Articolo 343 bis del Codice penale
Articolo 357Articolo 378
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23 gennaio 2013
Art. 343-bis.

(( (Corte penale internazionale). )) ((Le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 340, 342 e 343 si applicano anche quando il reato e' commesso nei confronti:

a) della Corte penale internazionale;

b) dei giudici, del procuratore, dei procuratori aggiunti, dei funzionari e degli agenti della Corte stessa;

c) delle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale, le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa;

d) dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale))
Entrata in vigore il 23 gennaio 2013
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