Art. 95. ((Il Ministro, riconosciuta la regolarita' dei procedimenti, approva le graduatorie di merito di cui agli articoli 93 e 94 e l'elenco degli idonei, secondo l'ordine di ruolo, alla promozione ad anzianita' congiunta al merito di cui all'articolo 94-bis.
Le promozioni sono conferite nell'ordine di graduatoria.
I vincitori del concorso per esame di merito precedono in ruolo i promossi a scelta, i quali, a loro volta, precedono i promossi per anzianita'))
Le promozioni sono conferite nell'ordine di graduatoria.
I vincitori del concorso per esame di merito precedono in ruolo i promossi a scelta, i quali, a loro volta, precedono i promossi per anzianita'))