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Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 25/03/2024, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 457/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cecilia MARINO, Presidente;
Dott. Alessandro DI GIACOMO, Giudice;
Dott.ssa Micol MENCONI, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 457/2023, promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1
residente in [...] (C.F.: ), rappresentata e C.F._1
pagina 1 di 12 difesa dall'Avv. Claudia Rita SATTA (C.F.: ), elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio del difensore, in Olbia, Via Risorgimento nr. 3;
ricorrente contro nato ad [...] il [...], residente in [...]
Stromboli nr. 32 (C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara C.F._3
CATTROCCI (C.F.: , elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._4
del difensore, in Alghero, Via Genova nr. 10;
resistente
Con l'intervento ex lege del PM, Dott. Alessandro BOSCO;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte congiunte, depositate al telematico il 13 marzo 2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso avente ad oggetto “l'affido condiviso del figlio”, parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la Persona_1
madre, sig. , nella casa di Olbia alla Via Stromboli n. 32/A Parte_2
ove si è svolta e sviluppata la vita familiare della piccola bambina;
b) che il sig. CP_1
e la sig. possano intraprendere una percorso di
[...] Parte_2
mediazione familiare. Edi supporto psicologico incaricando il servizio sociale del
Comune di Olbia, già investito del caso familiare;
c) che il Giudice Voglia, a tal fine, chiedere opportuna relazione ai suddetti servizi (delega al Centro famiglia di Olbia); d) che il sig. liberi la casa di Olbia alla via Stromboli n. 32/A poiché CP_1
pagina 2 di 12 sussistono gravi motivi per ritenere che la sua presenza possa nuocere gravemente allo sviluppo della figlia minore preso atto dell'altissimo conflitto familiare di cui in Per_1
premessa; b) come in premessa in ordine al regime di visite e di incontri tra la minore ed il padre statuendo che il padre possa tenere con se la piccola due pomeriggi alla Per_1
settimana, orientativamente il martedì ed il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 21.00, ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, nonché i fine settimana alternati tra padre e madre, dal venerdì all'uscita dell'asilo alla domenica pomeriggio alle h. 18.00; c) per le festività, disporre secondo il regime dell'alternanza, e perciò durante le festività natalizie il bambino trascorrà la notte di Natale ed il pranzo del 25 con un genitore e la notte del 25 dicembre ed il 26 dicembre con l'atro, così sarà per il primo dell'anno (la notte con un genitore ed il pranzo con l'altro) ed il 6 gennaio, alternando le giornate di festa;
trascorrerà, inoltre, tre giorni consecutivi presso Per_1
ciascun genitore, durante le vacanze di Pasqua, alternando Pasqua e Pasquetta. I genitori stabiliscono che durante le vacanze estive, la figlia possa trascorrere anche quindici giorni consecutivi presso un genitore. c) le parti dovranno comunicarsi reciprocamente il domicilio in cui si trovano rendendosi comunque reperibili telefonicamente. d) I genitori dovranno concordare ogni cambiamento di residenza o domicilio nonché i rispettivi recapiti telefonici necessari per la loro reperibilità. e) Durante il periodo in cui la figlia permarrà con un genitore, quest'ultimo consentirà telefonate o videochiamate quotidiane all'altro genitore, senza interferenze;
f) I genitori si impegnano a mantenere rapporti significativi con tutti i parenti, sia in linea materna che paterna ed in particolar modo con la sorella minore g) Il signor corrisponderà a titolo di contributo Per_2 CP_1
al mantenimento della figlia la somma di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore così come individuate nelle linee guida del consiglio
Nazionale. La somma dovuta a titolo di mantenimento, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, dovrà essere corrisposta entro il giorno 15 di ogni mese sul c/c intestato alla signora anche mediante bonifico, codice IBAN Parte_2
[...]. h) Le spese straordinarie, dovranno essere pagina 3 di 12 preventivamente concertate e autorizzate e divise - come indicato sopra - nella misura del
50% tra i genitori. i) La madre potrà altresì fare richiesta dell'assegno unico familiare nella misura del 50% a favore della piccola . j) Con vittoria di spese, diritti e onorari. Per_1
Come già richiesto sopra, si chiede che l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito possa, ove ritenesse opportuno, richiedere l'intervento e quindi la relazione ai servizi sociali del comune di Olbia (centro famiglia) già intervenuto. Si chiede altresì, di poter intraprendere un percorso a sostegno dei genitori e della famiglia al fine di dirimere il conflitto.”.
Si costituiva parte resistente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “che il Tribunale di Tempio voglia regolare i rapporti tra il medesimo e la figlia minore Per_1
secondo quanto appresso indicato e conformemente al piano genitoriale allegato al presente atto, indicante gli impegni e le attività quotidiane della minore relative alla scuola, al percorso scolastico, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute: A) disporsi l'affido condiviso della minore a Per_1
entrambi i genitori con collocazione della minore presso la madre nella residenza familiare sita a Olbia alla Via Stromboli n. 32/A che verrà assegnata alla sig.ra
[...]
con impegno per la stessa a provvedere alla voltura a suo nome Parte_1
di tutte le utenze poste al servizio dell'appartamento e a sostenere i relativi costi;
B) disporsi che le visite tra il sig. e sua figlia possano avvenire liberamente e CP_1 Per_1
senza limiti ogni qualvolta la minore lo desideri, salvi gli impegni professionali del padre e scolastici della minore;
e comunque almeno: due volte alla settimana, il lunedì e il giovedì, con prelievo della bambina, nel periodo scolastico all'uscita dalla scuola e quindi dalla fine delle lezioni o in periodo extrascolastico dalle 14.45 alle ore 20 nel periodo estivo e 19 in quello invernale, quando la minore verrà riaccompagnata dal padre presso la residenza familiare;
nonché due fine settimana alternati al mese con prelievo della bambina il sabato dalle ore 16 dalla residenza familiare alla domenica sera dopo l'ora di cena, da intendersi comunque in orario consono a una minore dell'età di 4 anni, quando la minore verrà riaccompagnata alla residenza familiare;
C) al fine di garantire pagina 4 di 12 i rapporti con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale la minore: manterrà la attuale frequentazione con i nonni paterni domiciliati in Alghero – anche in assenza del padre quando questi per ragioni di servizio dovrà recarsi fuori dal territorio regionale - e per due volte l'anno, previ accordi tra i due genitori, verrà accompagnata dalla madre a
Roma nell'attuale domicilio della nonna materna. D) tenuto conto della somma che mensilmente il sig. corrisponde a titolo di mutuo e dei lunghi periodi in cui la CP_1
minore viene affidata al padre che provvede al suo mantenimento diretto, disporsi comunque che l'obbligo di mantenimento della minore a carico del sig. CP_1
- da corrispondersi alla madre entro il giorno 30 (trenta) di ciascun mese - sia contenuto nella misura di €. 200,00, oltre per intero il costo del corso di inglese che il sig. CP_1
si impegna a sostenere e alla metà per le altre spese straordinarie per la cui natura si rinvia alle linee guida predisposte dal Consiglio Nazionale Forense . E) Il sig. CP_1
manifesta la sua disponibilità affinché l'Assegno Unico e Universale destinato
[...]
alle famiglie con figli a carico e/o ogni altro futuro beneficio che dovesse essere riconosciuto dallo Stato per i figli a carico sia corrisposto interamente alla sig.ra
[...]
quale genitore con collocazione prevalente della minore Parte_1 [...]
F) il sig. manifesta fin da ora il suo impegno a far sì che si mantengano Per_1 CP_1
rapporti significativi tra le due sorelle minori e e si asterrà, come attualmente Per_1 Per_2
si astiene, con la figlia da ogni stigmatizzazione dei comportamenti della minore Per_1
promuovendo in ogni modo un rapporto sano e di reciproco affetto e rispetto tra le Per_2
due sorelle. G) Ove ritenuto tuttora necessario il sig. si dimostra disponibile ad CP_1
intraprendere un percorso di mediazione familiare”.
Nelle more del procedimento, le parti, per mezzo dei rispettivi difensori, producevano note scritte con cui davano atto di avere raggiunto un accordo, alle seguenti condizioni:
“A) disporsi l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
della minore presso la madre nella residenza familiare sita a Olbia alla Via Stromboli n.
32/A che verrà assegnata alla sig.ra con impegno per la Parte_1
stessa a provvedere alla voltura a suo nome di tutte le utenze poste al servizio pagina 5 di 12 dell'appartamento e a sostenere i relativi costi;
B) disporsi che le visite tra il sig. CP_1
e sua figlia possano avvenire liberamente e senza limiti ogni qualvolta la minore lo Per_1
desideri, salvi gli impegni professionali del padre e scolastici della minore;
e comunque almeno: due volte alla settimana, il lunedì e il giovedì, con prelievo della bambina, nel periodo scolastico all'uscita dalla scuola e quindi dalla fine delle lezioni o in periodo extrascolastico dalle 14.45 alle ore 20 nel periodo estivo e alle ore 19 in quello invernale, quando la minore verrà riaccompagnata dal padre presso la residenza familiare;
nonché due fine settimana alternati al mese con prelievo della bambina il sabato dalle ore 16 dalla residenza familiare alla domenica sera dopo l'ora di cena, da intendersi comunque in orario consono a una minore dell'età di 4 anni, quando la minore verrà riaccompagnata alla residenza familiare;
C) al fine di garantire i rapporti con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale la minore: manterrà la attuale frequentazione con i nonni paterni domiciliati in Alghero – anche in assenza del padre quando questi per ragioni di servizio dovrà recarsi fuori dal territorio regionale - e per due o più volte l'anno, previ accordi tra i due genitori, verrà accompagnata dalla madre a Roma nell'attuale domicilio della nonna materna. D) tenuto conto della somma che mensilmente il sig. corrisponde a titolo di mutuo e dei lunghi periodi in cui la minore viene CP_1
affidata al padre che provvede al suo mantenimento diretto, disporsi comunque che l'obbligo di mantenimento della minore a carico del sig. - da CP_1
corrispondersi alla madre entro il giorno 30 (trenta) di ciascun mese - sia contenuto nella misura di €. 200,00, oltre per intero il costo del corso di inglese che il sig. si CP_1
impegna a sostenere e alla metà per le altre spese straordinarie per la cui natura si rinvia alle linee guida predisposte dal Consiglio Nazionale Forense. E) Il sig. CP_1
manifesta la sua disponibilità affinché l'Assegno Unico e Universale destinato alle famiglie con figli a carico e/o ogni altro futuro beneficio che dovesse essere riconosciuto dallo Stato per i figli a carico sia corrisposto interamente alla sig.ra Parte_1
, quale genitore con collocazione prevalente della minore . Si
[...] Persona_1
precisa che, fino a quando la sig. non potrà percepire Parte_1
pagina 6 di 12 autonomamente l'assegno unico previsto nell'attualità, il sig. si obbliga a CP_1
versare il relativo importo direttamente alla sig.ra Di Parte_1
contro, quest'ultima, si impegna ad attivarsi nell'immediatezza al fine dell'ottenimento del beneficio economico. F) il sig. , dovrà cambiare indirizzo di residenza CP_1
e quindi fuoriuscire dal nucleo familiare attuale;
G) il sig. manifesta fin da ora CP_1
il suo impegno a far sì che si mantengano rapporti significativi tra le due sorelle minori e e si asterrà, come attualmente si astiene, con la figlia da ogni Per_1 Per_2 Per_1
stigmatizzazione dei comportamenti della minore promuovendo in ogni modo un Per_2
rapporto sano e di reciproco affetto e rispetto tra le due sorelle. H) Ove dovesse diventare necessario le parti si dimostrano disponibili ad intraprendere un percorso di mediazione familiare. I) le parti si impegnano a ricercare immediatamente una baby setter che potrà mantenere la piccola negli orari lavorativi dei genitori, così che anche la sig.ra Per_1
possa intraprendere un'attività lavorativa. Il padre si Parte_1
impegna a collaborare anche economicamente nella misura della metà delle spese”.
All'udienza del 14 marzo 2024, davanti allo scrivente comparivano entrambe le parti, assistite dai rispettivi difensori.
Sentita dallo scrivente sui fatti dedotti nel ricorso introduttivo, parte ricorrente dichiarava quanto segue: “confermo che il è andato via dalla nostra casa di Olbia circa CP_1
un anno fa. Le cose tra di noi stanno migliorando, stiamo cercando di avere rapporti migliori anche per la piccola . Da circa un anno e mezzo, mia figlia grande ed Per_1 Per_2
io siamo, seguite dai Servizi Sociali, è venuto anche il per cercare di parlare CP_1
con l'Assistente Sociale ed intraprendere qualche percorso per migliorare il rapporto con anche se già adesso le cose vanno meglio” (cfr. verbale di udienza del 14 marzo Per_2
2024).
pagina 7 di 12 Si procedeva all'ascolto di parte resistente, che dichiarava quanto segue: “confermo quello che ha appena dichiarato , al momento non sto seguendo alcun percorso presso i Pt_1
Servizi Sociali, ma stiamo valutando di intraprendere un percorso di mediazione familiare. Sono andato via dalla nostra casa lo scorso giugno, mi hanno concesso un alloggio in commissariato ad Olbia, al momento vivo lì. Durante la nostra convivenza si sono manifestate forti incompatibilità caratteriali con la figlia maggiore della mia ex convivente, ma adesso i rapporti sono migliorati. Con la piccola non ci sono mai Per_1
stati problemi” (cfr. verbale di udienza del 14 marzo 2024).
Dopo essere stati sentiti dal Giudice, entrambe le parti confermavano le conclusioni rassegnate in via congiunta, come da note scritte depositate il 13 marzo 2024, e chiedevano la decisione della causa.
Questo Giudice, sollecitava la trasmissione degli atti al PM in sede, come per legge, e, ritenuta chiusa l'istruttoria, si riservava di riferire al collegio per la decisione.
Pervenuto il visto del PM il 18 marzo 2024, la causa veniva discussa nella camera di consiglio del 20 marzo 2024.
*****
Giova precisare che il ricorso ha ad oggetto l'affidamento della prole, pertanto, il Collegio prede atto di tutti gli ulteriori impegni assunti dalle parti, ma le disposizioni assunte in questa sede sono limitate al regolamento delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, alla collocazione del minore, al diritto di visita del genitore non collocatario, ed al contributo al mantenimento.
pagina 8 di 12 Per quanto riguarda, dunque, le predette condizioni come concordate dai ricorrenti, che si riportano in dispositivo, esse possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative, o di diritto pubblico. Le condizioni raggiunte dalle parti in via congiunta sono adeguate, e tengono conto del superiore interesse della prole minore, con particolare riferimento all'affidamento e collocazione della figlia minore diritto Per_1
di visita del genitore non collocatario, e contributo al mantenimento.
