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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 13/01/2026, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 188/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 19/02/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FINI OSCAR, Giudice monocratico in data 19/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4939/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240019639105000 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 843/2025 depositato il
20/02/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente,come in atti rappresentato e difeso,impugna la cartella di pagamento riportata in epigrafe, notificata in data 13-05-2024 a seguito di controllo formale Mod. 730 per maggiore imposta IRPEF dovuta per l'a.i. 2019 a seguito di mancato riconoscimento di oneri detraibili indebitamente dichiarati,chiedendone l'annullamento per i motivi che qui di seguito si riassumono:
- nullita della cartella per mancata notifica dell'atto presupposto,
- nullità della cartella per difetto di motivazione
- nullità della cartella ,nel merito, in relazione al mancato riconoscimento delle spese di ristrutturazione per gli anni 2013 e 2015 e delle spese di arredo.
Si costituisce ritualmente in giudizio l'AdEntrate che nel confutare puntualmente l'assunto di parte ricorrente, conferma l'operato dell'Ufficio finanziario e nel contestare così i motivi del ricorso, sottolineando le motivazioni a supporto del rigetto del provvedimento di sgravio richiesto,conclude per la loro reiezione,con tutte le conseguenze di legge,anche in ordine alle spese di lite.
L'AdeRiscossione non si costituisce in giudizio.
Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2025,sentite le parti costituite,la causa viene trattenuta in decisione per essere così definita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa sono documentati e pacifici.
Il ricorso,che non appare fondato,non può essere accolto.
La questione sollevata verte sulla detraibilità degli oneri che si assumono sostenuti per la ristrutturazione edilizia e "bonus mobili"dal familiare convivente del detentore di immobile ristrutturato.
L' art 16 bis, 1° comma, del TUIR dispone che la detrazione spetta ai detentori dell'immobile, a condizione che siano in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario e che la detenzione dell'immobile risulti da un atto (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato) regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente il predetto avvio.
Questi requisiti non risultano ottemperati dal ricorrente.
L'obbligo di registrazione in termine fisso del contratto di comodato gratuito è previsto dall'art. 5 della Tariffa parte prima del dPR n. 131 del 26 aprile 1986 TUR ed è necessaria per usufruire di determinate agevolazioni fiscali, tra cui, appunto, la detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia.
Inoltre, dagli atti risulta che l'Ufficio finanziario ha tenuto conto della comunicazione rettificativa prodotta dal
CAF in data 20/12/2022 che è stata considerata valida, e della documentazione prodotta. Sono state pertanto effettuate le opportune rettifiche sulla dichiarazione 730 in base alle quali il Responsabile dell'Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest'ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento dell'importo pari al 30 % della maggiore imposta riscontrata, a meno che l'errore non fosse imputabile a dolo o colpa grave del contribuente,e non è questo il caso.
La maggiore imposta dovuta e i relativi interessi sono a carico del contribuente (art.5, comma 3, del d.Lgs.
n. 175 del 2014).
Questa è appunto una norma che disciplina la responsabilità dei professionisti (CAF o Intermediari) che appongono il Visto di conformità sui Mod. 730 contenenti la dichiarazione dei redditi degli assistiti,visto che non assume solo un carattere per così dire "formale" di semplice copertura burocratica, ma assume piuttosto un peso sostanziale che induce il CAF o l'intermediario interessato a prestare la massima attenzione nell'esame della documentazione presentata,ai fini dell'adempimento conclusivo che sfocia nel suddetto
Visto di conformità.
La mancanza di questi requisiti ,come sopra descritti, porta conseguenzialmente al rigetto del ricorso.
Considerata la particolarità di alcuni aspetti della questione, si giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il G. monocratico rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Salerno 19 febbraio 2025
Il Giudice monocratico
CA NI
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 19/02/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FINI OSCAR, Giudice monocratico in data 19/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4939/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240019639105000 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 843/2025 depositato il
20/02/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente,come in atti rappresentato e difeso,impugna la cartella di pagamento riportata in epigrafe, notificata in data 13-05-2024 a seguito di controllo formale Mod. 730 per maggiore imposta IRPEF dovuta per l'a.i. 2019 a seguito di mancato riconoscimento di oneri detraibili indebitamente dichiarati,chiedendone l'annullamento per i motivi che qui di seguito si riassumono:
- nullita della cartella per mancata notifica dell'atto presupposto,
- nullità della cartella per difetto di motivazione
- nullità della cartella ,nel merito, in relazione al mancato riconoscimento delle spese di ristrutturazione per gli anni 2013 e 2015 e delle spese di arredo.
Si costituisce ritualmente in giudizio l'AdEntrate che nel confutare puntualmente l'assunto di parte ricorrente, conferma l'operato dell'Ufficio finanziario e nel contestare così i motivi del ricorso, sottolineando le motivazioni a supporto del rigetto del provvedimento di sgravio richiesto,conclude per la loro reiezione,con tutte le conseguenze di legge,anche in ordine alle spese di lite.
L'AdeRiscossione non si costituisce in giudizio.
Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2025,sentite le parti costituite,la causa viene trattenuta in decisione per essere così definita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa sono documentati e pacifici.
Il ricorso,che non appare fondato,non può essere accolto.
La questione sollevata verte sulla detraibilità degli oneri che si assumono sostenuti per la ristrutturazione edilizia e "bonus mobili"dal familiare convivente del detentore di immobile ristrutturato.
L' art 16 bis, 1° comma, del TUIR dispone che la detrazione spetta ai detentori dell'immobile, a condizione che siano in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario e che la detenzione dell'immobile risulti da un atto (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato) regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente il predetto avvio.
Questi requisiti non risultano ottemperati dal ricorrente.
L'obbligo di registrazione in termine fisso del contratto di comodato gratuito è previsto dall'art. 5 della Tariffa parte prima del dPR n. 131 del 26 aprile 1986 TUR ed è necessaria per usufruire di determinate agevolazioni fiscali, tra cui, appunto, la detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia.
Inoltre, dagli atti risulta che l'Ufficio finanziario ha tenuto conto della comunicazione rettificativa prodotta dal
CAF in data 20/12/2022 che è stata considerata valida, e della documentazione prodotta. Sono state pertanto effettuate le opportune rettifiche sulla dichiarazione 730 in base alle quali il Responsabile dell'Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest'ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento dell'importo pari al 30 % della maggiore imposta riscontrata, a meno che l'errore non fosse imputabile a dolo o colpa grave del contribuente,e non è questo il caso.
La maggiore imposta dovuta e i relativi interessi sono a carico del contribuente (art.5, comma 3, del d.Lgs.
n. 175 del 2014).
Questa è appunto una norma che disciplina la responsabilità dei professionisti (CAF o Intermediari) che appongono il Visto di conformità sui Mod. 730 contenenti la dichiarazione dei redditi degli assistiti,visto che non assume solo un carattere per così dire "formale" di semplice copertura burocratica, ma assume piuttosto un peso sostanziale che induce il CAF o l'intermediario interessato a prestare la massima attenzione nell'esame della documentazione presentata,ai fini dell'adempimento conclusivo che sfocia nel suddetto
Visto di conformità.
La mancanza di questi requisiti ,come sopra descritti, porta conseguenzialmente al rigetto del ricorso.
Considerata la particolarità di alcuni aspetti della questione, si giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il G. monocratico rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Salerno 19 febbraio 2025
Il Giudice monocratico
CA NI