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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/12/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
1275/2025 in data 12/03/2025, promossa da
(C.F. )in proprio e quale Parte_1 C.F._1
genitore dei minori
(C.F. ) Persona_1 C.F._2
(C.F. ) Parte_2 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. SCARPARO STEFANIA
ricorrenti
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv. BUSETTO FRANCESCA e COLI
VA
parte convenuta
terzo intervenuto
***
avente per oggetto: Assicurazione sulla vita
trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
Nel merito in via principale Per tutte le ragioni esposte in narrativa,
- accertare e dichiarare che la polizza protezione mutui light sottoscritta dal sig. in data 30.09.2015 Parte_3
a garanzia del mutuo stipulato in pari data con Banca
Popolare di Vicenza – Soc. Coop per azioni, prevedeva espressamente che in caso di morte dell'assicurato, la compagnia assicurativa doveva corrispondere agli eredi il debito residuo dell'intero mutuo garantito in linea capitale pari ad € 140.000,00, così come specificato a pag.
1 lett. b) del modulo di adesione sottoscritto dal sig.
in data 30.09.2015 (cfr doc. 3) e dall'art. 6, comma Per_1
2, del delle condizioni di polizza fornite dalla compagnia assicurativa (cfr doc. 16);
- per l'effetto condannare alla Controparte_1
corresponsione agli eredi del sig. dell'importo Parte_3
di debito residuo del mutuo al momento del decesso pari ad
€116.631,00, detratto l'acconto corrisposto di €37.818,51, così per la somma residua €78.812,49 oltre a rivalutazione e interessi moratori dal dovuto al saldo e interessi legali
Pag. 2 di 7 ex art. 1284 IV comma c.c. dal deposito dell'atto introduttivo sino alla solutio.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e compensi di causa”.
per parte convenuta:
“In via preliminare:
- disporsi il mutamento del rito, da rito di cognizione sommaria a rito ordinario, e per l'effetto
- fissare ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c.
l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c..
Nel merito:
- accertata e dichiarata (per quanto occorra) la nullità del contratto di assicurazione polizza n. 5200000 –
posizione assicurativa n. 52134300 tra il sig. e Per_1
(ora per difetto di Controparte_2 Controparte_1
valida sottoscrizione da parte del (preteso) assicurato
In via principale:
- rigettarsi le domande attoree perché inammissibili ed infondate;
In via riconvenzionale:
- accertata e dichiarata l'indebita corresponsione (ex art. 2033 cod. civ.) da parte di agli eredi del sig. CP_1
dell'importo complessivo di € 37.818,52 condannarsi Per_1
ciascuno d'essi a restituire a in persona Controparte_1
Pag. 3 di 7 del l.r.p.t. l'importo introitato (pari a 12.606,17 euro per ciascun erede) oltre ad interessi legali dalla data di pagamento dell'importo (30/04/2024) o, in subordine, dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Vittoria di spese e compensi”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La signora in proprio e anche quale esercente Parte_1
la responsabilità genitoriale sui figli minori Per_1
ed adiva l'intestato Tribunale con
[...] Parte_2
ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. , chiedendo la condanna di al pagamento di € 78.812,49 Controparte_1
quale residuo di liquidazione della polizza n. 5200000
denominata “CPI mutui light” stipulata il 30/9/2015 dal loro congiunto – deceduto il 14/5/2023 - con Parte_3
(ora Controparte_3 CP_1
), che garantiva una copertura assicurativa decennale
[...]
nel caso di decesso dell'assicurato; ciò a garanzia del rimborso del debito di cui al contratto di mutuo ipotecario stipulato in pari data con la
[...]
. Controparte_4
Il debito residuo del mutuo al momento del decesso era pari ad € 116.631,00 e l'assicurazione aveva corrisposto la minor somma di € 37.818,51, che gli odierni ricorrenti avevano trattenuto a titolo di acconto.
La convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva preliminarmente il mutamento del rito;
nel merito chiedeva, accertata la nullità del contratto perché non sottoscritto
Pag. 4 di 7 dall'assicurato, il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la restituzione di quanto indebitamente versato all'odierna ricorrente sull'erroneo presupposto della validità della polizza.
La convenuta sosteneva che il debito residuo era oggetto di rideterminazione sulla base del piano di ammortamento del contratto di mutuo, e tenendo conto della durata della copertura assicurativa. Questo perché mutuo e copertura assicurativa non avevano la stessa durata (l'uno trentennale e l'altra decennale); da qui, la natura progressivamente decrescente del capitale assicurato.
Il giudice respingeva l'istanza di mutamento del rito e,
considerata la natura documentale della questione controversa, tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
***
1. L'eccezione di nullità del contratto perché non sottoscritto dall'assicurato è infondata: parte ricorrente ha depositato il 4/6/2025 il contratto sottoscritto dall'assicurato e non si spiega perché la convenuta insista sulla nullità del contratto anche dopo tale produzione documentale.
2. La domanda attorea è fondata e va accolta.
In sintesi, la polizza prevede espressamente “il rimborso
del residuo del debito in linea capitale oggetto del
contratto di Finanziamento in casi di Decesso”.
Pag. 5 di 7 Allo stesso modo, l'art. 6 secondo comma delle condizioni generali (doc. 16 di parte ricorrente) stabilisce che “in
caso di Sinistro per Morte, la Compagnia liquiderà un
capitale pari al debito residuo del Mutuo in linea capitale
…., quale risulta dalla data del decesso dell'Assicurato”.
La tesi della compagnia come sopra sinteticamente riportata non trova invece riscontro in alcuna disposizione contrattuale perché, se è vero che il titolo della nota informativa parla di “capitale decrescente”, tuttavia non si rinviene in alcuna disposizione la regola di calcolo proposta dalla convenuta.
Come osservato da parte ricorrente, non c'è alcuna previsione contrattuale perchè, nell'ipotesi in cui la durata della polizza sia inferiore a quella del mutuo,
l'importo da liquidare in caso di decesso debba essere ridotto o calcolato secondo una formula proporzionale volta ad assicurare una copertura a capitale decrescente.
3. Le spese di lite sono liquidate in base al DM 55/2014
(valori medi;
assente la fase istruttoria) e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa RG nr. 1275/2025:
Pag. 6 di 7
1.condanna al pagamento di euro € Controparte_1
78.812,49 in favore della signora in proprio e Parte_1
anche quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori ed oltre agli Persona_1 Parte_2
interessi ex art 1284 quarto comma c.c. dalla data della domanda;
2.condanna alla rifusione delle Controparte_1
spese di lite in favore della signora spese Parte_1
che si liquidano in € 8.433 complessivamente;
oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge;
oltre ad
€ 1.059,28 per anticipazioni.
Così deciso a Treviso il 14/12/2025
Il giudice
- dott.ssa Susanna Menegazzi -
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