Articolo 12 della Legge 2 aprile 1968, n. 583
Articolo 11Articolo 13
Versione
26 maggio 1968
Art. 12.
L'istituto federale delle Casse di risparmio, l'Istituto nazionale delle assicurazioni e tutti gli altri enti finanziari che ne hanno la facolta', sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, ai proprietari che effettueranno le opere contemplate nella presente legge e per le quali sia gia' stato autorizzato il relativo contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per eseguire tutti i lavori autorizzati e sussidiati.
Gli interessati devono dare la necessaria garanzia all'istituto mutuante, mediante ipoteca sul fabbricato o su altri immobili, anche di terzi, per l'aliquota non coperta dal sussidio dello Stato.
L'aliquota del contributo, a collaudo avvenuto, sara' versata direttamente all'istituto mutuante.
Entrata in vigore il 26 maggio 1968