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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/09/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7186/2023 (riunito N. R.G. 7361/2023)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, all'esito della discussione, tenutasi nelle forme dell'udienza cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., ratione temporis vigente, la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 7186/2023 (riunita n. r.g. 7361/2023), promossa da: avv. (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ursula Parte_1 Pt_2 C.F._1
Gamberini ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, in Bologna, via Garibaldi n. 3, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTORE - OPPONENTE contro
(c.f. ) e (c.f. CO C.F._2 CP_2
), entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Spallone, Elena Alfieri ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi, in Bologna, via Guelfa n. 5, con indirizzi di posta elettronica certificata: - Email_2 Email_3
CONVENUTI - OPPOSTI
e
MASCAGNI ROMANO
CONVENUTO – OPPOSTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 616 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: come da note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 16.9.2025. pagina 1 di 6 Per parte convenuta opposta: come da note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 17.9.2025.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. NO Gamberini conveniva in giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 616 c.p.c., i sig.ri e NO GN al fine di CO Parte_3 ottenere la revoca e/o la riforma dell'ordinanza pronunciata, dal G.E., in data 18.10.2023, a definizione dell'incidente oppositivo ex art. 615, co. 2, c.p.c., promosso dai debitori esecutati, sig.ri e CO
, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. r.g.e. 407/2021, con la quale era stata Parte_3 dichiarata, in accoglimento dei motivi di opposizione formulati, l'improcedibilità dell'esecuzione per assenza di un valido titolo esecutivo, idoneo a dare ulteriore impulso alla procedura in ragione dell'intervenuta rinuncia agli atti esecutivi del creditore procedente-pignorante. A fondamento della radicata opposizione, l'attore deduceva l'erroneità – oltre che l'abnormità – della decisione adottata, in sede esecutiva, dal G.E. per non aver, questi, a suo dire, ritenuto risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 1453 c.c., il contratto di cessione concluso dall'avv. con il sig. NO GN, padre del debitore, sig. con Parte_1 CO conseguente reviviscenza del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo n. 1883/2015 emesso dal Tribunale di Bologna in data 11.3.2015), da questi azionato nella procedura esecutiva n. r.g.e. 407/2021, con atto di intervento del 10.12.2021. Inoltre, lo stesso, eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della sig.ra in Parte_3 ragione della sua estraneità al rapporto obbligatorio sotteso al titolo esecutivo conseguito dall'avv. ei soli confronti del sig. Parte_1 CO
1.1 – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 23.2.2024, si costituivano, nell'intestato giudizio, i sig.ri e contestando e impugnando tutto quanto ex adverso CO Parte_3 dedotto ed eccepito in quanto inammissibile e/o improcedibile e, comunque, destituito di qualsivoglia fondamento, in fatto e in diritto, insistendo, conseguentemente, per la conferma dell'impugnata ordinanza, con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
1.2 – Disposta la riunione con il connesso giudizio oppositivo (n. r.g. 7361/2023) promosso dal sig. e assegnati i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., ratione temporis vigente, la causa, istruita a CO livello documentale, veniva trattenuta in decisione al termine dell'udienza cartolare odierna - così differita dallo scrivente Giudice, nel frattempo subentrato nella titolarità del procedimento - sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate.
pagina 2 di 6 2.
Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dall'odierno opponente nei confronti della convenuta, sig.ra . Parte_3
Invero, il coniuge non debitore assume le medesime vesti processuali del coniuge esecutato, sicché lo stesso è legittimato a fruire degli identici strumenti di tutela, tra i quali, per l'appunto, il diritto di contestare, tramite l'opposizione all'esecuzione, la pretesa creditoria avversaria. Infatti, la legittimazione all'opposizione del coniuge non debitore presuppone che il pignoramento attinga direttamente il diritto reale di cui egli sia titolare (si veda, in tale senso, Cass. civ., 13.11.2023, n. 31575). Nella specie, la pacifica qualifica della sig.ra quale coniuge e comproprietaria dell'immobile Pt_3 sottoposto ad espropriazione forzata rende, per l'effetto, pienamente ammissibile l'opposizione da quest'ultima promossa. Per converso, deve dirsi condivisibile l'eccezione, sollevata da parte convenuta, di difetto di legittimazione passiva del sig. NO GN in quanto soggetto estraneo al procedimento esecutivo e ai motivi di opposizione formulati dai restanti convenuti nella precedente fase sommaria.
