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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/09/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4418 /2020 R.G.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Marina Righi, ha pronunciato.
la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 4418 /2020 R.G. promossa da:
C.F. Parte_1
P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. VASSALLO ADRIANO giusta mandato allegato all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
- attore -
contro
C.F. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. DI BENEDETTO MARCO , giusta mandato allegato all'atto di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio.
- convenuto –
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa eventuale ammissione delle istanze istruttorie
formulate dall'attrice nella memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 c.p.c., - dichiarare tenuta e conseguentemente condannare per i motivi esposti nell'atto di citazione in Controparte_1
qualità di Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Lazio a
pagare in favore di l'importo di € 119.946,08, o il diverso Controparte_2
importo meglio visto, maggiorato degli interessi legali dalla data del pagamento al saldo. - Con
vittoria di spese legali, diritti ed onorari del presente giudizio maggiorati di spese generali, CPA ed
IVA come per legge”
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Nel merito In via principale - Per i motivi di cui in narrativa, rigettare
tutte le avverse domande, in quanto infondate in fatto e in diritto;
con integrale rifusione delle spese
e dei compensi di procedura. In via subordinata –
Ridursi le pretese avversarie a quanto dovesse essere provato in corso di causa.
Spese di lite quanto meno compensate.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 10/7/2020 Parte_2 ha convenuto in giudizio in qualità di impresa designata dal Fondo di
[...] Controparte_1
Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Lazio, deducendo che il giorno 06.07.2009, alle ore 07,30 circa nel Comune di Gaeta (LT) il furgone Fiat Ducato targato DG511TY di proprietà della e assicurato per la RCA con (poi divenuta Controparte_3 CP_4
), condotto da e su cui viaggiavano come trasportati le guardie giurate Parte_1 Parte_3
e , era rimasto coinvolto in una rapina;
infatti, il furgone Fiat Ducato Controparte_5 Persona_1 tg. DG511TY, adibito a furgone portavalori, mentre percorreva la Via Piani S. Agostino con direzione
S.S. Flacca – Gaeta, era stato urtato frontalmente da un autocarro targato LT544799, risultato rubato e sul quale era stata apposta una targa contraffatta.
A seguito della violenta collisione tra l'autocarro targato LT544799 ed il furgone portavalori tg.
DG511TY assicurato avevano riportato gravi lesioni i trasportati su quest'ultimo mezzo, CP_4
e ; lo stesso aveva promosso un giudizio nei Controparte_5 Persona_1 Controparte_5 confronti di per ottenere ex art. 141 Codice Assicurazioni il risarcimento delle lesioni CP_4 subite in conseguenza del sinistro.
aveva versato pertanto a favore di , a titolo di risarcimento per i danni Parte_1 Controparte_5 dallo stesso subiti in conseguenza del sinistro de quo, l'importo complessivo di € 45.517,97ed all'avv.
Alessandro De Angelis (legale del sig. la somma di € 9.390,99 complessivi a titolo di CP_5 spese legali per il giudizio dinanzi al Tribunale di Latina.
aveva versato inoltre a favore di , a titolo di risarcimento per i danni dallo Parte_1 Persona_1 stesso subiti nel sinistro de quo, l'importo complessivo di € 27.000,00.
, infine, aveva rimborsato ad le somme liquidate dal suddetto a titolo Parte_1 CP_6 Controparte_7 di indennità per danno biologico in favore di e a seguito del sinistro Controparte_5 Persona_1
(inquadrato come infortunio sul lavoro), nella misura di € 7.737,56 per la posizione ed € CP_5
30.299,56 per la posizione Per_1
L'attrice ha chiesto pertanto che la convenuta quale Impresa designata dal Parte_1 CP_1
F.G.V.S., fosse condannata al pagamento dell'importo di € 119.946,08, oltre interessi.
Si è costituita in giudizio la convenuta quale Impresa Designata dal Fondo, contestando la CP_1 domanda attorea, di cui chiedeva il rigetto, contestando dapprima l'operatività della garanzia prestata dal Fondo di Garanzia e ritenendo carente la prova della scopertura assicurativa dell'autocarro tg.
LT544799. Tali eccezioni sono state nel corso del processo rinunciate, permanendo la sola contestazione del quantum richiesto.
All'esito del deposito delle memorie ex art.183 VI° comma c.p.c., il Giudice ha disposto CTU medico legale al fine di accertare e quantificare le lesioni subite dai trasportati e Controparte_5 [...]
, affidando l'incarico al Dott. Per_1 Persona_2
Depositate le relazioni medico legali dal CTU, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13/6/2024.
A tale udienza il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
In sede di memoria conclusionale ha affermato sussistere la cessata la materia del contendere CP_1 per confusione, avendo incorporato il ramo RCA di per effetto di Controparte_1 Parte_1 fusione con atto definitivo (e ricognitivo dei maturati presupposti normativi di efficacia), redatto da
Notaio di Milano, Reg. il 27.06.2023, Rep. N. 59.037, Racc. 27.767 (doc. 1 allegato). Persona_3 La causa è stata rimessa sul ruolo e la questione sottoposta al contraddittorio delle parti.
Si è quindi svolta l'udienza del 19.2.25 all'esito della quale, sciolta la riserva, è stata fissata l'udienza del 13.3.25 per la precisazione delle conclusioni.
***
1. Dell'estinzione per confusione.
Il Fondo Vittime della Strada consiste in un patrimonio separato alimentato da un contributo che tutte le imprese devono versare ed è amministrato dalla CONSAP sotto la vigilanza del Ministero dello
Sviluppo economico.
Il Fondo si manifesta attraverso l'attività di soggetti intermediari ed infatti la liquidazione dei danni
è demandata dal alle imprese designate come previsto dall'art. 286 d.lgs. n. 209 /2005 a CP_8 seconda del territorio in cui si verifica il sinistro stradale.
Per quanto riguarda la natura giuridica dell'impresa designata si ritiene che essa non sia un rappresentante del né che assuma un'obbligazione altrui: questa paga invece in nome proprio CP_8 un debito poiché ad essa verranno proposte le domande risarcitorie secondo la procedura descritta nell'art. 287 CDA.
L'impresa anticipa le somme (art. 286/2 CDA) e CONSAP la rimborsa successivamente con i tempi e le modalità previste nella Convenzione che ogni impresa designata stipula con la CONSAP.
L'impresa designata è quindi un soggetto che agisce per conto del FGVS, destinataria della richiesta di risarcimento dei danni, che liquida gli stessi con somme a carico del FGVS che provvederà successivamente al rimborso (Cass. Sez. III n. 8136/14).
Quanto all'ipotesi di confusione prospettata dalla convenuta si aderisce alla giurisprudenza della
Suprema Corte per cui “ è ammissibile che una società assicuratrice partecipi al giudizio sia in proprio che quale impresa designata dal FGVS, in quanto fra le due posizioni vi è autonomia patrimoniale e autonomia di scopo, in quanto quando l'impresa agisce quale impresa designata opera per conto e con le finalità proprie della Consap – Gestione autonoma del FGVS, sulla quale ricadono le conseguenze economiche del risarcimento” (Cass. Sez. III n. 8136/14).
Nel caso di specie non può ritenersi sussistente un'ipotesi di confusione perché agisce quale CP_1 impresa designata dal FGVS, operando, con autonomia di scopo, per conto della Consap, sulla base della convenzione con questa sottoscritta.
L'eccezione deve quindi essere rigettata.
2. Del quantum.
Avendo la convenuta rinunciato alle eccezioni sollevate in comparsa di costituzione e risposta relative all'an, l'unica contestazione rimasta attuale riguarda il quantum richiesto da . Parte_1
E' stata quindi svolta ctu medico legale, al fine di valutare tale aspetto.
Dalla lettura delle memorie conclusionali emerge che le somme liquidate da ad non Parte_1 CP_6 sono oggetto di contestazione.
2.1. Con riferimento al danneggiato si osserva quanto segue. CP_5
La relazione di ctu, che si considera completa e coerente e dalla quale non sussiste ragione di discostarsi, precisa che la lesione subita va riconosciuta in una frattura-lussazione della spalla destra con interessamento di tipo flogistico della cuffia dei rotatori, trauma contusivo del ginocchio sinistro con interessamento traumatico rotuleo e della capsula articolare.
Il ctu riconosce un periodo di malattia e convalescenza di giorni 45 quale danno biologico temporaneo parziale al 75%, giorni 30 per danno biologico temporaneo parziale al 50% e giorni 52 per danno biologico temporaneo parziale al 25% ed una riduzione permanente dell'integrità psicofisica valutabile nella misura del 10%.
In considerazione della lesione patita a carico dell'arto dominante, secondo il perito appare comunque corretto riconoscere nella fattispecie un quid pluris (appesantimento) del valore economico del punto biologico in considerazione dell'attività lavorativa svolta.
Si ritiene quindi di riconoscere una personalizzazione del 20%.
Il livello di sofferenza è riconosciuto di entità media per giorni 45, medio-lieve nel restante periodo di malattia e convalescenza e lieve, nel cronico, in ragione dei postumi residuati.
Alla luce di tali considerazioni si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale come segue: danno non patrimoniale risarcibile con personalizzazione del 20% euro 26.226, oltre ad euro 5.928 per il danno biologico temporaneo, per un totale di euro 32.154.
Le spese legali possono essere liquidate in euro 7.254 oltre accessori di legge, in applicazione del
DM 55/14, valori in uso nel 2014, medi, con riferimento a tutte e quattro le fasi istruttorie.
2.2. Quanto alla posizione di Per_1 Nel sinistro accaduto in data 06/07/2009 e per cui è causa il Sig. ha riportato frattura Persona_1 del piatto tibiale esterno del ginocchio sinistro con infossamento, trattato mediante vite cannulata, in costanza di ricovero dal 17/07/09 al 29/07/09.
Le lesioni hanno comportato un periodo di malattia e convalescenza malattia e convalescenza della complessiva durata di giorni 258 (duecentocinquantotto), concretamente dimensionabile in giorni 30 quale danno biologico temporaneo totale, giorni 60 quale danno biologico temporaneo parziale al
75%, giorni 60 quale danno biologico temporaneo parziale al 50%, giorni 108 quale danno biologico temporaneo parziale al 25%, durante cui il Signor fu altresì inabile al lavoro. Persona_1
Residua una permanente menomazione all'integrità psicofisica della persona causalmente riconducibile alle lesioni subite valutabile in misura non inferiore al 12-13%.
Il ctu ha altresì riconosciuto un livello di sofferenza psicofisica medio per l'intera durata del periodo di malattia e convalescenza nonché medio-lieve, nel cronico, in ragione dei postumi residuati.
Sulla base delle evidenze riportate il danno non patrimoniale risarcibile dovrebbe essere liquidato in euro 44.691euro, a cui andrebbero ad aggiungersi euro 229,38 per spese mediche, per un totale di euro 44.920,38.
ha corrisposto direttamente al danneggiato 27.000 euro a titolo di danno non patrimoniale Parte_1
e di spese legali ed euro 30.299,56 ad (cfr. doc. 29 attrice) comprensivi di euro 11.545,64 per CP_6 danno biologico da invalidità permanente (corresponsione che ha determinato un pagamento ridotto direttamente a a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale), 18.389,44 euro per indennità Per_1 temporanea (assenza dal lavoro) ed euro 302,50 per spese di accertamento medico legale.
L'importo totale di euro 30.299,56 deve quindi essere corrisposto nella sua interezza a , così Parte_1 come l'importo di euro 27.000 corrisposto direttamente al danneggiato.
Va comunque considerato che la somma di euro 38.545,64, liquidata da quale danno non Parte_1 patrimoniale subito da considerando altresì che essa comprende anche il pagamento delle spese Per_1 processuali, è inferiore alla liquidazione che si otterrebbe a mezzo dei valori indicati dal ctu dott.
Per_2
3. Delle spese di lite.
Gli esiti del giudizio inducono a compensare le spese di lite. ha infatti rinunciato alle eccezioni sollevate in comparsa di costituzione e risposta ed ha CP_1 insistito nel contestare il quantum richiesto, che, a seguito dell'istruttoria, è stato riconosciuto in una somma inferiore a quella chiesta in restituzione dall'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
Condanna , quale impresa designata dal FGVS, a pagare a Controparte_1 Controparte_2
le seguenti somme:
[...]
Per : Controparte_5
Euro 32.154 a titolo di danno non patrimoniale subito dal sig. CP_5
euro 7.254 oltre accessori di legge a titolo di spese legali sostenute dal sig. ; Controparte_5
euro 7.737,56 corrisposti da ad Controparte_2 [...]
: Controparte_9
euro 27.000 a titolo di danno non patrimoniale subito dal sig. e di spese legali;
Persona_1
euro 30.299,56 a titolo di somme corrisposte ad CP_6
il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Treviso, 28.8.25
Il Giudice
Marina Righi