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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/10/2025, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3256 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
(ME) , Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Via C.F._1
Cristoforo Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv.
NI EL che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in P.ZZA IMMACOLATA DI CP_1 P.IVA_1
MARMO,4 MESSINA presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ha Parte_1 impugnato la nota del 21.09.2019 (ricevuta il 07.10.2019) con cui l' CP_1 CP_2 ha contestato un indebito relativo alla disoccupazione agricola 2012 per €
1.942,90, chiedendone la restituzione in ragione della cancellazione della ricorrente dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno 2012. La ricorrente ha chiesto: annullamento dell'atto per difetto di motivazione, accertamento del diritto alle prestazioni DS/2012, in subordine reiscrizione negli elenchi per 102 giornate, nonché declaratoria di prescrizione del diritto di ripetizione dell' . CP_1 Si è costituito l' eccependo in via preliminare la decadenza CP_1 sostanziale dall'azione ex art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, assumendo che la cancellazione è stata pubblicata con III elenco di variazione 2014 “dal 15/12/2014 al 10/01/2015”; nel merito ha chiesto il rigetto, deducendo l'infondatezza delle censure sulla motivazione dell'atto di indebito, l'inapplicabilità dell'art. 52 L.
88/1989 e l'insussistenza della prescrizione decennale.
Nelle note ex art. 127-ter c.p.c. l' ha insistito sulle medesime CP_1 conclusioni, ribadendo la pubblicazione del III elenco 2014 e la maturata decadenza alla data di iscrizione a ruolo (30.10.2020).
La ricorrente, con note ex art. 127-ter c.p.c., ha disconosciuto formalmente la copia prodotta dall' della prima pagina del III elenco 2014, deducendone CP_1 la difformità rispetto all'originale e contestando, quindi, la prova della pubblicazione e del dies a quo della decadenza;
ha reiterato le richieste istruttorie
(prova testimoniale).
1) Le questioni preliminari: decadenza ex art. 22 d.l. 7/1970
L'eccezione è fondata.
1.1. Quadro normativo applicabile
Per le giornate successive al 31.12.2010, la disciplina vigente prevede che:
(a) gli elenchi nominativi annuali e gli elenchi trimestrali di variazione siano notificati mediante pubblicazione telematica sul sito , con valore di notifica CP_1 ad ogni effetto di legge;
(b) avverso i “provvedimenti definitivi” in materia di elenchi nominativi, l'azione giudiziaria debba essere proposta nel termine di 120 giorni dalla notifica o dalla conoscenza del provvedimento, ai sensi dell'art. 22 d.l. 7/1970;
(c) il sistema è stato ritenuto costituzionalmente legittimo dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità (valenza notificatoria della pubblicazione telematica;
decorrenza del termine anche per silenzio significativo nel procedimento amministrativo ex art. 11 d.lgs 375/1993; natura sostanziale della decadenza, rilevabile d'ufficio). Tali coordinate emergono dagli atti difensivi dell' , integralmente richiamati. CP_1
1.2. La prova della pubblicazione del III elenco 2014 L' ha allegato che la cancellazione della ricorrente per il 2012 è stata CP_1 disposta con III elenco di variazione 2014, pubblicato “dal 15/12/2014 al
10/01/2015”, facendo espresso rinvio alla “documentazione in atti”.
La difesa della ricorrente ha disconosciuto la copia prodotta dall' CP_1
(prima pagina dell'elenco), deducendo difformità rispetto all'originale e l'assenza di prova certa della pubblicazione e della data. Tuttavia, il disconoscimento ex art. 2719 c.c. si limita a colpire la copia fotostatica priva di attestazione di conformità, non potendo, di per sé, elidere l'efficacia probatoria del fatto storico della pubblicazione ove questa sia desumibile da ulteriori elementi documentali e dalle stesse allegazioni non specificamente controfatte. In atti, l' ha indicato CP_1 finestra pubblicativa precisa (15.12.2014–10.01.2015) e ha coordinato tale dato con la successiva nota di indebito del 2019 (che presuppone la pregressa cancellazione), nonché con l'iscrizione a ruolo del 30.10.2020: ciò consente di ritenere ragionevolmente provata la pubblicazione e, comunque, conosciuta o conoscibile dalla ricorrente ai fini del decorso del termine decadenziale, secondo la disciplina delle notifiche telematiche e del “silenzio significativo” nel contenzioso amministrativo agricolo ricostruita nelle difese . CP_1
Inoltre, la stessa ricorrente non allega di avere proposto ricorso CISOA nei termini (ovvero di averlo proposto tempestivamente e con esito favorevole), mentre dagli atti difensivi risulta la mancata proposizione nei termini del CP_1 rimedio amministrativo, con conseguente definitività del provvedimento e decorrenza del termine ex art. 22 d.l. 7/1970.
Assunta come provata (o comunque conoscibile) la pubblicazione della variazione e, dunque, la cancellazione 2012, il termine 120-giorni è pacificamente spirato ben prima del 30.10.2020 (data di iscrizione a ruolo): l'azione è, quindi, decaduta. La decadenza sostanziale è assorbente e preclude ogni scrutinio del merito (anche incidentale) sul rapporto di lavoro e sulla spettanza delle prestazioni
DS/2012.
Ne consegue l'inammissibilità/infondatezza delle richieste istruttorie
(testimoniale), in quanto non pertinenti rispetto alla ratio decidendi (decadenza), oltre che generiche e non conducenti ai fini del decidere, per come dedotto dall' . CP_1 Per completezza, si osserva che:
(i) Difetto di motivazione dell'atto . La nota del 21.09.2019 indica la CP_1 ragione dell'indebito (“mancata iscrizione/cancellazione dagli elenchi 2012”) e l'importo, sicché il destinatario è posto in condizione di comprendere la causa giustificativa del recupero;
la doglianza non coglie nel segno.
(ii) Irripetibilità ex art. 52 L. 88/1989. La disposizione concerne trattamenti pensionistici e, comunque, errori dell'ente nella attribuzione/erogazione: non ricorre nella specie, ove l'indebito discende dal venir meno del requisito costitutivo (iscrizione negli elenchi) a seguito di cancellazione.
(iii) Prescrizione del diritto di ripetizione. L'erogazione DS/2012 risulta effettuata nel 2013; la contestazione e richiesta di refusione è del 2019: all'epoca non era maturata la prescrizione decennale.
Tali profili restano, comunque, assorbiti dalla declaratoria di decadenza.
Considerata la peculiare complessità del quadro normativo e l'evoluzione applicativa della disciplina delle pubblicazioni telematiche degli elenchi agricoli, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
contro , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Parte_1 CP_1 disattesa o assorbita,
1. dichiara la decadenza dell'azione proposta ai sensi dell'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, per effetto della pubblicazione del III elenco di variazione 2014 relativo all'anno 2012;
2. per l'effetto, rigetta il ricorso di;
Parte_1
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Patti 26/10/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo