Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Michele
Lanna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3971 R.G. Cont. Anno 2022,
VERTENTE TRA
- , rapp.ta e difesa, come in atti, dall'avv. Giovanni Palermo;
Parte_1
ATTORE/OPPONENTE
- , in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa, come in atti, dall'avv. Anna Paola Bellistri;
CONVENUTO/OPPOSTO
- , in persona del Prefetto p.t., con sede in al C.so Controparte_2 CP_2
Vittorio Emanuele n. 4 con, c.f. ; contumace P.IVA_1
CONVENUTO/OPPOSTO
OGGETTO: ricorso ex art. 615/617 comma I c.p.c., avverso la cartella esattoriale n.
01720210001936448000, notificata il 7.05.2022;
CONCLUSIONI: come precisate nelle comparse ex art. 190 c.p.c. da intendersi qui integralmente trascritte.
-1 di 8-
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Benevento, la e l' . Controparte_2 Controparte_3
Nel citato giudizio, cui veniva assegnato il n. 985/22 R.G., si costituiva l'
[...]
, mentre la rimaneva contumace. Controparte_3 Controparte_2
Il Giudice di Pace di Benevento, dott. con provvedimento del 12/07/2022 Per_1 qualificava l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e, conseguentemente, dichiarava la propria incompetenza per materia, individuando quale giudice competente il Tribunale di
Benevento, dinanzi al quale riassumeva il giudizio. Parte_1
Nell'odierno giudizio, cui veniva assegnato il N. 3971/2022 R.A.C. Parte_1 deduceva: “
1. Nullità e/o inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento, invalidità della notifica effettuata direttamente a mezzo del servizio postale. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 26 D.p.r. 602/1973. 2) Nel merito: inesistenza del debito per annullamento del verbale sottostante con sentenza di merito del Gdp di Avellino. La cartella esattoriale notificata è nulla per inesistenza del debito. Invero, la predetta cartella esattoriale impugnata ha come presupposto il verbale n.126/0003013786 riportante la sanzione comminata dalla Polstrada per mancata comunicazione dei dati del conducente ai sensi dell'art. 126-bis del Codice della Strada, a seguito di notifica del verbale n. SCV/0005419084.
Avverso questo ultimo verbale, aveva tempestivamente proposto ricorso Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di , ed il relativo procedimento, n.r.g. 6223/2017, è stato CP_2
definito con sentenza di accoglimento totale del ricorso n.4425/2018, che ha così statuito:
“accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale impugnato”. Avverso quest'ultimo verbale, proponeva ricorso dinanzi al Giudice di Pace di (Proc. Parte_1 CP_2
N. 6223/2017 R.G.) che, con sentenza di accoglimento n. 4425/2018, passata in giudicato,
“accoglie(va) il ricorso e per l'effetto annulla(va) il verbale impugnato”.
Pertanto, l'opponente deduceva la conseguente illegittimità della cartella oggi opposta e chiedeva che il Giudice adito volesse: “a) disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
b) accertare e dichiarare
l'avvenuto annullamento del verbale sottostante alla cartella esattoriale e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di lite e competenze, per entrambi i giudizi, il tutto con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
-2 di 8- Si costituiva in giudizio l' che: “impugnava e contestava tutto quanto ex adverso, CP_4 dedotto ed eccepito in forza”, evidenziando la regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 01720210001936448000, effettuata “a mani dello stesso in data 07/05/2022”, nonché la inammissibilità ed infondatezza della domanda e il difetto di legittimazione passiva di e, pertanto, chiedeva che il giudice adito volesse “ogni contraria istanza, eccezione CP_5
e deduzione reietta, così provvedere:
1. In via principale e nel merito, dichiarare l'avversa azione del tutto inammissibile ed infondata;
2. In subordine dichiarare il difetto di legittimazione passiva di atteso che l'attore ha so-stanzialmente eccepito l'inesistenza CP_5
del credito della Polstrada di Roma – Prefettura di Roma;
3. condannare l'attore o il solo
l'ente impositore convenuto al pagamento delle spese e competenze tutte del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario o, in subordine, compensare integralmente le stesse”.
Dopo alcune udienze, fatte precisare le conclusioni, il giudice alla successiva udienza del
2/10/2024, riservava la causa in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
IN DIRITTO
In Primis, verificato che la , in persona del l.r.p.t., è stata regolarmente Controparte_2
citata e non si è costituita in giudizio, il giudice deve dichiarane la contumacia.
Preliminarmente, si evidenzia che il giudice, per il principio della “ragione più liquida”, può pronunciarsi su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere completamente superflua l'analisi di tutte le altre questioni (cfr. Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez Un. n. 9936/2014, Cass. Sez. Un. n.
11799/2017, Cass. Sez. VI, 3, Ord. n. 30745 del 26/11/2019, Cass. sez. lav., n. 9309 del
20/05/2020).
Orbene, risulta dirimente, nel caso de quo, accertare se, laddove sia proposta opposizione alla sanzione amministrativa presupposta e il conducente non provveda a comunicare i dati della patente, l'organo accertatore possa elevare la sanzione prevista per l'omessa comunicazione dei dati ex art. 126 bis comma II C.d.S.
La complessità della vicenda, il contrasto tra le circolari ministeriali e gli arresti giurisprudenziali succedutisi nel tempo, rendono necessaria una succinta ricognizione della materia.
-3 di 8- Orbene, la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/STRAD/1/0000035626.U/2022, del 27 ottobre 2022, facendo leva su un filone giurisprudenziale che pareva consolidato, ha considerato irrilevante la proposizione dei ricorsi contro il verbale principale, ritenendo istantanea la violazione, ex art. 126 bis del C.d.S.
Pertanto, la sopra citata circolare, sconfessando precedenti indicazioni di diverso avviso, ha sostenuto che la presentazione del ricorso, avverso il verbale principale, non potesse essere considerato, di per sé stessa, giustificato motivo di omissione dell'indicazione delle generalità del conducente, con la conseguenza che, in caso di omissione della comunicazione, dovrà procedersi con la contestazione della violazione ex art. 126 bis C.d.S.
La Giurisprudenza sull'argomento, dal canto suo, ha visto negli anni un sostanziale mutamento d'indirizzo.
Con la sentenza, II Sent., N. 22881 del 10 Novembre 2010, infatti, il supremo collegio precisava che il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2° C.d.S., a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'organo di polizia, senza che quest'ultimo sia tenuto a soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell'illecito.
Tale argomentazione veniva ribadita con la sentenza, Sez. II, N. 15542 del 23 Luglio 2015, laddove si sosteneva che il principio a base dell'art. 126 bis, comma 2, del Codice della Strada,
è quello dell'autonomia delle due condotte sanzionabili;
ovvero, quella relativa all'infrazione presupposta e quella attinente all'omessa o ritardata comunicazione delle generalità del conducente, in cui la seconda è prevista a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, tutelabile di per sé e non in quanto collegato all'effettiva commissione di un precedente illecito, ed è dunque indipendente dalla esistenza e dagli esiti di una concorrente impugnativa attinente alla legittimità dell'accertamento dell'illecito presupposto.
La Corte, poi, con l'ordinanza N. 18027 del 9 Luglio 2018, Sez. II, ancora sottolineava che il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, cod. strada, a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione dell'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di
-4 di 8- illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito.
Con l'ordinanza, Sez. III, N. 8479 del 5 Maggio 2020, la Cassazione tornava sull'argomento ribadendo il principio dell'autonomia delle due infrazioni, sottolineando come le corrispondenti sanzioni si collegassero alla necessità di azionare, avverso ciascuna di esse, singoli rimedi, senza i quali ciascun verbale emesso diventa esecutivo e, trasmesso dall'ente impositore all'ente esattore, viene trasferito nella cartella di pagamento come valido titolo da azionare.
Nel 2022, però, con l'Ordinanza N. 24012, Sez. II, del 3/08/2022, si è verificata un'inversione dell'orientamento sopra riportato, laddove la Cassazione ha sottolineato come la violazione prevista dall'art. 126-bis, si configuri soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l'amministrazione
è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione;
mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione.
Tale impostazione è stata successivamente confermata, nella condivisibile e recentissima sentenza numero 3022 del 1 Febbraio 2024, II Sezione, laddove si evidenzia come la violazione ex art. 126-bis comma 2 del C.d.S. si possa elevare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta.
La Corte, nel dettaglio, osserva che l'art. 126 bis, comma 2 del C.d.S dispone che l'organo accertatore debba comunicare la perdita di punteggio all'anagrafe nazionale solo dopo il pagamento della sanzione amministrativa, oppure dopo la definizione dei procedimenti sulla validità della contestazione presupposta, oppure ancora dopo la scadenza dei termini per la proposizione dei correlativi ricorsi.
Ciò implica che, indipendentemente dall'invito al proprietario a comunicare le generalità del conducente, ove la contestazione presupposta venga opposta e il procedimento si definisca con l'annullamento, non si dà perdita di punteggio, né si debba dare, conseguentemente,
-5 di 8- sanzione per la mancata comunicazione dei dati personali relativi al conducente. Difatti, non si può contestare la violazione dell'obbligo di collaborazione nell'accertamento dell'autore dell'illecito stradale, se non sussiste più quest'ultimo.
Orbene, in caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l'organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis comma 2 del C.d.S.; mentre, nel caso di esito favorevole, con conseguente annullamento del verbale di accertamento, come avvenuto nel caso che ci occupa con la sentenza N. 4425/2018 del Giudice di Pace di , viene meno il presupposto della CP_2
violazione de qua.
Nel dettaglio, la Suprema Corte di Cassazione, nella citata sentenza N. 3022 del 2024, ha affermato il seguente principio di diritto “È da dare pertanto continuità all'indirizzo espresso da Cass. 24012/2022 (già richiamata dalla interlocutoria n. 22874/2023), secondo la quale la violazione ex art. 126-bis co. 2 c.d.s. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l'organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis co. 2 c.d.s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua“.
Da ultimo, con la recentissima sentenza n. 26553, sez. II, del 11 Ottobre 2024, il Supremo
Collegio ha ribadito che “la violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s., si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti”.
Pertanto, poiché appare convincente e condivisibile il successivo orientamento della Suprema
Corte di Cassazione, secondo il quale la violazione ex art. 126-bis co. 2 c.d.s. si perfeziona soltanto laddove siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta e che in caso di esito favorevole per il ricorrente, con annullamento del verbale di accertamento, così come nel caso che ci occupa, viene meno il presupposto della violazione de qua, l'opposizione proposta da Parte_1
deve trovare accoglimento.
[...]
-6 di 8- Quanto alla regolamentazione delle spese di lite appare equo, in considerazione della complessità delle questioni giuridiche trattate e dal mutamento della giurisprudenza,
l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Michele
Lanna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
a) Accoglie il ricorso ex art. 615 e 617 I comma c.p.c., proposto da Parte_1
e, per l'effetto, accerta e dichiara l'annullamento della cartella di pagamento
[...]
N. 01720210001936448000, con tutte le conseguenze di legge;
b) Compensa le spese di lite tra le parti.
Benevento, lì 20 Gennaio 2025 Il Giudice
Dott. Michele Lanna
-7 di 8-