2.1 – Tanto premesso, giova ulteriormente evidenziarsi, quanto ai presunti profili di abnormità, denunciati, in questa sede, da parte attrice relativamente all'ordinanza, qui, impugnata, che nulla vieta al giudice dell'esecuzione, nel corso della fase sommaria, di disporre la chiusura anticipata dell'esecuzione (con conseguente liberazione dei beni dal vincolo del pignoramento) qualora, prendendo spunto dalle contestazioni svolte nel ricorso, riscontri la mancanza delle condizioni formali per la sua prosecuzione. In tale ipotesi, quanto alla proposta opposizione ex art. 615 c.p.c., il giudice dell'esecuzione è comunque tenuto a fissare il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 22033 del 24.10.2011; Cass., sez. 3, sent. n. 22503 del 27.10.2011), il quale ultimo non risente della disposta chiusura della procedura esecutiva (cfr. Cass. sez. 3, sent. n. 1353 del 31.1.2012). Infatti, il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità per il quale, qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo, rispetto alle sole opposizioni agli atti esecutivi mentre rispetto alle opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito, permane l'interesse alla decisione (cfr., tra le altre, Cass. n. 23084/2005, Cass. n. 6546/2011 e Cass. n. 4498/2011) va ribadito anche con riferimento alle ipotesi di chiusura anticipata (o di c.d. estinzione atipica) del processo esecutivo. In questi termini, dunque, va disattesa l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità sollevata dalla difesa dei convenuti.
2.2 – Ciò posto, nel merito delle contestazioni sollevate in questa sede, preme osservarsi come oggetto dell'odierno contendere sia l'accertamento in ordine all'intervenuta risoluzione del contratto di cessione sottoscritto nel marzo 2022 dal sig. NO GN, nella sua veste di cessionario pro soluto del credito originariamente vantato, per compensi professionali, dall'avv. NO Gamberini nei confronti del sig.
CO
A dire di parte attrice, l'accordo in esame si sarebbe risolto di diritto per effetto del mancato adempimento del sig. NO GN ai pagamenti concordati quanto al corrispettivo pattuito di €. 14.700,00.
pagina 3 di 6 Tale circostanza sarebbe, a suo dire, corroborata dalle due e-mail del 7 e 18 luglio 2023 (doc. 7), con le quali l'avv. avrebbe reso edotta controparte della sua facoltà di avvalersi della clausola risolutiva Parte_1 espressa contemplata dall'art. 4 del contratto stipulato. Per converso, parte convenuta contesta tali affermazioni sulla base dell'assunto – fatto proprio dal G.E. nel provvedimento in atti – secondo cui le predette comunicazioni nulla proverebbero in ordine all'intervenuta risoluzione in quanto irrituali e sprovviste di valenza probatoria quanto alla dedotta decadenza del terzo cessionario dal beneficio del termine.
Tali ultime considerazioni appaiono dirimenti ai fini della presente analisi.
Al riguardo, è appena il caso di rammentare che la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che il credito, con tutte le azioni dirette ad ottenerne la realizzazione, si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto del solo consenso espresso, in tale senso, dai contraenti, cedente e cessionario. L'effetto immediatamente traslativo del diritto in capo al cessionario in quanto effetto tipico del negozio di cessione si realizza tanto nell'ipotesi di cessio pro soluto quanto di cessio pro solvendo. L'esclusione di quell'effetto traslativo può esservi solo nel caso in cui, con riguardo alla cessione con funzione di garanzia, dalle clausole del relativo negozio sia desumibile una volontà negoziale delle parti, nel senso che il (creditore) cedente non intenda privarsi della titolarità del credito, ma voglia realizzare soltanto degli effetti minori, quali la mera legittimazione alla riscossione del credito (cfr. Cass. civ., sent. n. 3797 del 16.4.1999). Orbene, una siffatta volontà negoziale è da escludersi nella fattispecie in esame, ove le parti hanno espressamente convenuto la cessione pro soluto del credito dell'avv. Gambarini in favore del sig. NO GN (artt. 1 e 3 del contratto – doc. 4). Pertanto, assodato, nei termini illustrati, il fenomeno successorio dal lato attivo del rapporto obbligatorio, è giocoforza ritenere che l'intervento, spiegato, dall'attore, nell'ambito della procedura esecutiva con atto del 10.12.2021 (doc. 3), non rivestisse più alcun tipo di validità, come correttamente rilevato dal G.E. nell'ordinanza in atti.
