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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/07/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4735 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avvocato BALASSO DAVIDE
e
EBERLE ALESSANDRO, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato C.F._2
e difeso dall'avvocato BALASSO DAVIDE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Malo (VI) in data 05.09.2011, trascritto presso il Comune di Malo al n. 13 P. 1 anno 2011 del Registro degli Atti di matrimonio;
2) disporsi l'affidamento condiviso delle figlie minori ed , con prevalente collocazione Per_1 Per_2 presso la madre;
3) il padre potrà vedere e tenere le figlie presso di sé, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle stesse, previo accordo telefonico con la madre di almeno un giorno;
in ogni caso, potrà vedere e tenere le figlie presso di sé: pagina 1 di 4 A) il mercoledì, dalle ore 17.30 circa all'ingresso a scuola il mattino seguente, avendo cura di accompagnarle direttamente;
B) un fine settimana alternato, dalle ore 18.30 circa del venerdì alle ore 21.00 della domenica, allorquando le riaccompagnerà a casa della madre;
C) sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, che ad anni alterni, comprenderanno il giorno del 24.12 o il giorno di Natale e il giorno di S. Silvestro;
D) quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, in periodo da concordare ogni anno entro il 31.05;
E) il giorno del compleanno di ed i genitori potranno organizzare assieme la festa e Per_1 Per_2 parteciparvi: in caso di disaccordo, ciascun genitore avrà diritto di trascorrere il giorno del compleanno con le figlie ad anni alterni;
F) nei giorni di compleanno della madre e del padre ciascun genitore avrà diritto a trascorrerlo con le figlie;
4) disporsi a carico del sig. LE la somma di euro 250,00 per ciascuna figlia, annualmente rivalutabile ed entro il primo giorno di ogni mese, a titolo di mantenimento mensile ordinario, oltre alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie nella misura del 100%;
5) nulla a carico dei coniugi tra loro a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
6) la casa familiare con i relativi arredi di Malo, via Ugo Foscolo 66, resta nella disponibilità del sig.
LE, che ne è anche proprietario esclusivo, genitore non collocatario;
7) spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 20/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in
Malo (VI) in data 05/09/2011.
All'esito dell'udienza del 06/05/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Preliminarmente, deve rilevarsi che erroneamente le parti hanno chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dall'estratto per riassunto dai pagina 2 di 4 registri degli atti di matrimonio dimesso in atti risulta che, in realtà, gli stessi hanno contratto matrimonio civile. Ritiene, tuttavia, il Collegio che la domanda debba essere comunque correttamente intesa quale domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale, conclusasi con sentenza passata in giudicato, e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, co. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori nata [...]) e (nata il [...]), alla prevalente collocazione delle stesse Per_1 Per_2 presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico del padre nella misura del 100%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, pagina 3 di 4 così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da LE LE in Malo Parte_1
(VI) il 05/09/2011 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Malo (VI) al n. 13, parte I, anno 2011;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8/7/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4735 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avvocato BALASSO DAVIDE
e
EBERLE ALESSANDRO, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato C.F._2
e difeso dall'avvocato BALASSO DAVIDE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Malo (VI) in data 05.09.2011, trascritto presso il Comune di Malo al n. 13 P. 1 anno 2011 del Registro degli Atti di matrimonio;
2) disporsi l'affidamento condiviso delle figlie minori ed , con prevalente collocazione Per_1 Per_2 presso la madre;
3) il padre potrà vedere e tenere le figlie presso di sé, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle stesse, previo accordo telefonico con la madre di almeno un giorno;
in ogni caso, potrà vedere e tenere le figlie presso di sé: pagina 1 di 4 A) il mercoledì, dalle ore 17.30 circa all'ingresso a scuola il mattino seguente, avendo cura di accompagnarle direttamente;
B) un fine settimana alternato, dalle ore 18.30 circa del venerdì alle ore 21.00 della domenica, allorquando le riaccompagnerà a casa della madre;
C) sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, che ad anni alterni, comprenderanno il giorno del 24.12 o il giorno di Natale e il giorno di S. Silvestro;
D) quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, in periodo da concordare ogni anno entro il 31.05;
E) il giorno del compleanno di ed i genitori potranno organizzare assieme la festa e Per_1 Per_2 parteciparvi: in caso di disaccordo, ciascun genitore avrà diritto di trascorrere il giorno del compleanno con le figlie ad anni alterni;
F) nei giorni di compleanno della madre e del padre ciascun genitore avrà diritto a trascorrerlo con le figlie;
4) disporsi a carico del sig. LE la somma di euro 250,00 per ciascuna figlia, annualmente rivalutabile ed entro il primo giorno di ogni mese, a titolo di mantenimento mensile ordinario, oltre alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie nella misura del 100%;
5) nulla a carico dei coniugi tra loro a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
6) la casa familiare con i relativi arredi di Malo, via Ugo Foscolo 66, resta nella disponibilità del sig.
LE, che ne è anche proprietario esclusivo, genitore non collocatario;
7) spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 20/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in
Malo (VI) in data 05/09/2011.
All'esito dell'udienza del 06/05/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Preliminarmente, deve rilevarsi che erroneamente le parti hanno chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dall'estratto per riassunto dai pagina 2 di 4 registri degli atti di matrimonio dimesso in atti risulta che, in realtà, gli stessi hanno contratto matrimonio civile. Ritiene, tuttavia, il Collegio che la domanda debba essere comunque correttamente intesa quale domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale, conclusasi con sentenza passata in giudicato, e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, co. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori nata [...]) e (nata il [...]), alla prevalente collocazione delle stesse Per_1 Per_2 presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico del padre nella misura del 100%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, pagina 3 di 4 così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da LE LE in Malo Parte_1
(VI) il 05/09/2011 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Malo (VI) al n. 13, parte I, anno 2011;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8/7/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 4 di 4