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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 25/11/2025, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE GIUDICE DEL LAVORO Dott. Marcello Giacalone all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., ha 1 pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3404 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2023 promossa da
Parte_1 (c.f. ) elett.te dom.to ai fini del presente atto in Cefalù, Via C.F._1 Gallizza n. 7, presso e nello studio legale dell'Avv. Salvatore Valerio dal quale è rapp.to e per mandato in calce. OPPONENTE CONTRO
Controparte_1 C.F. , in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Brindisi (BR) P.IVA_1 Via Tito Minniti n. 22/d, presso lo studio dell'Avv. Marina Marino che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata in calce al presente atto. OPPOSTA CONTRO
CP_2 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4, (c.f. /p.iva ) P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa, come da procura in calce su foglio separato dall'avv. Harald Bonura, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notifiche ai seguenti recapiti: Email_1 numero di fax 06.45595064; OPPOSTA Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 10.10.2023, ha adito il Giudice del Parte_1 lavoro del Tribunale di Termini Imerese nei confronti dell' Controparte_3
e della , in persona dei rispettivi legali rappresentanti, eccependo
[...] CP_2 sia la mancata notifica della cartella esattoriale che, in quanto atto prodromico rispetto alla opposta intimazione di pagamento, ne comportava la nullità, sia la prescrizione quinquennale ex art. 3 L n. 335/1995 “ Nell'atto opposto, infatti, si fa riferimento: - al ruolo contributivo “2014”; A tutto concedere il Parte_2 predetto termine di prescrizione è decorso pur volendo computare, solo per mera ipotesi, come dies a quo, la data della sedicente e mai avvenuta notifica dell'indicata cartella di pagamento (10.4.17).” Ha così concluso “Nel merito e in via principale:
- ritenere e dichiarare, nei termini e motivi indicati, fondata la spiegata opposizione
1 per l'effetto adottare ogni conseguenziale statuizione, anche, sull'accertamento negativo dell'asserito credito per intervenuta prescrizione. In via subordinata: ridurre l'importo di denaro richiesto concedendo ogni beneficio di legge. In via istruttoria: - nominare, occorrendo, C.T.U. contabile.” Nel costituirsi l' ha replicato che: l'eccezione di Controparte_3 omessa notifica della cartella esattoriale n. 29620170013538472000 era infondata in quanto regolarmente effettuata in data 10.04.2017 a mezzo pec ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973; la carenza di legittimazione passiva riguardo all'eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento e all'eccezione di prescrizione dei crediti antecedente a detta notifica in quanto attività riconducibile 2 esclusivamente alla Controparte_4
in caso diverso, la doveva manlevare e garantire l' da
[...] Pt_2 CP_3 qualsiasi conseguenza pregiudizievole;
era infondata anche l'eccezione di prescrizione relativa al periodo successivo attesa non soltanto la notifica dell'atto di intimazione ma anche la sospensione del termine di prescrizione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 per l'emergenza COVID-19 ex artt. 68, co. 1 d.l. n. 18/2020 e 12 co. 2 d.lgs. n.159/2015. Ha così concluso “respingere l'opposizione in quanto inammissibile ed infondata, per tutti i motivi sopra esposti, con vittoria delle spese di lite;
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda in ordine ai motivi di doglianza proposti da controparte riferibili al solo Ente impositore, dare atto della correttezza della condotta dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite.”. Anche la , costituendosi tardivamente, ha osservato che: la cartella di CP_2 pagamento era stata ritualmente notifica dall' Controparte_3 come da documentazione dalla medesima depositata;
in ogni caso, essa difettava della legittimazione passiva con riguardo a eventuali nullità della detta notifica, precisando altresì che si versava in ipotesi di opposizione agli atti esecutivi;
in ogni caso, la conseguenza dell'eventuale fondatezza della contestazione dell'opponente non pregiudicava la legittimità della pretesa contributiva atteso che con l'opposizione si era instaurato un ordinario giudizio di cognizione in cui l'ente impositore non poteva avvalersi del titolo esecutivo senza alcuna decadenza dall'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del diritto azionato;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito contributivo in quanto non era stato rispettato il termine previsto dall'art. 24 d.lgs. n. 46/1999; sempre per il decorso del termine di 40 giorni previsto da detta normativa, era infondata anche la domanda di accertamento negativo del credito contributivo;
