Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 27/01/2026, n. 1289
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inammissibilità per giudicato

    Il precedente giudicato sul merito della pretesa impositiva preclude la possibilità di sollevare contestazioni sulla debenza della somma in sede di impugnativa di atti successivi dell'agente della riscossione, potendo questi ultimi essere impugnati solo per vizi propri.

  • Rigettato
    Applicabilità art. 21 bis D.Lgs. 74/2000

    L'art. 21 bis D.Lgs. 74/2000 non è applicabile ai contenziosi già definiti con sentenza irrevocabile emessa nell'ambito del giudizio tributario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 27/01/2026, n. 1289
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1289
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo