Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Francesca Caputo
- Presidente Dott.ssa
Alessandro Carra
- Giudice Dott.
Michele Grande Giudice Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3409/2024 V.G. R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Crusi, come da mandato in Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Trullo, come da mandato in atti;
atti e Parte 2
- RICORRENTI -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 15.11.2024
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
,La Parte 1 e il Pt 2 unitisi in matrimonio con rito concordatario in data 26.6.2008, hanno generato tre figli, nati, rispettivamente, in data 14.2.2008, in data 21.10.2011 e in data 9.11.2015; la loro separazione
è stata omologata dall'ufficio epigrafato con decreto n. 4886/2022 del 4.4.2022 R.G. n. 9521/2021.
All'udienza del 15.11.2024 le parti hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, specificando il contenuto del ricorso introduttivo in ordine al diritto di visita paterno infrasettimanale e in ordine all'aggiornamento Istat del contributo di mantenimento, la causa, pertanto, è stata immediatamente riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti della declaratoria richiesta, poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione delle parti era stata omologata ed erano già trascorsi sei mesi dalla data di comparizione
Le univoche deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, altresì, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1) la casa coniugale resta assegnata al sig. NO CA;
2) I figli minori NO NA, nata a [...] il [...], NO VA, nato a
Galatina il 21.10.2011, e NO VE RI, nata a [...] il [...], sono affidati ad entrambi i genitori, sebbene vivranno con la madre, nell'immobile sito in Lecce alla via
Cosimo De Giorgi n.105, con diritto del padre di tenerli con DUE GIORNI alla settimana, preferibilmente il lunedi ed il venerdì prelevandoli da scuola e prendendosene cura fino al rientro a scuola del giorno dopo, e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi, nonché con le esigenze di NA, VA e VE, e dei loro impegni di studio e sportivi.
3) Il padre avrà diritto di trascorrere con i figli due fine settimana alternati al mese.
In particolare, il padre non collocatario avrà il diritto/dovere di prendere con sé i figli il giorno del lunedì e venerdì dall'uscita da scuola alle ore 8:00 del mattino successivo, allorquando il padre avrà cura di riaccompagnare i figli a scuola;
nonché li terrà con sé a fine settimana alternati, sempre dall'uscita da scuola del venerdì fino al lunedì mattina, allorquando il padre li riporterà a scuola;
questo nel periodo scolastico. Nel periodo feriale si conferma quando previsto al successivo punto
6).
4) Per quanto riguarda gli ingressi e le uscite da scuola dei figli, la sig.ra NG se ne prenderà cura ogni giorno ad eccezione dei giorni nei quali ci penserà il padre nei giorni stabiliti o accordati.
5) Sarà cura della sig.ra NG l'accompagnamento ed il ritiro dei figli dalle attività
extrascolastiche (per es. corso di inglese, attività sportive).
6) Durante il periodo estivo i figli minori trascorreranno una settimana a testa o quindici giorni alternativamente con il padre e la madre;
per 6 giorni consecutivi durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre e/o dal 30 dicembre al 06 gennaio e per quattro giorni consecutivi durante le festività Pasquali, ad anni alterni.
7) Il contributo per il mantenimento dei tre figli minori viene determinato in € 350,00 cadauno tale assegno viene integrato dal sig. NO in favore della NG di € 133,33 per ciascun figlio, quale contributo per la necessaria locazione di immobile da destinare a residenza della sig.ra NG e dei figli presso di lei collocati;
nessuna altra spesa per utenze sarà corrisposta dal sig. NO CA per l' abitazione locata. Le parti dichiarano che non si applicherà la rivalutazione annuale dell'assegno. Il sig. NO, atteso che i figli staranno prevalentemente con la madre, rinuncia espressamente in favore della sig.ra
NG alla quota spettante del 50% dell'assegno unico per i figli erogato dall'INPS, che sarà percepita per intero dalla Sig.ra NG.
In relazione all'aggiornamento Istat specificano che è da intendersi aggiunto solo per quota di mantenimento in favore dei minori, non anche sulla quota destinata al canone di locazione.
8) Tutte le altre spese straordinarie documentate nell'interesse dei minori rimangono a carico dei coniugi nella misura del 70% a carico del sig. NO e nel 30 % della sig.ra NG.
*******
1) Ciascun genitore prenderà le decisioni relative alla cura quotidiana del figlio quando si trovano presso di lui. 2) Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore. 3) Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza dei figli e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi.
4) Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche. 5) Ogni genitore ha la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano del bambino. Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per il bambino. 6) Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui.
DIRITTI DEI FIGLI
Tutti e tre i minori hanno diritto:
1) alla bigenitorialità sviluppando una relazione significativa con entrambi i genitori;
2) a non essere coinvolti nelle discussioni tra i genitori;
3) a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti 0 assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro;
4) a non essere usati come un messaggeri, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
ATTIVITA' EXTRA SCOLASTICHE Per quanto concerne le attività extra scolastiche entrambi i genitori possono iscrivere i figli e permettere loro di partecipare ad attività che i figli stessi possono scegliere.
I genitori devono accordarsi per la scelta delle attività extra-curriculari.
Le decisioni sulla partecipazione ad eventuali campi estivi saranno prese congiuntamente dai genitori.
VISITE MEDICHE
I genitori discuteranno di tutte le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche.
In caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni dei minori, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore.
RELIGIONE
I genitori di comune accordo non prevedono alcuna istruzione religiosa al di fuori di quella prevista negli istituti scolastici;
COMUNICAZIONE CON I FIGLI
Ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate.
Ciascun genitore dovrà mantenere un telefono "operativo", cioè utile allo scopo.
I contatti telefonici tra genitore e figlio non dovranno essere interrotti o controllati dall'altro genitore.
I figli possono telefonare e mantenere un contatto tramite internet (Mail, whatsapp) con entrambi i genitori in qualsiasi momento della giornata, così così come i genitori posso comunicare telefonicamente con i minori in qualsiasi momento della giornata.
I genitori dovranno monitorare l'uso che i figli fanno del cellulare e del computer, per garantire la loro sicurezza,concordando nell'eventualità l'installazione di programmi di controllo del computer.
COMUNICAZIONE TRA I GENITORI
I genitori comunicheranno tra di loro attraverso utilizzando qualsiasi mezzo a loro disposizione.
PERSONE CHE SI OCCUPANO DELLA CURA DELMINORE
I genitori dovranno selezionare, decidendo di comune accordo, le persone che si prenderanno cura dei figli.
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE I genitori cercheranno di risolvere in modo cooperativo eventuali controversie che possono sorgere nel corso dell'esecuzione del presente Piano Genitoriale, senza la presenza dei figli.
Queste disposizioni non si applicano se è necessaria un'azione giudiziaria immediata per proteggere il minore in una situazione di emergenza.
Se i genitori non sono in grado di arrivare ad un accordo, gli stessi dovranno sottoporre le questioni ai propri Avvocati e/o al Tribunale.
MODIFICHE DELL'ACCORDO
Questo accordo può essere modificato. Le modifiche devono essere effettuate in forma scritta,
firmate da entrambe le parti e depositate presso il Tribunale.
Quando i genitori non sono d'accordo, rimane in vigore questo accordo sino a quando la vicenda non sarà risolta bonariamente o dal Tribunale.
DEDUZIONI FISCALI
Le deduzioni fiscali per i minori saranno a favore del sig. NO CA.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 26.6.2008 in Campi
Salentina (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune dell'anno 2008 n. 12 Parte II Serie
A, alle condizioni indicate in motivazione;
b) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000;
c) nulla sulle spese di lite.
Lecce, 6.3.2025
La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo)