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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 69/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/06/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 30/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4534/2023 depositato il 14/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3028/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
13 e pubblicata il 15/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03G301571 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03G301571 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03G301571 AP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società società con sede in Terme Vigliatore (ME), 98050, alla Indirizzo_1, in persona del rappresentante legale nonché amministratore pro tempore Dott. Rappresentante_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, propone appello avverso la sentenza n. 3028 pronunciata il 14.11.22 dalla
Sez. n. 13 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Messina che ha rigettato in ricorso proposto avverso l'Avviso di Accertamento n. TYX03G301571 per un totale accertato richiesto a pagamento di euro 208.535,11
(di cui euro 84.043,00 per imposte Ires, Irap e Iva, euro 111.900,80 per le sanzioni, euro 12.582,56 per interessi, euro 8,75 per spese di notifica), a seguito di una verifica parziale ai fini delle II.DD., IVA e AP, per l'anno 2016, svolta dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) nei confronti della Ricorrente_1 S.R.L., esercente l'attività di “Supermercati”, che si è conclusa con la redazione di un processo verbale di constatazione, nel quale è stato contestato alla società l'infedele presentazione della dichiarazione ai fini delle II.DD. e AP, nonché l'omessa dichiarazione ai fini IVA, per i seguenti motivi:
1) elementi positivi di reddito non dichiarati per €. 40.741,11;
2) costi non deducibili per €. 7.941,28;
3) operazioni imponibili per €. 643.529,57 ed IVA per €. 68.309,20.
MOTIVI DI APPELLO
1. ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA APPELLATA PER NON AVERE I PRIMI GIUDICI RILEVATO E
DICHIARATO LA NULLITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMPUGNATO PER DIFETTO DI
SOTTOSCRIZIONE – VIOLAZIONE ART. 42, COMMI 1 e 3, DEL D.P.R. N. 600/1973.
2. ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA APPELLATA PER NON AVERE ACCOLTO LE DOGLIANZE IN
MERITO ALLA MAGGIORE PRETESA TRIBUTARIA ACCERTATA. L'Ufficio ha rilevato una presunta anomalia nel fatto che a fronte di un elevato conto cassa (disponibilità liquida dell'azienda) a suo dire i soci avessero effettuato finanziamenti nell'anno 2016, ritenuti quest'ultimi verosimilmente utilizzati per acquisti in nero e per tali ragioni ha contestato alla società il presunto occultamento di ricavi non contabilizzati. Gli elementi indiziari (“l'esorbitante conto cassa che unitamente ai finanziamenti operati dai soci”) esposti dall'Ufficio a giustificazione della maggiore ripresa tributaria non sono idonei a dimostrare il probabile (o verosimile) occultamento di ricavi non contabilizzati da parte della società nell'anno 2016, e sono elementi indiziari non veritieri. Rileva che rimborso forfettario non richiede per legge che sia dimostrato con fatture né con ricevute o con altro documento fiscale. Il rimborso forfettario è un compenso erogato indipendentemente dalla spesa effettivamente sostenuta e il suo importo è solitamente stabilito dai contratti collettivi.
3. L'ufficio impositore ha recuperato una IVA sulle vendite pari ad €. 64.050,31. A detta dell'Ufficio impositore: << 3) L'esame della documentazione ha rilevato che la società ha omesso la dichiarazione di un volume d'affari pari ad €. 602.788,46 ed Iva per €. 64.050,31 … Occorre precisare che dalla documentazione esaminata la società, oltre ad aver ceduto merce ha effettuato acquisiti pari ad €. 535.506,91 ed Iva per €. 59.308,88 … L'Iva derivante dagli acquisiti di cui sopra sarà considerata indetraibile, in quanto la detraibilità dell'imposta assolta o dovuta o addebitata a titolo di rivalsa dal fornitore o dal prestatore di servizi nella fattura di acquisto è subordinata alla condizione che essa sia stata registrata, ai sensi dell'art. 25, DPR633/72, nell'apposito registro e, quindi computata ai fini della liquidazione periodica.… >>.
Il giorno 18 dicembre dell'anno 2019, la società, tramite il suo consulente dott. Nominativo_2, ha messo a disposizione dei militari tutta la documentazione contabile, tra cui vedasi punto “2. Registro delle fatture di acquisto – anno 2016 – composto da n. 101 pagine, numerati progressivamente dalla n. 1 alla n. 101, interamente scritturato e non vidimato;
”, “registro dei corrispettivi anno 2016 composto da n. 20 fogli, numerati progressivamente dalla n. 1 alla n. 20, comprendente le liquidazioni periodiche trimestrali dell'imposta;” e
“6. Fatture e documenti di acquisto relativi all'anno 2016;”. (PROCESSO VERBALE DI ACQUISIZIONE
DOCUMENTAZIONE – ALL.TO N. 6 fascicolo di primo grado).Pertanto, come dimostrato non è veritiera l'affermazione che la società non abbia registrato l'IVA derivante dagli acquisti nell'apposito registro, dato che gli stessi militari della GdF hanno al contrario assodato essere stato loro consegnato regolarmente il registro delle fatture di acquisto interamente scritturato, nonché il registro dei corrispettivi. Anche ammettendo la contestazione del decorso del termine decadenziale per l'esercizio del diritto alla detrazione, considerato che dall'accertamento è emerso come fatto pacifico che la società abbia omesso di dichiarare una IVA (a debito) incassata dalle vendite pari ad €. 64.050,31 e una IVA (a credito) per l'acquisto di merci pari ad €.
59.308,88, la ripresa a tassazione avrebbe dovuto riguardare la sola differenza. Pertanto, essendo pacifico, in quanto assodato dagli stessi verificatori della GdF, che la società ha sostenuto una IVA (a credito) per l'acquisto di merci pari ad €. 59.308,88, in fase di accertamento questo valore doveva essere considerato al fine della determinazione dell'IVA da versare all'Erario anche se la società fosse decaduta dal diritto alla detrazione.
CONTRODEDUZIONI DELL'UFFICIO
1. L'atto dispositivo n. 56/2020 prodotto dall'Ufficio “conferimento deleghe di firma” non limita il potere di firma soltanto ai documenti in cartaceo né pone alcuna differenza fra firma autografa, firma a mezzo stampa e firma digitale, ricomprendendo, pertanto, qualsiasi modalità.
2. Difetto di prova e della effettività oltreche della inerenza per le ulteriori spese rimborsate
“Rimborso spese amm.re/soci” si osserva quanto segue. la società aveva dedotto il conto in argomento nel Modello unico 2017 per l'importo complessivo di € 13.341,28. Tale spesa risulta riferita al compenso rimborsato all'amministratore per € 9.296,28 e ad altre spese vive/forfettarie di € 4.045,00, erogate mensilmente attraverso bonifici bancari;
. Dallo statuto della società emerge che all'amministratore veniva riconosciuto un rimborso spese forfettario di € 450,00 mensili (per un compenso annuale netto pari ad
€ 5.400,00). Le spese vive/forfettarie pari ad € 4.045,00 non risultano documentate (con fatture o altro documento fiscale equipollente); in oni caso la loro inerenza grava sul contribuente. non è sufficiente... che la spesa sia stata dell'imprenditore riconosciuta e contabilizzata, atteso che una spesa può essere correttamente inserita nella contabilità aziendale solo se esiste una documentazione di supporto, dalla quale possa ricavarsi, oltre che l'importo, la ragione della stessa"
3. Rileva che l''avviso di accertamento impugnato muove dalla omessa presentazione della dichiarazione
IVA anno 2017 relativamente al periodo di imposta 2016 e e della presentazione, da parte della società ricorrente, di dichiarazione integrativa dei redditi e mod AP in data dopo due anni (1.10.2019).
Stante l'omessa dichiarazione, l'Ufficio accertava l'omessa dichiarazione di operazioni commerciali per l'ammontare complessivo di € 45.000,00; tale importo veniva individuato sulla base di una accertata differenza di cassa. Ed infatti l'importo della cassa, al 31.12.2016, ammontava ad € 107.726,90, mentre all'1.01.2016 era pari ad € 58.903,30. A tale importo veniva sottratto quello di Euro 3.823,60 che l'Ufficio individuava presuntivamente quale cassa per l'attività esercitata (oltre allo scorporo dell'IVA). L'importo (finale) di Euro
40.741,11 veniva considerato come elemento positivo di reddito non dichiarato;
ribadisce che la società ricorrente ha omesso la presentazione del mod. IVA, non dichiarando un volume d'affari pari ad € 602.788,46
(cui corrisponde iva per € 64.050,31). Dalle fatture di acquisto esibite emergeva come la società avesse sostenuto nell'annualità in contestazione, acquisti non dichiarati pari ad € 535.506,91 (con IVA relativa non dichiarata per € 59.308,88). L'IVA relativa di cui sopra veniva ritenuta indetraibile, in quanto la detraibilità dell'imposta presuppone necessariamente la registrazione della relativa fattura di acquisto, ai sensi dell'art. 25, DPR 633/72 nell'apposito registro.
MEMORIA ILLUSTRATIVA DI PARTE APPELLANTE
La parte appellante insiste nei motivi di appello in relazione a tutti i rilievi .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Relativamente al difetto di sottoscrizione, si osserva che le deleghe di firma prescindono dalle forme di manifestazione delle stesse , se sitratti di firma digitale, firma tradizionale o firma a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 d.l.39/93Il motivo di appello non merita ulteriore esame data la sua palese strumentalità. L'Ufficio già in primo grado aveva depositato l'atto dispositivo di attribuzione della delega di firma proveniente dal
Direttore Provinciale nonchè l'allegato C, “Ufficio Controlli“ ove è indicato il nominativo del funzionario delegato che ha sottoscritto l'atto impugnato. 93Il motivo di appello non merita ulteriore esame data la sua palese strumentalità. L
2. In ordine agli ulteriori costi dedotti, è un contro senso riconoscere costi forfettari previsti dallo Statuto sociale e riconoscerne di ulteriori senza pezze di appoggio che dimostrino l'effettività delle spese e soprattutto l'inerenza alla attività sociale, essendo norme di stretta interpretazione in quanto tali deduzioni sottraggono materia imponibile.
3. Infine in ordine alla detraibilità dell'Iva esistono delle precise condizioni perché essa sia detraibile.
La detraibilità dell'imposta assolta o dovuta o addebitata a titolo di rivalsa dal fornitore o dal prestatore di servizi nella fattura di acquisto non opera automaticamente., bensì è subordinata alla condizione che essa sia stata registrata, ai sensi dell'art. 25, DPR 633/72 nell'apposito registro e, quindi computata ai fini della liquidazione periodica. Trattandosi di operazioni non dichiarate,legittimamente l'Ufficio le ha disconosciute.
Solo con la registrazione, infatti, viene correttamente esercitato il diritto in questione, imputando, nei limiti temporali previsti dell'art. 19, 1° co., ult. Parte, tale documento all'anno solare in cui si intende detrarre in quanto la detraibilità dell'imposta assolta o dovuta o addebitata a titolo di rivalsa dal fornitore o dal prestatore di servizi nella fattura di acquisto è subordinata alla condizione che essa sia stata registrata, ai sensi dell'art. 25, DPR 633/72.
Anche sulla base della giurisprudenza citata dalla parte appellante che sostiene comunque la detraibilità a fronte di regolari versamenti, ai fini di evitare la decadenza, ai sensi dell'art. 28, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, è che il contribuente esponga il credito nella prima dichiarazione utile (cfr. Cass. n. 523 del
18/01/2002; Cass. n. 13056 del 14/07/2004; Cass. n. 3604 del 20/02/2006; Cass. n. 12012 del 22/05/2006. Tenuto conto che tale condizione non è stata rispettata, (il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, il diritto al rimborso) può avere luogo attraverso le forme ordinarie di rimborso , regolato dalla prescrizione decennale. Superato il biennio, la società contribuente è, comunque, decaduta dal diritto alla detrazione,
Pertanto risulta decorso il termine decadenziale in quanto:
a) la ricorrente ometteva la dichiarazione IVA 2017 e, ancora, presentava dichiarazioni integrative, ma soltanto dei redditi ed ai fini AP (non, quindi, a fini IVA), in data 1.10.2019.
