Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 27/01/2026, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01612/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04838/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4838 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Furlan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto prot. -OMISSIS-, emesso in data 28 novembre 2024 e notificato tramite servizio telematico “send” il 17 febbraio 2025, con il quale il Ministro dell'Interno rigettava l’istanza di concessione di cittadinanza italiana ex art 9 c. 1 lett. f) L. 91/92 proposta dall’odierno ricorrente, nonché di ogni altro atto consequenziale, presupposto e connesso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa ON GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. - Il ricorrente ha prodotto istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana in data 10 agosto 2011, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
II. - L’amministrazione, esperita l’istruttoria di rito, con DM 24 dicembre 2024, adottato previa comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10- bis della legge n. 241/1990, ha respinto la domanda, per mancanza del requisito reddituale e per l’emersione sul conto dell’interessato dei seguenti elementi di controindicazione di carattere penale:
“ - 25/10/2007: n.d.r. per contraffazione del permesso/carta di soggiorno.
- 28/04/2003: Sentenza del Tribunale in composizione monocratica di Terni IRREVOCABILE il 26/07/2003 per la violazione dell’art. 56, 479 c.p. (Falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale
in atti pubblici tentato) commesso il 17/12/1998 a Terni.
- 27/12/2000: n.d.r. per la violazione dell’art. 648 c.p. (Ricettazione), dell’art. 640 c.p.(Truffa) e Falsi in genere ”.
III. - Avverso il provvedimento di diniego insorge il richiedente con il presente strumento di gravame, affidato ai seguenti motivi di censura:
Eccesso di potere per violazione dell'art 3 e 18 c. 2 della L. 241/90. Insufficiente, generica ed erronea motivazione. Difetto d’istruttoria con conseguente sviamento dell'azione amministrativa. Illogicità, irragionevolezza dell'azione amministrativa ed ingiustizia manifesta.
IV. - In vista dell’udienza di discussione del merito, parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva, in cui ribaditi gli argomenti formulati a confutazione del duplice motivo ostativo sotteso all’impugnato d.m. 24 dicembre 2024, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
V. - Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha prodotto in atti una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
VI. - All'udienza pubblica del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. - Il ricorso è infondato.
II. - Ad avviso del Collegio, è da ritenere immune dalle censure formulate nell’atto introduttivo del giudizio l’impugnato decreto di rigetto della cittadinanza, fondato su un duplice motivo ostativo, la mancanza del requisito reddituale e l’esistenza di elementi di controindicazione di carattere penale emersi sul conto dell’istante, a carico del quale sono risultate le seguenti vicende penali:
“ - 25/10/2007: n.d.r. per contraffazione del permesso/carta di soggiorno.
- 28/04/2003: Sentenza del Tribunale in composizione monocratica di Terni IRREVOCABILE il 26/07/2003 per la violazione dell’art. 56, 479 c.p. (Falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici tentato) commesso il 17/12/1998 a Terni.
- 27/12/2000: n.d.r. per la violazione dell’art. 648 c.p. (Ricettazione), dell’art. 640 c.p.(Truffa) e Falsi in genere ”.
III. - Ai fini dello scrutinio delle stesse deve essere chiarito che l'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione, tenuta ad effettuare un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, sentenza n. 1590/2022, Sez. I ter, sentenza n. 3227/2021 e sentenze ivi richiamate), ciò in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale propria del cittadino che comporta non solo diritti, ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo.
L’autorità procedente ha, in questa prospettiva, il compito di verificare che nel soggetto istante risiedano e si concentrino le qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprime integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza, violare i valori identitari dello Stato, gravare sulla finanza pubblica (cfr. ex multis , Tar Lazio, Roma, Sez. V bis, sentenza n. 2945/2022; Sez. I ter, sentenza n. 12006/2021 e sez. II quater, sentenza n. 12568 del 2009).
È evidente che la mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti in capo all’aspirante cittadino giustifica il rigetto della domanda, atteso il rischio di lesione di un bene fondamentale dell’ordinamento.
Il diniego oggetto dell’odierno ricorso è sorretto, come si è visto, dalla mancanza di un doppio requisito, il requisito della buona condotta e la mancata prova del godimento di una situazione economico-finanziaria di autosufficienza.
IV. - Muovendo dalla disamina delle censure del ricorrente formulate a confutazione della contestata mancanza di tale ultimo requisito, va premesso che per ottenere la cittadinanza italiana il richiedente deve dimostrare anche la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento nonché il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale (cfr., da ultimo, TAR Lazio, Sez I ter, n. 13690/2021; id., n. 1902/2018; Cons. Stato Sez. I, parere n. 240/2021; id., n. 2152/2020; Sez. III, n. 1726/2019: cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 766/2011 e 974/2011).
L’accertamento del possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’istante non è solo funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766; id., 16 febbraio 2011, n. 974) – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale ad assicurare che lo straniero possa conseguire l’utile inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, cui verrebbe ad essere assoggettato; in particolare, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., ex multis , Tar Lazio, I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; id., 19 febbraio 2018, n. 1902; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).
La valutazione del requisito reddituale va effettuata tenendo conto sia di quello già maturato al momento della presentazione della domanda (cfr., TAR Lazio, sez. I ter, 14 gennaio 2021, n. 507; id., 31 dicembre 2021, n. 13690) – che deve essere corredata dalla dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio, come prescritto dal DM 22.11.1994, adottato in attuazione dell’art. 1 co. 4 del DPR 18 aprile 1994, n. 362 – sia di quello successivo, dovendo essere mantenuto fino al momento del giuramento, come previsto dall’art. 4, co. 7, DPR 12.10. 1993, n. 572 (cfr. Consiglio di Stato sez. I, parere n. 240/2021; TAR Lazio, sez. V bis, n. 1724/2022; sez. I ter, n. 507/2021 e n. 13690/2021, cit.; sez. II quater, 2 febbraio 2015, n. 1833; id., 13 maggio 2014, n. 4959; id., 3 marzo 2014, n. 2450; id., 18 febbraio 2014, n. 1956; id., 10 dicembre 2013, n. 10647 nel senso che lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito; questo non viene meno in caso di flessioni meramente transitorie e suscettibili di recupero in breve tempo cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2015, n. 60; idem, sez. I, n. 1791/2021 e 1959/2020; TAR Lazio, sez. I ter, n. 6979/2021).
Il legislatore, tuttavia, non ha fissato una soglia di reddito minima, rimettendone l’individuazione all’Amministrazione sulla base di parametri indefettibili di garanzia dell’autosufficienza economica del richiedente e della sua reale capacità di partecipare alla spesa pubblica necessaria ad assicurare i servizi pubblici essenziali in Italia.
A tal fine, l’Amministrazione ha attinto alla legislazione vigente in materia di esenzione totale dalla partecipazione alla spesa sanitaria in favore del cittadino italiano titolare di pensione di vecchiaia, secondo quanto specificato nella Circolare del Ministero dell'Interno DLCI K.60.1 del 5 gennaio 2007. In particolare, l'art. 3 del decreto-legge n. 382/1989 stabilisce che sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile fino a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico.
Del parametro cui si conforma l’Amministrazione si è compiutamente occupata la Sezione da ultimo con le due recenti sentenze nn. 14163 e 14172 del 25 settembre 2023, sottolineando che esso individua una soglia ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia, in quanto “ indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere adeguatamente e continuativamente sé e la famiglia senza gravare (in negativo) sulla comunità nazionale ” (cfr. ex multis : Cons. Stato, Sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958; TAR Lazio, sez. II, 2 luglio 2015, n. 1833; sez. V bis, n. 9582/2023).
Il requisito reddituale, “ con ciò intendendosi che l'istante debba dimostrare la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento nonché il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale ”, rileva, pertanto, quale elemento tangibile dell’effettiva appartenenza alla comunità nazionale richiesta in capo al richiedente la cittadinanza.
V. - Dall’esame degli atti relativi all’odierna controversia alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale illustrato, non emergono elementi in grado di scalfire la valutazione negativa cui è pervenuta la p.a., che, in sede di istruttoria, dalla documentazione acquisita tramite Punto Fisco, ha accertato che il ricorrente per le annualità dal 2017 al 2019 non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi mentre per l’anno 2022 la dichiarazione dei redditi è stata presentata solo in data 30 agosto 2024 (v. all. 5 all’Atto di costituzione del Ministero), quindi successivamente alla ricezione della comunicazione inviata in data 8 agosto 2024, ai sensi dell’art. 10- bis della Legge n. 241/1990.
Reso edotto circa detta criticità già in sede procedimentale, in data 8 agosto 2024 con la comunicazione del preavviso di rigetto, il ricorrente con le osservazioni trasmesse il 31 agosto 2024 ha allegato, a favore della propria posizione, i redditi prodotti nelle annualità del triennio 2021-2023, quali risultanti dalle relative dichiarazioni dei redditi allegate, senza nulla dedurre, produrre o allegare in relazione agli anni del triennio 2017-2019, antecedente alla presentazione della domanda in data 8 agosto 2020.
In altre parole, il ricorrente non ha fornito all’istruttoria procedimentale un apporto adeguato e idoneo a condurre al superamento degli elementi preclusivi riscontrati.
Al riguardo, si evidenzia che è principio generale desumibile dall’art. 2697 c.c. quello secondo cui grava su colui che aspira al conseguimento di un diritto o di un beneficio, in questo caso lo status di cittadino, l’onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti per ottenerlo.
Il dovere di un’istruttoria compiuta e accurata da parte dell’Amministrazione non può estendersi sino a considerare elementi di fatto non allegati, che rientrano nella disponibilità dell’istante e la cui acquisizione per l’Amministrazione è meno agevole ed il cui onere di produzione grava sull’interessato (Consiglio di Stato, sez. I, parere 11 luglio 2022, n. 1223).
Solo in sede processuale l’aspirante cittadino ha prodotto, unitamente all’atto introduttivo del giudizio, anche copia delle dichiarazioni dei redditi 2017-2019 (all. 7 del Ricorso), sebbene, ad avviso del Collegio, si tratti di documentazione non in grado di mettere in discussione la valutazione sfavorevole cui è pervenuta l’autorità procedente. Invero - in disparte ogni considerazione in ordine alla mancata allegazione della dichiarazione dei redditi 2020, relativa al periodo di imposta 2019 - i depositati documenti fiscali non consentono di ricavare informazioni circa il momento e l’eventuale effettiva trasmissione delle stesse, visto che dalle copie dei Modelli PF 2017, 2018 e 2019 non risulta la data di presentazione e il relativo numero di protocollo dell’Agenzia fiscale, né l’attestazione dell’avvenuto ricevimento, ciò che impedisce di confutare quanto ricavato in sede procedimentale dalla p.a. tramite accesso ai dati del sistema Punto Fisco dell’Agenzia delle entrate.
A ciò, peraltro, si aggiunga che, in caso di discordanza tra le dichiarazioni dei redditi prodotte dall’interessato e le risultanze delle ricerche eseguite tramite interrogazione delle banche dati telematiche a disposizione del Ministero dell’interno (Punto Fisco, Anagrafe Tributaria, Ufficio Attività Produttive, INPS, Agenzia delle Entrate etc.), come chiarito dalla giurisprudenza in materia, si deve far riferimento a queste ultime in quanto i predetti Sistemi Informatici sono strumenti che “ permettono di individuare in tempo reale il quadro completo della posizione economica del soggetto e di tutti i componenti del proprio nucleo familiare. ovvero addivenire a tutte le informazioni descrittive del reddito, del patrimonio, degli affari, degli scambi, della produzione e dei consumi di ogni singolo contribuente, ovvero i dati identificativi di tutte le ditte regolarmente censite ” (TAR Campania, sez. VI, n.2771/2023).
