Articolo 154 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388
Articolo 153Articolo 155
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1 gennaio 2001
Art. 154. (Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato) 1. Il contributo ventennale previsto dall' articolo 22 della legge 17 maggio 1999, n. 144 , recante disposizioni sulla ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, deve considerarsi ad incremento del fondo di dotazione dell'Istituto di cui all' articolo 22 della legge 13 luglio 1966, n. 559 .
2. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1966, n. 559 , e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
"5-bis) dal contributo previsto dall' articolo 22 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2001
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