Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/05/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6024/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 6024/2022 promossa da:
(C. F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. BIASE GIUSEPPE MAFROLLA, elettivamente
[...] domiciliati in Foggia alla Via G. Rosati, 159, presso il difensore avv. BIASE GIUSEPPE MAFROLLA.
- OPPONENTI - contro (C. F. n. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore della sua mandataria, con il patrocinio dell'avv. FEDERICA Controparte_2
ORONZO e ALBERTO ORONZO, elettivamente domiciliato alla Via Lucullo, 3, cap. 00187 Roma, presso lo studio degli avv. ti FEDERICA ORONZO e ALBERTO ORONZO.
- OPPOSTA - OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 14/05/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c. p. c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 25/10/22, e Parte_1
hanno proposto opposizione avverso il decreto n. 1707/2022 (del Parte_2
6/10/2022 – con cui il Tribunale di Foggia aveva ingiunto al primo il pagamento, in favore della della somma complessiva di € 21.683,57, di cui € 15.514,68 in virtù Controparte_1 del contratto di finanziamento n. 043764372 del 06/05/2011 ed € 6.168,89 in virtù del contratto di apertura credito revolving, e al secondo il pagamento in favore della
[...] della somma di € 15.514,68, oltre interessi e spese della procedura monitoria - CP_1 rassegnando le seguenti testuali conclusioni:
“voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis,
pagina 1 di 4
1. dichiarare insussistente, infondato, illegittimo o comunque non dovuto il credito vantato con il Decreto Ingiuntivo opposto;
2. in estremo subordine, dichiararne la prescrizione;
3. comunque revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo indicato in epigrafe;
4. condannare la convenuta al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri accessori come per legge”. Con comparsa di risposta del 16/01/2023 si costituiva la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore della sua mandataria, eccependo Controparte_2
l'infondatezza dell'opposizione e concludendo nei seguenti termini:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione ed eccezione:
- In via preliminare: accertare che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta e facile soluzione e, per l'effetto, dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- Nel merito: rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l 'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine e nel merito: nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità del disconoscimento della firma, si chiede l 'accoglimento dell'istanza di verificazione per i motivi anzidetti.” La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14/05/2025, tenutasi in modalità cartolare ex art.127 ter c.p.c.. 2. Ritiene il Tribunale di dover decidere la presente controversia in applicazione del principio processuale, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, della “ragione più liquida”
- desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - secondo cui:
- “deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 8 marzo 2017, n. 5804, nonché, Cass. Civ., Sez. Un., 8 maggio 2014, n. 9936);
- “ è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio nel caso in cui ricorra un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria, sì da assorbire l'interesse dell'intero giudizio. Il principio de quo, infatti, è desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. , sicché il giudizio può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, attese le esigenze di economia processuale e di celerità dei giudizi “ ( Tribunale , Torre Annunziata , sez. II , 27/07/2022 , n. 1880);
- “ In tema di procedimento civile e sentenza, il principio della ragione più liquida in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre “ (Tribunale , Bari , sez. lav. , 02/05/2022 , n. 1259);
- “ Il giudice può fondare la decisione di una causa su una ragione di pronta e più agevole soluzione, anche se subordinata ad altre questioni pregiudiziali, senza che sia necessario esaminare previamente queste ultime, in applicazione del principio della ragione più liquida, espressione delle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio ad esso sottese “ Tanto premesso, nel merito l'appello è infondato e non può trovare accoglimento” ( Tribunale , LL , sez. I , 26/04/2022 , n. 140);
- “ In tema di sentenza e del c.d. principio della ragione più liquida, al Giudice è consentito decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Tribunale , IE , sez. I , 07/04/2022 , n. 194).
pagina 2 di 4 Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, è fondata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dagli opponenti. Occorre in proposito richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il Tribunale non intende discostarsi, a mente del quale:
- “Qualora una parte sia impossibilitata a partecipare personalmente all'incontro di mediazione, può farsi rappresentare da un soggetto di sua fiducia, che può essere il proprio difensore o un terzo. Affinché la delega sia valida, è necessario il conferimento di una procura speciale sostanziale che, oltre ad autorizzare la partecipazione al procedimento conciliativo, deve attribuire il potere di disporre dei diritti sostanziali oggetto della mediazione. In base al principio delegatus non potest delegare, il difensore designato per la mediazione non può a sua volta trasferire i poteri ricevuti a un terzo, salvo espressa autorizzazione in tal senso” (Tribunale , Catania , sez. IV , 02/01/2025);
- “Fermo il principio delegatus delegare non potest, la comparizione personale della parte al primo incontro di mediazione, ex art. 8 D. Lgs. 28/2010 , è attività che può essere delegata dalla parte a terzi (compreso il suo difensore) solo mediante il conferimento di una procura speciale sostanziale, neppure se il potere è conferito allo stesso difensore, ne consegue che, chi abbia ricevuto una procura speciale sostanziale dalla parte, con il potere di partecipare in sua sostituzione all'incontro di mediazione, non può delegare un terzo a partecipare alla mediazione in sostituzione della parte”(Corte appello , Napoli , sez. III , 14/11/2024 , n. 4614);
- “L'art. 8 comma 1 terzo periodo d.lgs. n. 28/2010 prevede che al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Interpretando letteralmente tale disposizione, si è pervenuti alla conclusione che sia necessaria e inderogabile, salve obiettive e valide giustificazioni, la presenza personale della parte all'incontro fissato per la mediazione. Infatti la presenza personale delle parti è posta a garanzia della stessa finalità che il legislatore ha inteso perseguire con la disciplina sulla mediazione, in quanto i titolari degli interessi contrapposti in un giudizio potrebbero tutelarli al meglio con la propria partecipazione attiva al procedimento, pervenendo più facilmente ad un accordo conveniente per tutte le parti. Ciò esposto, deve essere dichiarata l'improcedibilità della procedura qualora dal verbale negativo di mediazione si evinca che la parte non abbia partecipato all'incontro personalmente, ma a mezzo dell'avvocato per delega del proprio difensore, in assenza del conferimento della procura speciale sostanziale. In questo caso, infatti, non si può dire regolarmente espletato il tentativo di mediazione obbligatorio ex lege previsto”(Tribunale Crotone, 05/01/2021);
- “La valida delega ad un terzo per la partecipazione alle attività di mediazione deve essere conferita a mezzo di procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto e che legittima la sostituzione della parte anche ad opera del proprio difensore al quale sia rilasciata procura sostanziale” (Tribunale Piacenza, 16/10/2019, n.632);
- “La parte che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, può farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche ma non solo – dal suo difensore. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale. Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore, in quanto ciò non è auspicato ma neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la pagina 3 di 4 procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore (Cass. Civ. n. 8473/2019)”(Tribunale Avellino sez. II, 04/07/2019, n.1318). Nel caso di specie, risulta che davanti alla mediatrice all'incontro del 9/02/2023 il signor
[...]
presente all'incontro da remoto, era privo della procura sostanziale da parte della Pt_3 società istante e che l'Avv. Merafina, delegato dallo studio Oronzo non era in possesso di firma digitale. Pertanto, l'incontro veniva rinviato alla data del 9/03/2023 per consentire alla parte istante di munirsi della procura sostanziale. Al successivo incontro del 9/03/2023, la mediatrice chiudeva il procedimento con esito negativo “per la mancata presenza della parte istante o di altro suo rappresentante munito di procura sostanziale”. Inoltre, nel verbale si dava atto che alcuna richiesta di rinvio era pervenuta da parte della società istante. In considerazione dell'assenza dell'opposta o comunque di un suo rappresentante munito di validi poteri sostanziali, il tentativo di mediazione deve considerarsi tamquam non esset con conseguente improcedibilità della domanda, peraltro tempestivamente eccepita dagli opponenti nel primo atto difensivo utile successivo all'incontro di mediazione ( cfr. verbale di udienza del 24/03/2023). Alla declaratoria di improcedibilità consegue la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ossequio al D.M. 55/14, come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara improcedibile la domanda e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1707/2022 emesso dal Tribunale di Foggia in data 6 ottobre 2022;
2) condanna l'opposta al pagamento in favore degli opponenti delle spese di lite, che si liquidano in € 4.237,00 per onorario professionale, oltre 15,00 % per spese generali, iva e c.p.a oltre ad € 118,50 per esborsi ed € 48,80 per spese di mediazione. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., emessa all'esito dell'udienza del 14/5/2025 celebrata con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Foggia, 29 maggio 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
pagina 4 di 4