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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 18/12/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di DI, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1789/2025 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 7.7.2025
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Maria Biancareddu
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
contumace
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
DI
INTERVENUTO
1 Oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
NEL MERITO: accertata la ricorrenza dei requisiti di legge, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato il 25 gennaio 1999 a SY (Albania) tra la signora e il signor Parte_1
trascritto al Registro degli atti di matrimonio del Comune di Tavagnacco Anno 2017, CP_1
Parte 2, serie c, n. 22, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle relative annotazioni.
Per le ragioni esposte in narrativa:
-Confermarsi l'affidamento esclusivo rafforzato alla signora del figlio Parte_1 Per_1
con collocamento presso di lei, confermando, altresì, in capo alla stessa il potere di esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio minore ex art. 337 quater co. 3 c.c. e di adottare da sola anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio, in particolare con riguardo all'educazione, istruzione e salute, come pure potrà chiedere e ottenere anche senza consenso dell'altro genitore, passaporto o altri documenti di identità, anche validi per l'espatrio, per sé e per il figlio minorenne.
-Confermarsi che il signor possa incontrare il figlio esclusivamente attraverso CP_1 Per_1
visite protette, secondo le indicazioni e sotto la gestione dei competenti Servizi Sociali cui ha il dovere di rivolgersi per intraprendere i necessari percorsi finalizzati ad avere contatti con il figlio
, come già stabilito dalla sentenza di separazione. Per_1
-Confermarsi a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo CP_1
per il mantenimento dei figli l'assegno mensile di € 600,00, da versare sul conto corrente della signora entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Pt_1
2 -Disporsi che le spese straordinarie, così come indicate e regolamentate dal Protocollo redatto dall'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia e in vigore presso il Tribunale di DI, vengano ripartite al 50% tra i genitori.
-Nulla per assegno divorzile a carico di un coniuge a favore dell'altro essendo essi economicamente indipendenti.
-Spese compensate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio civile in data 25.1.1999 a
SY (Albania) con trascritto in Italia in Comune di Tavagnacco (UD)-; Controparte_2 che dall'unione erano nati i figli (9.12.2002), maggiorenne ma ancora studentessa e Per_2
(18.5.2010), minorenne, e che il Tribunale di DI aveva pronunciato sentenza di Per_1 separazione personale tra i coniugi n. 1012/2020 di data 4.12.2020 -sentenza con cui i minori erano stati affidati in via esclusiva rafforzata alla madre, disponendo visite protette del padre con i figli ed un contributo a carico del padre per il mantenimento di ciascuno dei due figli di euro 300,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i minori ed un assegno per il mantenimento della moglie di euro 200,00 mensili: assegni diminuiti ad euro 200,00 per ciascun figlio ed euro 100,00 per la moglie nell'ipotesi in cui il marito si trovasse in stato di detenzione in carcere-, ha chiesto la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni Parte_1 di cui al ricorso (identiche a quelle stabilite dal Tribunale in sede di separazione, salva la rinuncia ad un assegno divorzile in proprio favore).
Il resistente non si è costituito in giudizio -sicché ne è stata dichiarata la contumacia-, né è personalmente comparso alla prima udienza davanti al G.I. di data 15.12.2025.
Alla medesima udienza del 15.12.2025 è invece comparsa la ricorrente, la quale ha dichiarato che il marito vede solo saltuariamente i figli di nascosto quando si reca presso il Conad ove ella lavora e non le ha mai versato l'assegno per il mantenimento dei figli sin dal 2021; ha altresì dichiarato di non sapere dove egli attualmente vive ma che dall'anno 2022 è stato rimesso in libertà ed è titolare di una impresa individuale con attività nel campo dell'edilizia e sede a Campoformido.
3 Alla medesima udienza del 15.12.2025 il procuratore della ricorrente, autorizzato dal giudice, ha rassegnato le proprie conclusioni come riportate in epigrafe, con rinuncia ai termini per il deposito di conclusionali e repliche. La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis 22 c.p.c.
Va sicuramente dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti secondo la volontà appalesata dalla ricorrente e non contestata dal resistente e, poiché la convivenza tra i coniugi non è mai ripresa sin dall'epoca della separazione, sono ampiamente trascorsi i termini di legge dalla data della separazione personale delle parti onde pronunciare sentenza di divorzio.
Quanto alle condizioni di divorzio:
-ritenuto sussistere, nello specifico, le condizioni per l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre, atteso che il padre non vede i figli salvo in saltuarie e brevi occasioni e non provvede al loro mantenimento: ciò può giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riferimento alle scelte più importanti per i minori (cfr. Tribunale Milano n.
6910/2018); la madre, pertanto, deve essere autorizzata a decidere in autonomia su tutte le questioni relative ai bisogni del figlio nel superiore interesse di quest'ultimo ad ottenere immediata risposta alle proprie esigenze di vita, nessuna esclusa. Si tratta di limitazione delle facoltà genitoriali del padre non affidatario che non ha alcuna funzione sanzionatoria, ma che risponde semplicemente al fine di evitare che “la macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel funzionamento” (cfr. Tribunale Milano 20.3.2014);
-ritenuto che gli incontri padre/figlio dovranno evidentemente avvenire solamente tramite visite protette organizzate dai Servizi Sociali, previa valutazione che esse non siano contrarie agli interessi del minore;
-rilevato che la madre ha chiesto un assegno di mantenimento per i due figli pari ad euro 300,00 mensili per ciascuno di essi, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i minori, secondo le modalità suggerite dal Protocollo in uso al Tribunale di DI, e tale richiesta può essere accolta in ragione sia della permanenza dei figli con la madre senza soluzione di continuità, sia del fatto che identiche statuizioni sono già state adottate in sede di separazione personale nell'anno 2020 ed il resistente non ha mai ritenuto di chiederne la modifica, così come non ha dedotto, nel presente procedimento, una ipotetica diminuzione delle proprie capacità economiche;
-rilevato che alla madre spetta evidentemente anche l'intero assegno unico universale per i figli in ragione dell'affido super esclusivo a sé di e la convivenza con la madre di , Per_1 Per_2 ancora studentessa;
-che nulla deve essere stabilito per assegni tra i coniugi, avendo la ricorrente dichiarato di essere autosufficiente;
4 -che va altresì autorizzata la madre ad ottenere il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé ed il figlio minorenne, atteso l'affido esclusivo rafforzato a lei del minore e la latitanza paterna, che dilaterebbe ingiustificatamente i tempi per ottenere i documenti di cui il figlio ha necessità;
-che le spese possono essere integralmente compensate tra le parti come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di DI, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e in data Parte_1 CP_1
25.1.1999 a SY (Albania) alle seguenti condizioni:
-conferma l'affidamento esclusivo rafforzato alla signora del figlio con Parte_1 Per_1
collocamento presso di lei, confermando, altresì, in capo alla stessa il potere di esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio minore ex art. 337 quater co. 3 c.c. e di adottare da sola anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio, in particolare con riguardo all'educazione, istruzione e salute, come pure potrà chiedere e ottenere anche senza consenso dell'altro genitore, passaporto o altri documenti di identità, anche validi per l'espatrio, per sé e per il figlio minorenne.
-conferma che il signor possa incontrare il figlio esclusivamente attraverso visite CP_1 Per_1
protette, secondo le indicazioni e sotto la gestione dei competenti Servizi Sociali cui ha il dovere di rivolgersi per intraprendere i necessari percorsi finalizzati ad avere contatti con il figlio , Per_1
come già stabilito dalla sentenza di separazione.
-conferma a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo per CP_1
il mantenimento dei figli l'assegno mensile di € 600,00 (euro 300,00 per ciascuno dei due figli), da versare sul conto corrente della signora entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare Pt_1
annualmente secondo gli indici Istat.
5 -dispone che le spese straordinarie, così come indicate e regolamentate dal Protocollo redatto dall'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia e in vigore presso il Tribunale di DI, vengano ripartite al 50% tra i genitori.
-nulla per assegno divorzile a carico di un coniuge a favore dell'altro essendo essi economicamente indipendenti.
-dispone che l'assegno unico universale in favore dei figli venga percepito in via esclusiva solo dalla madre.
-Spese compensate.
-ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tavagnacco (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 22, parte seconda, serie C, del Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2017;
Così deciso in DI, nella Camera di Consiglio dd. 16.12.2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Annamaria Antonini)
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