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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 27/12/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 29/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZ.DISTACCATA DI ISCHIA
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 221, comma 4,
D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 il Giudice, considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies cpc;
richiamato l'art. 221, comma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 lu- glio 2020, n. 77 che prevede: “il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti puo' presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla co- municazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni.
Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civi- le”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
viste le linee guida adottate in data 28.4.2020 (opzionale); viste le note prodotte;
considerato che parte attrice ha dichiarato (opzionale): considerato che parte convenuta ha dichiarato (opzionale): pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 221, com- ma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA -
1
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del dott. Francesco Persico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 29/2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente
TRA
(C.F. ) in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1
l.r.p.t. della (P.IVA ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
IT Di ME, domiciliato come in atti;
OPPONENTE
E
(P. IVA ), in persona del sindaco p.t., rappresen- Controparte_2 P.IVA_2 tato e difeso dall'avv. Giuseppe Di ME, domiciliato come in atti.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integral- mente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo posta elettronica certificata in da- ta 20.1.2025, il sig. in proprio e in qualità di legale rappresentante Parte_1 della conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli sez. distaccata CP_1 di Ischia, il in persona del sindaco p.t., al fine di proporre opposizione Controparte_2 all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso rispettivamente: l'esecuzione di rilascio ai sensi art. 608 c.p.c. iniziata in data 2.2.2024 e l'esecuzione dell'obbligo di fare, iniziata con lo stesso atto di avviso, consistente nella demolizione di opere edilizie abusive in forza dell'ordinanza di autotutela amministrativa adottata dal ai sensi Controparte_3 dell'art. 823 c.c.
In particolare, parte attrice nei propri scritti rappresentava che i suddetti provvedimenti, adottati dal con l'ordinanza n. 32 del 1.2.2011, avevano ad oggetto CP_2 CP_2
l'area pertinenziale funzionale ed annessa al complesso turistico-residenziale “Hotel La Ninfea” sito in alla “Via Nuova Cartaromana” n. 135 e che, gli stessi, non erano CP_2 mai stati posti in esecuzione dall'ente convenuto prima dell'atto di avviso intervenuto il
2
2.2.2024, né tantomeno era stata disposta la notifica di atti interruttivi del termine di prescrizione nel frattempo decorso.
A fondamento dell'opposizione, l'istante deduceva:
-l'improcedibilità dell'esecuzione per il rilascio in quanto iniziata su impulso del procu- ratore di parte convenuta sprovvisto di procura alle liti;
-l'ineseguibilità di tale ordinanza in quanto non costituente titolo eseguibile ai sensi de- gli artt. 608 e 474 c.p.c.;
-l'estinzione dell'ingiunzione di demolizione per effetto della sua attuazione nell'Aprile 2011;
-l'intervenuta prescrizione del titolo esecutivo compiuta il 1.2.2021.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.02.2025, si costituiva in giudi- zio il in persona del sindaco p.t., contestando integralmente la do- Controparte_2 manda attorea poiché inammissibile e infondata, sia in fatto che in diritto.
L'amministrazione convenuta, peraltro, eccepiva che il giudizio di merito non era stato introdotto nel termine indicato dal G.E., di sessanta giorni ma solo il 20.1.2025, dunque tardivamente. L'introduzione del giudizio sarebbe da considerare tardiva, secondo la convenuta anche ritenendo che il termine vada computato dall'ordinanza con cui il col- legio si era pronunciato sul reclamo, il 15.11.2025.
All'udienza del 21.10.2025 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata dall'odierno giudicante all'udienza del 2.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2.Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, la domanda risulta inammissibi- le per le ragioni che seguono.
È opportuno precisare in questa sede, per una migliore cognizione dei fatti di causa, che l'odierno attore aveva già proposto ricorso cautelare ex artt. 615 e ss. c.p.c. avverso l'esecuzione di rilascio ex art. 608 c.p.c. al G.E., ottenendo con ordinanza del 22.9.2025, la sospensione degli effetti dello stesso con compensazione delle spese di lite e fissazione del termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Avverso tale ordinanza pronunciata dal giudice monocratico dott.ssa Maddalena Vene- zia in data 22.9.2024, l'attore aveva proposto reclamo dinanzi al Tribunale di Napoli in composizione collegiale ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c.; detto procedimento si era concluso con una pronuncia di rigetto della domanda dell'attore del 15.11.2024, con condanna alle spese di lite, nonché ulteriore condanna per l'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per “lite temeraria”.
3
In via preliminare e assorbente, si fa rilevare che la domanda proposta da parte attrice ai sensi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi è da ritenersi inammissibile, se- condo quanto eccepito dalla convenuta.
Secondo la Cassazione: “Esiste un dibattito in dottrina in merito alla esistenza di una correlazione tra il procedimento di reclamo avverso il provvedimento che abbia con- cesso o negato la sospensione dell'esecuzione e il giudizio di merito e sulle varie, ipotiz- zabili ricadute di tale correlazione. Però, in mancanza di ogni diversa previsione, deve affermarsi che spetta al g.e., all'atto della decisione sulla istanza di sospensione, la fis- sazione alla parte di un termine perentorio per iniziare il giudizio di merito e che, qua- lora questo termine sia stato fissato, la proposizione del reclamo non lo fa venir meno e la parte è tenuto a rispettano a prescindere dall'esito e dalla durata del procedimento di reclamo.” (Cass. Sez. III sent. nr. 8957.2016).
Negli stessi termini si è di recente espressa anche la giurisprudenza di merito (cfr. Tri- bunale di Marsala sent. 11.7.2025).
Con ordinanza del 22.9.2024 il G. E. fissava il termine di 60 giorni per la riassunzione del giudizio di merito. Il giudizio era introdotto solo a gennaio del 2025. Il termine per la sua introduzione era spirato a novembre 2024. Come chiarito dalla giurisprudenza di Cassazione, infatti, la proposizione del reclamo avverso l'ordinanza che accoglie l'istanza di sospensione non sospende il termine (se stabilito) per l'instaurazione del giudizio di merito, se, si ripete, tale termine è fissato dal Giudice.
Il giudizio qui introdotto, poi, è (chiaramente) la prosecuzione del giudizio definito dal G. E. in via cautelare con l'ordinanza del 22.9.2025. Il difensore propone le medesime doglianze avverso la stessa procedura. Peraltro, a riprova di tale circostanza, con l'atto introduttivo l'attore lamenta la loro non compiuta e corretta valutazione in sede cautela- re.
Parimenti, la controdeduzione dell'attore secondo cui il giudizio di merito è indipenden- te da quello cautelare, di tal che lo spirare del termine fissato dal G. E. nel corso di quest'ultimo deve considerarsi privo di efficacia, è smentita dalla giurisprudenza allega- ta.
Le ulteriori questioni ed eccezioni proposte sono da considerarsi assorbite in considera- zione del principio della ragione più liquida.
3.Nel merito, in riferimento alla richiesta di condanna avanzata da parte convenuta al risarcimento del danno per responsabilità aggravata c.d. “lite temeraria”, si ritengono sussistenti nella vicenda in esame i presupposti per la condanna al risarcimento del dan- no ex art. 96 c.p.c. di parte attrice, come liquidato in dispositivo.
Giova rammentare che, in tema di responsabilità processuale aggravata, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto,
4
richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento sog- gettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente. (Cfr., Cass. 06.10.2020 n.22588).
Sul punto, con l'ordinanza del 27.10.2023 n. 29831 la Suprema Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “Ricorrono i presupposti di condanna per re- sponsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., la quale, a differenza di quella di cui ai primi due commi, non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussi- stente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda – coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi me- ritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé – mentre non sarebbe suf- ficiente di per sé l'infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate”.
