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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/06/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 750/2021
N. R.G. 750/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 750/2021, trattenuta in decisione (in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c.) in data 07/01/2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Simona Vircillo e Salvatore Crisci
Opponente contro
Controparte_1
” (P.I. contumace
[...] P.IVA_2
Opposta
OGGETTO: Opposizione a d.i. n. 284/2020 – Pagamento fatture e interessi di mora ex art. D. Lgs.
231/2002-prestazioni socio-sanitarie
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L ha proposto opposizione avverso il D.I. n. 284/2020, con il Parte_1 quale le è stato ingiunto il pagamento in favore della della somma Controparte_1 di € 117.469,38, quale esercente la , a titolo di Controparte_2
pagina 1 di 5 pagamento delle cd. “quote sociali” di ricovero per gli anni 2017 e 2018, di cui alle fatture n. 291 del
31.12.2017, n. 306 del 31.10.2018, n. 338 del 30.11.2018 e n. 369 del 31.12.2018.
L'opponente ha eccepito in primo luogo di non essere obbligata alla corresponsione delle quote sociali,
a tanto essendo tenuta la Regione Calabria, e comunque di non essere responsabile dei ritardi nelle liquidazioni delle fatture conseguenti all'intempestivo trasferimento dei fondi in carico al Dipartimento
Tutela della Salute;
ha inoltre contestato la correttezza dell'importo ingiunto, per non essere decurtate dalla ricorrente le somme portate dalle note di credito n. 129 del 25.5.2018 e n. 392 del 31.12.2018 emesse dalla società opposta.
Su tali basi ha chiesto: “1.IN VIA PRELIMINARE: a) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell' rispetto all'inoltro del ricorso ex art. 633 c.p.c., con ogni conseguenza sul Parte_2 suddetto decreto ingiuntivo n. 284/2020; 2.NEL MERITO: a) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione sub 1 a), accertata e dichiarata la sussistenza delle ragioni di fatto e di diritto indicate nel presente atto e precisate in corso di causa, dichiarare inammissibile e/o illegittimo
e/o invalido e/o infondato e/o comunque non dovuto il credito preteso da parte opposta e di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo n. 284/2020, emesso dal Tribunale di Cosenza perché inammissibile e/o illegittimo e/o invalido e/o comunque infondato in fatto e/o in diritto;
b) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti eccezione, accertare e dichiarare come dovute la minore somma a titolo di sorte capitale indicata dall' e che nessuna somma Parte_2 deve essere corrisposta a titolo di interessi di mora per le ragioni in atti, e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. 284/2020…”, con condanna di parte opposta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa.
La convenuta opposta, sebbene ritualmente citata (con notifica dell'opposizione a mezzo pec presso il difensore avv. Maradei in data 8.6.2020 per l'udienza del 5.3.2021, tenuto conto della sospensione dei termini processuali disposta dall'art. 83 DL 18/2020 e 36, comma I, Dl 23/2020), non si è costituita in giudizio e con provvedimento del 13.5.2023 ne è stata dichiarata la contumacia.
E' stata altresì verificata in corso di causa la non imputabilità all' opponente del ritardo Pt_1 nell'iscrizione a ruolo dell'opposizione (avvenuto solo in data 3.3.2025), acquisito riscontro Parte documentale dalla Cancelleria e dalla DGSIA del tempestivo deposito telematico degli atti dell' (in data 17.6.2020- busta =29897755) e della mancata gestione del deposito.
pagina 2 di 5 Concessi i termini ex art. 183, VI co., c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione a seguito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c. sulle conclusioni di cui in atti e la documentazione offerta in comunicazione.
*** Parte Va in primo luogo disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva solleva dall
In adesione al costante insegnamento della Suprema Corte in materia, cui si uniforma l'orientamento di questo Tribunale, si osserva infatti che alla stregua della normativa regionale di settore, che demanda alle ogni potere d'intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria riservando alla Pt_2
Regione esclusivamente compiti di programmazione, coordinamento e vigilanza, tra cui la ripartizione tra le A.S.P. delle risorse economiche necessarie per l'effettuazione dei predetti interventi, deve escludersi che l'esecuzione delle prestazioni rese in favore degli assistiti abbia potuto far sorgere obbligazioni a carico della Regione, rimasta estranea alla stipulazione della convenzione con l'
[...]
e comunque priva di ogni competenza al riguardo (cfr. Cass. Civ., n. 23067 Parte_2 dell'11.11.2016, n. 11925 del 12.5.2017, n. 28024 del 31.10.2019, n. 25851 del 16.11.2020). In linea con le richiamate pronunce di legittimità va infatti precisato che, al di fuori dei casi in cui sia la stessa legge a prevedere l'instaurazione di rapporti con i terzi, in virtù dell'inerenza dell'atto da cui derivano all'esercizio di funzioni proprie o all'intervento diretto nelle vicende di enti da essa dipendenti, la
Regione rimane normalmente estranea alla concreta gestione dei servizi socio-sanitari, essendo titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore, sicché in mancanza di un'espressa disposizione di legge che lo consenta, non sono ad essa riferibili in via diretta gli effetti degli atti posti in essere dai predetti enti nell'esercizio delle rispettive funzioni. Una siffatta disposizione non è rintracciabile né nell'art. 7 della
L.R. n. 23 del 2003, riferibile esclusivamente ai rapporti finanziari interni all'area dei servizi socio- sanitari, né nell'art. 13 della legge regionale n. 24 del 2008, il quale anzi, nell'attribuire esclusivamente alle la in ordine alla stipulazione dei contratti con le strutture accreditate, depone Pt_2 Parte_3 chiaramente in senso contrario all'efficacia diretta di tali contratti nei confronti della Regione. Tale ricostruzione non risulta inficiata neanche dalle norme regionali che hanno previsto l'istituzione di un apposito fondo regionale per le prestazioni sociosanitarie (L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, art. 49), ed autorizzato la spesa necessaria per la copertura finanziaria dei debiti maturati nel biennio 2011-2012 nei confronti delle strutture che erogano i predetti servizi, disponendone dapprima l'iscrizione nel pagina 3 di 5 bilancio pluriennale 2013-2015 (L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, art. 41, comma 4), ed in seguito il rifinanziamento per gli anni successivi (L.R. 27 aprile 2015, n. 12, art. 2). La natura finanziaria di tali disposizioni, collocate nella legge regionale di stabilità o nei relativi collegati, e non recanti alcun accenno all'assunzione diretta dei predetti debiti da parte della Regione, suona anzi come un'ulteriore conferma della portata meramente interna degli obblighi assunti da quest'ultima, aventi come controparti esclusivamente le non rivestendo alcuna importanza, a tal fine, la circostanza che Pt_2 non sia stata prevista una specifica disciplina al riguardo né la ripartizione delle risorse finanziarie tra le aziende sanitarie, dal momento che, in assenza di apposite disposizioni, i rapporti finanziari tra queste ultime e la Regione sono regolati dalla legge istitutiva e dai provvedimenti amministrativi di volta in volta adottati dagli organi competenti.
In conclusione, va esclusa la sussistenza di una responsabilità diretta a carico della Regione Calabria nei confronti delle strutture accreditate.
Venendo alla contestazione dell'esatta quantificazione dell'importo ingiunto, rileva il Tribunale che in sede monitoria la società creditrice ha allegato quattro fatture (ft. n. 291 del 31.12.2017 dell'importo di
€ 28.697,97 – quota sociale dicembre 2017; ft. n. 306 del 31.10.2018 dell'importo di € 27.565,23 – quota sociale ottobre 2018; ft. n. 338 del 30.11.2018 dell'importo di € 24.890,78 – quota sociale novembre 2018; ft. n. 369 del 31.12.2018 dell'importo di € 26.072,82 – quota sociale dicembre 2018), producendo altresì, la nota di credito n. 392 del 31.12.2018 dell'importo di € 694,36; la ricorrente ha quindi richiesto il pagamento della sorte capitale già al netto dell'importo di cui alla nota di credito prodotta, oltre interessi ex D.lvo.n. 231/2002. Parte Il che assorbe la contestazione sul punto sollevata dall'
L ha però prodotto altra nota di credito n. 129 del 25.5.2018 a firma dell'opposta che, restando Pt_1 contumace, ha lasciato incontestata la provenienza del documento, cui conseguono gli effetti di cui agli artt. 214 -215 c.p.c. e 2702 c.c.
L'importo della nota, pari ad euro 22.716,08, espressamente riferito alla fattura n. 291/2017, deve essere quindi portato a deconto della sorte capitale ingiunta, che va quindi conformemente ridotta all'importo di euro 83.816,36.
Va infine disattesa la contestazione della spettanza degli interessi moratori ex dlvo 231/2002
(evidentemente sul capitale come rideterminato) fondata sull'assunto della imputabilità del ritardo nei pagamenti alla Regione. pagina 4 di 5 L'esonero invocato non trova infatti fondamento in alcuna disposizione contrattuale o normativa e va escluso in considerazione della esposta struttura soggettiva della obbligazione, in ragione della quale, in applicazione dei principi generali in materia di responsabilità contrattuale (art. 1218 e ss. c.c.), grava sulla parte debitrice la responsabilità del ritardo del pagamento, anche sotto il profilo degli effetti riconnessi alla acquisizione delle risorse necessarie ed alla organizzazione delle fasi preparatorie, e non può assoggettarsi il creditore a pregiudizi economici conseguenti a disfunzioni proprie di detta fase.
Resta invece precluso l'esame delle nuove deduzioni di cui nella comparsa conclusionale e dei documenti ad essa allegati, stante la loro tardività, essendo le note ex art. 190 c.p.c. esclusivamente deputate all'esposizione riassuntiva delle difese già svolte in corso di causa. Parte Da quanto precede discende la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell' al pagamento della minor somma capitale accertata come dovuta.
Verificato il credito dell'opposta, sia pure in misura inferiore all'ingiunzione monitoria, nulla segue però per spese stante la contumacia dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 284/2020 e condanna l al pagamento della Parte_2 minor somma di euro 83.816,36 oltre interessi come richiesti in monitorio ex Dlvo 231/2002 ricalcolati sul minor capitale dovuto;
nulla per spese.
Cosenza il 27.6.2025 Il Giudice (dott. Carmen Misasi)
pagina 5 di 5
N. R.G. 750/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 750/2021, trattenuta in decisione (in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c.) in data 07/01/2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Simona Vircillo e Salvatore Crisci
Opponente contro
Controparte_1
” (P.I. contumace
[...] P.IVA_2
Opposta
OGGETTO: Opposizione a d.i. n. 284/2020 – Pagamento fatture e interessi di mora ex art. D. Lgs.
231/2002-prestazioni socio-sanitarie
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L ha proposto opposizione avverso il D.I. n. 284/2020, con il Parte_1 quale le è stato ingiunto il pagamento in favore della della somma Controparte_1 di € 117.469,38, quale esercente la , a titolo di Controparte_2
pagina 1 di 5 pagamento delle cd. “quote sociali” di ricovero per gli anni 2017 e 2018, di cui alle fatture n. 291 del
31.12.2017, n. 306 del 31.10.2018, n. 338 del 30.11.2018 e n. 369 del 31.12.2018.
L'opponente ha eccepito in primo luogo di non essere obbligata alla corresponsione delle quote sociali,
a tanto essendo tenuta la Regione Calabria, e comunque di non essere responsabile dei ritardi nelle liquidazioni delle fatture conseguenti all'intempestivo trasferimento dei fondi in carico al Dipartimento
Tutela della Salute;
ha inoltre contestato la correttezza dell'importo ingiunto, per non essere decurtate dalla ricorrente le somme portate dalle note di credito n. 129 del 25.5.2018 e n. 392 del 31.12.2018 emesse dalla società opposta.
Su tali basi ha chiesto: “1.IN VIA PRELIMINARE: a) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell' rispetto all'inoltro del ricorso ex art. 633 c.p.c., con ogni conseguenza sul Parte_2 suddetto decreto ingiuntivo n. 284/2020; 2.NEL MERITO: a) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione sub 1 a), accertata e dichiarata la sussistenza delle ragioni di fatto e di diritto indicate nel presente atto e precisate in corso di causa, dichiarare inammissibile e/o illegittimo
e/o invalido e/o infondato e/o comunque non dovuto il credito preteso da parte opposta e di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo n. 284/2020, emesso dal Tribunale di Cosenza perché inammissibile e/o illegittimo e/o invalido e/o comunque infondato in fatto e/o in diritto;
b) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti eccezione, accertare e dichiarare come dovute la minore somma a titolo di sorte capitale indicata dall' e che nessuna somma Parte_2 deve essere corrisposta a titolo di interessi di mora per le ragioni in atti, e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. 284/2020…”, con condanna di parte opposta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa.
La convenuta opposta, sebbene ritualmente citata (con notifica dell'opposizione a mezzo pec presso il difensore avv. Maradei in data 8.6.2020 per l'udienza del 5.3.2021, tenuto conto della sospensione dei termini processuali disposta dall'art. 83 DL 18/2020 e 36, comma I, Dl 23/2020), non si è costituita in giudizio e con provvedimento del 13.5.2023 ne è stata dichiarata la contumacia.
E' stata altresì verificata in corso di causa la non imputabilità all' opponente del ritardo Pt_1 nell'iscrizione a ruolo dell'opposizione (avvenuto solo in data 3.3.2025), acquisito riscontro Parte documentale dalla Cancelleria e dalla DGSIA del tempestivo deposito telematico degli atti dell' (in data 17.6.2020- busta =29897755) e della mancata gestione del deposito.
pagina 2 di 5 Concessi i termini ex art. 183, VI co., c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione a seguito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c. sulle conclusioni di cui in atti e la documentazione offerta in comunicazione.
*** Parte Va in primo luogo disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva solleva dall
In adesione al costante insegnamento della Suprema Corte in materia, cui si uniforma l'orientamento di questo Tribunale, si osserva infatti che alla stregua della normativa regionale di settore, che demanda alle ogni potere d'intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria riservando alla Pt_2
Regione esclusivamente compiti di programmazione, coordinamento e vigilanza, tra cui la ripartizione tra le A.S.P. delle risorse economiche necessarie per l'effettuazione dei predetti interventi, deve escludersi che l'esecuzione delle prestazioni rese in favore degli assistiti abbia potuto far sorgere obbligazioni a carico della Regione, rimasta estranea alla stipulazione della convenzione con l'
[...]
e comunque priva di ogni competenza al riguardo (cfr. Cass. Civ., n. 23067 Parte_2 dell'11.11.2016, n. 11925 del 12.5.2017, n. 28024 del 31.10.2019, n. 25851 del 16.11.2020). In linea con le richiamate pronunce di legittimità va infatti precisato che, al di fuori dei casi in cui sia la stessa legge a prevedere l'instaurazione di rapporti con i terzi, in virtù dell'inerenza dell'atto da cui derivano all'esercizio di funzioni proprie o all'intervento diretto nelle vicende di enti da essa dipendenti, la
Regione rimane normalmente estranea alla concreta gestione dei servizi socio-sanitari, essendo titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore, sicché in mancanza di un'espressa disposizione di legge che lo consenta, non sono ad essa riferibili in via diretta gli effetti degli atti posti in essere dai predetti enti nell'esercizio delle rispettive funzioni. Una siffatta disposizione non è rintracciabile né nell'art. 7 della
L.R. n. 23 del 2003, riferibile esclusivamente ai rapporti finanziari interni all'area dei servizi socio- sanitari, né nell'art. 13 della legge regionale n. 24 del 2008, il quale anzi, nell'attribuire esclusivamente alle la in ordine alla stipulazione dei contratti con le strutture accreditate, depone Pt_2 Parte_3 chiaramente in senso contrario all'efficacia diretta di tali contratti nei confronti della Regione. Tale ricostruzione non risulta inficiata neanche dalle norme regionali che hanno previsto l'istituzione di un apposito fondo regionale per le prestazioni sociosanitarie (L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, art. 49), ed autorizzato la spesa necessaria per la copertura finanziaria dei debiti maturati nel biennio 2011-2012 nei confronti delle strutture che erogano i predetti servizi, disponendone dapprima l'iscrizione nel pagina 3 di 5 bilancio pluriennale 2013-2015 (L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, art. 41, comma 4), ed in seguito il rifinanziamento per gli anni successivi (L.R. 27 aprile 2015, n. 12, art. 2). La natura finanziaria di tali disposizioni, collocate nella legge regionale di stabilità o nei relativi collegati, e non recanti alcun accenno all'assunzione diretta dei predetti debiti da parte della Regione, suona anzi come un'ulteriore conferma della portata meramente interna degli obblighi assunti da quest'ultima, aventi come controparti esclusivamente le non rivestendo alcuna importanza, a tal fine, la circostanza che Pt_2 non sia stata prevista una specifica disciplina al riguardo né la ripartizione delle risorse finanziarie tra le aziende sanitarie, dal momento che, in assenza di apposite disposizioni, i rapporti finanziari tra queste ultime e la Regione sono regolati dalla legge istitutiva e dai provvedimenti amministrativi di volta in volta adottati dagli organi competenti.
In conclusione, va esclusa la sussistenza di una responsabilità diretta a carico della Regione Calabria nei confronti delle strutture accreditate.
Venendo alla contestazione dell'esatta quantificazione dell'importo ingiunto, rileva il Tribunale che in sede monitoria la società creditrice ha allegato quattro fatture (ft. n. 291 del 31.12.2017 dell'importo di
€ 28.697,97 – quota sociale dicembre 2017; ft. n. 306 del 31.10.2018 dell'importo di € 27.565,23 – quota sociale ottobre 2018; ft. n. 338 del 30.11.2018 dell'importo di € 24.890,78 – quota sociale novembre 2018; ft. n. 369 del 31.12.2018 dell'importo di € 26.072,82 – quota sociale dicembre 2018), producendo altresì, la nota di credito n. 392 del 31.12.2018 dell'importo di € 694,36; la ricorrente ha quindi richiesto il pagamento della sorte capitale già al netto dell'importo di cui alla nota di credito prodotta, oltre interessi ex D.lvo.n. 231/2002. Parte Il che assorbe la contestazione sul punto sollevata dall'
L ha però prodotto altra nota di credito n. 129 del 25.5.2018 a firma dell'opposta che, restando Pt_1 contumace, ha lasciato incontestata la provenienza del documento, cui conseguono gli effetti di cui agli artt. 214 -215 c.p.c. e 2702 c.c.
L'importo della nota, pari ad euro 22.716,08, espressamente riferito alla fattura n. 291/2017, deve essere quindi portato a deconto della sorte capitale ingiunta, che va quindi conformemente ridotta all'importo di euro 83.816,36.
Va infine disattesa la contestazione della spettanza degli interessi moratori ex dlvo 231/2002
(evidentemente sul capitale come rideterminato) fondata sull'assunto della imputabilità del ritardo nei pagamenti alla Regione. pagina 4 di 5 L'esonero invocato non trova infatti fondamento in alcuna disposizione contrattuale o normativa e va escluso in considerazione della esposta struttura soggettiva della obbligazione, in ragione della quale, in applicazione dei principi generali in materia di responsabilità contrattuale (art. 1218 e ss. c.c.), grava sulla parte debitrice la responsabilità del ritardo del pagamento, anche sotto il profilo degli effetti riconnessi alla acquisizione delle risorse necessarie ed alla organizzazione delle fasi preparatorie, e non può assoggettarsi il creditore a pregiudizi economici conseguenti a disfunzioni proprie di detta fase.
Resta invece precluso l'esame delle nuove deduzioni di cui nella comparsa conclusionale e dei documenti ad essa allegati, stante la loro tardività, essendo le note ex art. 190 c.p.c. esclusivamente deputate all'esposizione riassuntiva delle difese già svolte in corso di causa. Parte Da quanto precede discende la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell' al pagamento della minor somma capitale accertata come dovuta.
Verificato il credito dell'opposta, sia pure in misura inferiore all'ingiunzione monitoria, nulla segue però per spese stante la contumacia dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 284/2020 e condanna l al pagamento della Parte_2 minor somma di euro 83.816,36 oltre interessi come richiesti in monitorio ex Dlvo 231/2002 ricalcolati sul minor capitale dovuto;
nulla per spese.
Cosenza il 27.6.2025 Il Giudice (dott. Carmen Misasi)
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