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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 02/10/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 1040/2024
All'udienza del 02/10/2025, davanti al Giudice LI OR, sono presenti:
NESSUNO.
Si dà atto che, giusta ordinanza a verbale del 02.07.2025, era stato disposto che la presente udienza si tenesse in forma cartolare, con termine per deposito di note scritte.
Si dà altresì atto che tutte le parti costituite hanno provveduto al deposito delle suddette note, da intendersi ivi richiamate.
Il giudice, preso atto, pronuncia la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del Dott. LI
OR, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1040/2024 R.G., vertente tra
1 (C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Proto, Silvio Martuccelli e Carlo
Maria, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi pec dei predetti difensori;
- appellante- contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore;
- appellato contumace –
e contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Zampese, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo pec del predetto difensore;
- appellata -
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE: “1. in linea principale, accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato stante l'assoluta indeterminatezza dell'atto impositivo e che di conseguenza nulla è dovuto – a qualsiasi titolo - da Pt_1
al ;
[...] Controparte_1
2. in linea subordinata, accertare e dichiarare che nessun importo a titolo di canone unico patrimoniale ex art. 1, comma 831, L. 160/2019 è esigibile con riferimento all'attività svolta nel Comune di da soggetto che non occupa, CP_1 Pt_1
neppure in via mediata, suolo pubblico e che nessun importo è dovuto neanche a titolo di sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese;
per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato;
3. in linea ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse reputato dovuto il canone unico patrimoniale ex art. 1, comma 831, L. 160/2019 con riferimento all'attività svolta nel Comune di da accertare e dichiarare che CP_1 Pt_1
non è debitrice nei confronti del di alcun importo a tale titolo, Pt_1 CP_1
poiché – ai sensi dell'art. 48 del Regolamento Comunale recante la disciplina del
2 canone unico patrimoniale, approvato con delibera n. 8 del 27 aprile 2021 – il canone
è esigibile unicamente nei confronti del soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione (retro, § 2.6), e che nessun importo è dovuto da a titolo di Pt_1
sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese;
per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
PER PARTE APPELLATA COSTITUITA: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, confermare integralmente ed in ogni sua parte l'impugnata sentenza n. sentenza n. 665/2023 del 4.12.2023 pubblicata il 14.12.2023 del Giudice di Pace di
Rovigo accertativa della legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento n. 2 del
12.07.2023 emesso da a carico dell'appellante e, per l'effetto, respingere CP_2
il presente atto di appello proposto da per i motivi tutti di cui in parte Parte_1
narrativa e mandare assolta dall'avversaria pretesa con ogni CP_2
conseguenziale statuizione di legge. Con vittoria nelle spese competenze e di giudizio di entrambi i gradi di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attrice ha impugnato la sentenza n. 665/2023 del Giudice di Pace di Rovigo, depositata in data 14.12.2023 all'esito del procedimento recante n. R.G. 5589/2023 e terminato con una pronuncia di rigetto del ricorso introduttivo del giudizio proposto dall'odierno appellante.
La vicenda trae origine dall'opposizione all'avviso di accertamento n. 2 emesso da il 12.07.2023, notificato il 14.07.2023, per la somma di € 1.154,19, CP_2
di cui € 830,40 a titolo di canone unico patrimoniale ai sensi dell'art. 1, commi 816 e
837, L 27 dicembre 2019 n. 160, riferito all'anno 2022, ed € 323,79 a titolo di sanzione, interessi e oneri.
In particolare, l'appellante ha articolato quattro motivi di impugnazione dolendosi che il Giudice di Pace, nel confermare la validità dell'accertamento opposto, abbia ritenuto:
3 1) Che l'avviso di accertamento notificato sia sufficientemente determinato tanto nei presupposti di fatto quanto in quelli di diritto;
2) Che sia legittimata passiva qualificando come mediata Pt_1
la sua occupazione del suolo pubblico;
3) Che la legge di interpretazione autentica n. 215/2021 non sia applicabile al settore delle telecomunicazioni;
4) Che il non avrebbe violato il proprio Controparte_1
Regolamento Comunale, nella specie l'art. 48;
Si è costituita in giudizio , contestando la fondatezza dei motivi di CP_2
opposizione e insistendo, in particolare, sull'inapplicabilità della legge di interpretazione autentica n. 215/2021 al settore delle telecomunicazioni, nel quale ritiene sussistente un obbligo ex lege di condivisione delle reti/infrastrutture.
