Decreto cautelare 17 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 21 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 23 luglio 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01087/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00263/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 263 del 2025, proposto da
UC UM, rappresentata e difesa dall'avvocato Ignazio Sposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
PER LA RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO
a seguito dell’ordinanza del Tar Lazio – Roma, n. 751/2025 n. 13315/2024 REG. RIC. (“Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (n. 13315/2024 REG. RIC. Sezione Terza Bis), dichiara la propria incompetenza sul ricorso n. 13315 del 2024, per essere competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, davanti al quale la causa potrà essere riassunta, secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, per la definizione del giudizio, anche sulle spese”;
E PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE E/O ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI PROVVISORIE EX ART. 55, DA RENDERSI ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 56 C.P.A., DEI SEGUENTI ATTI:
1) del decreto atto Prot. 0076123 del 27.11.2024, relativamente alla procedura concorsuale, per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, con cui il Ministero dell’istruzione e del merito ha proceduto ad approvare la graduatoria finale di merito, relativa alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di venticinque docenti per la classe di concorso EEEE “Scuola Primaria”;
2) della graduatoria dei vincitori del concorso de quo, nonché di tutti gli ulteriori allegati oggetto di approvazione e che costituiscono parte integrante, nonché successive rettifiche intervenute, nella parte in cui non includono l’odierna ricorrente nell’elenco dei vincitori di concorso
nonché per l’annullamento
d’ogni altro atto e/o decreto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o consequenziale, connesso e/o collegato, a qualsiasi titolo, a quello impugnato, anche non noto o conosciuto dai ricorrenti e di data ignota e per quanto occorra, ove e se lesivo degli interessi della ricorrente, del D.M. 205/2023 ed allegati A e B, concernente disposizioni per il concorso per titoli ed esami docenti scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno;
nonché l’annullamento
dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, nella graduatoria finale rettificata del concorso de quo;
previa declaratoria
in via cautelare, del diritto della ricorrente ad essere correttamente rivalutata ai fini della procedura di concorso di cui in oggetto, avendone requisiti e titoli e, per l’effetto, al relativo annullamento e/o modifica della graduatoria definitiva;
nonché, in via subordinata, per la richiesta di pubblicazione degli idonei al concorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa ER Lo PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- con il ricorso sono impugnati atti della procedura concorsuale per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 –classe di concorso EEEE “Scuola Primaria”;
- il procedimento di concorso rientra tra gli interventi di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e, in particolare, della Riforma M4C1R2.1 - Missione 4 –Istruzione e Ricerca –Componente 1 –Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università –del PNRR, finanziato dall’Unione europea –Next Generation EU), essendo volto al raggiungimento del target M4C1-14 che prevede l’assunzione di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema di reclutamento;
-tra la disciplina annoverata nelle premesse del bando, viene richiamato anche il decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 “ Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR ", convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023 n. 112, con conseguente applicazione dell’art. 12 -bis , comma 4, del D.L. n. 68 del 2022, in base al quale sono " parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera l), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Si applica l'articolo 49 del cod. proc. amm .”;
Osservato che:
-in relazione alla predetta disposizione, con ordinanza collegiale del 23 luglio 2025 n. 5498, è stato pertanto ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tali Amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento in controversia, per determinazione legislativa, poiché il ricorso introduttivo era stato notificato solo al Ministero dell’Istruzione e del Merito, anche nella sua articolazione regionale USR della Campania;
- il termine per la predetta integrazione del contraddittorio ex art. 49 comma 2 c.p.a è stato individuato nel 30 ottobre 2025;
-tuttavia, parte ricorrente non ha fornito prova di aver ottemperato a tale onere processuale;
Ritenuto pertanto che, come indicato alle parti all’udienza pubblica del 4 febbraio 2026, il ricorso debba dichiararsi improcedibile, dovendo ritenersi che, da un lato, l’art. 12-bis sopra citato abbia introdotto un’ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 luglio 2023, n. 6525; id. 3 agosto 2023, n. 7520; id. 16 ottobre 2023, n. 9003), stante il richiamo all’art. 49 c.p.a. ivi contenuto (Cons. Stato, Sez. V, 16/10/2023, n. 9005); dall’altro, che in ossequio a quanto previsto dal medesimo art. 49 c.p.a., se l’atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, “il giudice provvede ai sensi dell’articolo 35” c.p.a.;
Ritenuto che pertanto debba dichiararsi improcedibile il ricorso e che, vista la peculiare normativa processuale vigente in materia, possano compensarsi le spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO NI, Presidente
ER Lo PI, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER Lo PI | AO NI |
IL SEGRETARIO