CASS
Sentenza 21 giugno 2022
Sentenza 21 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/06/2022, n. 23858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23858 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MM UR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/11/2021 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le conclusioni del PG, RAFFAELE GARGIULO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 23858 Anno 2022 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 17/05/2022 634/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La sig.ra AU TA ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 16/11/2021 (dep. il 01/12/2021) del Tribunale di Torre Annunziata che, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di revoca (o comunque sospensione) dell'ordine di demolizione ingiunto dal pubblico ministero in esecuzione della sentenza del 04/02/2015 del medesimo Tribunale (irrev. il 06/05/2015) che l'aveva condannata per i reati di cui agli artt. 44, 64, 65, 71 e 73, d.P.R. n. n. 380 del 2001 e 181-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, per aver abusivamente realizzato un manufatto in muratura delle dimensioni in pianta di mt. 8,60x7,10 e alto mt. 2,60. 1.1.Con unico motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la carenza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione quale conseguenza della errata valutazione delle risultanze processuali. Premette che in pendenza di richiesta di condono presentata prima della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione non può delibarne la fondatezza ma deve limitarsi a sospendere l'efficacia dell'ordine di demolizione in attesa delle determinazioni della pubblica amministrazione. Orbene, afferma, nel caso di specie il giudice ha travisato il contenuto dell'istanza di condono (presentata nel 1995 dalla madre della ricorrente) sul rilievo della ritenuta diversità dell'immobile rispetto a quello oggetto di ingiunzione a demolire. In realtà, si tratta della stessa costruzione (identici sono i riferimenti catastali) ancorché modificata nel tempo (il manufatto oggetto di richiesta di condono era delle dimensioni in pianta di mt. 6,60x8,00 e altro mt. 2,00), sì da essere solo parzialmente difforme rispetto a quella oggetto di condono. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.1a tesi difensiva sconta un'insanabile contraddizione intrinseca allorquando deve comunque ammettere che l'immobile per il quale è stata pronunciata condanna è diverso da quello oggetto di precedente (e risalente) domanda di condono;
3.2.non rileva il fatto che le modifiche apportate successivamente all'istanza non abbiano comportato uno stravolgimento del manufatto precedente;
3.3.in disparte la circostanza che, secondo le stesse deduzioni difensive, il manufatto avrebbe subito un ampliamento di cinquantaquattro metri cubi (e, secondo l'ordinanza impugnata ne sarebbe stata modificata anche la destinazione d'uso; infra), resta il fatto che il condono riguarderebbe un bene non più esistente e di certo diverso da quello oggetto di condanna;
3.4.dalla lettura dell'ordinanza impugnata risulta, infatti, che oggetto di istanza di condono (presentata 01/03/1995) era un manufatto con strutture portanti in ferro e copertura in lamiere, realizzato tra il 1985 ed il 1993; quello oggetto di condanna in sede penale era un manufatto in muratura diverso da quello descritto nei grafici allegati all'istanza di condono sia per dimensioni plano-volumetriche che per la realizzazione di un vano e di una scala di collegamento con il piano inferiore e per la realizzazione di un vano cucina e bagno completi di impianti idrici e scarico con servizi igienici, con modifica della destinazione d'uso dell'immobile preesistente e dell'antistante terrazza;
3.5.Ia rappresentazione grafica dell'abuso, accertato nel 2011, mal si presta ad un travisamento della relativa prova, peraltro malamente dedotto dalla ricorrente in violazione del principio di autosufficienza del ricorso;
3.6.in ogni caso, secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione, l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione (Sez. 3, n. 35201 del 03/05/2016, Rv. 268032 - 01; Sez. 3, n. 16686 del 05/03/2009, Rv. 243463 - 01; Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, Rv. 238145 - 01; Sez. 3, n. 23702 del 27/04/2007, Rv. 237062 - 01; Sez. 3, n. 43878 del 30/09/2004, Rv. 230308 - 01; Sez. 7, n. 40175 del 17/09/2021, n.m.; Sez. 3, n. 33817 del 03/06/2021, n.m); 3.7.nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto la mera pendenza di un'istanza di condono risalente all'anno 1995 senza ulteriori allegazioni, nemmeno sulle ragioni dell'inutile decorso di un tempo superiore ormai a un quarto di secolo;
3.8.fantasiosa, infine, è la deduzione secondo la quale al giudice dell'esecuzione sarebbe sempre inibito delibare l'istanza di sanatoria presentata prima della sentenza di condanna anche quando (e sopratutto quando), come nel caso di specie, tale istanza non è stata prodotta in sede di cognizione e su di essa non v'è quindi stato pronunciamento di sorta suscettibile di passare in cosa giudicata, tanto più che l'ordine non discende dall'ordinanza impugnata ma dalla sentenza ormai irrevocabile;
3.9.del tutto inappropriato il richiamo alla sentenza Cons. St., Sez. 6, n. 5632 del 25/09/2020, secondo cui l'efficacia dell'ordine di demolizione resta sospesa all'indomani della presentazione della domanda di sanatoria, ma al momento in cui la stessa venga respinta, l'ordine di demolizione torna a spiegare 2 i suoi effetti, né appare necessario che l'amministrazione adotti un ulteriore ordine di demolizione, poiché la domanda di sanatoria non caduca l'ordine di demolizione, ma ne sospende gli effetti, che ricominciano a decorrere a far data dall'adozione del diniego di sanatoria;
3.10.nel caso scrutinato dal giudice amministrativo si trattava di ordine di demolizione emesso dall'autorità amministrativa, non dal giudice penale il quale ben potrebbe, in tesi, disattendere la stessa concessione in sanatoria, se emessa in violazione delle norme di legge che ne legittimano l'emissione (Sez. 3, n. 26004 del 05/04/2019, Rv. 276014 - 01; Sez. 3, n. 25485 del 17/03/2009, Rv. 243905 - 01; Sez. 3, n. 1104 del 25/11/2004, dep. 2005, Rv. 230815 - 01; Sez. n. 12686 del 21/09/1989, Rv. 182099 - 01). 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17/05/2022.
lette le conclusioni del PG, RAFFAELE GARGIULO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 23858 Anno 2022 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 17/05/2022 634/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La sig.ra AU TA ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 16/11/2021 (dep. il 01/12/2021) del Tribunale di Torre Annunziata che, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di revoca (o comunque sospensione) dell'ordine di demolizione ingiunto dal pubblico ministero in esecuzione della sentenza del 04/02/2015 del medesimo Tribunale (irrev. il 06/05/2015) che l'aveva condannata per i reati di cui agli artt. 44, 64, 65, 71 e 73, d.P.R. n. n. 380 del 2001 e 181-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, per aver abusivamente realizzato un manufatto in muratura delle dimensioni in pianta di mt. 8,60x7,10 e alto mt. 2,60. 1.1.Con unico motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la carenza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione quale conseguenza della errata valutazione delle risultanze processuali. Premette che in pendenza di richiesta di condono presentata prima della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione non può delibarne la fondatezza ma deve limitarsi a sospendere l'efficacia dell'ordine di demolizione in attesa delle determinazioni della pubblica amministrazione. Orbene, afferma, nel caso di specie il giudice ha travisato il contenuto dell'istanza di condono (presentata nel 1995 dalla madre della ricorrente) sul rilievo della ritenuta diversità dell'immobile rispetto a quello oggetto di ingiunzione a demolire. In realtà, si tratta della stessa costruzione (identici sono i riferimenti catastali) ancorché modificata nel tempo (il manufatto oggetto di richiesta di condono era delle dimensioni in pianta di mt. 6,60x8,00 e altro mt. 2,00), sì da essere solo parzialmente difforme rispetto a quella oggetto di condono. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.1a tesi difensiva sconta un'insanabile contraddizione intrinseca allorquando deve comunque ammettere che l'immobile per il quale è stata pronunciata condanna è diverso da quello oggetto di precedente (e risalente) domanda di condono;
3.2.non rileva il fatto che le modifiche apportate successivamente all'istanza non abbiano comportato uno stravolgimento del manufatto precedente;
3.3.in disparte la circostanza che, secondo le stesse deduzioni difensive, il manufatto avrebbe subito un ampliamento di cinquantaquattro metri cubi (e, secondo l'ordinanza impugnata ne sarebbe stata modificata anche la destinazione d'uso; infra), resta il fatto che il condono riguarderebbe un bene non più esistente e di certo diverso da quello oggetto di condanna;
3.4.dalla lettura dell'ordinanza impugnata risulta, infatti, che oggetto di istanza di condono (presentata 01/03/1995) era un manufatto con strutture portanti in ferro e copertura in lamiere, realizzato tra il 1985 ed il 1993; quello oggetto di condanna in sede penale era un manufatto in muratura diverso da quello descritto nei grafici allegati all'istanza di condono sia per dimensioni plano-volumetriche che per la realizzazione di un vano e di una scala di collegamento con il piano inferiore e per la realizzazione di un vano cucina e bagno completi di impianti idrici e scarico con servizi igienici, con modifica della destinazione d'uso dell'immobile preesistente e dell'antistante terrazza;
3.5.Ia rappresentazione grafica dell'abuso, accertato nel 2011, mal si presta ad un travisamento della relativa prova, peraltro malamente dedotto dalla ricorrente in violazione del principio di autosufficienza del ricorso;
3.6.in ogni caso, secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione, l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione (Sez. 3, n. 35201 del 03/05/2016, Rv. 268032 - 01; Sez. 3, n. 16686 del 05/03/2009, Rv. 243463 - 01; Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, Rv. 238145 - 01; Sez. 3, n. 23702 del 27/04/2007, Rv. 237062 - 01; Sez. 3, n. 43878 del 30/09/2004, Rv. 230308 - 01; Sez. 7, n. 40175 del 17/09/2021, n.m.; Sez. 3, n. 33817 del 03/06/2021, n.m); 3.7.nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto la mera pendenza di un'istanza di condono risalente all'anno 1995 senza ulteriori allegazioni, nemmeno sulle ragioni dell'inutile decorso di un tempo superiore ormai a un quarto di secolo;
3.8.fantasiosa, infine, è la deduzione secondo la quale al giudice dell'esecuzione sarebbe sempre inibito delibare l'istanza di sanatoria presentata prima della sentenza di condanna anche quando (e sopratutto quando), come nel caso di specie, tale istanza non è stata prodotta in sede di cognizione e su di essa non v'è quindi stato pronunciamento di sorta suscettibile di passare in cosa giudicata, tanto più che l'ordine non discende dall'ordinanza impugnata ma dalla sentenza ormai irrevocabile;
3.9.del tutto inappropriato il richiamo alla sentenza Cons. St., Sez. 6, n. 5632 del 25/09/2020, secondo cui l'efficacia dell'ordine di demolizione resta sospesa all'indomani della presentazione della domanda di sanatoria, ma al momento in cui la stessa venga respinta, l'ordine di demolizione torna a spiegare 2 i suoi effetti, né appare necessario che l'amministrazione adotti un ulteriore ordine di demolizione, poiché la domanda di sanatoria non caduca l'ordine di demolizione, ma ne sospende gli effetti, che ricominciano a decorrere a far data dall'adozione del diniego di sanatoria;
3.10.nel caso scrutinato dal giudice amministrativo si trattava di ordine di demolizione emesso dall'autorità amministrativa, non dal giudice penale il quale ben potrebbe, in tesi, disattendere la stessa concessione in sanatoria, se emessa in violazione delle norme di legge che ne legittimano l'emissione (Sez. 3, n. 26004 del 05/04/2019, Rv. 276014 - 01; Sez. 3, n. 25485 del 17/03/2009, Rv. 243905 - 01; Sez. 3, n. 1104 del 25/11/2004, dep. 2005, Rv. 230815 - 01; Sez. n. 12686 del 21/09/1989, Rv. 182099 - 01). 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17/05/2022.