CASS
Sentenza 21 dicembre 2021
Sentenza 21 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2021, n. 46716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46716 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IC CA nato a [...] il [...] RE IM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/05/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
Jet-te/sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY Il PG cilm.c-Pude chiede' - l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato CHIUMMARIELLO RAFFAELE del foro di NAPOLI in difesa di RE IM, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 46716 Anno 2021 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 30/09/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Napoli in data 14/04/2021, con cui era disposta nei confronti di RM FE e NE IM la misura della custodia cautelare in carcere, perché gravemente indiziati di aver preso parte all'omicidio del cittadino nigeriano MO MW e al tentato omicidio del connazionale RR JO HO, aggravati anche ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. Tali eventi, secondo l'impostazione accusatoria, sarebbero scaturiti dal trafugamento, da parte di MW e del suo amico EO IA, di un quantitativo di sostanza stupefacente, del tipo cocaina e marijuana, dal valore di circa 40.000 euro, rinvenuto in un giardino di un'abitazione ove era stato occultato da NC De UA per conto del clan camorristico Soraniello;
gli indagati, insieme ad altri complici, accertato tale trafugamento, si sarebbero recati più volte in AS VO, luogo di residenza degli autori dello stesso, per recuperare la sostanza;
una volta constatata, all'ennesimo tentativo di recupero della refurtiva, la volontà dei nigeriani di subordinarne la restituzione al pagamento della somma di duemila euro, EL RI, per ritorsione avrebbe posto in essere la condotta omicidiaria preventivamente concordata. Il G.i.p. escludeva, accogliendo solo in parte tale impostazione accusatoria, la premeditazione, ritenendo che l'omicidio e il tentato omicidio, sebbene causalmente ricollegabili alla sottrazione della droga, fossero scaturiti da una «reazione estemporanea ed anche in parte maldestra, da parte del gruppo di persone partecipanti al terzo viaggio, all'inaspettato contegno assunto dai cittadini nigeriani [...]». L'ordinanza di riesame, dopo avere premesso che le fonti di prova sono costituite da: a) le dichiarazioni di EO IA e dei suoi connazionali presenti al momento dell'omicidio, ossia HO, ferito nella circostanza al tallone destro, e LE AB, b) il contenuto delle intercettazioni disposte nell'ambito di altro procedimento penale, in corso alla data dell'omicidio, relative al clan Soraniello e al traffico di stupefacenti nella zona di Rione Traiano, c) l'analisi del posizionamento delle utenze cellulari in possesso degli indagati il giorno dei fatti, e averle analizzate, trae le conclusioni. Invero, rileva che gli odierni indagati vanno ritenuti gravemente indiziati dei suddetti eventi (di omicidio e tentato omicidio), avendo 1 lv partecipato all'ultima spedizione per il recupero della droga, durante la quale, dopo un atteggiamento iniziale di trattativa con i nigeriani nel corso del quale era stato mostrato agli interlocutori anche il denaro preteso per detto recupero, EL RI si era allontanato dal cortile, si era impossessato della pistola prelevata dal veicolo comune e aveva repentinamente sparato alla presenza dei complici, che, pertanto, restavano coinvolti nella consumazione dei delitti, quantomeno a titolo di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. nei reati più gravi di quello voluto. Aggiunge detto Tribunale che, avendo gli stessi spalleggiato RI nell'illegale pretesa di ottenere la restituzione della droga, «non può infatti contestarsi che la condotta oggettivamente minatoria tenuta nei confronti dei cittadini nigeriani abbia rilevanza penale (si voglia qualificarla come minaccia, violenza privata o tentata estorsione) e che l'omicidio di chi della sottrazione della sostanza si era reso responsabile costituisca uno sviluppo non voluto (come innanzi sostenuto), ma senz'altro prevedibile, di un'azione che - per il numero di partecipanti, per la militanza dei protagonisti in un'associazione a delinquere volta allo spaccio di stupefacenti, per la disponibilità di un'arma - poteva comportare gli esiti che poi si sono effettivamente prodotti. Rileva, infine, l'ordinanza di riesame che certa era la presenza degli odierni indagati nel luogo dei delitti. Quella di FE, partecipe anche ai due precedenti accessi in AS VO, sia per le individuazioni di persona operate dai nigeriani, sia per la geolocalizzazione, sia per il riferimento alla presenza di "Carminiello" ai fatti di RI nelle conversazioni intercettate, sia, infine, per il riconoscimento operato dalla P.g. nelle immagini estratte dal sistema di videosorveglianza. Quella, invece, di IM, in considerazione dell'attendibilità della individuazione effettuata da RR HO, che ha affermato di riconoscere nello stesso uno dei soggetti che dialogava con MO nel cortile in occasione dell'ultimo accesso;
individuazione, altresì, suffragata dal contenuto della conversazione dell'indagato sull'utenza in suo uso con la fidanzata TI Capezzuto, nella quale il suddetto riferisce alla stessa, solo pochi minuti prima dello spostamento della Yaris, di essere in procinto di recarsi dove vive UA (AS VO) per "un servizio". Aggiungono i Giudici del riesame che la circostanza che la scheda SIM di IM, nel corso delle due ore seguenti, non contatti celle di Caste! VO non può giovare all'indagato, «essendo dimostrato che egli abbia prudenzialmente rinunciato a portare il proprio telefono con sé (infatti, alle 18.01 a 2 rispondere ad una chiamata in entrata è FO UA, altro esponente del clan, il quale spiega all'interlocutore che NE "è a fare un servizio")». 2. Avverso la summenzionata ordinanza propongono ricorso per cassazione RM FE, a mezzo del proprio difensore DI NO, e NE IM, con due atti a firma rispettivamente dell'avv. NO e dell'avv. EL Chiummariello. Gli atti a firma dell'avv. NO nell'interesse di FE e IM, possono essere trattati congiuntamente per la sovrapponibilità delle doglianze. Con tali atti si deducono violazione degli artt. 110 e 116 cod. pen., per erronea valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e vizio di motivazione in ordine alle doglianze difensive. Il ricorrente rileva che la motivazione del Tribunale del riesame non solo non supera le doglianze difensive circa le discrasie delle dichiarazioni delle persone presenti al momento dei fatti, ma è illogica anche rispetto alla ritenuta configurazione del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. Lamenta, invero, la difesa che il Tribunale del riesame di Napoli, pur avendo espressamente escluso che gli indagati avessero preventivamente concordato l'uccisione di MW e il ferimento di HO e pur avendo fatto leva sull'estemporaneità e irrazionalità della reazione di RI all'atteggiamento dei cittadini nigeriani riconducibile ad una sua autonoma iniziativa, essendo l'interesse del gruppo volto al recupero della droga e non all'uccisione delle persone che sapevano dove fosse nascosta la sostanza sottratta, ha, poi, ritenuto che FE e IM avessero agito nella consapevolezza che l'omicidio del nigeriano costituiva uno sviluppo non voluto, ma senz'altro prevedibile di un'azione che poteva comportare l'esito poi prodotto. Dando vita ad una motivazione illogica e contraddittoria. Rileva la difesa che: - non sussistono i presupposti per ritenere configurata l'ipotesi di cui all'art. 116 cod. pen., che prevede che, in caso di realizzazione di reato diverso, anche gli altri correi ne rispondono se esso è conseguenza della loro azione od omissione;
- la Corte costituzionale, con sentenza n. 42 del 1965 ha sostenuto che la disposizione in esame non può essere applicata prescindendosi dall'accertamento in concreto della prevedibilità, da parte dei correi, del reato diverso commesso da altro concorrente, che deve potersi rappresentare, nella psiche dell'agente, nell'ordinario svolgersi e 3 concatenarsi dei fatti umani come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto;
- la riconducibilità di tale reato anche al concorrente deve essere verificata tanto sul piano materiale quanto su quello psicologico in termini di prevedibilità, da intendersi in concreto;
- prevedibilità che nel caso di specie mancherebbe, in quanto l'intento della spedizione era quello del recupero della droga, mentre gli eventi di sangue sarebbero scaturiti dalla reazione autonoma e irrazionale di RI;