Disposta la rinnovazione della notifica al , all'udienza del Controparte_1
2.07.2025 ne è stata dichiarata la contumacia e, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha invitato i difensori alla discussione ex art. 281 sexies cpc.
È sufficiente esaminare il secondo motivo di opposizione articolato dall'attrice in quanto assorbente rispetto a tutte le altre questioni. Pt_1
Ebbene, è pacifico che:
- eroga, entro il territorio del Comune di , il servizio di Pt_1 CP_1
telecomunicazioni in relazione ad utenze fisse e mobili;
- si avvale di infrastrutture di rete che insistono sul territorio Pt_1
Part comunale e che sono di proprietà di . Part
- , con le proprie infrastrutture di rete occupa il territorio comunale, intrattiene con il un rapporto di concessione, in forza del quale è tenuta al CP_1 CP_1
pagamento del Canone Unico Patrimoniale a norma dell'art. 1, co. 831 della L. n.
160/2019.
Sulla scorta di tali elementi, sostiene che, ai sensi dell'art. 1, co. CP_2
831 della L. n. 160/2019, anche sarebbe tenuta al pagamento del Canone Pt_1
Unico.
4 Tanto premesso, giova fornire una ricostruzione dell'evoluzione della disciplina applicabile al caso di specie, anche al fine di esaminare il motivo di opposizione svolto dall'attrice.
L'art. 1, comma 831 della L. n. 160/2019, è stato modificato dall'art. 1, comma
848, della L. n. 178/2020, entrata in vigore in data 1.1.2021.
All'esito della modifica, l'art. 1, comma 831, recita: “per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione”.
La norma, dunque, rispetto alla precedente formulazione, prevede un ulteriore e nuovo presupposto sia soggettivo sia oggettivo a fondamento della pretesa del canone, introducendo la fattispecie della occupazione mediata del territorio, operata da soggetti fornitori di servizi di pubblica utilità che, non essendo titolari di alcuna concessione per l'occupazione del territorio comunale, utilizzino materialmente infrastrutture di proprietà di soggetti terzi titolari di concessione.
L'art. 1, comma 831, nella sua nuova formulazione, prevede tuttavia che il
Canone Unico sia dovuto dall'utilizzatore non concessionario solo nella ipotesi di una utilizzazione “materiale” delle infrastrutture.
Dunque, tale locuzione va intesa nel senso che il presupposto oggettivo del
Canone Unico corrisponde comunque all'occupazione del territorio comunale.
In altri termini, l'imposizione del pagamento del Canone sia al concessionario proprietario delle infrastrutture, sia al loro utilizzatore, comporterebbe la duplicazione del pagamento del Canone Unico, in relazione ad un medesimo ed unico episodio di occupazione.
5 Orbene, ha fornito una ricostruzione specifica e dettagliata della Pt_1
Part modalità con cui, nel periodo di interesse, si è avvalsa della infrastruttura (Cfr. in particolare atto di citazione in appello, pp. da 16 a 20). In particolare, la società attrice ha precisato che “. nel Comune di , si avvale delle seguenti Pt_1 CP_1
tecnologie:
(i) Fiber to the Home VU (nell'acronimo inglese: “TTH VU”);
(ii) ADSL Unbundling Local Loop (nell'acronimo inglese: “ADSL ULL”);
(iii) LE (nell'acronimo inglese: “WS”).
Nessuna delle tecnologie appena indicate determina “utilizzo materiale” delle Part infrastrutture di e, dunque, occupazione di suolo pubblico in via mediata da parte di In particolare, giova precisare quanto segue. Pt_1
Part La tecnologia VU è un servizio di accesso virtuale alla rete , che viene acquistato da a fronte del pagamento di un corrispettivo. acquista Pt_1 Pt_1
Part Part da il servizio di trasporto dati dal modem del cliente finale a una centrale , posta fuori dal territorio comunale, ove il traffico generato dai consumatori viene smistato e indirizzato sulle reti di trasporto degli operatori nazionali. Poiché Pt_1
si limita ad acquistare il servizio di trasporto dati sulla rete locale dell'operatore wholesale, senza installarvi alcun apparato, la tecnologia non determina un “utilizzo Part materiale” delle infrastrutture e, dunque, alcuna occupazione in via mediata di suolo pubblico” (p. 17 atto di citazione in appello). Part In altri termini, l'accesso alla infrastruttura è di carattere esclusivamente virtuale, in quanto non ha a disposizione il materiale collegamento alla Pt_1
stessa e non lo usa in via esclusiva.
A fronte della dettagliata ricostruzione della modalità di funzionamento del sistema e dell'accesso “virtuale” all'infrastruttura, la convenuta costituita non ha svolto specifiche contestazioni, limitandosi ad affermare che, in ogni caso, trattasi di una occupazione mediata del suolo pubblico.
6 Dunque, si osserva che l'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019 è stata oggetto di interpretazione autentica, mediante l'art. 5, comma 14 quinquies, del D.L. n.
146/2021, convertito in L. n. 215/2021.
L'art. 5, co. 14 quinquies dispone: “il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita”.
A parere del Tribunale, il caso in esame è pienamente riconducibile al perimetro Part applicativo della norma sopra riportata, atteso che è proprietaria di infrastrutture e in quanto tale titolare di atto di concessione concluso con il , Controparte_1
Part mentre , sulla scorta di rapporti contrattuali intrattenuti con , è mero Pt_1
titolare dei contratti di vendita di un bene che viene distribuito esclusivamente dalle Part infrastrutture di .
D'altronde, le argomentazioni, svolte dalla convenuta in ordine alla configurabilità nel caso di specie della occupazione in via mediata, non si confrontano debitamente proprio con la norma di interpretazione autentica sopra esaminata.
Infatti, la società convenuta ha dedotto che i casi in cui vi è una netta distinzione tra soggetto titolare delle infrastrutture e soggetto titolare del contratto di somministrazione essa è stata espressamente disciplinata dal legislatore, come occorso per distribuzione e vendita di gas e distribuzione e vendita di energia elettrica.
Tali deduzioni non appaiono condivisibili, in quanto ancorano la verifica circa l'esistenza del presupposto oggettivo e soggettivo per il CUP alla sola ipotesi di una disciplina legislativa, mentre il richiamato art. 5, comma 14 quinquies, fa riferimento alla separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del
7 contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, anche fondata su “assetti contrattuali”.
Tale dato inequivoco non è infatti superato dalle difese svolte dalla convenuta, atteso che secondo la stessa prospettazione della convenuta il titolare dell'infrastruttura Part ( ) è diverso da quello che distribuisce il bene alla clientela ( ) e non è Pt_1
contestato che tali rapporti siano regolati da contratto stipulato da questi due soggetti.
A norma dell'art. 5, comma 14 quinquies, del D.L. n. 146/2021, convertito in L.
n. 215/2021, , quanto all'anno 2022, non è dunque tenuta al pagamento al Pt_1
del Canone Unico di cui all'art. 1, comma 831, della L. n. CP_1 CP_1
160/2019.
In conclusione, accolto il secondo motivo di opposizione ed assorbiti gli ulteriori motivi, la sentenza di primo grado va riformata con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento opposto.
In punto di spese di lite, è costante nella giurisprudenza della Suprema Corte
l'affermazione del principio, dal quale lo scrivente non intende discostarsi, secondo cui, in caso di riforma - totale o parziale - della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, liquidando e rideterminando le spese di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cfr. Cass. 3438/2016).
Le spese di lite, quindi, seguono la soccombenza e si liquidano come da D.M. n.
55 del 2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività in concreto svolta, in applicazione dell'art. 97 c.p.c.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 665/2023 del Giudice di Pace di Rovigo, depositata in data 14.12.2023, annulla l'avviso di accertamento esecutivo emesso da er conto del nei confronti di CP_2 Controparte_1 [...]
in data 12.07.2023, n. 2; Pt_1
8 -Accerta che nulla è tenuta a pagare al Parte_1 Controparte_1
con riferimento all'anno 2022 a titolo di Canone Unico ex art. 1, comma 831, L. n.
160/2019 e relative indennità e sanzioni;
-Condanna e il , in solido, al pagamento in CP_2 Controparte_1
favore di delle spese processuali del doppio grado di giudizio che si Pt_1
liquidano:
- per il primo grado di giudizio, in euro 950,00, oltre spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge e oltre ad euro 98,00 per spese vive;
- per il presente grado di giudizio, in euro 1.500,00, oltre spese generali 15%, IVA
e CPA e oltre euro 147,00 per spese vive.
Il Giudice
LI OR
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