CASS
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/2025, n. 23941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23941 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO AL PA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/01/2025 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal ONsigliere MARIA TERESA ARENA;
lette le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Letta la memoria dell'avv. FILIPPO CINNANTE del foro di COSENZA, difensore di TO AL PA, con la quale ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 23941 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 14/05/2025 RITENUTO IN FATTO 1. ON sentenza del 5 dicembre 2024 la Sesta sezione penale di questa Corte di legittimità ha annullato l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro che aveva confermato l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale locale con la quale, in data 17 aprile 2024, era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, poi attenuata con quella degli arresti domiciliari, nei confronti di LV PA IU in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990. Questa Corte aveva rinviato al Tribunale per un nuovo esame con riferimento alla ritenuta gravità indiziaria in quanto fondata solo sul rapporto di convivenza con il AR, ritenuto al vertice del sodalizio dedito al narcotraffico, sulla conoscenza delle dinamiche associative e sulla collaborazione prestata nell'attività di cessione a terzi oltre che ritenendo mancante la motivazione relativamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen. 2. Il Tribunale di Catanzaro, decidendo sul rinvio di questa Suprema Corte, ha confermato l'ordinanza impugnata e la misura attualmente in corso. 3. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso nell'interesse della IU/ affidandolo ad un unico motivo con il quale si deduce vizio di motivazione sotto il profilo della illogicità della stessa tanto con riferimento ai gravi indizi di partecipazione al sodalizio quanto alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen. Era stato contestato che, al di là della collaborazione nell'attività di cessione di stupefacenti del compagno CO AR, non era stato individuato il rapporto della IU con altri associati o una attività di raccordo con altri componenti del gruppo sicché la pluralità di cessioni e le modalità seriali delle stesse non andavano oltre il concorso con il AR. Si era sottolineato, inoltre, che non era stato affrontato né il profilo della coscienza e volontà della ricorrente di far parte della associazione né l'intento di contribuire al suo mantenimento così favorendo la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga. Il Tribunale, dopo avere motivato in merito all'esistenza dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti e al suo inquadramento nel contesto di un controllo di tale mercato da parte dell'associazione mafiosa ndranghetista operante nel territorio di Cosenza, CZ1 ha riportato tre specifici colloqui sulla base Mjquali ha ritenuto che anche le vicende ascritte alla IU per le cessioni alla medesima contestate 2 debbano essere ricondotte nell'ambito del c.d. Sistema di cui hanno parlato diversi collaboratori di giustizia le cui dichiarazioni sono state richiamate ma senza alcun riferimento alla ricorrente. Secondo la difesa / i dialoghi riportati non possono ritenersi rappresentativi di una disponibilità della ricorrente a contribuire al mantenimento dell'associazione e a favorire la realizzazione del fine comune. Nel primo colloquio la ricorrente si limita a ragguagliare lo SG in merito ai rapporti criminosi del compagno AR / non attribuendosi alcun profilo di colpa;
lo stesso per il terzo colloquio che aveva ad oggetto le frizioni criminali del AR con il gruppo di Rende e dal quale non emergono dichiarazioni autoaccusatorie della ricorrente per la asserita mera presenza di quest'ultima ad un summit avvenuto in tempo e luogo non precisato che non dà conto di un concreto inserimento della stessa nelle dinamiche associative non essendo chiaro né l'oggetto della riunione e, comunque, perché la ricorrente;
come pure il compagno ) era stata esclusa da talune riservate conversazioni. Dalle due conversazioni si ricava, al più, la consapevolezza da parte dell'indagata dell'esistenza dell'associazione, del ruolo ricoperto dal compagno e dei rapporti da costui intrattenuti con altri malavitosizil che non può reputarsi patrimonio conoscitivo esclusivo di un partecipe ove si considerino l'ambito territoriale circoscritto, la pervasiva penetrazione in esso del fenomeno del narcotraffico e il rapporto esistente con uno degli asseriti organizzatori. Né si può escludere che la IU pure all'interno di relazioni tra malviventi sia stata mossa da ragioni di solidarietà familiare e non piuttosto dAi-t' ristabilire equilibri e gerarchie criminali. Quanto al secondo colloquio tra AR e SG lo stesso non può essere fonte diretta del coinvolgimento della ricorrente perché non emergono elementi di accusa nei confronti dell'indagata. Il richiamo dunque non è pertinente. Prive di pregnanza sono le altre emergenze quali l'arresto del AR e il sequestro dello stupefacente nonché l'attivazione per il pagamento delle spese legali da parte del D'AN, circostanze che mettono in luce la sussistenza del gruppo ma non disvelano alcun contributo della ricorrente. D'altra parte, si tratta di circostanza già vagliata dalla Sesta sezione di questa Corte che, a pagina 3, aveva affrontato tale aspetto della vicenda ritenendolo neutro. Ancora una volta, dunque, dalla partecipazione della donna all'attività di spaccio in esecuzione delle direttive del AR si fa discendere l'adesione all'associazione anziché il concorso nell'attività di cessione. Quanto alla circostanza dell'aggravante mafiosa l la ricostruzione del fatto presenta aspetti di contraddittorietà/ non avendo il Tribunale illustrato le ragioni per cui la partecipazione della IU al gruppo criminale di cui 3 al capo 1 dovesse implicare l'intenzione per la ricorrente di contribuire alle , {,4 esigenze di mantenimento della Cm - . io nrranghetista attraverso il versamento di parte dei proventi nella "bacinella" gestita dai vertici delle organizzazioni criminali;
cassa comune che consentirebbe il pagamento degli stipendi agli affiliati, ai detenuti e alle famiglie. Tale aspetto non emerge dall'analisi dell'ordinanza, Nel caso in esame le due consorteriei quella ex art. 74 e quella ex art. 416 bis cod. pen., pur se collegate, agiscono su piani distinti / non essendo chiaro ai fini che qui rilevano se e in che misura la IU abbia agito anche con la finalità di fornire un ausilio specifico alla consorteria i non essendo l'intreccio dei rispettivi affari argomenti9 di per sé decisivo al fine di radicare l'esistenza di un atteggiamento che richiede una precisa componente teleologica riferibile a un contesto nitidamente delimitato. 4. Il P.G., in persona della sostituta Sabrina Passafiume, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 5. L'avv. Filippo Cinnante ha fatto pervenire memoria di replica alle conclusioni del P.G., insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Il Tribunale di Catanzaro, dopo aver premesso che nel territorio di Cosenza e nel suo hinterland è stata individuata la base operativa di una articolata associazione dedita al narcotraffico, parallela nella struttura e funzionale nel ruolo alla confederazione criminale di tipo ‘ndranghetistico, facente capo a TU CO, ha descritto le modalità operative del sodalizio che si basa su due principi cardine, ossia: tutti contribuiscono alla "bacinella comune" in cui convergono i proventi dello spaccio e nessuno può operare sul territorio se non perché riconosciuto o autorizzato dopo avere delineato il contesto passato in rassegna. Ha anche precisato che il gruppo degli "italiani" con a capo il TU, che dispone di cinque "colonnelli" tra i quali Di PO IC, LL SA, OR RT, OM TO e IN TO,. si contrappone a quello degli "zingari" e gode di maggiore autonomia nella gestione degli affari. Il Tribunale, facendo propria l'impostazione accusatoria condivisa dal Gip, ha delineato la figura del AR, compagno della odierna ricorrente / come organizzatore dell'associazione che fornisce un contributo indispensabile all'attuazione del 4 programma criminoso del narcotraffico in collaborazione,( dapprima con AR D'AN e poi con NF SG;
acquista per il gruppo cospicui quantitativi di sostanza stupefacente e provvede alla commercializzazione e alla riscossione dei proventi. Il Tribunale, in sede di rinvio, ha ritenuto l'apporto della ricorrente al consolidamento e al rafforzamento del sottogruppo guidato dal compagno, anche nelle dinamiche che rivelavano il transito di quest'ultimo dalla reggenza del D'AN, referente del sodalizio DI POk a quella dell'emergente Giancarlo SG. Il Tribunale ha preso le mosse dai plurimi episodi di detenzione e spaccio contestati alla IU e sui quali si è formato il giudicato cautelare, alcuni dei quali non costituiscono meri episodi di cessione a terzi acquirenti ma consegne per il tramite di una terza persona di sostanza stupefacente che veniva richiesta espressamente da TI UI, compagna dello SG, sotto l'egida del quale il compagno AR si era "spostato" dopo il contrasto con il D'AN. Detti condotte sono state ritenute inserite nel più ampio contesto associativo non solo noto alla ricorrente ma condiviso ritenendo che le stesse fossero finalizzate al rafforzamento della operatività del sodalizio dedito al narcotraffico e adeguatamente sorrette dalla relativa affectio societatis. Le conversazioni riportate dal Tribunale, contrariamente a quanto sostiene la difesa, non sono affatto neutre rispetto alla partecipazione della IU. Quella dell'11.11.2022 ore 22,11 intercorre tra la IU e NF SG e il Tribunale non ha solo messo in luce che la IU "ragguagliava" lo SG in merito ai rapporti criminosi del compagno, con ricchezza di riferimenti personali e cronologici, ma lo accreditava agli occhi dello SG, garantendogli che si era allontanato definitivamente dalla cerchia precedente che era composta da "gentaglia". Riportava in parte motiva il Tribunale i passaggi in cui la IU, rassicurando SG dell'allontanamento da quelli "là ad Arcavacata" che chiamava per nome, gli confermava che il compagno aveva ripreso il controllo dell'attività / avviando una nuova attività di spaccio nel quartiere del centro storico di Cosenza. La seconda telefonata, quella del 18 febbraio 2023 tra SG e AR è stata richiamata a riscontro di quanto la IU aveva qualche mese prima "confidato" allo SG cioè dWril'allontanamento da quel gruppo e dava contezza che ormai AR "se la faceva qui" il che aveva scatenato una certa "invidia". E poiché AR era stato piuttosto brusco con i latori dei messaggi inviatigli dal vertice dell'altro gruppo Di PO, si attendeva una qualche ritorsione ("che vengono") ma SG lo rassicurava dicendogli di stare tranquillo che poteva "dormire su sette cuscini" e che ormai "le famiglie sono finite" a riprova che dopo 5 l'operazione Reset gli equilibri storicamente consolidati erano messi in discussione. Il Tribunale ha poi valorizzato la terza conversazione intercorsa dopo qualche giorno tra TI UI, compagna dello SG e PA IU LV/ avente ad oggetto ancora le frizioni criminali del AR con il gruppo di Rende. E' stato messo in luce come nel dialogo tra le due donne sarebbe emerso che la IU era molto preoccupata per il proprio compagno/ dato che aveva un debito con il clan Di PO e in particolare con "De LU"/ referente di quel gruppo. La IU, inoltre, mostrava delusione per il comportamento tenuto dal compagno durante la detenzione patita da SGl rimproverandogli di avere in quel periodo collaborato con gli affiliati al clan Di PO. Evidenzia in proposito il Tribunale che la IU, volendo sfumare la portata dei commenti negativi espressi sul contegno del compagno, lo descriveva come persona di assoluta lealtà e dedizione, accreditandolo come soggetto assolutamente affidabile nella gestione dei traffici illeciti e assai legato allo SG al punto da riferire alla compagna di costui che il AR, in una occasione avrebbe detto "la mia vita rimane sempre NF". La valutazione offerta dal Tribunale rispetto al contegno della IU, affatto illogica/ è quella di una donna astuta che tramite la compagna di quello SG, al quale il AR si era avvicinato, lo tinteggiava come un uomo legato allo SG, leale e comunque capace di creare un nuovo mercato nella zona Vecchia di Cosenza. E non solo per garantire la fedeltà del proprio compagno poneva l'accento sulla rescissione di qualunque legame con il gruppo capeggiato da Di PO ma aggiungeva che anche lei, in occasione di un incontro al quale erano presenti lei e AR insieme a De LU e a AR D'AN si trovavatés,- in I posizione un po' più defilata dal resto della "tavolata". Nell'occasione D'AN esaltava la figura di De LU / definendolo "una sola cosa con il Di PO" e che "loro le avevano detto che CO e IC erano una cosa sola e AR era implicato". A prescindere dal fatto che i vertici del clan non li facessero partecipare alle conversazioni più riservate / ciò che secondo il Tribunale è emerso è che la IU LV ha partecipato a una riunione alla presenza del boss Di PO in cui si erano discusse le dinamiche criminali in cui era inserito il compagno AR e di cui la donna dimostrava una approfondita conoscenza e in seno al quale costei, anche attraverso i singoli reati di detenzione e di cessione a lei ascritti, aveva aderito per l'esecuzione di un programma associativo indeterminato e non in termini meramente concorsuali con il proprio compagno. Il Tribunale ha collocato la IU nel contesto delineato accanto al compagno non solo con il ruolo 6 di pusher ma anche di custode -si pensi agli episodi di cui ai capi 385) e 389) dove la donna opera non su richiesta del compagno ma della compagna dello SG, a riprova che la donna fosse inserita nella fase esecutiva del programma criminoso secondo modalità di pianificazione dettate dai vertici, al cospetto dei quali ha avvalorato l'affidabilità nei traffici illeciti del compagno, in una interlocuzione diretta determinata proprio dal ruolo assunto. 3. E' stato evidenziato come dal tenore delle conversazioni intercorse tra la IU e la TI e lo stesso SG, già condannato per associazione mafiosa, ritenuto a capo di un gruppo operativo nel quartiere San Vito di Cosenza con mire espansionistiche, dedicandosi al narcotraffico e alle attività estorsive, gravitando nella confederazione di 4ndrangheta riconducibile a CO TU, insieme alla compagna UI TI che curava i rapporti tra lo stesso SG e i sodali, avvalendosi della collaborazione anche di OL ZO, cognato del Marchiott tramite il quale procurava schede e telefoni per consentire al compagno di eludere i controlli di p.g., sia emersa la volontà della IU di operare in un contesto criminoso di più ampio respiro. Un contesto in cui l'attività di narcotraffico era inserita in una suddivisione del territorio tra gruppi criminali tutti riconducibili ad un'unica confederazione di ndrangheta. ON opportuni richiami giurisprudenziali il Tribunale ha spiegato che l'art. 59 cod. pen. richiede ai fini della imputazione delle circostanze aggravanti il presupposto costituito dalla conoscenza o conoscibilità delle stesse attraverso l'ordinaria diligenza( operando la dovuta differenza tra l'aggravante contestata e quella dell'utilizzo del metodo mafioso che è caratterizzata dalla natura oggettiva in quanto riconducibile ontologicamente alle modalità dell'azione. Ha ritenuto il Tribunale, sul richiamo dei principi espressi della Suprema Corte nel suo massimo consesso (n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020), la non invocabilità della mancata estendibilità dell'aggravante in parola ritenendo che le indagini abbiano dimostrato che la IU LV ha agito nella piena e perdurante consapevolezza delle final-ità agevolatrici perseguite dai coindagati specificando che l'associazione dedita al narcotraffico nel quale si inseriva aveva natura ancillare alla compagine criminosa di cui al capo 401 in quanto tesai attraverso la devoluzione dei proventi dello spaccio, al rafforzamento e all'operatività della prima sul territorio cosentino. In particolare il sodalizio ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 costituiva estrinsecazione delle cosche in cui si articolavano i vari sottogruppi appartenenti al cd. Sistema Cosenza al fine di conseguire i vantaggi illeciti e assicurare al sodalizio di ‘ndrangheta i proventi 7 La ON I ra est. Maria dell'attività / accrescendone la forza economica, il prestigio criminale, il controllo del territorio e quindi la capacità operativa. Dunque, non solo la consapevolezza ma la volontà di finalizzare la propria azione al rafforzamento e alla attuazione del programma criminoso del sodalizio di 'ndrangheta r agevolando il transito del AR dal sottogruppo di IC Di PO a quello di NF SG. Come pure il Tribunale non ha mancato di valorizzare la circostanza che il AR avesse trasferito la base operativa dell'attività di spaccio presso la propria abitazione, dove si avvaleva anche della collaborazione del cognato e della compagna. ON tutti gli argomenti spesi dal Tribunale, sopra riportati, il ricorso non si confronta adeguatamente limitandosi a proporre una lettura alternativa delle conversazioni, operazione questa non consentita in questa sede di legittimità. In proposito è qui sufficiente rammentare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). La S.C. ha affermato altresì che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 14 maggio 2025 Il Pr sidente Em ,o 46•‘'' 7 O dà 8 IL FUNZAQI !ZIARIO Dott.ssa I o
lette le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Letta la memoria dell'avv. FILIPPO CINNANTE del foro di COSENZA, difensore di TO AL PA, con la quale ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 23941 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 14/05/2025 RITENUTO IN FATTO 1. ON sentenza del 5 dicembre 2024 la Sesta sezione penale di questa Corte di legittimità ha annullato l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro che aveva confermato l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale locale con la quale, in data 17 aprile 2024, era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, poi attenuata con quella degli arresti domiciliari, nei confronti di LV PA IU in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990. Questa Corte aveva rinviato al Tribunale per un nuovo esame con riferimento alla ritenuta gravità indiziaria in quanto fondata solo sul rapporto di convivenza con il AR, ritenuto al vertice del sodalizio dedito al narcotraffico, sulla conoscenza delle dinamiche associative e sulla collaborazione prestata nell'attività di cessione a terzi oltre che ritenendo mancante la motivazione relativamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen. 2. Il Tribunale di Catanzaro, decidendo sul rinvio di questa Suprema Corte, ha confermato l'ordinanza impugnata e la misura attualmente in corso. 3. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso nell'interesse della IU/ affidandolo ad un unico motivo con il quale si deduce vizio di motivazione sotto il profilo della illogicità della stessa tanto con riferimento ai gravi indizi di partecipazione al sodalizio quanto alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen. Era stato contestato che, al di là della collaborazione nell'attività di cessione di stupefacenti del compagno CO AR, non era stato individuato il rapporto della IU con altri associati o una attività di raccordo con altri componenti del gruppo sicché la pluralità di cessioni e le modalità seriali delle stesse non andavano oltre il concorso con il AR. Si era sottolineato, inoltre, che non era stato affrontato né il profilo della coscienza e volontà della ricorrente di far parte della associazione né l'intento di contribuire al suo mantenimento così favorendo la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga. Il Tribunale, dopo avere motivato in merito all'esistenza dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti e al suo inquadramento nel contesto di un controllo di tale mercato da parte dell'associazione mafiosa ndranghetista operante nel territorio di Cosenza, CZ1 ha riportato tre specifici colloqui sulla base Mjquali ha ritenuto che anche le vicende ascritte alla IU per le cessioni alla medesima contestate 2 debbano essere ricondotte nell'ambito del c.d. Sistema di cui hanno parlato diversi collaboratori di giustizia le cui dichiarazioni sono state richiamate ma senza alcun riferimento alla ricorrente. Secondo la difesa / i dialoghi riportati non possono ritenersi rappresentativi di una disponibilità della ricorrente a contribuire al mantenimento dell'associazione e a favorire la realizzazione del fine comune. Nel primo colloquio la ricorrente si limita a ragguagliare lo SG in merito ai rapporti criminosi del compagno AR / non attribuendosi alcun profilo di colpa;
lo stesso per il terzo colloquio che aveva ad oggetto le frizioni criminali del AR con il gruppo di Rende e dal quale non emergono dichiarazioni autoaccusatorie della ricorrente per la asserita mera presenza di quest'ultima ad un summit avvenuto in tempo e luogo non precisato che non dà conto di un concreto inserimento della stessa nelle dinamiche associative non essendo chiaro né l'oggetto della riunione e, comunque, perché la ricorrente;
come pure il compagno ) era stata esclusa da talune riservate conversazioni. Dalle due conversazioni si ricava, al più, la consapevolezza da parte dell'indagata dell'esistenza dell'associazione, del ruolo ricoperto dal compagno e dei rapporti da costui intrattenuti con altri malavitosizil che non può reputarsi patrimonio conoscitivo esclusivo di un partecipe ove si considerino l'ambito territoriale circoscritto, la pervasiva penetrazione in esso del fenomeno del narcotraffico e il rapporto esistente con uno degli asseriti organizzatori. Né si può escludere che la IU pure all'interno di relazioni tra malviventi sia stata mossa da ragioni di solidarietà familiare e non piuttosto dAi-t' ristabilire equilibri e gerarchie criminali. Quanto al secondo colloquio tra AR e SG lo stesso non può essere fonte diretta del coinvolgimento della ricorrente perché non emergono elementi di accusa nei confronti dell'indagata. Il richiamo dunque non è pertinente. Prive di pregnanza sono le altre emergenze quali l'arresto del AR e il sequestro dello stupefacente nonché l'attivazione per il pagamento delle spese legali da parte del D'AN, circostanze che mettono in luce la sussistenza del gruppo ma non disvelano alcun contributo della ricorrente. D'altra parte, si tratta di circostanza già vagliata dalla Sesta sezione di questa Corte che, a pagina 3, aveva affrontato tale aspetto della vicenda ritenendolo neutro. Ancora una volta, dunque, dalla partecipazione della donna all'attività di spaccio in esecuzione delle direttive del AR si fa discendere l'adesione all'associazione anziché il concorso nell'attività di cessione. Quanto alla circostanza dell'aggravante mafiosa l la ricostruzione del fatto presenta aspetti di contraddittorietà/ non avendo il Tribunale illustrato le ragioni per cui la partecipazione della IU al gruppo criminale di cui 3 al capo 1 dovesse implicare l'intenzione per la ricorrente di contribuire alle , {,4 esigenze di mantenimento della Cm - . io nrranghetista attraverso il versamento di parte dei proventi nella "bacinella" gestita dai vertici delle organizzazioni criminali;
cassa comune che consentirebbe il pagamento degli stipendi agli affiliati, ai detenuti e alle famiglie. Tale aspetto non emerge dall'analisi dell'ordinanza, Nel caso in esame le due consorteriei quella ex art. 74 e quella ex art. 416 bis cod. pen., pur se collegate, agiscono su piani distinti / non essendo chiaro ai fini che qui rilevano se e in che misura la IU abbia agito anche con la finalità di fornire un ausilio specifico alla consorteria i non essendo l'intreccio dei rispettivi affari argomenti9 di per sé decisivo al fine di radicare l'esistenza di un atteggiamento che richiede una precisa componente teleologica riferibile a un contesto nitidamente delimitato. 4. Il P.G., in persona della sostituta Sabrina Passafiume, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 5. L'avv. Filippo Cinnante ha fatto pervenire memoria di replica alle conclusioni del P.G., insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Il Tribunale di Catanzaro, dopo aver premesso che nel territorio di Cosenza e nel suo hinterland è stata individuata la base operativa di una articolata associazione dedita al narcotraffico, parallela nella struttura e funzionale nel ruolo alla confederazione criminale di tipo ‘ndranghetistico, facente capo a TU CO, ha descritto le modalità operative del sodalizio che si basa su due principi cardine, ossia: tutti contribuiscono alla "bacinella comune" in cui convergono i proventi dello spaccio e nessuno può operare sul territorio se non perché riconosciuto o autorizzato dopo avere delineato il contesto passato in rassegna. Ha anche precisato che il gruppo degli "italiani" con a capo il TU, che dispone di cinque "colonnelli" tra i quali Di PO IC, LL SA, OR RT, OM TO e IN TO,. si contrappone a quello degli "zingari" e gode di maggiore autonomia nella gestione degli affari. Il Tribunale, facendo propria l'impostazione accusatoria condivisa dal Gip, ha delineato la figura del AR, compagno della odierna ricorrente / come organizzatore dell'associazione che fornisce un contributo indispensabile all'attuazione del 4 programma criminoso del narcotraffico in collaborazione,( dapprima con AR D'AN e poi con NF SG;
acquista per il gruppo cospicui quantitativi di sostanza stupefacente e provvede alla commercializzazione e alla riscossione dei proventi. Il Tribunale, in sede di rinvio, ha ritenuto l'apporto della ricorrente al consolidamento e al rafforzamento del sottogruppo guidato dal compagno, anche nelle dinamiche che rivelavano il transito di quest'ultimo dalla reggenza del D'AN, referente del sodalizio DI POk a quella dell'emergente Giancarlo SG. Il Tribunale ha preso le mosse dai plurimi episodi di detenzione e spaccio contestati alla IU e sui quali si è formato il giudicato cautelare, alcuni dei quali non costituiscono meri episodi di cessione a terzi acquirenti ma consegne per il tramite di una terza persona di sostanza stupefacente che veniva richiesta espressamente da TI UI, compagna dello SG, sotto l'egida del quale il compagno AR si era "spostato" dopo il contrasto con il D'AN. Detti condotte sono state ritenute inserite nel più ampio contesto associativo non solo noto alla ricorrente ma condiviso ritenendo che le stesse fossero finalizzate al rafforzamento della operatività del sodalizio dedito al narcotraffico e adeguatamente sorrette dalla relativa affectio societatis. Le conversazioni riportate dal Tribunale, contrariamente a quanto sostiene la difesa, non sono affatto neutre rispetto alla partecipazione della IU. Quella dell'11.11.2022 ore 22,11 intercorre tra la IU e NF SG e il Tribunale non ha solo messo in luce che la IU "ragguagliava" lo SG in merito ai rapporti criminosi del compagno, con ricchezza di riferimenti personali e cronologici, ma lo accreditava agli occhi dello SG, garantendogli che si era allontanato definitivamente dalla cerchia precedente che era composta da "gentaglia". Riportava in parte motiva il Tribunale i passaggi in cui la IU, rassicurando SG dell'allontanamento da quelli "là ad Arcavacata" che chiamava per nome, gli confermava che il compagno aveva ripreso il controllo dell'attività / avviando una nuova attività di spaccio nel quartiere del centro storico di Cosenza. La seconda telefonata, quella del 18 febbraio 2023 tra SG e AR è stata richiamata a riscontro di quanto la IU aveva qualche mese prima "confidato" allo SG cioè dWril'allontanamento da quel gruppo e dava contezza che ormai AR "se la faceva qui" il che aveva scatenato una certa "invidia". E poiché AR era stato piuttosto brusco con i latori dei messaggi inviatigli dal vertice dell'altro gruppo Di PO, si attendeva una qualche ritorsione ("che vengono") ma SG lo rassicurava dicendogli di stare tranquillo che poteva "dormire su sette cuscini" e che ormai "le famiglie sono finite" a riprova che dopo 5 l'operazione Reset gli equilibri storicamente consolidati erano messi in discussione. Il Tribunale ha poi valorizzato la terza conversazione intercorsa dopo qualche giorno tra TI UI, compagna dello SG e PA IU LV/ avente ad oggetto ancora le frizioni criminali del AR con il gruppo di Rende. E' stato messo in luce come nel dialogo tra le due donne sarebbe emerso che la IU era molto preoccupata per il proprio compagno/ dato che aveva un debito con il clan Di PO e in particolare con "De LU"/ referente di quel gruppo. La IU, inoltre, mostrava delusione per il comportamento tenuto dal compagno durante la detenzione patita da SGl rimproverandogli di avere in quel periodo collaborato con gli affiliati al clan Di PO. Evidenzia in proposito il Tribunale che la IU, volendo sfumare la portata dei commenti negativi espressi sul contegno del compagno, lo descriveva come persona di assoluta lealtà e dedizione, accreditandolo come soggetto assolutamente affidabile nella gestione dei traffici illeciti e assai legato allo SG al punto da riferire alla compagna di costui che il AR, in una occasione avrebbe detto "la mia vita rimane sempre NF". La valutazione offerta dal Tribunale rispetto al contegno della IU, affatto illogica/ è quella di una donna astuta che tramite la compagna di quello SG, al quale il AR si era avvicinato, lo tinteggiava come un uomo legato allo SG, leale e comunque capace di creare un nuovo mercato nella zona Vecchia di Cosenza. E non solo per garantire la fedeltà del proprio compagno poneva l'accento sulla rescissione di qualunque legame con il gruppo capeggiato da Di PO ma aggiungeva che anche lei, in occasione di un incontro al quale erano presenti lei e AR insieme a De LU e a AR D'AN si trovavatés,- in I posizione un po' più defilata dal resto della "tavolata". Nell'occasione D'AN esaltava la figura di De LU / definendolo "una sola cosa con il Di PO" e che "loro le avevano detto che CO e IC erano una cosa sola e AR era implicato". A prescindere dal fatto che i vertici del clan non li facessero partecipare alle conversazioni più riservate / ciò che secondo il Tribunale è emerso è che la IU LV ha partecipato a una riunione alla presenza del boss Di PO in cui si erano discusse le dinamiche criminali in cui era inserito il compagno AR e di cui la donna dimostrava una approfondita conoscenza e in seno al quale costei, anche attraverso i singoli reati di detenzione e di cessione a lei ascritti, aveva aderito per l'esecuzione di un programma associativo indeterminato e non in termini meramente concorsuali con il proprio compagno. Il Tribunale ha collocato la IU nel contesto delineato accanto al compagno non solo con il ruolo 6 di pusher ma anche di custode -si pensi agli episodi di cui ai capi 385) e 389) dove la donna opera non su richiesta del compagno ma della compagna dello SG, a riprova che la donna fosse inserita nella fase esecutiva del programma criminoso secondo modalità di pianificazione dettate dai vertici, al cospetto dei quali ha avvalorato l'affidabilità nei traffici illeciti del compagno, in una interlocuzione diretta determinata proprio dal ruolo assunto. 3. E' stato evidenziato come dal tenore delle conversazioni intercorse tra la IU e la TI e lo stesso SG, già condannato per associazione mafiosa, ritenuto a capo di un gruppo operativo nel quartiere San Vito di Cosenza con mire espansionistiche, dedicandosi al narcotraffico e alle attività estorsive, gravitando nella confederazione di 4ndrangheta riconducibile a CO TU, insieme alla compagna UI TI che curava i rapporti tra lo stesso SG e i sodali, avvalendosi della collaborazione anche di OL ZO, cognato del Marchiott tramite il quale procurava schede e telefoni per consentire al compagno di eludere i controlli di p.g., sia emersa la volontà della IU di operare in un contesto criminoso di più ampio respiro. Un contesto in cui l'attività di narcotraffico era inserita in una suddivisione del territorio tra gruppi criminali tutti riconducibili ad un'unica confederazione di ndrangheta. ON opportuni richiami giurisprudenziali il Tribunale ha spiegato che l'art. 59 cod. pen. richiede ai fini della imputazione delle circostanze aggravanti il presupposto costituito dalla conoscenza o conoscibilità delle stesse attraverso l'ordinaria diligenza( operando la dovuta differenza tra l'aggravante contestata e quella dell'utilizzo del metodo mafioso che è caratterizzata dalla natura oggettiva in quanto riconducibile ontologicamente alle modalità dell'azione. Ha ritenuto il Tribunale, sul richiamo dei principi espressi della Suprema Corte nel suo massimo consesso (n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020), la non invocabilità della mancata estendibilità dell'aggravante in parola ritenendo che le indagini abbiano dimostrato che la IU LV ha agito nella piena e perdurante consapevolezza delle final-ità agevolatrici perseguite dai coindagati specificando che l'associazione dedita al narcotraffico nel quale si inseriva aveva natura ancillare alla compagine criminosa di cui al capo 401 in quanto tesai attraverso la devoluzione dei proventi dello spaccio, al rafforzamento e all'operatività della prima sul territorio cosentino. In particolare il sodalizio ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 costituiva estrinsecazione delle cosche in cui si articolavano i vari sottogruppi appartenenti al cd. Sistema Cosenza al fine di conseguire i vantaggi illeciti e assicurare al sodalizio di ‘ndrangheta i proventi 7 La ON I ra est. Maria dell'attività / accrescendone la forza economica, il prestigio criminale, il controllo del territorio e quindi la capacità operativa. Dunque, non solo la consapevolezza ma la volontà di finalizzare la propria azione al rafforzamento e alla attuazione del programma criminoso del sodalizio di 'ndrangheta r agevolando il transito del AR dal sottogruppo di IC Di PO a quello di NF SG. Come pure il Tribunale non ha mancato di valorizzare la circostanza che il AR avesse trasferito la base operativa dell'attività di spaccio presso la propria abitazione, dove si avvaleva anche della collaborazione del cognato e della compagna. ON tutti gli argomenti spesi dal Tribunale, sopra riportati, il ricorso non si confronta adeguatamente limitandosi a proporre una lettura alternativa delle conversazioni, operazione questa non consentita in questa sede di legittimità. In proposito è qui sufficiente rammentare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). La S.C. ha affermato altresì che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 14 maggio 2025 Il Pr sidente Em ,o 46•‘'' 7 O dà 8 IL FUNZAQI !ZIARIO Dott.ssa I o