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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/11/2025, n. 3656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3656 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6027/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6027/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
IE De Benedictis, elettivamente domiciliata in Atripalda (AV) alla Via Ferrovia n. 19;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: , con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Controparte_2 C.F._1
Casalino, elettivamente domiciliata in Pagani (SA) alla via Mangino n. 7;
APPELLATA CONTUMACE
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.11.2025 parte appellante concludeva riportandosi al proprio atto introduttivo e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Controparte_1
(d'ora in poi a.d.e.r.) nei confronti di e del , con Controparte_2 Controparte_3 riferimento alla sentenza n. 1053bis/2022 (r.g. n. 795/2019) depositata il 14.06.2022 dal Giudice di
Pace di Sarno.
In primo grado aveva impugnato il ruolo unitamente alla cartella di Controparte_2
1 pagamento n. 10020120024714903000 di euro 177,50 riguardante contravvenzioni al codice della strada irrogate dal , eccependo l'omessa notifica della stessa e la Controparte_3 conseguente prescrizione quinquennale del relativo credito.
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha accolto la domanda e per l'effetto annullato la cartella.
In particolare, dopo aver riscontrato che la cartella risultasse notificata il 11.05.2012, il giudice a quo ha affermato che l' non avesse dato prova di successivi atti interruttivi della prescrizione CP_4 quinquennale, con conseguente estinzione del credito.
In questa sede l'appellante ha chiesto la riforma della decisione impugnata per i seguenti motivi:
1) omessa pronuncia sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata in primo grado;
2) omessa declaratoria d'inammissibilità delle domande proposte da stante la Controparte_2 carenza di interesse ad agire.
Sia che il sono rimasti contumaci. Controparte_2 Controparte_3
Tanto premesso, è infondato il primo motivo di appello, al riguardo risultando sufficiente osservare che in primo grado l non si è costituita tempestivamente, con conseguente decadenza CP_4
a sollevare la citata eccezione in rito (cfr. art. 38 c.p.c.).
E' invece fondato il secondo motivo di impugnazione.
Invero, in merito alla annosa questione della sussistenza dell'interesse ad agire nel caso di impugnazione cd. recuperatoria del ruolo (ossia quando l'attore impugna il ruolo eccependo l'omessa o irregolare notifica della cartella in esso contenuta), con sentenza n. 19074/15 le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione avevano statuito che il contribuente potesse impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione.
A ciò – secondo la Corte - non sarebbe stata ostativa l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata imporrebbe di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato
(impugnabilità prevista da tale norma) non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluderebbe la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (cfr. Cass. 19704/15).
Di contro si osserva che, secondo condivisa e oramai univoca giurisprudenza di legittimità,
2 l'interesse ad agire, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
in particolare, nell'azione di mero accertamento l'interesse ad agire presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (cfr. Cass. n. 11536/06).
In altri termini, l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (Cass. n. 2057/2019).
In questo contesto di obiettiva incertezza è intervenuto il legislatore con il d.l. 146/21
(convertito nella l. 215/21), il quale all'art. 3 bis (rubricato proprio “non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”) ha introdotto il co. 4 bis in seno al all'art. 12 del d.pr. n.
602/1972.
Tale disposizione prevede che “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Il d.l. n. 146/21 stabilisce, dunque, che la diretta impugnazione della cartella di cui si assume l'invalida o omessa notificazione è ammessa nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio qualificato e tassativamente tipizzato dall'individuazione di tre precise casistiche, ossia il danno collegato alla partecipazione a una procedura di appalto, le segnalazioni da parte degli enti pubblici e la perdita di benefici nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Ne deriva che l'interesse ad agire si presenta concreto e attuale solo nei casi previsti dalla
3 novella, in quanto integranti un pregiudizio certo ed immediato per il contribuente giustificativo di una anticipazione della tutela giurisdizionale.
Viceversa, al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore il contribuente non riceve pregiudizio alcuno dalla sussistenza di un ruolo esattoriale contenuto in un estratto e l'interesse ad agire si potrà concretizzare solo con l'emissione di un successivo atto cautelare o esecutivo da parte dell'agente di riscossione.
In questo modo si è esclusa la illimitata impugnabilità, da parte del debitore, del ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante.
Tale conclusione è stata confermata con la recente decisione a Sezioni Unite n. 26283/2022, con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 3 bis del d.l. n. 146/2021 “si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” e che, sotto un diverso profilo, sono manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale della novella, non essendo manifestamente irragionevole e rientrando nella discrezionalità del legislatore la possibilità di limitare l'impugnazione di atti impositivi risalenti nel tempo e non integranti un pregiudizio concreto e attuale per il contribuente.
A tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta richiamando sia i lavori preparatori della novella legislativa (con i quali è stata sottolineata la volontà di “fronteggiare le impugnazioni avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese”: cfr. Cass. civ. n. 26283/2022, pag. 17), sia la finalità di pervenire a una riduzione del contenzioso;
ciò anche alla luce della consapevolezza, richiamata dalla giurisprudenza costituzionale e condivisa da questo magistrato, che, “a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera” (cfr. Corte Cost. n. 77/2018).
Peraltro, non appare superfluo aggiungere che la decisione delle Sezioni Unite è stata più volte confermata in successive pronunce della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. n. 2617/2023, n.
743/2023, n. 6857/2023, etc.)
Alla luce di quanto illustrato l'appello dell'a.d.e.r. va accolto in ragione dell'inammissibilità – per difetto di interesse ad agire – dell'azione proposta in primo grado da Controparte_2
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue, altresì, l'obbligo in capo a
[...] di restituire gli importi eventualmente ricevuti in esecuzione del capo sulle spese (Cass. CP_2 civ. n. 9929/2014), in quanto la soccombenza è stata erroneamente valutata dal Giudice di prime cure.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio sono interamente compensate, stante lo ius
4 superveniens e la novità e controvertibilità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dall' ; Controparte_1
2) dichiara inammissibile l'azione proposta in primo grado da Controparte_2
3) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nocera Inferiore, 25.11.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6027/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
IE De Benedictis, elettivamente domiciliata in Atripalda (AV) alla Via Ferrovia n. 19;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: , con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Controparte_2 C.F._1
Casalino, elettivamente domiciliata in Pagani (SA) alla via Mangino n. 7;
APPELLATA CONTUMACE
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.11.2025 parte appellante concludeva riportandosi al proprio atto introduttivo e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Controparte_1
(d'ora in poi a.d.e.r.) nei confronti di e del , con Controparte_2 Controparte_3 riferimento alla sentenza n. 1053bis/2022 (r.g. n. 795/2019) depositata il 14.06.2022 dal Giudice di
Pace di Sarno.
In primo grado aveva impugnato il ruolo unitamente alla cartella di Controparte_2
1 pagamento n. 10020120024714903000 di euro 177,50 riguardante contravvenzioni al codice della strada irrogate dal , eccependo l'omessa notifica della stessa e la Controparte_3 conseguente prescrizione quinquennale del relativo credito.
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha accolto la domanda e per l'effetto annullato la cartella.
In particolare, dopo aver riscontrato che la cartella risultasse notificata il 11.05.2012, il giudice a quo ha affermato che l' non avesse dato prova di successivi atti interruttivi della prescrizione CP_4 quinquennale, con conseguente estinzione del credito.
In questa sede l'appellante ha chiesto la riforma della decisione impugnata per i seguenti motivi:
1) omessa pronuncia sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata in primo grado;
2) omessa declaratoria d'inammissibilità delle domande proposte da stante la Controparte_2 carenza di interesse ad agire.
Sia che il sono rimasti contumaci. Controparte_2 Controparte_3
Tanto premesso, è infondato il primo motivo di appello, al riguardo risultando sufficiente osservare che in primo grado l non si è costituita tempestivamente, con conseguente decadenza CP_4
a sollevare la citata eccezione in rito (cfr. art. 38 c.p.c.).
E' invece fondato il secondo motivo di impugnazione.
Invero, in merito alla annosa questione della sussistenza dell'interesse ad agire nel caso di impugnazione cd. recuperatoria del ruolo (ossia quando l'attore impugna il ruolo eccependo l'omessa o irregolare notifica della cartella in esso contenuta), con sentenza n. 19074/15 le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione avevano statuito che il contribuente potesse impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione.
A ciò – secondo la Corte - non sarebbe stata ostativa l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata imporrebbe di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato
(impugnabilità prevista da tale norma) non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluderebbe la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (cfr. Cass. 19704/15).
Di contro si osserva che, secondo condivisa e oramai univoca giurisprudenza di legittimità,
2 l'interesse ad agire, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
in particolare, nell'azione di mero accertamento l'interesse ad agire presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (cfr. Cass. n. 11536/06).
In altri termini, l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (Cass. n. 2057/2019).
In questo contesto di obiettiva incertezza è intervenuto il legislatore con il d.l. 146/21
(convertito nella l. 215/21), il quale all'art. 3 bis (rubricato proprio “non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”) ha introdotto il co. 4 bis in seno al all'art. 12 del d.pr. n.
602/1972.
Tale disposizione prevede che “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Il d.l. n. 146/21 stabilisce, dunque, che la diretta impugnazione della cartella di cui si assume l'invalida o omessa notificazione è ammessa nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio qualificato e tassativamente tipizzato dall'individuazione di tre precise casistiche, ossia il danno collegato alla partecipazione a una procedura di appalto, le segnalazioni da parte degli enti pubblici e la perdita di benefici nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Ne deriva che l'interesse ad agire si presenta concreto e attuale solo nei casi previsti dalla
3 novella, in quanto integranti un pregiudizio certo ed immediato per il contribuente giustificativo di una anticipazione della tutela giurisdizionale.
Viceversa, al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore il contribuente non riceve pregiudizio alcuno dalla sussistenza di un ruolo esattoriale contenuto in un estratto e l'interesse ad agire si potrà concretizzare solo con l'emissione di un successivo atto cautelare o esecutivo da parte dell'agente di riscossione.
In questo modo si è esclusa la illimitata impugnabilità, da parte del debitore, del ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante.
Tale conclusione è stata confermata con la recente decisione a Sezioni Unite n. 26283/2022, con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 3 bis del d.l. n. 146/2021 “si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” e che, sotto un diverso profilo, sono manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale della novella, non essendo manifestamente irragionevole e rientrando nella discrezionalità del legislatore la possibilità di limitare l'impugnazione di atti impositivi risalenti nel tempo e non integranti un pregiudizio concreto e attuale per il contribuente.
A tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta richiamando sia i lavori preparatori della novella legislativa (con i quali è stata sottolineata la volontà di “fronteggiare le impugnazioni avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese”: cfr. Cass. civ. n. 26283/2022, pag. 17), sia la finalità di pervenire a una riduzione del contenzioso;
ciò anche alla luce della consapevolezza, richiamata dalla giurisprudenza costituzionale e condivisa da questo magistrato, che, “a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera” (cfr. Corte Cost. n. 77/2018).
Peraltro, non appare superfluo aggiungere che la decisione delle Sezioni Unite è stata più volte confermata in successive pronunce della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. n. 2617/2023, n.
743/2023, n. 6857/2023, etc.)
Alla luce di quanto illustrato l'appello dell'a.d.e.r. va accolto in ragione dell'inammissibilità – per difetto di interesse ad agire – dell'azione proposta in primo grado da Controparte_2
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue, altresì, l'obbligo in capo a
[...] di restituire gli importi eventualmente ricevuti in esecuzione del capo sulle spese (Cass. CP_2 civ. n. 9929/2014), in quanto la soccombenza è stata erroneamente valutata dal Giudice di prime cure.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio sono interamente compensate, stante lo ius
4 superveniens e la novità e controvertibilità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dall' ; Controparte_1
2) dichiara inammissibile l'azione proposta in primo grado da Controparte_2
3) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nocera Inferiore, 25.11.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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