Ebbene, nel caso che occupa, la complessiva condotta processuale dell'attore denota un uso non accorto dello strumento cautelare e del successivo giudizio di merito, avendo la parte attrice promosso l'azione pur in presenza di una decadenza agevolmente conosci- bile alla stregua della disciplina codicistica e dei consolidati approdi giurisprudenziali in materia. Tale condotta, connotata da un apprezzabile deficit di diligenza processuale, integra i presupposti della responsabilità aggravata per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Circa la liquidazione delle spese in caso di condanna per tale forma di responsabilità aggravata, la Corte Costituzionale ha statuito che “L'art. art. 96, terzo comma, del co- dice di procedura civile non contrasta con gli artt. 23 e 25, secondo comma, della Co- stituzione, nella parte in cui – stabilendo che in ogni caso, quando pronuncia sulle spe- se ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata – non prevede l'entità minima e quella massima della somma oggetto della condanna.”
Ed infatti, la somma al cui pagamento il giudice può condannare la parte soccombente in favore della parte vittoriosa ha sufficiente base legale dal momento che la giurispru- denza di legittimità precisato che il rinvio all'equità richiama il criterio di proporzionali- tà secondo il modello offerto dalle tariffe forensi.
Può quindi affermarsi che, ferma restando la discrezionalità del legislatore di calibrare meglio, in aumento o in diminuzione, la sua quantificazione, è comunque rispettata la prescrizione della riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost. Il rinvio all'equità ri- chiama, infatti, il criterio di proporzionalità secondo il modello offerto dalle tariffe fo- rensi.
Ne consegue che la somma equitativamente determinata a tale titolo va rapportata alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa, secondo i parametri delle citate tabelle. (Cfr., Corte Costituzionale, sent. n. 139 del 06/06/2019).
5
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con rife- rimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014 ai valori minimi, tenuto conto del valore della controversia e dell'effettiva attività processuale espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, in composizione monocratica e nella persona del dott. Francesco Persico, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda dell'attore;
2. condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore del CP_2
in persona del sindaco p.t. che liquida in euro 1.700,00 per compensi, oltre rim-
[...] borso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore di parte convenuta dichiaratosi antistatario;
3. condanna, altresì, la parte istante al pagamento dell'importo di euro 1.000,00 ex art. 96 comma 3 c.p.c. in favore di parte convenuta.
Così deciso, si comunichi
In Napoli, il 27.12.2025
Il Giudice
(Dott. Francesco Persico)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZ.DISTACCATA DI ISCHIA
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 221, comma 4,
D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 il Giudice, considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies cpc;
richiamato l'art. 221, comma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 lu- glio 2020, n. 77 che prevede: “il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti puo' presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla co- municazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni.
Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civi- le”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
viste le linee guida adottate in data 28.4.2020 (opzionale); viste le note prodotte;
considerato che parte attrice ha dichiarato (opzionale): considerato che parte convenuta ha dichiarato (opzionale): pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 221, com- ma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA -
1
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del dott. Francesco Persico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 29/2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente
TRA
(C.F. ) in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1
l.r.p.t. della (P.IVA ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
IT Di ME, domiciliato come in atti;
OPPONENTE
E
(P. IVA ), in persona del sindaco p.t., rappresen- Controparte_2 P.IVA_2 tato e difeso dall'avv. Giuseppe Di ME, domiciliato come in atti.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integral- mente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo posta elettronica certificata in da- ta 20.1.2025, il sig. in proprio e in qualità di legale rappresentante Parte_1 della conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli sez. distaccata CP_1 di Ischia, il in persona del sindaco p.t., al fine di proporre opposizione Controparte_2 all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso rispettivamente: l'esecuzione di rilascio ai sensi art. 608 c.p.c. iniziata in data 2.2.2024 e l'esecuzione dell'obbligo di fare, iniziata con lo stesso atto di avviso, consistente nella demolizione di opere edilizie abusive in forza dell'ordinanza di autotutela amministrativa adottata dal ai sensi Controparte_3 dell'art. 823 c.c.
In particolare, parte attrice nei propri scritti rappresentava che i suddetti provvedimenti, adottati dal con l'ordinanza n. 32 del 1.2.2011, avevano ad oggetto CP_2 CP_2
l'area pertinenziale funzionale ed annessa al complesso turistico-residenziale “Hotel La Ninfea” sito in alla “Via Nuova Cartaromana” n. 135 e che, gli stessi, non erano CP_2 mai stati posti in esecuzione dall'ente convenuto prima dell'atto di avviso intervenuto il
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2.2.2024, né tantomeno era stata disposta la notifica di atti interruttivi del termine di prescrizione nel frattempo decorso.
A fondamento dell'opposizione, l'istante deduceva:
-l'improcedibilità dell'esecuzione per il rilascio in quanto iniziata su impulso del procu- ratore di parte convenuta sprovvisto di procura alle liti;
-l'ineseguibilità di tale ordinanza in quanto non costituente titolo eseguibile ai sensi de- gli artt. 608 e 474 c.p.c.;
-l'estinzione dell'ingiunzione di demolizione per effetto della sua attuazione nell'Aprile 2011;
-l'intervenuta prescrizione del titolo esecutivo compiuta il 1.2.2021.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.02.2025, si costituiva in giudi- zio il in persona del sindaco p.t., contestando integralmente la do- Controparte_2 manda attorea poiché inammissibile e infondata, sia in fatto che in diritto.
L'amministrazione convenuta, peraltro, eccepiva che il giudizio di merito non era stato introdotto nel termine indicato dal G.E., di sessanta giorni ma solo il 20.1.2025, dunque tardivamente. L'introduzione del giudizio sarebbe da considerare tardiva, secondo la convenuta anche ritenendo che il termine vada computato dall'ordinanza con cui il col- legio si era pronunciato sul reclamo, il 15.11.2025.
All'udienza del 21.10.2025 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata dall'odierno giudicante all'udienza del 2.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2.Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, la domanda risulta inammissibi- le per le ragioni che seguono.
È opportuno precisare in questa sede, per una migliore cognizione dei fatti di causa, che l'odierno attore aveva già proposto ricorso cautelare ex artt. 615 e ss. c.p.c. avverso l'esecuzione di rilascio ex art. 608 c.p.c. al G.E., ottenendo con ordinanza del 22.9.2025, la sospensione degli effetti dello stesso con compensazione delle spese di lite e fissazione del termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Avverso tale ordinanza pronunciata dal giudice monocratico dott.ssa Maddalena Vene- zia in data 22.9.2024, l'attore aveva proposto reclamo dinanzi al Tribunale di Napoli in composizione collegiale ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c.; detto procedimento si era concluso con una pronuncia di rigetto della domanda dell'attore del 15.11.2024, con condanna alle spese di lite, nonché ulteriore condanna per l'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per “lite temeraria”.
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In via preliminare e assorbente, si fa rilevare che la domanda proposta da parte attrice ai sensi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi è da ritenersi inammissibile, se- condo quanto eccepito dalla convenuta.
Secondo la Cassazione: “Esiste un dibattito in dottrina in merito alla esistenza di una correlazione tra il procedimento di reclamo avverso il provvedimento che abbia con- cesso o negato la sospensione dell'esecuzione e il giudizio di merito e sulle varie, ipotiz- zabili ricadute di tale correlazione. Però, in mancanza di ogni diversa previsione, deve affermarsi che spetta al g.e., all'atto della decisione sulla istanza di sospensione, la fis- sazione alla parte di un termine perentorio per iniziare il giudizio di merito e che, qua- lora questo termine sia stato fissato, la proposizione del reclamo non lo fa venir meno e la parte è tenuto a rispettano a prescindere dall'esito e dalla durata del procedimento di reclamo.” (Cass. Sez. III sent. nr. 8957.2016).
Negli stessi termini si è di recente espressa anche la giurisprudenza di merito (cfr. Tri- bunale di Marsala sent. 11.7.2025).
Con ordinanza del 22.9.2024 il G. E. fissava il termine di 60 giorni per la riassunzione del giudizio di merito. Il giudizio era introdotto solo a gennaio del 2025. Il termine per la sua introduzione era spirato a novembre 2024. Come chiarito dalla giurisprudenza di Cassazione, infatti, la proposizione del reclamo avverso l'ordinanza che accoglie l'istanza di sospensione non sospende il termine (se stabilito) per l'instaurazione del giudizio di merito, se, si ripete, tale termine è fissato dal Giudice.
Il giudizio qui introdotto, poi, è (chiaramente) la prosecuzione del giudizio definito dal G. E. in via cautelare con l'ordinanza del 22.9.2025. Il difensore propone le medesime doglianze avverso la stessa procedura. Peraltro, a riprova di tale circostanza, con l'atto introduttivo l'attore lamenta la loro non compiuta e corretta valutazione in sede cautela- re.
Parimenti, la controdeduzione dell'attore secondo cui il giudizio di merito è indipenden- te da quello cautelare, di tal che lo spirare del termine fissato dal G. E. nel corso di quest'ultimo deve considerarsi privo di efficacia, è smentita dalla giurisprudenza allega- ta.
Le ulteriori questioni ed eccezioni proposte sono da considerarsi assorbite in considera- zione del principio della ragione più liquida.
3.Nel merito, in riferimento alla richiesta di condanna avanzata da parte convenuta al risarcimento del danno per responsabilità aggravata c.d. “lite temeraria”, si ritengono sussistenti nella vicenda in esame i presupposti per la condanna al risarcimento del dan- no ex art. 96 c.p.c. di parte attrice, come liquidato in dispositivo.
Giova rammentare che, in tema di responsabilità processuale aggravata, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto,
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richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento sog- gettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente. (Cfr., Cass. 06.10.2020 n.22588).
Sul punto, con l'ordinanza del 27.10.2023 n. 29831 la Suprema Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “Ricorrono i presupposti di condanna per re- sponsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., la quale, a differenza di quella di cui ai primi due commi, non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussi- stente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda – coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi me- ritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé – mentre non sarebbe suf- ficiente di per sé l'infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate”.
Ebbene, nel caso che occupa, la complessiva condotta processuale dell'attore denota un uso non accorto dello strumento cautelare e del successivo giudizio di merito, avendo la parte attrice promosso l'azione pur in presenza di una decadenza agevolmente conosci- bile alla stregua della disciplina codicistica e dei consolidati approdi giurisprudenziali in materia. Tale condotta, connotata da un apprezzabile deficit di diligenza processuale, integra i presupposti della responsabilità aggravata per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Circa la liquidazione delle spese in caso di condanna per tale forma di responsabilità aggravata, la Corte Costituzionale ha statuito che “L'art. art. 96, terzo comma, del co- dice di procedura civile non contrasta con gli artt. 23 e 25, secondo comma, della Co- stituzione, nella parte in cui – stabilendo che in ogni caso, quando pronuncia sulle spe- se ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata – non prevede l'entità minima e quella massima della somma oggetto della condanna.”
Ed infatti, la somma al cui pagamento il giudice può condannare la parte soccombente in favore della parte vittoriosa ha sufficiente base legale dal momento che la giurispru- denza di legittimità precisato che il rinvio all'equità richiama il criterio di proporzionali- tà secondo il modello offerto dalle tariffe forensi.
Può quindi affermarsi che, ferma restando la discrezionalità del legislatore di calibrare meglio, in aumento o in diminuzione, la sua quantificazione, è comunque rispettata la prescrizione della riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost. Il rinvio all'equità ri- chiama, infatti, il criterio di proporzionalità secondo il modello offerto dalle tariffe fo- rensi.
Ne consegue che la somma equitativamente determinata a tale titolo va rapportata alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa, secondo i parametri delle citate tabelle. (Cfr., Corte Costituzionale, sent. n. 139 del 06/06/2019).
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4.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con rife- rimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014 ai valori minimi, tenuto conto del valore della controversia e dell'effettiva attività processuale espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, in composizione monocratica e nella persona del dott. Francesco Persico, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda dell'attore;
2. condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore del CP_2
in persona del sindaco p.t. che liquida in euro 1.700,00 per compensi, oltre rim-
[...] borso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore di parte convenuta dichiaratosi antistatario;
3. condanna, altresì, la parte istante al pagamento dell'importo di euro 1.000,00 ex art. 96 comma 3 c.p.c. in favore di parte convenuta.
Così deciso, si comunichi
In Napoli, il 27.12.2025
Il Giudice
(Dott. Francesco Persico)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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