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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 510/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente e Relatore
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice
DOVERE SALVATORE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15524/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CONTESTAZIONE n. TK7CO3400134 SANZIONI RW 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13271/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito in via telematica il ricorrente indicato in epigrafe rappresentava di aver ricevuto notifica, da parte dell'ufficio DP Roma 3 in data 4.07.2024, dell' atto di contestazione in oggetto sanzioni per gli anni dal 2018 al 2022 , così come indicate nell' atto in oggetto .
Riferiva, altresì, che l'atto impugnato era da ritenersi illegittimo per difetto di motivazione , violazione di legge ed infondatezza, con conseguente non debenza delle sanzioni irrogate, non avendo l'ufficio tenuto conto della situazione di fatto , concludendo per l'annullamento dell' atto impugnato.
L'ufficio provvedeva a costituirsi , chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza datata 19.12.2025 il collegio emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Quanto all'eccezione di motivazione insufficiente si osserva che l'ufficio non ha provveduto nell'atto impugnato a giustificare in misura esaustiva le ragioni alla base della pretesa erariale, non avendo consentito all'opponente di comprendere le ragioni della richiesta né chiarendo adeguatamente le ragioni di fatto e diritto,tali da consentire al contribuente un'efficace difesa.
In particolare la giurisprudenza di legittimita' al riguardo ha stabilito la nullita' dell'atto per violazione di legge (ex multis, Cass.,17210/18), ribadendo il precedente orientamento delle S.U. con le sentenze
26635, 26636, 26637 e 26638 /2011.
Quanto poi all'eccepita violazione di legge, in particolare l'art. 4, decreto legge 167 anno 1990 , trattasi nella fattispecie in realta' di bene oggetto di leasing, costruito in altro Stato(Francia) per il quale, dunque,
l'obbligo di dichiarazione non appare sussistere , non rientrando nella dicitura “ suscettibile di reddito” richiesta ai fini dell'obbligo dichiarativo previsto nella normativa.
L'accoglimento di tali punti di domanda rende superfluo l'esame delle altre questioni di fatto e diritto esposte in ricorso.
Le spese di lite , date le ragioni alla base dell'accoglimento, vanno compensate, sussistendone giustificati motivi.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate. ROMA, 19.12.2025 Il Presidente relatore R.Roberti
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente e Relatore
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice
DOVERE SALVATORE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15524/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CONTESTAZIONE n. TK7CO3400134 SANZIONI RW 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13271/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito in via telematica il ricorrente indicato in epigrafe rappresentava di aver ricevuto notifica, da parte dell'ufficio DP Roma 3 in data 4.07.2024, dell' atto di contestazione in oggetto sanzioni per gli anni dal 2018 al 2022 , così come indicate nell' atto in oggetto .
Riferiva, altresì, che l'atto impugnato era da ritenersi illegittimo per difetto di motivazione , violazione di legge ed infondatezza, con conseguente non debenza delle sanzioni irrogate, non avendo l'ufficio tenuto conto della situazione di fatto , concludendo per l'annullamento dell' atto impugnato.
L'ufficio provvedeva a costituirsi , chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza datata 19.12.2025 il collegio emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Quanto all'eccezione di motivazione insufficiente si osserva che l'ufficio non ha provveduto nell'atto impugnato a giustificare in misura esaustiva le ragioni alla base della pretesa erariale, non avendo consentito all'opponente di comprendere le ragioni della richiesta né chiarendo adeguatamente le ragioni di fatto e diritto,tali da consentire al contribuente un'efficace difesa.
In particolare la giurisprudenza di legittimita' al riguardo ha stabilito la nullita' dell'atto per violazione di legge (ex multis, Cass.,17210/18), ribadendo il precedente orientamento delle S.U. con le sentenze
26635, 26636, 26637 e 26638 /2011.
Quanto poi all'eccepita violazione di legge, in particolare l'art. 4, decreto legge 167 anno 1990 , trattasi nella fattispecie in realta' di bene oggetto di leasing, costruito in altro Stato(Francia) per il quale, dunque,
l'obbligo di dichiarazione non appare sussistere , non rientrando nella dicitura “ suscettibile di reddito” richiesta ai fini dell'obbligo dichiarativo previsto nella normativa.
L'accoglimento di tali punti di domanda rende superfluo l'esame delle altre questioni di fatto e diritto esposte in ricorso.
Le spese di lite , date le ragioni alla base dell'accoglimento, vanno compensate, sussistendone giustificati motivi.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate. ROMA, 19.12.2025 Il Presidente relatore R.Roberti