Art. 2.
Al comune di Carbonia, per le spese inerenti al servizio dei locali e dei mobili per la Pretura, istituita con il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 564 , e' assegnato da parte dello Stato, alle condizioni di cui alla legge 24 aprile 1941, n. 392 , un contributo annuo fisso nell'ammontare di lire 12.000.
Al comune di Carbonia, per le spese inerenti al servizio dei locali e dei mobili per la Pretura, istituita con il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 564 , e' assegnato da parte dello Stato, alle condizioni di cui alla legge 24 aprile 1941, n. 392 , un contributo annuo fisso nell'ammontare di lire 12.000.