b) Risultava , pertanto, l'intervenuto decorso del termine decadenziale per l'esercizio del diritto alla detrazione fermo restando, alla stregua dello stesso contenuto dell'avviso di accertamento impugnato e delle risultanze del PVC della GDF, il diritto al rimborso del credito IVA maturato.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8747 del 3 aprile 2024 è intervenuta al fine di comporre il trattamento da riservare alle eccedenze di credito IVA maturate in un periodo d'imposta per il quale la relativa dichiarazione annuale è stata omessa dal contribuente, sia con riguardo ai profili sostanziali e alla sorte del credito maturato, sia con riguardo alle procedure utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria ai fini del controllo di tali fattispecie.
Sulla scia di quanto affermato dalle Sezioni Unite con le sentenze 8 settembre 2016, n. 17757 e 17758, gli
Ermellini hanno ribadito che l'omissione della dichiarazione IVA da parte del soggetto passivo non comporta ex se la perdita del credito maturato nella stessa annualità (circostanza che si verifica solo in assenza dei requisiti sostanziali del diritto alla detrazione), ma è onere del contribuente, a fronte della contestazione di omissioni o irregolarità, fornire adeguata prova dell'esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa ricollega l'insorgenza del diritto alla detrazione.
In buona sostanza, anche alla luce della successiva giurisprudenza intervenuta, è possibile oggi affermare che la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno, ma sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto,
Nominativo_3 tal caso essa va riconosciuta dal giudice tributario, sempre che il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione. Nel caso specifico, viceversa la parte non solo non ha osservato i requisiti temporali ma presentava dichiarazioni integrative, soltanto dei redditi ed ai fini AP (non, quindi,
a fini IVA), in data 1.10.2019, perseverando nella omessa dichiarazione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte appellante alle spese del giudizio che si liquidano a favore dell'Ufficio in € 1500,00
Palermo 30.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/06/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 30/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4534/2023 depositato il 14/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3028/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
13 e pubblicata il 15/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03G301571 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03G301571 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03G301571 AP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società società con sede in Terme Vigliatore (ME), 98050, alla Indirizzo_1, in persona del rappresentante legale nonché amministratore pro tempore Dott. Rappresentante_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, propone appello avverso la sentenza n. 3028 pronunciata il 14.11.22 dalla
Sez. n. 13 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Messina che ha rigettato in ricorso proposto avverso l'Avviso di Accertamento n. TYX03G301571 per un totale accertato richiesto a pagamento di euro 208.535,11
(di cui euro 84.043,00 per imposte Ires, Irap e Iva, euro 111.900,80 per le sanzioni, euro 12.582,56 per interessi, euro 8,75 per spese di notifica), a seguito di una verifica parziale ai fini delle II.DD., IVA e AP, per l'anno 2016, svolta dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) nei confronti della Ricorrente_1 S.R.L., esercente l'attività di “Supermercati”, che si è conclusa con la redazione di un processo verbale di constatazione, nel quale è stato contestato alla società l'infedele presentazione della dichiarazione ai fini delle II.DD. e AP, nonché l'omessa dichiarazione ai fini IVA, per i seguenti motivi:
1) elementi positivi di reddito non dichiarati per €. 40.741,11;
2) costi non deducibili per €. 7.941,28;
3) operazioni imponibili per €. 643.529,57 ed IVA per €. 68.309,20.
MOTIVI DI APPELLO
1. ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA APPELLATA PER NON AVERE I PRIMI GIUDICI RILEVATO E
DICHIARATO LA NULLITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMPUGNATO PER DIFETTO DI
SOTTOSCRIZIONE – VIOLAZIONE ART. 42, COMMI 1 e 3, DEL D.P.R. N. 600/1973.
2. ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA APPELLATA PER NON AVERE ACCOLTO LE DOGLIANZE IN
MERITO ALLA MAGGIORE PRETESA TRIBUTARIA ACCERTATA. L'Ufficio ha rilevato una presunta anomalia nel fatto che a fronte di un elevato conto cassa (disponibilità liquida dell'azienda) a suo dire i soci avessero effettuato finanziamenti nell'anno 2016, ritenuti quest'ultimi verosimilmente utilizzati per acquisti in nero e per tali ragioni ha contestato alla società il presunto occultamento di ricavi non contabilizzati. Gli elementi indiziari (“l'esorbitante conto cassa che unitamente ai finanziamenti operati dai soci”) esposti dall'Ufficio a giustificazione della maggiore ripresa tributaria non sono idonei a dimostrare il probabile (o verosimile) occultamento di ricavi non contabilizzati da parte della società nell'anno 2016, e sono elementi indiziari non veritieri. Rileva che rimborso forfettario non richiede per legge che sia dimostrato con fatture né con ricevute o con altro documento fiscale. Il rimborso forfettario è un compenso erogato indipendentemente dalla spesa effettivamente sostenuta e il suo importo è solitamente stabilito dai contratti collettivi.
3. L'ufficio impositore ha recuperato una IVA sulle vendite pari ad €. 64.050,31. A detta dell'Ufficio impositore: << 3) L'esame della documentazione ha rilevato che la società ha omesso la dichiarazione di un volume d'affari pari ad €. 602.788,46 ed Iva per €. 64.050,31 … Occorre precisare che dalla documentazione esaminata la società, oltre ad aver ceduto merce ha effettuato acquisiti pari ad €. 535.506,91 ed Iva per €. 59.308,88 … L'Iva derivante dagli acquisiti di cui sopra sarà considerata indetraibile, in quanto la detraibilità dell'imposta assolta o dovuta o addebitata a titolo di rivalsa dal fornitore o dal prestatore di servizi nella fattura di acquisto è subordinata alla condizione che essa sia stata registrata, ai sensi dell'art. 25, DPR633/72, nell'apposito registro e, quindi computata ai fini della liquidazione periodica.… >>.
Il giorno 18 dicembre dell'anno 2019, la società, tramite il suo consulente dott. Nominativo_2, ha messo a disposizione dei militari tutta la documentazione contabile, tra cui vedasi punto “2. Registro delle fatture di acquisto – anno 2016 – composto da n. 101 pagine, numerati progressivamente dalla n. 1 alla n. 101, interamente scritturato e non vidimato;
”, “registro dei corrispettivi anno 2016 composto da n. 20 fogli, numerati progressivamente dalla n. 1 alla n. 20, comprendente le liquidazioni periodiche trimestrali dell'imposta;” e
“6. Fatture e documenti di acquisto relativi all'anno 2016;”. (PROCESSO VERBALE DI ACQUISIZIONE
DOCUMENTAZIONE – ALL.TO N. 6 fascicolo di primo grado).Pertanto, come dimostrato non è veritiera l'affermazione che la società non abbia registrato l'IVA derivante dagli acquisti nell'apposito registro, dato che gli stessi militari della GdF hanno al contrario assodato essere stato loro consegnato regolarmente il registro delle fatture di acquisto interamente scritturato, nonché il registro dei corrispettivi. Anche ammettendo la contestazione del decorso del termine decadenziale per l'esercizio del diritto alla detrazione, considerato che dall'accertamento è emerso come fatto pacifico che la società abbia omesso di dichiarare una IVA (a debito) incassata dalle vendite pari ad €. 64.050,31 e una IVA (a credito) per l'acquisto di merci pari ad €.
59.308,88, la ripresa a tassazione avrebbe dovuto riguardare la sola differenza. Pertanto, essendo pacifico, in quanto assodato dagli stessi verificatori della GdF, che la società ha sostenuto una IVA (a credito) per l'acquisto di merci pari ad €. 59.308,88, in fase di accertamento questo valore doveva essere considerato al fine della determinazione dell'IVA da versare all'Erario anche se la società fosse decaduta dal diritto alla detrazione.
CONTRODEDUZIONI DELL'UFFICIO
1. L'atto dispositivo n. 56/2020 prodotto dall'Ufficio “conferimento deleghe di firma” non limita il potere di firma soltanto ai documenti in cartaceo né pone alcuna differenza fra firma autografa, firma a mezzo stampa e firma digitale, ricomprendendo, pertanto, qualsiasi modalità.
2. Difetto di prova e della effettività oltreche della inerenza per le ulteriori spese rimborsate
“Rimborso spese amm.re/soci” si osserva quanto segue. la società aveva dedotto il conto in argomento nel Modello unico 2017 per l'importo complessivo di € 13.341,28. Tale spesa risulta riferita al compenso rimborsato all'amministratore per € 9.296,28 e ad altre spese vive/forfettarie di € 4.045,00, erogate mensilmente attraverso bonifici bancari;
. Dallo statuto della società emerge che all'amministratore veniva riconosciuto un rimborso spese forfettario di € 450,00 mensili (per un compenso annuale netto pari ad
€ 5.400,00). Le spese vive/forfettarie pari ad € 4.045,00 non risultano documentate (con fatture o altro documento fiscale equipollente); in oni caso la loro inerenza grava sul contribuente. non è sufficiente... che la spesa sia stata dell'imprenditore riconosciuta e contabilizzata, atteso che una spesa può essere correttamente inserita nella contabilità aziendale solo se esiste una documentazione di supporto, dalla quale possa ricavarsi, oltre che l'importo, la ragione della stessa"
3. Rileva che l''avviso di accertamento impugnato muove dalla omessa presentazione della dichiarazione
IVA anno 2017 relativamente al periodo di imposta 2016 e e della presentazione, da parte della società ricorrente, di dichiarazione integrativa dei redditi e mod AP in data dopo due anni (1.10.2019).
Stante l'omessa dichiarazione, l'Ufficio accertava l'omessa dichiarazione di operazioni commerciali per l'ammontare complessivo di € 45.000,00; tale importo veniva individuato sulla base di una accertata differenza di cassa. Ed infatti l'importo della cassa, al 31.12.2016, ammontava ad € 107.726,90, mentre all'1.01.2016 era pari ad € 58.903,30. A tale importo veniva sottratto quello di Euro 3.823,60 che l'Ufficio individuava presuntivamente quale cassa per l'attività esercitata (oltre allo scorporo dell'IVA). L'importo (finale) di Euro
40.741,11 veniva considerato come elemento positivo di reddito non dichiarato;
ribadisce che la società ricorrente ha omesso la presentazione del mod. IVA, non dichiarando un volume d'affari pari ad € 602.788,46
(cui corrisponde iva per € 64.050,31). Dalle fatture di acquisto esibite emergeva come la società avesse sostenuto nell'annualità in contestazione, acquisti non dichiarati pari ad € 535.506,91 (con IVA relativa non dichiarata per € 59.308,88). L'IVA relativa di cui sopra veniva ritenuta indetraibile, in quanto la detraibilità dell'imposta presuppone necessariamente la registrazione della relativa fattura di acquisto, ai sensi dell'art. 25, DPR 633/72 nell'apposito registro.
MEMORIA ILLUSTRATIVA DI PARTE APPELLANTE
La parte appellante insiste nei motivi di appello in relazione a tutti i rilievi .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Relativamente al difetto di sottoscrizione, si osserva che le deleghe di firma prescindono dalle forme di manifestazione delle stesse , se sitratti di firma digitale, firma tradizionale o firma a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 d.l.39/93Il motivo di appello non merita ulteriore esame data la sua palese strumentalità. L'Ufficio già in primo grado aveva depositato l'atto dispositivo di attribuzione della delega di firma proveniente dal
Direttore Provinciale nonchè l'allegato C, “Ufficio Controlli“ ove è indicato il nominativo del funzionario delegato che ha sottoscritto l'atto impugnato. 93Il motivo di appello non merita ulteriore esame data la sua palese strumentalità. L
2. In ordine agli ulteriori costi dedotti, è un contro senso riconoscere costi forfettari previsti dallo Statuto sociale e riconoscerne di ulteriori senza pezze di appoggio che dimostrino l'effettività delle spese e soprattutto l'inerenza alla attività sociale, essendo norme di stretta interpretazione in quanto tali deduzioni sottraggono materia imponibile.