- non vi è alcun elemento da cui desumersi una conoscenza preventiva del possesso dell'arma, da parte dei presenti, e questo implica di conseguenza l'esclusione dell'accettazione del rischio da parte degli indagati del verificarsi dell'evento più grave non voluto;
- il fatto che nessuno degli uomini presenti sul posto fosse armato esclude la volontà omicidiaria nella forma del dolo eventuale. Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. L'atto a firma dell'avv. Chiummariello nell'interesse di NE IM deduce vizio di motivazione in riferimento all'omessa valutazione delle sommarie informazioni rese da HO in data 10.9.20, all'analisi del traffico di dati registrati sull'utenza in uso a IM afferente alla data del 10.9.20 nell'arco temporale dalle ore 3.12.38 alle ore 20.6.02, nonché alla geolocalizzazione effettuata sulla suindicata utenza. Rileva la difesa di non comprendere perché le s.i.t. rese nell'immediatezza dei fatti da HO, nel quale lo stesso riferisce di avere visto tre o quattro persone conversare con MO e di non essere in grado di riconoscerne alcuna, non abbiano formato oggetto di valutazione da parte del Tribunale del riesame, venendo, invece, considerate le dichiarazioni rese a distanza di quindici giorni, il 25.9.21, nelle quali il suddetto procede a individuazione fotografica su un album che non si comprende in che modo sia stato formato. Rileva, ancora, il difensore che il Tribunale del riesame non si confronta adeguatamente col dato incontrovertibile che nella data e nell'arco temporale nel quale si è estrinsecata la condotta in contestazione l'utenza telefonica di IM ha prodotto traffico telefonico ed è stata geolocalizzata alla via Padula n. 18 di Napoli e non sul territorio di ASvolturno. Lamenta che appare apodittico quanto sostenuto dal Tribunale del riesame in relazione alla telefonata intercorsa con la Capezzuto e non si comprende il motivo per il quale si sostiene che IM non abbia portato con sé il telefono per il solo fatto che sullo stesso abbia risposto altro soggetto, e per il quale nei confronti di MA la 4 geolocalizzazione in luogo diverso dell'utenza cellulare abbia avuto un significato rilevante, a differenza che per l'odierno indagato. La difesa, pertanto, insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati. 1.1 Invero, in presenza di una coerente valutazione di merito immune da vizi logico-giuridici, del tutto conforme ai paradigmi normativi e quindi resistente allo scrutinio di legittimità, come quella oggetto di esame, appaiono infondate le censure difensive, anzi ai limiti dell'inammissibilità laddove si spingono a sollecitare una diversa lettura degli elementi fattuali. Quanto ai motivi di doglianza proposti dall'avv. NO nei due ricorsi, deve rilevarsi che il Tribunale del riesame da p. 18 motiva logicamente e puntualmente in ordine al coinvolgimento degli indagati nella consumazione del delitto, quantomeno a titolo di concorso anomalo. Evidenzia, invero, che i suddetti hanno partecipato al viaggio finale a AS VO e che tale spedizione operata nei confronti dei cittadini nigeriani, volta ad ottenere la restituzione della droga sottratta mediante minacce, violenze se non comportamenti estorsivi, così come ricostruita nell'ordinanza, è degenerata nell'omicidio di chi della sottrazione della sostanza si era reso responsabile. Omicidio, che, per come logicamente argomentato dal Tribunale facendo leva sul numero di partecipanti, sulla militanza dei protagonisti in un'associazione per delinquere dedita al narcotraffico e sulla disponibilità di un'arma, costituisce uno sviluppo non voluto, ma senz'altro prevedibile anche da parte degli odierni ricorrenti. Tali argomentazioni, oltre che scevre da vizi logici e giuridici, sono conformi al costante orientamento di questa Corte, secondo cui in tema di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. l'affermazione di responsabilità per il reato diverso commesso dal concorrente richiede la verifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l'evento diverso, che si identifica con il coefficiente della colpa in concreto, da accertarsi, secondo gli ordinari criteri della prevedibilità del diverso reato, sulla base della personalità dell'esecutore materiale e del contesto fattuale nel quale l'azione si è svolta (Sez. 5, n. 306 del 18/11/2020, dep. il 7/01/2021, Rv.280489); o, ancora, secondo cui, in tema di concorso di 5 persone nel reato, la configurabilità del concorso cosiddetto "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen. è soggetta a due limiti negativi e cioè che l'evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguente a fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base (Sez. 1, n. 44579 dell'11/09/2018, Rv. 273977); o, infine, secondo cui in tema di concorso anomalo il soggetto che non ha voluto il reato diverso, pur avendolo previsto e ritenuto sicuramente evitabile, risponde di un reato doloso sulla base di un atteggiamento colposo, consistente nell'essersi affidato, per realizzare l'altra condotta concorsualmente prevista con dolo, anche all'attività altrui, la quale come tale non è finalisticamente controllabile (Sez. 6, n. 17502 del 13/12/2017, dep. il 18/04/2018, Rv. 272893: in motivazione la Corte ha precisato che al cospetto di un'azione collettiva si dilata l'onere di previsione a carico dell'aderente al progetto comune, specie nel caso di azione violenta contro una persona). E' evidente che i ricorsi dell'avv. NO laddove insistono, a fronte di tali argomentazioni, sulla necessità di una prevedibilità in concreto dell'evento più grave e sul fatto che lo stesso sembrerebbe nella specie frutto di una reazione irrazionale e imprevedibile di RI, dimostrano di non confrontarsi con le suddette argomentazioni e danno vita a censure infondate. Il ricorso dell'avv. Chiummariello risulta, del pari, destituito di fondamento, anzi sconfinante nell'inammissibilità. Nello specifico, quanto alla presenza di IM sul luogo del delitto, l'ordinanza di riesame la ritiene suffragata dall'individuazione effettuata dalle dichiarazioni di HO RR, giudicata attendibile con motivazione congrua e logica, nonché pienamente riscontrata dal contenuto della conversazione intercettata sull'utenza dell'indagato con la fidanzata, riportata in Punto di fatto. Le allegazioni difensive di cui a detto ricorso, volte a evidenziare l'illogica valutazione operata dal Tribunale del riesame in ordine al traffico di dati registrato sull'utenza in uso al ricorrente e alla relativa geolocalizzazione (anche con riguardo alla sperequazione valutativa con l'analoga posizione di MA), non si confrontano con la puntuale motivazione del Tribunale sopra riportata — di cui a p. 20 dell'ordinanza - invitando ad una non consentita rivalutazione di elementi fattuali. 6 2. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021. •C".. 4%4
Jet-te/sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY Il PG cilm.c-Pude chiede' - l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato CHIUMMARIELLO RAFFAELE del foro di NAPOLI in difesa di RE IM, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 46716 Anno 2021 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 30/09/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Napoli in data 14/04/2021, con cui era disposta nei confronti di RM FE e NE IM la misura della custodia cautelare in carcere, perché gravemente indiziati di aver preso parte all'omicidio del cittadino nigeriano MO MW e al tentato omicidio del connazionale RR JO HO, aggravati anche ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. Tali eventi, secondo l'impostazione accusatoria, sarebbero scaturiti dal trafugamento, da parte di MW e del suo amico EO IA, di un quantitativo di sostanza stupefacente, del tipo cocaina e marijuana, dal valore di circa 40.000 euro, rinvenuto in un giardino di un'abitazione ove era stato occultato da NC De UA per conto del clan camorristico Soraniello;
gli indagati, insieme ad altri complici, accertato tale trafugamento, si sarebbero recati più volte in AS VO, luogo di residenza degli autori dello stesso, per recuperare la sostanza;
una volta constatata, all'ennesimo tentativo di recupero della refurtiva, la volontà dei nigeriani di subordinarne la restituzione al pagamento della somma di duemila euro, EL RI, per ritorsione avrebbe posto in essere la condotta omicidiaria preventivamente concordata. Il G.i.p. escludeva, accogliendo solo in parte tale impostazione accusatoria, la premeditazione, ritenendo che l'omicidio e il tentato omicidio, sebbene causalmente ricollegabili alla sottrazione della droga, fossero scaturiti da una «reazione estemporanea ed anche in parte maldestra, da parte del gruppo di persone partecipanti al terzo viaggio, all'inaspettato contegno assunto dai cittadini nigeriani [...]». L'ordinanza di riesame, dopo avere premesso che le fonti di prova sono costituite da: a) le dichiarazioni di EO IA e dei suoi connazionali presenti al momento dell'omicidio, ossia HO, ferito nella circostanza al tallone destro, e LE AB, b) il contenuto delle intercettazioni disposte nell'ambito di altro procedimento penale, in corso alla data dell'omicidio, relative al clan Soraniello e al traffico di stupefacenti nella zona di Rione Traiano, c) l'analisi del posizionamento delle utenze cellulari in possesso degli indagati il giorno dei fatti, e averle analizzate, trae le conclusioni. Invero, rileva che gli odierni indagati vanno ritenuti gravemente indiziati dei suddetti eventi (di omicidio e tentato omicidio), avendo 1 lv partecipato all'ultima spedizione per il recupero della droga, durante la quale, dopo un atteggiamento iniziale di trattativa con i nigeriani nel corso del quale era stato mostrato agli interlocutori anche il denaro preteso per detto recupero, EL RI si era allontanato dal cortile, si era impossessato della pistola prelevata dal veicolo comune e aveva repentinamente sparato alla presenza dei complici, che, pertanto, restavano coinvolti nella consumazione dei delitti, quantomeno a titolo di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. nei reati più gravi di quello voluto. Aggiunge detto Tribunale che, avendo gli stessi spalleggiato RI nell'illegale pretesa di ottenere la restituzione della droga, «non può infatti contestarsi che la condotta oggettivamente minatoria tenuta nei confronti dei cittadini nigeriani abbia rilevanza penale (si voglia qualificarla come minaccia, violenza privata o tentata estorsione) e che l'omicidio di chi della sottrazione della sostanza si era reso responsabile costituisca uno sviluppo non voluto (come innanzi sostenuto), ma senz'altro prevedibile, di un'azione che - per il numero di partecipanti, per la militanza dei protagonisti in un'associazione a delinquere volta allo spaccio di stupefacenti, per la disponibilità di un'arma - poteva comportare gli esiti che poi si sono effettivamente prodotti. Rileva, infine, l'ordinanza di riesame che certa era la presenza degli odierni indagati nel luogo dei delitti. Quella di FE, partecipe anche ai due precedenti accessi in AS VO, sia per le individuazioni di persona operate dai nigeriani, sia per la geolocalizzazione, sia per il riferimento alla presenza di "Carminiello" ai fatti di RI nelle conversazioni intercettate, sia, infine, per il riconoscimento operato dalla P.g. nelle immagini estratte dal sistema di videosorveglianza. Quella, invece, di IM, in considerazione dell'attendibilità della individuazione effettuata da RR HO, che ha affermato di riconoscere nello stesso uno dei soggetti che dialogava con MO nel cortile in occasione dell'ultimo accesso;
individuazione, altresì, suffragata dal contenuto della conversazione dell'indagato sull'utenza in suo uso con la fidanzata TI Capezzuto, nella quale il suddetto riferisce alla stessa, solo pochi minuti prima dello spostamento della Yaris, di essere in procinto di recarsi dove vive UA (AS VO) per "un servizio". Aggiungono i Giudici del riesame che la circostanza che la scheda SIM di IM, nel corso delle due ore seguenti, non contatti celle di Caste! VO non può giovare all'indagato, «essendo dimostrato che egli abbia prudenzialmente rinunciato a portare il proprio telefono con sé (infatti, alle 18.01 a 2 rispondere ad una chiamata in entrata è FO UA, altro esponente del clan, il quale spiega all'interlocutore che NE "è a fare un servizio")». 2. Avverso la summenzionata ordinanza propongono ricorso per cassazione RM FE, a mezzo del proprio difensore DI NO, e NE IM, con due atti a firma rispettivamente dell'avv. NO e dell'avv. EL Chiummariello. Gli atti a firma dell'avv. NO nell'interesse di FE e IM, possono essere trattati congiuntamente per la sovrapponibilità delle doglianze. Con tali atti si deducono violazione degli artt. 110 e 116 cod. pen., per erronea valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e vizio di motivazione in ordine alle doglianze difensive. Il ricorrente rileva che la motivazione del Tribunale del riesame non solo non supera le doglianze difensive circa le discrasie delle dichiarazioni delle persone presenti al momento dei fatti, ma è illogica anche rispetto alla ritenuta configurazione del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. Lamenta, invero, la difesa che il Tribunale del riesame di Napoli, pur avendo espressamente escluso che gli indagati avessero preventivamente concordato l'uccisione di MW e il ferimento di HO e pur avendo fatto leva sull'estemporaneità e irrazionalità della reazione di RI all'atteggiamento dei cittadini nigeriani riconducibile ad una sua autonoma iniziativa, essendo l'interesse del gruppo volto al recupero della droga e non all'uccisione delle persone che sapevano dove fosse nascosta la sostanza sottratta, ha, poi, ritenuto che FE e IM avessero agito nella consapevolezza che l'omicidio del nigeriano costituiva uno sviluppo non voluto, ma senz'altro prevedibile di un'azione che poteva comportare l'esito poi prodotto. Dando vita ad una motivazione illogica e contraddittoria. Rileva la difesa che: - non sussistono i presupposti per ritenere configurata l'ipotesi di cui all'art. 116 cod. pen., che prevede che, in caso di realizzazione di reato diverso, anche gli altri correi ne rispondono se esso è conseguenza della loro azione od omissione;
- la Corte costituzionale, con sentenza n. 42 del 1965 ha sostenuto che la disposizione in esame non può essere applicata prescindendosi dall'accertamento in concreto della prevedibilità, da parte dei correi, del reato diverso commesso da altro concorrente, che deve potersi rappresentare, nella psiche dell'agente, nell'ordinario svolgersi e 3 concatenarsi dei fatti umani come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto;
- la riconducibilità di tale reato anche al concorrente deve essere verificata tanto sul piano materiale quanto su quello psicologico in termini di prevedibilità, da intendersi in concreto;
- prevedibilità che nel caso di specie mancherebbe, in quanto l'intento della spedizione era quello del recupero della droga, mentre gli eventi di sangue sarebbero scaturiti dalla reazione autonoma e irrazionale di RI;
- non vi è alcun elemento da cui desumersi una conoscenza preventiva del possesso dell'arma, da parte dei presenti, e questo implica di conseguenza l'esclusione dell'accettazione del rischio da parte degli indagati del verificarsi dell'evento più grave non voluto;
- il fatto che nessuno degli uomini presenti sul posto fosse armato esclude la volontà omicidiaria nella forma del dolo eventuale. Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. L'atto a firma dell'avv. Chiummariello nell'interesse di NE IM deduce vizio di motivazione in riferimento all'omessa valutazione delle sommarie informazioni rese da HO in data 10.9.20, all'analisi del traffico di dati registrati sull'utenza in uso a IM afferente alla data del 10.9.20 nell'arco temporale dalle ore 3.12.38 alle ore 20.6.02, nonché alla geolocalizzazione effettuata sulla suindicata utenza. Rileva la difesa di non comprendere perché le s.i.t. rese nell'immediatezza dei fatti da HO, nel quale lo stesso riferisce di avere visto tre o quattro persone conversare con MO e di non essere in grado di riconoscerne alcuna, non abbiano formato oggetto di valutazione da parte del Tribunale del riesame, venendo, invece, considerate le dichiarazioni rese a distanza di quindici giorni, il 25.9.21, nelle quali il suddetto procede a individuazione fotografica su un album che non si comprende in che modo sia stato formato. Rileva, ancora, il difensore che il Tribunale del riesame non si confronta adeguatamente col dato incontrovertibile che nella data e nell'arco temporale nel quale si è estrinsecata la condotta in contestazione l'utenza telefonica di IM ha prodotto traffico telefonico ed è stata geolocalizzata alla via Padula n. 18 di Napoli e non sul territorio di ASvolturno. Lamenta che appare apodittico quanto sostenuto dal Tribunale del riesame in relazione alla telefonata intercorsa con la Capezzuto e non si comprende il motivo per il quale si sostiene che IM non abbia portato con sé il telefono per il solo fatto che sullo stesso abbia risposto altro soggetto, e per il quale nei confronti di MA la 4 geolocalizzazione in luogo diverso dell'utenza cellulare abbia avuto un significato rilevante, a differenza che per l'odierno indagato. La difesa, pertanto, insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati. 1.1 Invero, in presenza di una coerente valutazione di merito immune da vizi logico-giuridici, del tutto conforme ai paradigmi normativi e quindi resistente allo scrutinio di legittimità, come quella oggetto di esame, appaiono infondate le censure difensive, anzi ai limiti dell'inammissibilità laddove si spingono a sollecitare una diversa lettura degli elementi fattuali. Quanto ai motivi di doglianza proposti dall'avv. NO nei due ricorsi, deve rilevarsi che il Tribunale del riesame da p. 18 motiva logicamente e puntualmente in ordine al coinvolgimento degli indagati nella consumazione del delitto, quantomeno a titolo di concorso anomalo. Evidenzia, invero, che i suddetti hanno partecipato al viaggio finale a AS VO e che tale spedizione operata nei confronti dei cittadini nigeriani, volta ad ottenere la restituzione della droga sottratta mediante minacce, violenze se non comportamenti estorsivi, così come ricostruita nell'ordinanza, è degenerata nell'omicidio di chi della sottrazione della sostanza si era reso responsabile. Omicidio, che, per come logicamente argomentato dal Tribunale facendo leva sul numero di partecipanti, sulla militanza dei protagonisti in un'associazione per delinquere dedita al narcotraffico e sulla disponibilità di un'arma, costituisce uno sviluppo non voluto, ma senz'altro prevedibile anche da parte degli odierni ricorrenti. Tali argomentazioni, oltre che scevre da vizi logici e giuridici, sono conformi al costante orientamento di questa Corte, secondo cui in tema di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. l'affermazione di responsabilità per il reato diverso commesso dal concorrente richiede la verifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l'evento diverso, che si identifica con il coefficiente della colpa in concreto, da accertarsi, secondo gli ordinari criteri della prevedibilità del diverso reato, sulla base della personalità dell'esecutore materiale e del contesto fattuale nel quale l'azione si è svolta (Sez. 5, n. 306 del 18/11/2020, dep. il 7/01/2021, Rv.280489); o, ancora, secondo cui, in tema di concorso di 5 persone nel reato, la configurabilità del concorso cosiddetto "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen. è soggetta a due limiti negativi e cioè che l'evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguente a fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base (Sez. 1, n. 44579 dell'11/09/2018, Rv. 273977); o, infine, secondo cui in tema di concorso anomalo il soggetto che non ha voluto il reato diverso, pur avendolo previsto e ritenuto sicuramente evitabile, risponde di un reato doloso sulla base di un atteggiamento colposo, consistente nell'essersi affidato, per realizzare l'altra condotta concorsualmente prevista con dolo, anche all'attività altrui, la quale come tale non è finalisticamente controllabile (Sez. 6, n. 17502 del 13/12/2017, dep. il 18/04/2018, Rv. 272893: in motivazione la Corte ha precisato che al cospetto di un'azione collettiva si dilata l'onere di previsione a carico dell'aderente al progetto comune, specie nel caso di azione violenta contro una persona). E' evidente che i ricorsi dell'avv. NO laddove insistono, a fronte di tali argomentazioni, sulla necessità di una prevedibilità in concreto dell'evento più grave e sul fatto che lo stesso sembrerebbe nella specie frutto di una reazione irrazionale e imprevedibile di RI, dimostrano di non confrontarsi con le suddette argomentazioni e danno vita a censure infondate. Il ricorso dell'avv. Chiummariello risulta, del pari, destituito di fondamento, anzi sconfinante nell'inammissibilità. Nello specifico, quanto alla presenza di IM sul luogo del delitto, l'ordinanza di riesame la ritiene suffragata dall'individuazione effettuata dalle dichiarazioni di HO RR, giudicata attendibile con motivazione congrua e logica, nonché pienamente riscontrata dal contenuto della conversazione intercettata sull'utenza dell'indagato con la fidanzata, riportata in Punto di fatto. Le allegazioni difensive di cui a detto ricorso, volte a evidenziare l'illogica valutazione operata dal Tribunale del riesame in ordine al traffico di dati registrato sull'utenza in uso al ricorrente e alla relativa geolocalizzazione (anche con riguardo alla sperequazione valutativa con l'analoga posizione di MA), non si confrontano con la puntuale motivazione del Tribunale sopra riportata — di cui a p. 20 dell'ordinanza - invitando ad una non consentita rivalutazione di elementi fattuali. 6 2. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021. •C".. 4%4