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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 12695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12695 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI
nella causa civile N.18838 /2024 R.G.A.C.
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma,VIA NOMENTANA 873 presso lo studio dell'Avv. FAVA ANDREA che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
E
CP_1 elettivamente domiciliato in Roma,via presso lo studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo all'esito dell' udienza del 27.11.2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente sentenza:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.4.2024 esponeva Parte_1 che in data 24.12.2021 aveva presentato domanda di assegno sociale per i titolari di carta di soggiorno e lamentava che la domanda era stata respinta, così come il ricorso al Comitato Provinciale. Sosteneva di essere in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento del beneficio richiesto e concludeva chiedendo accertarsi il proprio diritto a percepire l'assegno sociale per i titolari di carta di soggiorno e condannarsi l' al pagamento dei ratei CP_1 maturati a far data dal 24.12.2021. L' non si costituiva e se ne dichiara la contumacia. CP_1
Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento. Il riconoscimento del diritto all'assegno sociale per i titolari di carta di soggiorno richiede, tra gli altri requisiti, la residenza effettiva e stabile per almeno 10 anni. Il provvedimento di rigetto del 12.7.2022 afferma che la parte ricorrente risulta cancellata dall'anagrafe comunale per irreperibilità accertata dal 27.1.2018 al 5.11.2020. Tale circostanza non è stata contestata dalla parte nè la stessa ha prodotto documentazione comprovante la permanenza sul territorio dello Stato. L'arco temporale indicato nel provvedimento di rigetto, pari a quasi due anni non può non essere valutato, considerato che le disposizioni normative applicabili alla fattispecie si fondano sul presupposto di un radicamento sul territorio, radicamento che non esclude la libertà di circolazione e le assenze, ma la cui sussistenza deve essere valutata quando il richiedente risulti irreperibile per un così consistente lasso di tempo, anche se è titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo con scadenza illimitata. Le sopra estese considerazioni inducono al rigetto del ricorso. Nulla per le spese di lite in considerazione della contumacia della parte convenuta
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Nulla per le spese di lite.
IL GIUDICE RI AG