3. Infine in ordine alla detraibilità dell'Iva esistono delle precise condizioni perché essa sia detraibile.
La detraibilità dell'imposta assolta o dovuta o addebitata a titolo di rivalsa dal fornitore o dal prestatore di servizi nella fattura di acquisto non opera automaticamente., bensì è subordinata alla condizione che essa sia stata registrata, ai sensi dell'art. 25, DPR 633/72 nell'apposito registro e, quindi computata ai fini della liquidazione periodica. Trattandosi di operazioni non dichiarate,legittimamente l'Ufficio le ha disconosciute.
Solo con la registrazione, infatti, viene correttamente esercitato il diritto in questione, imputando, nei limiti temporali previsti dell'art. 19, 1° co., ult. Parte, tale documento all'anno solare in cui si intende detrarre in quanto la detraibilità dell'imposta assolta o dovuta o addebitata a titolo di rivalsa dal fornitore o dal prestatore di servizi nella fattura di acquisto è subordinata alla condizione che essa sia stata registrata, ai sensi dell'art. 25, DPR 633/72.
Anche sulla base della giurisprudenza citata dalla parte appellante che sostiene comunque la detraibilità a fronte di regolari versamenti, ai fini di evitare la decadenza, ai sensi dell'art. 28, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, è che il contribuente esponga il credito nella prima dichiarazione utile (cfr. Cass. n. 523 del
18/01/2002; Cass. n. 13056 del 14/07/2004; Cass. n. 3604 del 20/02/2006; Cass. n. 12012 del 22/05/2006. Tenuto conto che tale condizione non è stata rispettata, (il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, il diritto al rimborso) può avere luogo attraverso le forme ordinarie di rimborso , regolato dalla prescrizione decennale. Superato il biennio, la società contribuente è, comunque, decaduta dal diritto alla detrazione,
Pertanto risulta decorso il termine decadenziale in quanto:
a) la ricorrente ometteva la dichiarazione IVA 2017 e, ancora, presentava dichiarazioni integrative, ma soltanto dei redditi ed ai fini AP (non, quindi, a fini IVA), in data 1.10.2019.
b) Risultava , pertanto, l'intervenuto decorso del termine decadenziale per l'esercizio del diritto alla detrazione fermo restando, alla stregua dello stesso contenuto dell'avviso di accertamento impugnato e delle risultanze del PVC della GDF, il diritto al rimborso del credito IVA maturato.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8747 del 3 aprile 2024 è intervenuta al fine di comporre il trattamento da riservare alle eccedenze di credito IVA maturate in un periodo d'imposta per il quale la relativa dichiarazione annuale è stata omessa dal contribuente, sia con riguardo ai profili sostanziali e alla sorte del credito maturato, sia con riguardo alle procedure utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria ai fini del controllo di tali fattispecie.
Sulla scia di quanto affermato dalle Sezioni Unite con le sentenze 8 settembre 2016, n. 17757 e 17758, gli
Ermellini hanno ribadito che l'omissione della dichiarazione IVA da parte del soggetto passivo non comporta ex se la perdita del credito maturato nella stessa annualità (circostanza che si verifica solo in assenza dei requisiti sostanziali del diritto alla detrazione), ma è onere del contribuente, a fronte della contestazione di omissioni o irregolarità, fornire adeguata prova dell'esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa ricollega l'insorgenza del diritto alla detrazione.
In buona sostanza, anche alla luce della successiva giurisprudenza intervenuta, è possibile oggi affermare che la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno, ma sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto,
Nominativo_3 tal caso essa va riconosciuta dal giudice tributario, sempre che il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione. Nel caso specifico, viceversa la parte non solo non ha osservato i requisiti temporali ma presentava dichiarazioni integrative, soltanto dei redditi ed ai fini AP (non, quindi,
a fini IVA), in data 1.10.2019, perseverando nella omessa dichiarazione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte appellante alle spese del giudizio che si liquidano a favore dell'Ufficio in € 1500,00
Palermo 30.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE