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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1645.
(Riconsegna del bestiame).
Nel caso previsto dall'art. 1642, al termine del contratto l'affittuario deve restituire bestiame corrispondente per specie, numero, sesso, qualita', eta' e peso a quello ricevuto. Se vi sono differenze di qualita' o di quantita' contenute nei limiti in cui esse possano ammettersi avuto riguardo ai bisogni della coltivazione del fondo, l'affittuario deve restituire bestiame di uguale valore.
Se vi e' eccedenza o deficienza nel valore del bestiame, ne e' fatto conguaglio in danaro tra le parti, secondo il valore al tempo della riconsegna.
La disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio dell'affitto, l'affittuario ha depositato presso il locatore la somma che rappresenta il valore del bestiame.
Si applica altresi' la disposizione del terzo comma dell'art. 1640.
Sono salve le disposizioni delle norme corporative e i patti diversi.
(Riconsegna del bestiame).
Nel caso previsto dall'art. 1642, al termine del contratto l'affittuario deve restituire bestiame corrispondente per specie, numero, sesso, qualita', eta' e peso a quello ricevuto. Se vi sono differenze di qualita' o di quantita' contenute nei limiti in cui esse possano ammettersi avuto riguardo ai bisogni della coltivazione del fondo, l'affittuario deve restituire bestiame di uguale valore.
Se vi e' eccedenza o deficienza nel valore del bestiame, ne e' fatto conguaglio in danaro tra le parti, secondo il valore al tempo della riconsegna.
La disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio dell'affitto, l'affittuario ha depositato presso il locatore la somma che rappresenta il valore del bestiame.
Si applica altresi' la disposizione del terzo comma dell'art. 1640.
Sono salve le disposizioni delle norme corporative e i patti diversi.
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- 1. E' reato tenersi un cane smarrito?https://www.studiocataldi.it/ · 4.436846
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Giurisprudenza • 9
- 1. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 14/01/2015, n. 509Provvedimento: […] La Corte di Appello di Roma ha infine ritenuto che “l'atto del quale il Comune di Ardea ha chiesto la trascrizione … non era trascrivibile ai sensi dell'art. 2657 c.c.” ed ha specificato che la delibera suddetta costituisce un atto unilaterale che non rientra in nessuna delle categorie di cui all'art. 2657 c.c., soggiungendo che la trascrizione dell'ordinanza sindacale ex art. 1645 c.c. non poteva essere eseguita poiché tale norma prevede la trascrizione di ogni altro atto “che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluni degli effetti dei contratti menzionati nell'articolo 2643”, effetti che non potevano essere prodotti dalla unilaterale ordinanza sindacale di acquisizione delle aree al patrimonio comunale.Leggi di più...
- erroneità dei presupposti·
- usucapione ultraventennale·
- demanio statale·
- proprietà comunale·
- art. 2657 c.c.·
- annullamento autorizzazione occupazione suolo pubblico·
- travisamento dei fatti·
- atti unilaterali non trascrivibili·
- eccesso di potere·
- carenza di istruttoria e motivazione·
- trascrizione ordinanza sindacale