Quindi, a fronte del deposito documentale della resistente, i documenti versati in atti dal ricorrente sono da ritenere non in grado di comprovare, in maniera inconfutabile, l’avvenuto adempimento degli obblighi fiscali e la conseguente erroneità degli esiti cui la p.a. è pervenuta sulla base dei dati disponibili presso l’Agenzia delle Entrate, vista peraltro l’evidenziata incertezza sull’ an e il quando dell’invio dei Modelli PF 2017-2019.
In conclusione, il Collegio rileva che non è stato possibile rinvenire elementi a sostegno del possesso in capo al richiedente lo status del requisito reddituale, tenuto conto che quanto a detto requisito, giova ribadirlo, all’aspirante cittadino si richiede di essere anche in grado di far fronte al dovere di solidarietà economico-sociale, concorrendo con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica per i servizi pubblici essenziali.
In questa ottica alla valutazione delle prospettive di ottimale inserimento, anche sotto il profilo indiziario, del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante, non può essere estraneo l’adempimento dei doveri di solidarietà economica e sociale, al fine di accrescere le risorse del Paese stesso sotto il profilo produttivo, contributivo e fiscale, onde evitare di gravare, al contrario, sulla finanza pubblica, in ragione di pendenze fiscali e situazioni debitorie nei confronti dell’erario.
In altri termini, nella formulazione del giudizio prognostico di idoneità del soggetto a conseguire l’agognato status assumono rilievo quei comportamenti volti a sottrarsi agli obblighi di contribuire al progresso socio-economico e partecipare ai costi delle attività che caratterizzano il nostro modello di Stato sociale (TAR Lazio, sez. V bis, n. 6605/2022, TAR Lazio, sez. V bis, n. 3475/2022).
VI. - La testé dimostrata mancanza del requisito reddituale è in grado ex se di assicurare al provvedimento impugnato un adeguato sostrato motivazionale, consentendo al Collegio di prescindere dallo scrutinio dell’ulteriore motivo ostativo al rilascio della cittadinanza rappresentato dai pregiudizi di carattere penale del ricorrente.
Infatti, a prescindere dalle deduzioni attoree volte a confutare le allegazioni della p.a. de quibus , il provvedimento supererebbe comunque la “prova di resistenza”.
L’atto gravato è strutturalmente un provvedimento plurimotivato cosicché è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa per condurre al rigetto dell’intero ricorso (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 6470 del 2021).
VII. - In ogni caso, a favore della posizione della ricorrente si rammenta che il diniego della cittadinanza non preclude all’interessato di ripresentare l’istanza nel futuro (già dopo un anno dal primo rifiuto) e di conseguire lo status anelato ove concorrano tutte le condizioni richieste, per cui le conseguenze discendenti dal provvedimento negativo sono solo temporanee e non comportano alcuna “ interferenza nella vita privata e familiare del ricorrente ” (art. 8 CEDU, art. 7 Patto internazionale diritti civili e politici), dato che l’interessato può continuare a rimanere in Italia ed a condurvi la propria esistenza alle medesime condizioni di prima (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V bis, 3692/2022).
VIII. - Il Collegio, pertanto, ritiene, alla luce delle considerazioni che precedono, che le conclusioni a cui è giunta l’Amministrazione, siano immuni dai vizi di legittimità dedotti con l’atto introduttivo del giudizio.
IX. - In conclusione, il ricorso deve essere respinto perché infondato.
X. - Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto della peculiarità della fattispecie esaminata, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FL RI, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
ON GI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON GI | FL RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.