Pertanto, il Collegio prende atto dei seguenti impegni assunti dalle parti:
- le parti si impegnano affinché la figlia minore mantenga un rapporto solido con gli Per_1
ascendenti di ciascun ramo genitoriale, in particolare affinché mantenga la attuale Per_1
frequentazione con i nonni paterni domiciliati in Alghero (anche in assenza del padre quando questi per ragioni di servizio dovrà recarsi fuori dal territorio regionale), e per due o più volte l'anno, previ accordi tra i due genitori, verrà accompagnata dalla madre a Roma nell'attuale domicilio della nonna materna;
- la ricorrente si attiverà al fine di predisporre le pratiche per l'ottenimento del beneficio economico dell'Assegno Unico e Universale, destinato alle famiglie con figli a carico;
- il cambierà indirizzo di residenza anagrafica;
CP_1
- il si impegna affinché si mantengano rapporti significativi tra le due sorelle CP_1
minori e e si asterrà con la figlia da ogni stigmatizzazione dei Per_1 Per_2 Per_1
comportamenti della minore così da permettere il consolidamento di un rapporto Per_2
equilibrato e di reciproco affetto, rispetto e stima tra le due sorelle;
- le parti si impegnano, qualora necessario, a valutare la possibilità di intraprendere un percorso di mediazione familiare;
- le parti si attiveranno nella ricerca di una babysitter che baderà alla piccola negli Per_1
orari lavorativi dei genitori, così da permettere alla ricorrente di intraprendere un percorso lavorativo. Il si impegna a collaborare economicamente, nella misura della CP_1
metà delle spese.
pagina 9 di 12 Le ulteriori conclusioni riportate nelle note scritte congiunte, devono essere confermate in questa sede, e trascritte in dispositivo.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DISPONE l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori. L'esercizio Per_1
della responsabilità genitoriale spetterà ad entrambi i genitori. Tutte le decisioni sulla vita della figlia minore (salute, istruzione, educazione, città di residenza, cure mediche, Per_1
attività extra scolastiche, attività sportive ecc…) dovranno essere concordate fra i genitori;
DISPONE il collocamento prevalente della figlia minore presso la madre, Per_1
nell'immobile adibito a casa familiare, sito in Olbia, Via Stromboli nr. 32/A;
ASSEGNA l'immobile adibito a casa familiare alla madre, Parte_1
, che provvederà alla voltura a suo nome di tutte le utenze poste al servizio
[...]
dell'abitazione, ed a sostenerne i costi;
DISPONE che il padre potrà vedere la minore quando lo vorrà, compatibilmente con le esigenze e le abitudini di vita della piccola nel rispetto della volontà della stessa, e Per_1
tenendo conto, in via prioritaria, del suo superiore interesse. Comunque, il padre potrà tenere con sé la figlia minore almeno due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, con prelievo della bambina nel periodo scolastico al momento dell'uscita dalla scuola, quindi dall'orario coincidente con la fine delle lezioni;
nel periodo extrascolastico dalle 14.45 pagina 10 di 12 alle ore 20:00 nel periodo estivo, e sino alle ore 19:00 nel periodo invernale.
Al momento del rientro, il padre riaccompagnerà la figlia minore presso la residenza familiare.
Il potrà altresì tenere con sé la figlia minore per due fine settimana CP_1 Per_1
alternati al mese, con prelievo della bambina dalla residenza familiare nella giornata del sabato, dalle ore 16:00, e rientro la domenica sera dopo l'ora di cena, da intendersi per tale un orario compatibile con le esigenze dell'età della minore, che verrà riaccompagnata dal padre presso la residenza familiare;
PONE a carico del a titolo di mantenimento indiretto a favore della CP_1
figlia minore, la somma mensile di € 200,00 (duecento/euro), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 30 (trenta) di ogni mese alla ricorrente, mediante versamento sul conto corrente che sarà indicato dalla stessa, oltre il
50% delle spese straordinarie necessarie per la crescita della figlia minore, secondo le disposizioni di cui alle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense, cui entrambe le parti dovranno attenersi. Il costo del corso di inglese resterà per l'intero a carico del
; CP_1
DISPONE che l'Assegno Unico e Universale destinato alle famiglie con figli a carico
(e/o ogni altro futuro beneficio eventualmente riconosciuto per il medesimo titolo) sia versato direttamente, e per l'intero, alla madre, Nelle Parte_1
more del provvedimento dell'amministrazione, la corrispondente somma verrà versata dal alla ricorrente, mediante versamento sul conto corrente che sarà indicato CP_1
dalla stessa;
pagina 11 di 12
COMPENSA integralmente le spese processuali.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 20 marzo 2024.
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott.ssa Cecilia Marino
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cecilia MARINO, Presidente;
Dott. Alessandro DI GIACOMO, Giudice;
Dott.ssa Micol MENCONI, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 457/2023, promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1
residente in [...] (C.F.: ), rappresentata e C.F._1
pagina 1 di 12 difesa dall'Avv. Claudia Rita SATTA (C.F.: ), elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio del difensore, in Olbia, Via Risorgimento nr. 3;
ricorrente contro nato ad [...] il [...], residente in [...]
Stromboli nr. 32 (C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara C.F._3
CATTROCCI (C.F.: , elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._4
del difensore, in Alghero, Via Genova nr. 10;
resistente
Con l'intervento ex lege del PM, Dott. Alessandro BOSCO;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte congiunte, depositate al telematico il 13 marzo 2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso avente ad oggetto “l'affido condiviso del figlio”, parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la Persona_1
madre, sig. , nella casa di Olbia alla Via Stromboli n. 32/A Parte_2
ove si è svolta e sviluppata la vita familiare della piccola bambina;
b) che il sig. CP_1
e la sig. possano intraprendere una percorso di
[...] Parte_2
mediazione familiare. Edi supporto psicologico incaricando il servizio sociale del
Comune di Olbia, già investito del caso familiare;
c) che il Giudice Voglia, a tal fine, chiedere opportuna relazione ai suddetti servizi (delega al Centro famiglia di Olbia); d) che il sig. liberi la casa di Olbia alla via Stromboli n. 32/A poiché CP_1
pagina 2 di 12 sussistono gravi motivi per ritenere che la sua presenza possa nuocere gravemente allo sviluppo della figlia minore preso atto dell'altissimo conflitto familiare di cui in Per_1
premessa; b) come in premessa in ordine al regime di visite e di incontri tra la minore ed il padre statuendo che il padre possa tenere con se la piccola due pomeriggi alla Per_1
settimana, orientativamente il martedì ed il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 21.00, ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, nonché i fine settimana alternati tra padre e madre, dal venerdì all'uscita dell'asilo alla domenica pomeriggio alle h. 18.00; c) per le festività, disporre secondo il regime dell'alternanza, e perciò durante le festività natalizie il bambino trascorrà la notte di Natale ed il pranzo del 25 con un genitore e la notte del 25 dicembre ed il 26 dicembre con l'atro, così sarà per il primo dell'anno (la notte con un genitore ed il pranzo con l'altro) ed il 6 gennaio, alternando le giornate di festa;
trascorrerà, inoltre, tre giorni consecutivi presso Per_1
ciascun genitore, durante le vacanze di Pasqua, alternando Pasqua e Pasquetta. I genitori stabiliscono che durante le vacanze estive, la figlia possa trascorrere anche quindici giorni consecutivi presso un genitore. c) le parti dovranno comunicarsi reciprocamente il domicilio in cui si trovano rendendosi comunque reperibili telefonicamente. d) I genitori dovranno concordare ogni cambiamento di residenza o domicilio nonché i rispettivi recapiti telefonici necessari per la loro reperibilità. e) Durante il periodo in cui la figlia permarrà con un genitore, quest'ultimo consentirà telefonate o videochiamate quotidiane all'altro genitore, senza interferenze;
f) I genitori si impegnano a mantenere rapporti significativi con tutti i parenti, sia in linea materna che paterna ed in particolar modo con la sorella minore g) Il signor corrisponderà a titolo di contributo Per_2 CP_1
al mantenimento della figlia la somma di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore così come individuate nelle linee guida del consiglio
Nazionale. La somma dovuta a titolo di mantenimento, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, dovrà essere corrisposta entro il giorno 15 di ogni mese sul c/c intestato alla signora anche mediante bonifico, codice IBAN Parte_2
[...]. h) Le spese straordinarie, dovranno essere pagina 3 di 12 preventivamente concertate e autorizzate e divise - come indicato sopra - nella misura del
50% tra i genitori. i) La madre potrà altresì fare richiesta dell'assegno unico familiare nella misura del 50% a favore della piccola . j) Con vittoria di spese, diritti e onorari. Per_1
Come già richiesto sopra, si chiede che l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito possa, ove ritenesse opportuno, richiedere l'intervento e quindi la relazione ai servizi sociali del comune di Olbia (centro famiglia) già intervenuto. Si chiede altresì, di poter intraprendere un percorso a sostegno dei genitori e della famiglia al fine di dirimere il conflitto.”.
Si costituiva parte resistente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “che il Tribunale di Tempio voglia regolare i rapporti tra il medesimo e la figlia minore Per_1
secondo quanto appresso indicato e conformemente al piano genitoriale allegato al presente atto, indicante gli impegni e le attività quotidiane della minore relative alla scuola, al percorso scolastico, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute: A) disporsi l'affido condiviso della minore a Per_1
entrambi i genitori con collocazione della minore presso la madre nella residenza familiare sita a Olbia alla Via Stromboli n. 32/A che verrà assegnata alla sig.ra
[...]
con impegno per la stessa a provvedere alla voltura a suo nome Parte_1
di tutte le utenze poste al servizio dell'appartamento e a sostenere i relativi costi;
B) disporsi che le visite tra il sig. e sua figlia possano avvenire liberamente e CP_1 Per_1
senza limiti ogni qualvolta la minore lo desideri, salvi gli impegni professionali del padre e scolastici della minore;
e comunque almeno: due volte alla settimana, il lunedì e il giovedì, con prelievo della bambina, nel periodo scolastico all'uscita dalla scuola e quindi dalla fine delle lezioni o in periodo extrascolastico dalle 14.45 alle ore 20 nel periodo estivo e 19 in quello invernale, quando la minore verrà riaccompagnata dal padre presso la residenza familiare;
nonché due fine settimana alternati al mese con prelievo della bambina il sabato dalle ore 16 dalla residenza familiare alla domenica sera dopo l'ora di cena, da intendersi comunque in orario consono a una minore dell'età di 4 anni, quando la minore verrà riaccompagnata alla residenza familiare;
C) al fine di garantire pagina 4 di 12 i rapporti con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale la minore: manterrà la attuale frequentazione con i nonni paterni domiciliati in Alghero – anche in assenza del padre quando questi per ragioni di servizio dovrà recarsi fuori dal territorio regionale - e per due volte l'anno, previ accordi tra i due genitori, verrà accompagnata dalla madre a
Roma nell'attuale domicilio della nonna materna. D) tenuto conto della somma che mensilmente il sig. corrisponde a titolo di mutuo e dei lunghi periodi in cui la CP_1
minore viene affidata al padre che provvede al suo mantenimento diretto, disporsi comunque che l'obbligo di mantenimento della minore a carico del sig. CP_1
- da corrispondersi alla madre entro il giorno 30 (trenta) di ciascun mese - sia contenuto nella misura di €. 200,00, oltre per intero il costo del corso di inglese che il sig. CP_1
si impegna a sostenere e alla metà per le altre spese straordinarie per la cui natura si rinvia alle linee guida predisposte dal Consiglio Nazionale Forense . E) Il sig. CP_1
manifesta la sua disponibilità affinché l'Assegno Unico e Universale destinato
[...]
alle famiglie con figli a carico e/o ogni altro futuro beneficio che dovesse essere riconosciuto dallo Stato per i figli a carico sia corrisposto interamente alla sig.ra
[...]
quale genitore con collocazione prevalente della minore Parte_1 [...]
F) il sig. manifesta fin da ora il suo impegno a far sì che si mantengano Per_1 CP_1
rapporti significativi tra le due sorelle minori e e si asterrà, come attualmente Per_1 Per_2
si astiene, con la figlia da ogni stigmatizzazione dei comportamenti della minore Per_1
promuovendo in ogni modo un rapporto sano e di reciproco affetto e rispetto tra le Per_2
due sorelle. G) Ove ritenuto tuttora necessario il sig. si dimostra disponibile ad CP_1
intraprendere un percorso di mediazione familiare”.
Nelle more del procedimento, le parti, per mezzo dei rispettivi difensori, producevano note scritte con cui davano atto di avere raggiunto un accordo, alle seguenti condizioni:
“A) disporsi l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
della minore presso la madre nella residenza familiare sita a Olbia alla Via Stromboli n.
32/A che verrà assegnata alla sig.ra con impegno per la Parte_1
stessa a provvedere alla voltura a suo nome di tutte le utenze poste al servizio pagina 5 di 12 dell'appartamento e a sostenere i relativi costi;
B) disporsi che le visite tra il sig. CP_1
e sua figlia possano avvenire liberamente e senza limiti ogni qualvolta la minore lo Per_1
desideri, salvi gli impegni professionali del padre e scolastici della minore;
e comunque almeno: due volte alla settimana, il lunedì e il giovedì, con prelievo della bambina, nel periodo scolastico all'uscita dalla scuola e quindi dalla fine delle lezioni o in periodo extrascolastico dalle 14.45 alle ore 20 nel periodo estivo e alle ore 19 in quello invernale, quando la minore verrà riaccompagnata dal padre presso la residenza familiare;
nonché due fine settimana alternati al mese con prelievo della bambina il sabato dalle ore 16 dalla residenza familiare alla domenica sera dopo l'ora di cena, da intendersi comunque in orario consono a una minore dell'età di 4 anni, quando la minore verrà riaccompagnata alla residenza familiare;
C) al fine di garantire i rapporti con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale la minore: manterrà la attuale frequentazione con i nonni paterni domiciliati in Alghero – anche in assenza del padre quando questi per ragioni di servizio dovrà recarsi fuori dal territorio regionale - e per due o più volte l'anno, previ accordi tra i due genitori, verrà accompagnata dalla madre a Roma nell'attuale domicilio della nonna materna. D) tenuto conto della somma che mensilmente il sig. corrisponde a titolo di mutuo e dei lunghi periodi in cui la minore viene CP_1
affidata al padre che provvede al suo mantenimento diretto, disporsi comunque che l'obbligo di mantenimento della minore a carico del sig. - da CP_1
corrispondersi alla madre entro il giorno 30 (trenta) di ciascun mese - sia contenuto nella misura di €. 200,00, oltre per intero il costo del corso di inglese che il sig. si CP_1
impegna a sostenere e alla metà per le altre spese straordinarie per la cui natura si rinvia alle linee guida predisposte dal Consiglio Nazionale Forense. E) Il sig. CP_1
manifesta la sua disponibilità affinché l'Assegno Unico e Universale destinato alle famiglie con figli a carico e/o ogni altro futuro beneficio che dovesse essere riconosciuto dallo Stato per i figli a carico sia corrisposto interamente alla sig.ra Parte_1
, quale genitore con collocazione prevalente della minore . Si
[...] Persona_1
precisa che, fino a quando la sig. non potrà percepire Parte_1
pagina 6 di 12 autonomamente l'assegno unico previsto nell'attualità, il sig. si obbliga a CP_1
versare il relativo importo direttamente alla sig.ra Di Parte_1
contro, quest'ultima, si impegna ad attivarsi nell'immediatezza al fine dell'ottenimento del beneficio economico. F) il sig. , dovrà cambiare indirizzo di residenza CP_1
e quindi fuoriuscire dal nucleo familiare attuale;
G) il sig. manifesta fin da ora CP_1
il suo impegno a far sì che si mantengano rapporti significativi tra le due sorelle minori e e si asterrà, come attualmente si astiene, con la figlia da ogni Per_1 Per_2 Per_1
stigmatizzazione dei comportamenti della minore promuovendo in ogni modo un Per_2
rapporto sano e di reciproco affetto e rispetto tra le due sorelle. H) Ove dovesse diventare necessario le parti si dimostrano disponibili ad intraprendere un percorso di mediazione familiare. I) le parti si impegnano a ricercare immediatamente una baby setter che potrà mantenere la piccola negli orari lavorativi dei genitori, così che anche la sig.ra Per_1
possa intraprendere un'attività lavorativa. Il padre si Parte_1
impegna a collaborare anche economicamente nella misura della metà delle spese”.
All'udienza del 14 marzo 2024, davanti allo scrivente comparivano entrambe le parti, assistite dai rispettivi difensori.
Sentita dallo scrivente sui fatti dedotti nel ricorso introduttivo, parte ricorrente dichiarava quanto segue: “confermo che il è andato via dalla nostra casa di Olbia circa CP_1
un anno fa. Le cose tra di noi stanno migliorando, stiamo cercando di avere rapporti migliori anche per la piccola . Da circa un anno e mezzo, mia figlia grande ed Per_1 Per_2
io siamo, seguite dai Servizi Sociali, è venuto anche il per cercare di parlare CP_1
con l'Assistente Sociale ed intraprendere qualche percorso per migliorare il rapporto con anche se già adesso le cose vanno meglio” (cfr. verbale di udienza del 14 marzo Per_2
2024).
pagina 7 di 12 Si procedeva all'ascolto di parte resistente, che dichiarava quanto segue: “confermo quello che ha appena dichiarato , al momento non sto seguendo alcun percorso presso i Pt_1
Servizi Sociali, ma stiamo valutando di intraprendere un percorso di mediazione familiare. Sono andato via dalla nostra casa lo scorso giugno, mi hanno concesso un alloggio in commissariato ad Olbia, al momento vivo lì. Durante la nostra convivenza si sono manifestate forti incompatibilità caratteriali con la figlia maggiore della mia ex convivente, ma adesso i rapporti sono migliorati. Con la piccola non ci sono mai Per_1
stati problemi” (cfr. verbale di udienza del 14 marzo 2024).
Dopo essere stati sentiti dal Giudice, entrambe le parti confermavano le conclusioni rassegnate in via congiunta, come da note scritte depositate il 13 marzo 2024, e chiedevano la decisione della causa.
Questo Giudice, sollecitava la trasmissione degli atti al PM in sede, come per legge, e, ritenuta chiusa l'istruttoria, si riservava di riferire al collegio per la decisione.
Pervenuto il visto del PM il 18 marzo 2024, la causa veniva discussa nella camera di consiglio del 20 marzo 2024.
*****
Giova precisare che il ricorso ha ad oggetto l'affidamento della prole, pertanto, il Collegio prede atto di tutti gli ulteriori impegni assunti dalle parti, ma le disposizioni assunte in questa sede sono limitate al regolamento delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, alla collocazione del minore, al diritto di visita del genitore non collocatario, ed al contributo al mantenimento.
pagina 8 di 12 Per quanto riguarda, dunque, le predette condizioni come concordate dai ricorrenti, che si riportano in dispositivo, esse possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative, o di diritto pubblico. Le condizioni raggiunte dalle parti in via congiunta sono adeguate, e tengono conto del superiore interesse della prole minore, con particolare riferimento all'affidamento e collocazione della figlia minore diritto Per_1
di visita del genitore non collocatario, e contributo al mantenimento.
Pertanto, il Collegio prende atto dei seguenti impegni assunti dalle parti:
- le parti si impegnano affinché la figlia minore mantenga un rapporto solido con gli Per_1
ascendenti di ciascun ramo genitoriale, in particolare affinché mantenga la attuale Per_1
frequentazione con i nonni paterni domiciliati in Alghero (anche in assenza del padre quando questi per ragioni di servizio dovrà recarsi fuori dal territorio regionale), e per due o più volte l'anno, previ accordi tra i due genitori, verrà accompagnata dalla madre a Roma nell'attuale domicilio della nonna materna;
- la ricorrente si attiverà al fine di predisporre le pratiche per l'ottenimento del beneficio economico dell'Assegno Unico e Universale, destinato alle famiglie con figli a carico;
- il cambierà indirizzo di residenza anagrafica;
CP_1
- il si impegna affinché si mantengano rapporti significativi tra le due sorelle CP_1
minori e e si asterrà con la figlia da ogni stigmatizzazione dei Per_1 Per_2 Per_1
comportamenti della minore così da permettere il consolidamento di un rapporto Per_2
equilibrato e di reciproco affetto, rispetto e stima tra le due sorelle;
- le parti si impegnano, qualora necessario, a valutare la possibilità di intraprendere un percorso di mediazione familiare;
- le parti si attiveranno nella ricerca di una babysitter che baderà alla piccola negli Per_1
orari lavorativi dei genitori, così da permettere alla ricorrente di intraprendere un percorso lavorativo. Il si impegna a collaborare economicamente, nella misura della CP_1
metà delle spese.
pagina 9 di 12 Le ulteriori conclusioni riportate nelle note scritte congiunte, devono essere confermate in questa sede, e trascritte in dispositivo.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DISPONE l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori. L'esercizio Per_1
della responsabilità genitoriale spetterà ad entrambi i genitori. Tutte le decisioni sulla vita della figlia minore (salute, istruzione, educazione, città di residenza, cure mediche, Per_1
attività extra scolastiche, attività sportive ecc…) dovranno essere concordate fra i genitori;
DISPONE il collocamento prevalente della figlia minore presso la madre, Per_1
nell'immobile adibito a casa familiare, sito in Olbia, Via Stromboli nr. 32/A;
ASSEGNA l'immobile adibito a casa familiare alla madre, Parte_1
, che provvederà alla voltura a suo nome di tutte le utenze poste al servizio
[...]
dell'abitazione, ed a sostenerne i costi;
DISPONE che il padre potrà vedere la minore quando lo vorrà, compatibilmente con le esigenze e le abitudini di vita della piccola nel rispetto della volontà della stessa, e Per_1
tenendo conto, in via prioritaria, del suo superiore interesse. Comunque, il padre potrà tenere con sé la figlia minore almeno due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, con prelievo della bambina nel periodo scolastico al momento dell'uscita dalla scuola, quindi dall'orario coincidente con la fine delle lezioni;
nel periodo extrascolastico dalle 14.45 pagina 10 di 12 alle ore 20:00 nel periodo estivo, e sino alle ore 19:00 nel periodo invernale.
Al momento del rientro, il padre riaccompagnerà la figlia minore presso la residenza familiare.
Il potrà altresì tenere con sé la figlia minore per due fine settimana CP_1 Per_1
alternati al mese, con prelievo della bambina dalla residenza familiare nella giornata del sabato, dalle ore 16:00, e rientro la domenica sera dopo l'ora di cena, da intendersi per tale un orario compatibile con le esigenze dell'età della minore, che verrà riaccompagnata dal padre presso la residenza familiare;
PONE a carico del a titolo di mantenimento indiretto a favore della CP_1
figlia minore, la somma mensile di € 200,00 (duecento/euro), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 30 (trenta) di ogni mese alla ricorrente, mediante versamento sul conto corrente che sarà indicato dalla stessa, oltre il
50% delle spese straordinarie necessarie per la crescita della figlia minore, secondo le disposizioni di cui alle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense, cui entrambe le parti dovranno attenersi. Il costo del corso di inglese resterà per l'intero a carico del
; CP_1
DISPONE che l'Assegno Unico e Universale destinato alle famiglie con figli a carico
(e/o ogni altro futuro beneficio eventualmente riconosciuto per il medesimo titolo) sia versato direttamente, e per l'intero, alla madre, Nelle Parte_1
more del provvedimento dell'amministrazione, la corrispondente somma verrà versata dal alla ricorrente, mediante versamento sul conto corrente che sarà indicato CP_1
dalla stessa;
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COMPENSA integralmente le spese processuali.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 20 marzo 2024.
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott.ssa Cecilia Marino
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