quanto alla prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento, ella aveva notificato sollecito di pagamento in data 18.6.2020 a mezzo pec;
inoltre, l'eccezione di prescrizione era comunque infondata in quanto essa decorreva soltanto dalla data di presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 6 del regolamento della o dal momento in Pt_2 cui essa aveva ottenuto dai competenti uffici, come previsto dall'articolo 6, comma 5, i dati definitivi da comunicare all'interessato, con la conseguenza che in difetto non decorreva alcun termine prescrittivo, come nel caso di specie;
ancora, anche prescindendo dal regime prescrizionale ad hoc degli imponibili accertati in sede di vigilanza, assumendo quale dies a quo quello antecedente di scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni (i.e., il 16.09.2015, per il 2014) detto termine era stato tempestivamente interrotto dalla notifica del preavviso di ruolo anno 2014,
2 notificato – a mezzo pec – in data 23.09.2016 e dal sollecito di pagamento del 18.06.2020; da ultimo, il termine di prescrizione era stato sospeso per due periodi ex art. 37, c. 2, d.l. 18/2020, che aveva previsto la sospensione dei termini di prescrizione dal 23.02.2020 al 30.06. 2020 (per un totale di 129 giorni), nonché ex art. 11, c. 9, d.l. 183/2020, che aveva sospeso i medesimi termini dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (per un totale di 182 giorni). Ha dunque così concluso “previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva della nella parte in cui CP_2
l'azione costituisce un'opposizione agli atti esecutivi, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza del ricorso qui avversato, in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa, statuendone il rigetto;
accertando e dichiarando, per 3 l'effetto, la legittimità e la debenza degli importi esposti nella cartella esattoriale indicata in epigrafe, del tutto o in parte, con conseguente condanna del geom.
al pagamento degli stessi.” Parte_1 A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa – istruita con produzioni documentali - è stata posta in decisione alla scadenza del termine del 25.11.2025 per il deposito delle note scritte Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. L'opponente, geometra iscritto alla Cassa di previdenza opposta, ha negato il debito contributivo oggetto dell'intimazione di pagamento per cui è giudizio eccependo l'omessa notifica della cartella di pagamento quale atto presupposto dell'intimazione di pagamento, la prescrizione quinquennale del credito della relativo Pt_2 all'omessa corresponsione di contributi minimi e percentuali per l'anno 2014, la prescrizione quinquennale dell'azione esecutiva. Orbene, dalla documentazione prodotta dall' risulta l'avvenuta Controparte_3 notifica della cartella di pagamento ai sensi dell'art.26 DPR N. 602/1973 e dell'art. 60 DPR N. 600/1973 nella formulazione medio tempore vigente. Pertanto, acclarata la rituale notifica, deve affermarsi l'inammissibilità delle questioni di merito sollevate dall'opponente con riguardo all'asserita prescrizione del credito contributivo azionato dalla stante il decorso del termine previsto CP_2 dall'art. 24 d.lgs. n.46/1999. Con la precisazione che, ancorché la sia incorsa nelle decadenze di cui CP_2 all'art.416 c.p.c., la violazione del termine di 40 giorni va esaminata d'ufficio dal giudice trattandosi di un termine perentorio diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo (cfr. Cass. Civ. n. 18145/2012). Infatti, nell'ipotesi di opposizione ad un atto impositivo impugnabile a pena di decadenza entro un termine espressamente prescritto dal legislatore, è onere della parte che propone l'opposizione dimostrare l'avvenuto rispetto del termine perentorio, indipendentemente dall'eventuale eccezione della parte resistente: trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, l'esame sul rispetto dei termini spetta esclusivamente al giudice, sicché l'intervenuta decadenza dal potere di proporre l'opposizione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. A tal riguardo la Corte di legittimità ha statuito che “in tema di opposizione a cartella per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'accertamento della tempestività dell'opposizione D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24, comma 5, involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va,
3 pertanto, eseguito di ufficio, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, anche con l'acquisizione di elementi “aliunde”, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza in ipotesi di mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto.” (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità delle cartelle opposte, senza acquisire elementi sulla data di notifica delle stesse per asserita decadenza dalla prova del concessionario del servizio di riscossione, costituitosi in giudizio oltre il termine previsto dall'art. 416 c.p.c.; in senso conf.: Cass. Sez. Lav. n. 11274 del 16.5.2007)” (cfr. Cass., ordinanza n. 19226 del 19.7.2018). L'esito del giudizio non muta anche considerando l'opposizione del ricorrente quale 4 domanda di accertamento negativo del credito della atteso che la tempestività CP_2 della notifica della cartella esattoriale determina l'evidenza della infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Ulteriore conseguenza di quanto sopra precisato, deve affermarsi il difetto di legittimazione passiva dell' limitatamente alla Controparte_3 domanda di prescrizione del credito contributivo, nonché il difetto di legittimazione passiva della limitatamente all'eccezione di prescrizione dell'azione CP_2 esecutiva. Quanto all'eccezione di prescrizione dell'azione esecutiva, anch'essa è infondata atteso che dalla data di notifica della cartella di pagamento (aprile 2017) alla data della notifica della intimazione di pagamento (25.9.2023) sono sì decorsi oltre cinque anni ma il termine prescrittivo risulta interrotto dal “sollecito di pagamento contribuzione” inviato dalla con pec del 18.6.2020 che il non ha CP_2 Pt_1 negato di avere ricevuto: sollecito in cui espressamente si invoca la disciplina dell'interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c.. Con la precisazione che il documento in questione è sottratto alle conseguenze discendenti dalla tardiva costituzione della alla luce dell'insegnamento della CP_2 Cassazione secondo cui “L'interruzione della prescrizione è rilevabile d'ufficio, in base anche ai poteri ufficiosi riconosciuti al giudice del lavoro dall'art.421 c.p.c. (Cass.16542/10 tra le tante). Questa Corte ha affermato che la tardiva costituzione del concessionario, il quale abbia prodotto la prova dell'atto interruttivo della prescrizione (notifica della cartella esattoriale), non impedisce al giudice, ai sensi dell'art.421 c.p.c., l'accertamento dell'intervenuta interruzione della prescrizione sulla base dei documenti prodotti, seppur tardivamente (Cass.14755/18; v. anche Cass.23518/19).” (Cass. Civ. n. 8554/2025) In conclusione, deve rigettarsi l'opposizione e confermare il credito nei confronti dell'opponente quantificato nell'intimazione di pagamento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE Definitivamente pronunciando;
rigetta l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di Parte_1 pagamento n. 29620239022797217000 notificata il 25.9.2023 avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 29620170013538472000; condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.700,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge, a favore
4 sia dell' sia della , in persona dei Controparte_3 CP_2 rispettivi legali rappresentanti. Termini Imerese, 25.11.2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Giacalone
5
5
Parte_1 (c.f. ) elett.te dom.to ai fini del presente atto in Cefalù, Via C.F._1 Gallizza n. 7, presso e nello studio legale dell'Avv. Salvatore Valerio dal quale è rapp.to e per mandato in calce. OPPONENTE CONTRO
Controparte_1 C.F. , in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Brindisi (BR) P.IVA_1 Via Tito Minniti n. 22/d, presso lo studio dell'Avv. Marina Marino che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata in calce al presente atto. OPPOSTA CONTRO
CP_2 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4, (c.f. /p.iva ) P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa, come da procura in calce su foglio separato dall'avv. Harald Bonura, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notifiche ai seguenti recapiti: Email_1 numero di fax 06.45595064; OPPOSTA Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 10.10.2023, ha adito il Giudice del Parte_1 lavoro del Tribunale di Termini Imerese nei confronti dell' Controparte_3
e della , in persona dei rispettivi legali rappresentanti, eccependo
[...] CP_2 sia la mancata notifica della cartella esattoriale che, in quanto atto prodromico rispetto alla opposta intimazione di pagamento, ne comportava la nullità, sia la prescrizione quinquennale ex art. 3 L n. 335/1995 “ Nell'atto opposto, infatti, si fa riferimento: - al ruolo contributivo “2014”; A tutto concedere il Parte_2 predetto termine di prescrizione è decorso pur volendo computare, solo per mera ipotesi, come dies a quo, la data della sedicente e mai avvenuta notifica dell'indicata cartella di pagamento (10.4.17).” Ha così concluso “Nel merito e in via principale:
- ritenere e dichiarare, nei termini e motivi indicati, fondata la spiegata opposizione
1 per l'effetto adottare ogni conseguenziale statuizione, anche, sull'accertamento negativo dell'asserito credito per intervenuta prescrizione. In via subordinata: ridurre l'importo di denaro richiesto concedendo ogni beneficio di legge. In via istruttoria: - nominare, occorrendo, C.T.U. contabile.” Nel costituirsi l' ha replicato che: l'eccezione di Controparte_3 omessa notifica della cartella esattoriale n. 29620170013538472000 era infondata in quanto regolarmente effettuata in data 10.04.2017 a mezzo pec ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973; la carenza di legittimazione passiva riguardo all'eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento e all'eccezione di prescrizione dei crediti antecedente a detta notifica in quanto attività riconducibile 2 esclusivamente alla Controparte_4
in caso diverso, la doveva manlevare e garantire l' da
[...] Pt_2 CP_3 qualsiasi conseguenza pregiudizievole;
era infondata anche l'eccezione di prescrizione relativa al periodo successivo attesa non soltanto la notifica dell'atto di intimazione ma anche la sospensione del termine di prescrizione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 per l'emergenza COVID-19 ex artt. 68, co. 1 d.l. n. 18/2020 e 12 co. 2 d.lgs. n.159/2015. Ha così concluso “respingere l'opposizione in quanto inammissibile ed infondata, per tutti i motivi sopra esposti, con vittoria delle spese di lite;
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda in ordine ai motivi di doglianza proposti da controparte riferibili al solo Ente impositore, dare atto della correttezza della condotta dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite.”. Anche la , costituendosi tardivamente, ha osservato che: la cartella di CP_2 pagamento era stata ritualmente notifica dall' Controparte_3 come da documentazione dalla medesima depositata;
in ogni caso, essa difettava della legittimazione passiva con riguardo a eventuali nullità della detta notifica, precisando altresì che si versava in ipotesi di opposizione agli atti esecutivi;
in ogni caso, la conseguenza dell'eventuale fondatezza della contestazione dell'opponente non pregiudicava la legittimità della pretesa contributiva atteso che con l'opposizione si era instaurato un ordinario giudizio di cognizione in cui l'ente impositore non poteva avvalersi del titolo esecutivo senza alcuna decadenza dall'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del diritto azionato;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito contributivo in quanto non era stato rispettato il termine previsto dall'art. 24 d.lgs. n. 46/1999; sempre per il decorso del termine di 40 giorni previsto da detta normativa, era infondata anche la domanda di accertamento negativo del credito contributivo;
quanto alla prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento, ella aveva notificato sollecito di pagamento in data 18.6.2020 a mezzo pec;
inoltre, l'eccezione di prescrizione era comunque infondata in quanto essa decorreva soltanto dalla data di presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 6 del regolamento della o dal momento in Pt_2 cui essa aveva ottenuto dai competenti uffici, come previsto dall'articolo 6, comma 5, i dati definitivi da comunicare all'interessato, con la conseguenza che in difetto non decorreva alcun termine prescrittivo, come nel caso di specie;
ancora, anche prescindendo dal regime prescrizionale ad hoc degli imponibili accertati in sede di vigilanza, assumendo quale dies a quo quello antecedente di scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni (i.e., il 16.09.2015, per il 2014) detto termine era stato tempestivamente interrotto dalla notifica del preavviso di ruolo anno 2014,
2 notificato – a mezzo pec – in data 23.09.2016 e dal sollecito di pagamento del 18.06.2020; da ultimo, il termine di prescrizione era stato sospeso per due periodi ex art. 37, c. 2, d.l. 18/2020, che aveva previsto la sospensione dei termini di prescrizione dal 23.02.2020 al 30.06. 2020 (per un totale di 129 giorni), nonché ex art. 11, c. 9, d.l. 183/2020, che aveva sospeso i medesimi termini dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (per un totale di 182 giorni). Ha dunque così concluso “previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva della nella parte in cui CP_2
l'azione costituisce un'opposizione agli atti esecutivi, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza del ricorso qui avversato, in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa, statuendone il rigetto;
accertando e dichiarando, per 3 l'effetto, la legittimità e la debenza degli importi esposti nella cartella esattoriale indicata in epigrafe, del tutto o in parte, con conseguente condanna del geom.
al pagamento degli stessi.” Parte_1 A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa – istruita con produzioni documentali - è stata posta in decisione alla scadenza del termine del 25.11.2025 per il deposito delle note scritte Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. L'opponente, geometra iscritto alla Cassa di previdenza opposta, ha negato il debito contributivo oggetto dell'intimazione di pagamento per cui è giudizio eccependo l'omessa notifica della cartella di pagamento quale atto presupposto dell'intimazione di pagamento, la prescrizione quinquennale del credito della relativo Pt_2 all'omessa corresponsione di contributi minimi e percentuali per l'anno 2014, la prescrizione quinquennale dell'azione esecutiva. Orbene, dalla documentazione prodotta dall' risulta l'avvenuta Controparte_3 notifica della cartella di pagamento ai sensi dell'art.26 DPR N. 602/1973 e dell'art. 60 DPR N. 600/1973 nella formulazione medio tempore vigente. Pertanto, acclarata la rituale notifica, deve affermarsi l'inammissibilità delle questioni di merito sollevate dall'opponente con riguardo all'asserita prescrizione del credito contributivo azionato dalla stante il decorso del termine previsto CP_2 dall'art. 24 d.lgs. n.46/1999. Con la precisazione che, ancorché la sia incorsa nelle decadenze di cui CP_2 all'art.416 c.p.c., la violazione del termine di 40 giorni va esaminata d'ufficio dal giudice trattandosi di un termine perentorio diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo (cfr. Cass. Civ. n. 18145/2012). Infatti, nell'ipotesi di opposizione ad un atto impositivo impugnabile a pena di decadenza entro un termine espressamente prescritto dal legislatore, è onere della parte che propone l'opposizione dimostrare l'avvenuto rispetto del termine perentorio, indipendentemente dall'eventuale eccezione della parte resistente: trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, l'esame sul rispetto dei termini spetta esclusivamente al giudice, sicché l'intervenuta decadenza dal potere di proporre l'opposizione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. A tal riguardo la Corte di legittimità ha statuito che “in tema di opposizione a cartella per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'accertamento della tempestività dell'opposizione D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24, comma 5, involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va,
3 pertanto, eseguito di ufficio, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, anche con l'acquisizione di elementi “aliunde”, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza in ipotesi di mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto.” (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità delle cartelle opposte, senza acquisire elementi sulla data di notifica delle stesse per asserita decadenza dalla prova del concessionario del servizio di riscossione, costituitosi in giudizio oltre il termine previsto dall'art. 416 c.p.c.; in senso conf.: Cass. Sez. Lav. n. 11274 del 16.5.2007)” (cfr. Cass., ordinanza n. 19226 del 19.7.2018). L'esito del giudizio non muta anche considerando l'opposizione del ricorrente quale 4 domanda di accertamento negativo del credito della atteso che la tempestività CP_2 della notifica della cartella esattoriale determina l'evidenza della infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Ulteriore conseguenza di quanto sopra precisato, deve affermarsi il difetto di legittimazione passiva dell' limitatamente alla Controparte_3 domanda di prescrizione del credito contributivo, nonché il difetto di legittimazione passiva della limitatamente all'eccezione di prescrizione dell'azione CP_2 esecutiva. Quanto all'eccezione di prescrizione dell'azione esecutiva, anch'essa è infondata atteso che dalla data di notifica della cartella di pagamento (aprile 2017) alla data della notifica della intimazione di pagamento (25.9.2023) sono sì decorsi oltre cinque anni ma il termine prescrittivo risulta interrotto dal “sollecito di pagamento contribuzione” inviato dalla con pec del 18.6.2020 che il non ha CP_2 Pt_1 negato di avere ricevuto: sollecito in cui espressamente si invoca la disciplina dell'interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c.. Con la precisazione che il documento in questione è sottratto alle conseguenze discendenti dalla tardiva costituzione della alla luce dell'insegnamento della CP_2 Cassazione secondo cui “L'interruzione della prescrizione è rilevabile d'ufficio, in base anche ai poteri ufficiosi riconosciuti al giudice del lavoro dall'art.421 c.p.c. (Cass.16542/10 tra le tante). Questa Corte ha affermato che la tardiva costituzione del concessionario, il quale abbia prodotto la prova dell'atto interruttivo della prescrizione (notifica della cartella esattoriale), non impedisce al giudice, ai sensi dell'art.421 c.p.c., l'accertamento dell'intervenuta interruzione della prescrizione sulla base dei documenti prodotti, seppur tardivamente (Cass.14755/18; v. anche Cass.23518/19).” (Cass. Civ. n. 8554/2025) In conclusione, deve rigettarsi l'opposizione e confermare il credito nei confronti dell'opponente quantificato nell'intimazione di pagamento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE Definitivamente pronunciando;
rigetta l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di Parte_1 pagamento n. 29620239022797217000 notificata il 25.9.2023 avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 29620170013538472000; condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.700,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge, a favore
4 sia dell' sia della , in persona dei Controparte_3 CP_2 rispettivi legali rappresentanti. Termini Imerese, 25.11.2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Giacalone
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