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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 2326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2326 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 18.12.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4491 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Biondi presso il Parte_1
cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli al corso Novara n. 10;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
NN LL con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: indennità FSTA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4.9.2024 - sulla scorta della Parte_1
sentenza n. 410/2023 della Sezione Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata
passata in giudicato con cui era stato accertato il diritto suo come di altri suoi colleghi a percepire, per il periodo di fruizione del trattamento di cassa integrazione in deroga per l'anno 2020, ossia per il periodo dal 25.3.2020 al
31.10.2020, l'indennità del fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale - chiedeva la condanna dell al pagamento in CP_1
suo favore a tale titolo della somma complessiva di 2.403,86 €.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l CP_1
sostenendo che parte ricorrente avrebbe potuto agire direttamente in via esecutiva e, in ogni caso, che l'importo chiesto sarebbe stato errato. Chiedeva,
quindi, che fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso o, che, in ogni caso,
questo fosse rigettato.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo nel frattempo venuto meno ogni tipo di domanda, azione e pretesa tra le parti.
Segnatamente risulta allegato alle note di trattazione scritta per l'odierna udienza il cassetto previdenziale della ricorrente attestante l'avvenuto pagamento nelle more del giudizio da parte dell' della provvidenza CP_1
oggetto del presente giudizio.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito.
Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere (che costituisce una forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale)
possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti (come nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione,
transazione o conciliazione, adempimento spontaneo - come nel caso di specie -).
Ben sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere. La definizione della questione in via stragiudiziale, tuttavia, non esonera il giudice dal pronunciare sulle spese processuali in base alla soccombenza virtuale.
Orbene, nel caso di specie, incontestata la provvidenza chiesta (del resto ciò
non sarebbe stato neppure possibile essendo la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata ormai passata in giudicato), l' si limita a contestarne il CP_1
quantum, gli importi richiesti in quanto sprovvisti di idonea documentazione giustificatrice.
Sennonchè è facile rilevare che i conteggi analitici incorporati nel ricorso introduttivo del giudizio non hanno formato oggetto di specifica contestazione da parte dell che a tanto era onerata in base alle disposizioni normative CP_1
che disciplinano il rito del lavoro. Del resto, poi ha corrisposto di fatto l'intero importo chiesto in ricorso.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente. Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite al tipo di causa (nel caso di specie causa di previdenza) e al valore della causa (nel caso di specie scaglione da
1.101,00 € a 5.200,00 €). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prendere atto della mancata specifica contestazione dei conteggi impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi). Inoltre, la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4491 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti dell , in persona del legale Parte_1 CP_1
rapp.te p.t., così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento in favore della delle spese del giudizio CP_1 Pt_1
che liquida in complessivi € 886,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 18.12.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 18.12.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4491 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Biondi presso il Parte_1
cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli al corso Novara n. 10;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
NN LL con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: indennità FSTA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4.9.2024 - sulla scorta della Parte_1
sentenza n. 410/2023 della Sezione Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata
passata in giudicato con cui era stato accertato il diritto suo come di altri suoi colleghi a percepire, per il periodo di fruizione del trattamento di cassa integrazione in deroga per l'anno 2020, ossia per il periodo dal 25.3.2020 al
31.10.2020, l'indennità del fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale - chiedeva la condanna dell al pagamento in CP_1
suo favore a tale titolo della somma complessiva di 2.403,86 €.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l CP_1
sostenendo che parte ricorrente avrebbe potuto agire direttamente in via esecutiva e, in ogni caso, che l'importo chiesto sarebbe stato errato. Chiedeva,
quindi, che fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso o, che, in ogni caso,
questo fosse rigettato.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo nel frattempo venuto meno ogni tipo di domanda, azione e pretesa tra le parti.
Segnatamente risulta allegato alle note di trattazione scritta per l'odierna udienza il cassetto previdenziale della ricorrente attestante l'avvenuto pagamento nelle more del giudizio da parte dell' della provvidenza CP_1
oggetto del presente giudizio.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito.
Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere (che costituisce una forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale)
possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti (come nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione,
transazione o conciliazione, adempimento spontaneo - come nel caso di specie -).
Ben sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere. La definizione della questione in via stragiudiziale, tuttavia, non esonera il giudice dal pronunciare sulle spese processuali in base alla soccombenza virtuale.
Orbene, nel caso di specie, incontestata la provvidenza chiesta (del resto ciò
non sarebbe stato neppure possibile essendo la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata ormai passata in giudicato), l' si limita a contestarne il CP_1
quantum, gli importi richiesti in quanto sprovvisti di idonea documentazione giustificatrice.
Sennonchè è facile rilevare che i conteggi analitici incorporati nel ricorso introduttivo del giudizio non hanno formato oggetto di specifica contestazione da parte dell che a tanto era onerata in base alle disposizioni normative CP_1
che disciplinano il rito del lavoro. Del resto, poi ha corrisposto di fatto l'intero importo chiesto in ricorso.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente. Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite al tipo di causa (nel caso di specie causa di previdenza) e al valore della causa (nel caso di specie scaglione da
1.101,00 € a 5.200,00 €). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prendere atto della mancata specifica contestazione dei conteggi impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi). Inoltre, la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4491 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti dell , in persona del legale Parte_1 CP_1
rapp.te p.t., così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento in favore della delle spese del giudizio CP_1 Pt_1
che liquida in complessivi € 886,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 18.12.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro