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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai IGg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di conIGlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1268/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Mario Potenzano, rappresentante e difensore;
e
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'avv. Silvia Sanfilippo, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 3/6/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/3/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo il 22/5/2010, in costanza del quale sono nati i figli (nato Per_1
a Palermo il 24/11/2011) e (il 14/11/2016), e di essersi separati consensualmente Per_2 in forza del decreto di omologa n. 4203/2021 del 13-17/5/2021, emesso dal Tribunale di
Palermo a definizione del procedimento n. 17655/2019 R.G., hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Scaduto il termine perentorio del 5/6/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno chiesto di divorziare
1 congiuntamente alle seguenti condizioni:
“-i figli sono affidati ai genitori in forma condivisa, con domicilio prevalente presso la madre;
- la casa coniugale resterà assegnata alla madre, qualora la stessa voglia farsi carico dell'affitto;
- Il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il termine essenziale del Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 462,80, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT
a titolo di mantenimento dei figli e Per_1 Per_2
Le spese straordinarie per la prole, da ripartirsi tra i genitori in eguale misura, che dovranno essere rimborsate al genitore che le abbia integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro, pari al 50%) anche in assenza di preventivo accordo, sono le seguenti:
a) Spese mediche relative a: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture private e pubbliche;
3) trattamenti sanitari non erogati da Servizio Sanitario;
4) ticket sanitari;
b) Spese scolastiche relative a: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da Istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
5) mensa;
c) Spese extrascolastiche relative a: 1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
d) Centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) La IG.ra si obbliga sin dal momento del deposito del presente ricorso a riconoscere la Parte_1 metà degli assegni familiari (assegno unico) al IG. fornendo tutte le attività Controparte_1 necessarie presso le Istituzioni affinché l'erogazione del 50% avvenga dalle stesse direttamente a favore del coniuge;
- Il padre potrà tenere con sé i figli nei pomeriggi non festivi del martedì e del giovedì dalle ore 15,00 fino alle ore 20,00; a settimane alterne dalle ore 10,00 di sabato fino alle ore 20,00 di domenica;
nelle principali festività civili e religiose, in alternanza con l'altro genitore;
dalle ore 10,00 alle ore 20,00 e nel periodo natalizio o di fine anno per tre giorni consecutivi;
- Nel periodo delle vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore un periodo, anche non continuativo, di due settimane, da concordarsi preventivamente entro il 30 giugno di ciascun anno, con sospensione degli incontri con l'altro genitore.
- Entrambi i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente il rispettivo recapito in caso di allontanamento dal luogo di residenza e garantire ai figli contatti giornalieri con il genitore lontano”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
2 Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il
22/5/2010;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale n. 17655/2019 R.G., definito con decreto di omologa n. 4203/2021 del 13-17/5/2021.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 22/5/2010 da , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], iscritto agli atti dello Stato civile del predetto
[...]
Comune dell'anno 2010, al n. 19, parte II, serie A, alle condizioni concordate tra le parti, come riportate in parte motiva;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 5 giugno 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai IGg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di conIGlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1268/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Mario Potenzano, rappresentante e difensore;
e
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'avv. Silvia Sanfilippo, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 3/6/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/3/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo il 22/5/2010, in costanza del quale sono nati i figli (nato Per_1
a Palermo il 24/11/2011) e (il 14/11/2016), e di essersi separati consensualmente Per_2 in forza del decreto di omologa n. 4203/2021 del 13-17/5/2021, emesso dal Tribunale di
Palermo a definizione del procedimento n. 17655/2019 R.G., hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Scaduto il termine perentorio del 5/6/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno chiesto di divorziare
1 congiuntamente alle seguenti condizioni:
“-i figli sono affidati ai genitori in forma condivisa, con domicilio prevalente presso la madre;
- la casa coniugale resterà assegnata alla madre, qualora la stessa voglia farsi carico dell'affitto;
- Il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il termine essenziale del Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 462,80, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT
a titolo di mantenimento dei figli e Per_1 Per_2
Le spese straordinarie per la prole, da ripartirsi tra i genitori in eguale misura, che dovranno essere rimborsate al genitore che le abbia integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro, pari al 50%) anche in assenza di preventivo accordo, sono le seguenti:
a) Spese mediche relative a: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture private e pubbliche;
3) trattamenti sanitari non erogati da Servizio Sanitario;
4) ticket sanitari;
b) Spese scolastiche relative a: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da Istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
5) mensa;
c) Spese extrascolastiche relative a: 1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
d) Centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) La IG.ra si obbliga sin dal momento del deposito del presente ricorso a riconoscere la Parte_1 metà degli assegni familiari (assegno unico) al IG. fornendo tutte le attività Controparte_1 necessarie presso le Istituzioni affinché l'erogazione del 50% avvenga dalle stesse direttamente a favore del coniuge;
- Il padre potrà tenere con sé i figli nei pomeriggi non festivi del martedì e del giovedì dalle ore 15,00 fino alle ore 20,00; a settimane alterne dalle ore 10,00 di sabato fino alle ore 20,00 di domenica;
nelle principali festività civili e religiose, in alternanza con l'altro genitore;
dalle ore 10,00 alle ore 20,00 e nel periodo natalizio o di fine anno per tre giorni consecutivi;
- Nel periodo delle vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore un periodo, anche non continuativo, di due settimane, da concordarsi preventivamente entro il 30 giugno di ciascun anno, con sospensione degli incontri con l'altro genitore.
- Entrambi i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente il rispettivo recapito in caso di allontanamento dal luogo di residenza e garantire ai figli contatti giornalieri con il genitore lontano”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
2 Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il
22/5/2010;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale n. 17655/2019 R.G., definito con decreto di omologa n. 4203/2021 del 13-17/5/2021.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 22/5/2010 da , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], iscritto agli atti dello Stato civile del predetto
[...]
Comune dell'anno 2010, al n. 19, parte II, serie A, alle condizioni concordate tra le parti, come riportate in parte motiva;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 5 giugno 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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