
S.r.l. e da Società_4 S.r.l.s. ritenendo le operazioni soggettivamente inesistenti perché inserite in una frode cd. carosello. Parte ricorrente sosteneva che le cessioni verso Società_2 contestate erano reali e corrette anche dal punto di vista soggettivo atteso che il soggetto emittente le fatture era anche quello che aveva effettuto la cessione. Secondo parte ricorrente eventuali fatture “fittizie” sarebbero state interne al gruppo Pendin funzionali a sterilizzare” l'IVA, senza intaccare la genuinità delle vendite .
Parte ricorrente eccepiva, pertanto, il difetto di motivazione in ordine all'assunta inesistenza soggettiva mancando il presupposto fattuale della “soggettiva inesistenza” rispetto alle fatture registrate. Parte ricorrente eccepiva , altresì, il difetto di prova sulla conoscenza e/o conoscibilità della frode (art. 7, co.
5-bis, D.Lgs.
546/92) , nonchè l'inopponibilità dei PVC a carico di terzi e mai notificati e/o conosciuti dal contribuente, con lesione del contraddittorio e del diritto di difesa. Parte ricorrente faceva , quindi , rilevare la nancanza di valenza probatoria delle assunte anomalie evidenziate dall'Ufficio (pagamenti immediati, sconto 10%, assenza DD, modalità di contatto ecc. L'Agenzia delle Entrate si costituiva con ampia ed articolata memoria con la quale ribadiva la legittimità del proprio operato confermando la correttezza degli avvisi di accertamento impugnati .Il contribuente , secondo la prospettazione dell'Ufficio si sarebbe rifornito da soggetti inseriti in un meccanismo fraudolento. Concludeva chiedendo la reiezione del ricorso con il favore delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso viene respinto . La Corte ritiene che gli avvisi di accertamento IVA 2018-2019 oggetto di impugnazione siano legittimi atteso che le fatture annotate da parte ricorrente, pur riferendosi a cessioni materialmente avvenute, risultano essere soggettivamente inesistenti in quanto il fornitore indicato in fattura risulta essere un mero soggetto “cartolare” inserito in un meccanismo fraudolento ,tipico delle cd. frodi
“carosello”, con conseguente indebita detrazione IVA. Sotto il profilo probatorio la Corte richiama, condividendola, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ( ord. 7694/2020, cCass. 428/2015
e Cass. 9108/2012 ) in base alla quale quando si contestano fatture per operazioni inesistenti,
l'Amministrazione deve indicare gli elementi ,anche indiziari, a base della contestazione, mentre spetta al contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione non bastando invocare la regolarità formale della contabilità o la tracciabilità dei pagamenti, attesa la loro natura di dati “facilmente falsificabili”. La Corte condivide, inoltre, i criteri della Corte di Giudizia , richiamati dall'Ufficio, secondo i quali la detrazione può essere negata se il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere con l'ordinaria diligenza di inserirsi in un'evasione ovvero frode a monte . Nel caso di specie sintomatici di tale conoscenza ovvero conoscibilità appaiono essere i molteplici indici di anomalia che avrebbero dovuto porre in allarme un imprenditore mediamente esperto e dunque rendere non credibile l'ignoranza incolpevole. In particolare si rilevano come particolarmente indicativi in tale senso la mancata produzione dei DD nonostante siano stati richiamati in fattura e richiesti formalmente , le incongruenze tra numerazioni dei DD le e fatture le quali da un certo momento non richiamano più i DD;
i pagamenti immediati mediante bonifici effettuati lo stesso giorno o il giorno successivo alla fattura;
la riscontrata scontistica fissa e uniforme del 10% su ogni bene o quantità, che appare essere incoerente rispetto alla prassi commerciale emergente dalle fatture di altri fornitori quale , sconti variabili più contenuti e pagamenti a 30/60 giorni;
ed ancora la mancanza di corrispondenza tracciabile
, mail , contrattualistica ecc. Non meritevole di accoglimento è l'eccezione di parte ricorrente relativa all'assunta carenza di motivazione dell'atto impugnato atteso che la ricostruzione operata dall'Ufficio appare essere stata sufficientemente chiara e dettagliata non negando l'effettività delle cessioni , ma le qualificazione delle stesse come soggettivamente false ,c. Per quanto attiene il richiamo, operato dal contribuente,alla nuova formulazione dell' art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992 ,introdotto dall'art. 6 L. 130/2022, volto a sostenere un aggravamento dell'onere probatorio dell'Ufficio , la Corte, condividendo le argomentazioni dell'Ufficio, ritiene che la riforma non abbia cambiato i principi ed all'uopo si richiama quanto affermato dal Cass. ord. 31878/27.10.2022, secondo cui il comma 5-bis è norma sostanzialmente ricognitiva e di potenziamento dell'istruttoria, non una regola che impone un onere “nuovo” o “più gravoso” già in motivazione.
La Corte richiama infine l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione ( Cass. 12782/2016 e Cass.
15870/2016) per cui l'IVA relativa a fatture inesistenti, pur dovuta dall'emittente, è “fuori conto” per il cessionario e non è detraibile . Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riespinge il ricorso. Spese a carico del contribuente che vengono liquidati in € 1.600 + accessori se dovuti.
Imperia, lì 09.10.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
avv. Maurizio Boeri Dott. Pasquale Longarini
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 09/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LONGARINI PASQUALE, Presidente
BOERI MAURIZIO, Relatore
PREVOSTO ALDO, Giudice
in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 192/2023 depositato il 23/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_3 Bcfm Società Tra Avvocati Srl In Pers. L. R. Pro Tempore - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia - Via Garessio N. 17 18100 Imperia IM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5060300812/2022 IVA-SCAMBI COMUNITARI ED
EXTRACOMUNITARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5060300813/2022 IVA-SCAMBI COMUNITARI ED
EXTRACOMUNITARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso oltre spese di giudizio
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso , oltre spese di giudizio maggiorate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.Ivan Ricorrente_1 titolare della ditta Società_2 impugnava due avvisi di accertamento IVA notificati il 21/04/2023: TL5060300812/2022 (anno 2018) e TL5060300813/2022 relativi all'anno d'imposta 2019 con i quali l'Agenzia delle Entrate negava il diritto alla detrazione IVA sulle fatture ricevute da Società_3
S.r.l. e da Società_4 S.r.l.s. ritenendo le operazioni soggettivamente inesistenti perché inserite in una frode cd. carosello. Parte ricorrente sosteneva che le cessioni verso Società_2 contestate erano reali e corrette anche dal punto di vista soggettivo atteso che il soggetto emittente le fatture era anche quello che aveva effettuto la cessione. Secondo parte ricorrente eventuali fatture “fittizie” sarebbero state interne al gruppo Pendin funzionali a sterilizzare” l'IVA, senza intaccare la genuinità delle vendite .
Parte ricorrente eccepiva, pertanto, il difetto di motivazione in ordine all'assunta inesistenza soggettiva mancando il presupposto fattuale della “soggettiva inesistenza” rispetto alle fatture registrate. Parte ricorrente eccepiva , altresì, il difetto di prova sulla conoscenza e/o conoscibilità della frode (art. 7, co.
5-bis, D.Lgs.
546/92) , nonchè l'inopponibilità dei PVC a carico di terzi e mai notificati e/o conosciuti dal contribuente, con lesione del contraddittorio e del diritto di difesa. Parte ricorrente faceva , quindi , rilevare la nancanza di valenza probatoria delle assunte anomalie evidenziate dall'Ufficio (pagamenti immediati, sconto 10%, assenza DD, modalità di contatto ecc. L'Agenzia delle Entrate si costituiva con ampia ed articolata memoria con la quale ribadiva la legittimità del proprio operato confermando la correttezza degli avvisi di accertamento impugnati .Il contribuente , secondo la prospettazione dell'Ufficio si sarebbe rifornito da soggetti inseriti in un meccanismo fraudolento. Concludeva chiedendo la reiezione del ricorso con il favore delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso viene respinto . La Corte ritiene che gli avvisi di accertamento IVA 2018-2019 oggetto di impugnazione siano legittimi atteso che le fatture annotate da parte ricorrente, pur riferendosi a cessioni materialmente avvenute, risultano essere soggettivamente inesistenti in quanto il fornitore indicato in fattura risulta essere un mero soggetto “cartolare” inserito in un meccanismo fraudolento ,tipico delle cd. frodi
“carosello”, con conseguente indebita detrazione IVA. Sotto il profilo probatorio la Corte richiama, condividendola, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ( ord. 7694/2020, cCass. 428/2015
e Cass. 9108/2012 ) in base alla quale quando si contestano fatture per operazioni inesistenti,
l'Amministrazione deve indicare gli elementi ,anche indiziari, a base della contestazione, mentre spetta al contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione non bastando invocare la regolarità formale della contabilità o la tracciabilità dei pagamenti, attesa la loro natura di dati “facilmente falsificabili”. La Corte condivide, inoltre, i criteri della Corte di Giudizia , richiamati dall'Ufficio, secondo i quali la detrazione può essere negata se il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere con l'ordinaria diligenza di inserirsi in un'evasione ovvero frode a monte . Nel caso di specie sintomatici di tale conoscenza ovvero conoscibilità appaiono essere i molteplici indici di anomalia che avrebbero dovuto porre in allarme un imprenditore mediamente esperto e dunque rendere non credibile l'ignoranza incolpevole. In particolare si rilevano come particolarmente indicativi in tale senso la mancata produzione dei DD nonostante siano stati richiamati in fattura e richiesti formalmente , le incongruenze tra numerazioni dei DD le e fatture le quali da un certo momento non richiamano più i DD;
i pagamenti immediati mediante bonifici effettuati lo stesso giorno o il giorno successivo alla fattura;
la riscontrata scontistica fissa e uniforme del 10% su ogni bene o quantità, che appare essere incoerente rispetto alla prassi commerciale emergente dalle fatture di altri fornitori quale , sconti variabili più contenuti e pagamenti a 30/60 giorni;
ed ancora la mancanza di corrispondenza tracciabile
, mail , contrattualistica ecc. Non meritevole di accoglimento è l'eccezione di parte ricorrente relativa all'assunta carenza di motivazione dell'atto impugnato atteso che la ricostruzione operata dall'Ufficio appare essere stata sufficientemente chiara e dettagliata non negando l'effettività delle cessioni , ma le qualificazione delle stesse come soggettivamente false ,c. Per quanto attiene il richiamo, operato dal contribuente,alla nuova formulazione dell' art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992 ,introdotto dall'art. 6 L. 130/2022, volto a sostenere un aggravamento dell'onere probatorio dell'Ufficio , la Corte, condividendo le argomentazioni dell'Ufficio, ritiene che la riforma non abbia cambiato i principi ed all'uopo si richiama quanto affermato dal Cass. ord. 31878/27.10.2022, secondo cui il comma 5-bis è norma sostanzialmente ricognitiva e di potenziamento dell'istruttoria, non una regola che impone un onere “nuovo” o “più gravoso” già in motivazione.
La Corte richiama infine l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione ( Cass. 12782/2016 e Cass.
15870/2016) per cui l'IVA relativa a fatture inesistenti, pur dovuta dall'emittente, è “fuori conto” per il cessionario e non è detraibile . Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riespinge il ricorso. Spese a carico del contribuente che vengono liquidati in € 1.600 + accessori se dovuti.
Imperia, lì 09.10.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
avv. Maurizio Boeri Dott. Pasquale Longarini