Art. 1.
L' articolo 2-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536 , e' sostituito dal seguente:
"Per la ricostruzione o la riparazione di unita' immobiliari, ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, danneggiate dal terremoto e destinate o adibite ad attivita' dei settori dell'artigianato, del turismo, dell'agricoltura, della pesca, del commercio all'ingrosso o al minuto, delle somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande, ovvero adibite a studi professionali nonche' di quelle adibite ad uso delle pubbliche amministrazioni, e' concesso, ai soggetti che risultino, alla data del sisma, titolari del diritto di proprieta' ovvero titolari dell'impresa, un contributo pari al 75 per cento delle spese necessarie. In caso di immobile locato, l'erogazione del contributo comporta la proroga del contratto di locazione di almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori".
L' articolo 2-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536 , e' sostituito dal seguente:
"Per la ricostruzione o la riparazione di unita' immobiliari, ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, danneggiate dal terremoto e destinate o adibite ad attivita' dei settori dell'artigianato, del turismo, dell'agricoltura, della pesca, del commercio all'ingrosso o al minuto, delle somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande, ovvero adibite a studi professionali nonche' di quelle adibite ad uso delle pubbliche amministrazioni, e' concesso, ai soggetti che risultino, alla data del sisma, titolari del diritto di proprieta' ovvero titolari dell'impresa, un contributo pari al 75 per cento delle spese necessarie. In caso di immobile locato, l'erogazione del contributo comporta la proroga del contratto di locazione di almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori".