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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 27/01/2026, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1289/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NUNZIATA GABRIELE, Presidente
GU GAETANO, Relatore
IOVINO GABRIELE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13783/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Napoli 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0572023901611261200 DOGANE-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 937/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 ha proposto impugnazione ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 avverso l'intimazione di pagamento nr. 05720239016112612/00 emessa dall'Agenzia delle Entrate CO –
Latina , relativa alla cartella esattoriale numero 05720170024475549001 per l'importo di € 259.606,55
(duecentocinquantanoveseicentosei/55), notificata in data 29/06/2018 e relativa all'avviso di pagamento dall'Agenzia delle Dogane Ufficio delle Dogane, Napoli 1 nr. 2016/A/5366.
Il ricorrente ha esposto che tale avviso di pagamento è stato impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Napoli nr. 11432 che con sentenza pronunciata il 20/04/2017 R.G. 17927/2016, rigettava il ricorso, impugnata davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli che decideva con sentenza R.
G. nr. 11031319 del 05/02/2129, a sua volta impugnata con ricorso in Cassazione che con sentenza depositata il 08/08/24, definitivamente rigettava il ricorso, e che nelle more del procedimento è stato assolto in sede penale dalle accuse mosse a suo carico perché il fatto non sussiste con sentenza del Tribunale penale di Napoli n. 12085/2022 del 02/02/2023, R.G.P.M. 26295/2013, R.G. Dib. 9951/2016, irrevocabile il
31/03/2023.
Il ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 21 bis D.Lgs. n. 74/2000 , che prevede che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, “perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.
Sii è costituita in giudizio l'Agenzia Dogane e Monopoli –Ufficio di Napoli - che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per la definitività degli atti prodromici emessi.
Si è costituita in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate – CO che ha dedotto l'inammissibilità della domanda per violazione del principio di giudicato e l'inapplicabilità dell'art. 21-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000.
Il ricorrente e l'Ufficio hanno depositato memorie illustrative.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso è inammissibile. Risulta dagli atti che l''avviso di pagamento dall'Agenzia delle Dogane Ufficio delle Dogane, Napoli , posto a base dell'iscrizione a ruolo , è stato impugnato dalla parte ricorrente, con esito favorevole all'Ufficio , giusta statuizione della Suprema Corte che con sentenza depositata il 08/08/24 ha definitivamente rigettato il ricorso.
Il precedente giudicato in oridne al merito della pretesa impositiva preclude la possibilità di far valere , in sede di impugnativa dei successivi atti dell'agente della riscossione ,contestazione in ordine alla debenza della somma intimata per il principio del ne bis in idem, restando possibile impugnare detti atti solo per vizi propri.
Nemmeno è invocabile il disposto dell'art. 21 bis D.Lgs. n. 74/2000,(che prevede che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, “perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi) che non è applicabile ai contenziosi già definiti con sentenza irrevvocabile emessa nell'ambito del giudizio tributario.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte resistente che liquida per compensi in € 2.000,00 , oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge se dovuti.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NUNZIATA GABRIELE, Presidente
GU GAETANO, Relatore
IOVINO GABRIELE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13783/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Napoli 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0572023901611261200 DOGANE-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 937/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 ha proposto impugnazione ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 avverso l'intimazione di pagamento nr. 05720239016112612/00 emessa dall'Agenzia delle Entrate CO –
Latina , relativa alla cartella esattoriale numero 05720170024475549001 per l'importo di € 259.606,55
(duecentocinquantanoveseicentosei/55), notificata in data 29/06/2018 e relativa all'avviso di pagamento dall'Agenzia delle Dogane Ufficio delle Dogane, Napoli 1 nr. 2016/A/5366.
Il ricorrente ha esposto che tale avviso di pagamento è stato impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Napoli nr. 11432 che con sentenza pronunciata il 20/04/2017 R.G. 17927/2016, rigettava il ricorso, impugnata davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli che decideva con sentenza R.
G. nr. 11031319 del 05/02/2129, a sua volta impugnata con ricorso in Cassazione che con sentenza depositata il 08/08/24, definitivamente rigettava il ricorso, e che nelle more del procedimento è stato assolto in sede penale dalle accuse mosse a suo carico perché il fatto non sussiste con sentenza del Tribunale penale di Napoli n. 12085/2022 del 02/02/2023, R.G.P.M. 26295/2013, R.G. Dib. 9951/2016, irrevocabile il
31/03/2023.
Il ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 21 bis D.Lgs. n. 74/2000 , che prevede che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, “perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.
Sii è costituita in giudizio l'Agenzia Dogane e Monopoli –Ufficio di Napoli - che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per la definitività degli atti prodromici emessi.
Si è costituita in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate – CO che ha dedotto l'inammissibilità della domanda per violazione del principio di giudicato e l'inapplicabilità dell'art. 21-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000.
Il ricorrente e l'Ufficio hanno depositato memorie illustrative.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso è inammissibile. Risulta dagli atti che l''avviso di pagamento dall'Agenzia delle Dogane Ufficio delle Dogane, Napoli , posto a base dell'iscrizione a ruolo , è stato impugnato dalla parte ricorrente, con esito favorevole all'Ufficio , giusta statuizione della Suprema Corte che con sentenza depositata il 08/08/24 ha definitivamente rigettato il ricorso.
Il precedente giudicato in oridne al merito della pretesa impositiva preclude la possibilità di far valere , in sede di impugnativa dei successivi atti dell'agente della riscossione ,contestazione in ordine alla debenza della somma intimata per il principio del ne bis in idem, restando possibile impugnare detti atti solo per vizi propri.
Nemmeno è invocabile il disposto dell'art. 21 bis D.Lgs. n. 74/2000,(che prevede che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, “perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi) che non è applicabile ai contenziosi già definiti con sentenza irrevvocabile emessa nell'ambito del giudizio tributario.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte resistente che liquida per compensi in € 2.000,00 , oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge se dovuti.