2.3 - Ferme le considerazioni che precedono, sono fatti pacifici che:
- in data 26.6.2023, il creditore procedente abbia depositato rinuncia agli atti esecutivi;
- in data 9.8.2023 l'avv. abbia avanzato istanza di surroga, allegando l'intervenuta risoluzione del Parte_1 contratto di cessione. Tuttavia, la prova documentale, fornita da parte attrice, a sostegno delle proprie argomentazioni non può dirsi esaustiva. Infatti, è doveroso evidenziare come le e-mail prodotte in atti, datate rispettivamente 7 e 18 luglio 2023 rechino quale unico destinatario il legale degli odierni convenuti, qui costituiti (doc. 7). Pertanto, nessuna formale comunicazione è stata inoltrata al cessionario, sig. NO GN, non sussistendo tra questi e il legale nominato dai coniugi alcun mandato rappresentativo. Parte_4
Come noto, la clausola risolutiva espressa comporta la caducazione del vincolo negoziale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., comma 2, soltanto qualora la parte interessata, al verificarsi dell'evento, dichiari all'altra parte di volersi avvalere della clausola medesima. Dunque, l'effetto non è automatico, ma rimesso ad una manifestazione di volontà del soggetto nel cui interesse è stata prevista la clausola risolutiva. Ulteriore riprova della peculiarità della clausola risolutiva espressa va individuata nel fatto che “essa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte senza pagina 4 di 6 doverne provare l'importanza e la risoluzione del contratto per il verificarsi del fatto considerato, come in genere la risoluzione per inadempimento, non può dunque essere pronunciata d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiari di volersene avvalere. Differentemente, la risoluzione consensuale, o la sopravvenuta impossibilità della prestazione, che determinano automaticamente il venir meno del contratto, rappresentando fatti oggettivamente estintivi dei diritti nascenti da esso, possono essere accertati d'ufficio dal giudice” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10935 del 11/07/2003, Rv. 564990; nello stesso senso, cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16993 del 01/08/2007, Rv. 600281). In altri termini, mentre la verificazione di un qualsiasi evento idoneo ad incidere sul sinallagma fissato dalle parti (come la scadenza del termine essenziale, ove previsto, o la risoluzione per mutuo dissenso, o l'impossibilità sopravvenuta della prestazione dedotta in contratto), può costituire oggetto di esame anche ufficioso da parte del giudice, ed implica una disamina complessiva del comportamento dei paciscenti, al fine di ricostruire la loro effettiva volontà negoziale e di apprezzare l'incidenza dell'evento di cui sopra sul complessivo regolamento di interessi previsto nel contratto, la clausola risolutiva espressa, al contrario, attribuisce sic et simpliciter ad una delle parti, al verificarsi dell'evento in essa dedotto, il diritto potestativo di procurare la cessazione degli effetti del rapporto negoziale, a prescindere da qualsiasi indagine in relazione all'importanza dell'inadempimento o dell'incidenza del fatto storico verificatosi, o non verificatosi, sull'equilibrio sinallagmatico, sempre che sussista inadempimento alla stregua del criterio della buona fede nell'esecuzione del contratto (su detto principio, cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 8282 del 23/03/2023, Rv. 667427 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23868 del 23/11/2015, Rv. 637690). Proprio in ragione di tale suo peculiare meccanismo di funzionamento, l'art. 1456 c.c., comma 2, prevede la necessità della manifestazione della volontà di avvalersene della parte nel cui interesse essa è posta, escludendo, al contempo, che il giudice possa pronunciare d'ufficio la risoluzione per inadempimento del contratto (Cass. n. 16993/2007; Cass. n. 10935/2003). Pertanto, in difetto di una dichiarazione nei termini illustrati, è da escludersi che si sia prodotto l'effetto risolutivo invocato da parte attrice, con la consequenziale e assorbente considerazione che il diritto di credito, qui, azionato, deve intendersi ancora in capo al cessionario, sig. NO GN. Tanto basta, dunque, per ritenere l'opposizione promossa non meritevole di accoglimento.
3.
Le spese seguono la soccombenza in applicazione della regola generale di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate, in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, con una riduzione del compenso spettante per la fase istruttoria in ragione della natura documentale della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da vv. nei confronti di , Parte_1 Pt_2 CO CP_2
e MASCAGNI ROMANO, ogni altra istanza, eccezione e domanda, disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la carenza di legittimazione passiva di MASCAGNI ROMANO;
pagina 5 di 6 2. rigetta l'opposizione;
3. condanna parte attrice opponente al pagamento, in favore dei convenuti, e CO
, delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 4.000,00, oltre 15% rimborso CP_2 spese generali, iva e cpa, come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Modena, 18 settembre 2025
Il Giudice
Giulia Lucchi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, all'esito della discussione, tenutasi nelle forme dell'udienza cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., ratione temporis vigente, la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 7186/2023 (riunita n. r.g. 7361/2023), promossa da: avv. (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ursula Parte_1 Pt_2 C.F._1
Gamberini ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, in Bologna, via Garibaldi n. 3, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTORE - OPPONENTE contro
(c.f. ) e (c.f. CO C.F._2 CP_2
), entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Spallone, Elena Alfieri ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi, in Bologna, via Guelfa n. 5, con indirizzi di posta elettronica certificata: - Email_2 Email_3
CONVENUTI - OPPOSTI
e
MASCAGNI ROMANO
CONVENUTO – OPPOSTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 616 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: come da note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 16.9.2025. pagina 1 di 6 Per parte convenuta opposta: come da note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 17.9.2025.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. NO Gamberini conveniva in giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 616 c.p.c., i sig.ri e NO GN al fine di CO Parte_3 ottenere la revoca e/o la riforma dell'ordinanza pronunciata, dal G.E., in data 18.10.2023, a definizione dell'incidente oppositivo ex art. 615, co. 2, c.p.c., promosso dai debitori esecutati, sig.ri e CO
, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. r.g.e. 407/2021, con la quale era stata Parte_3 dichiarata, in accoglimento dei motivi di opposizione formulati, l'improcedibilità dell'esecuzione per assenza di un valido titolo esecutivo, idoneo a dare ulteriore impulso alla procedura in ragione dell'intervenuta rinuncia agli atti esecutivi del creditore procedente-pignorante. A fondamento della radicata opposizione, l'attore deduceva l'erroneità – oltre che l'abnormità – della decisione adottata, in sede esecutiva, dal G.E. per non aver, questi, a suo dire, ritenuto risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 1453 c.c., il contratto di cessione concluso dall'avv. con il sig. NO GN, padre del debitore, sig. con Parte_1 CO conseguente reviviscenza del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo n. 1883/2015 emesso dal Tribunale di Bologna in data 11.3.2015), da questi azionato nella procedura esecutiva n. r.g.e. 407/2021, con atto di intervento del 10.12.2021. Inoltre, lo stesso, eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della sig.ra in Parte_3 ragione della sua estraneità al rapporto obbligatorio sotteso al titolo esecutivo conseguito dall'avv. ei soli confronti del sig. Parte_1 CO
1.1 – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 23.2.2024, si costituivano, nell'intestato giudizio, i sig.ri e contestando e impugnando tutto quanto ex adverso CO Parte_3 dedotto ed eccepito in quanto inammissibile e/o improcedibile e, comunque, destituito di qualsivoglia fondamento, in fatto e in diritto, insistendo, conseguentemente, per la conferma dell'impugnata ordinanza, con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
1.2 – Disposta la riunione con il connesso giudizio oppositivo (n. r.g. 7361/2023) promosso dal sig. e assegnati i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., ratione temporis vigente, la causa, istruita a CO livello documentale, veniva trattenuta in decisione al termine dell'udienza cartolare odierna - così differita dallo scrivente Giudice, nel frattempo subentrato nella titolarità del procedimento - sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate.
pagina 2 di 6 2.
Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dall'odierno opponente nei confronti della convenuta, sig.ra . Parte_3
Invero, il coniuge non debitore assume le medesime vesti processuali del coniuge esecutato, sicché lo stesso è legittimato a fruire degli identici strumenti di tutela, tra i quali, per l'appunto, il diritto di contestare, tramite l'opposizione all'esecuzione, la pretesa creditoria avversaria. Infatti, la legittimazione all'opposizione del coniuge non debitore presuppone che il pignoramento attinga direttamente il diritto reale di cui egli sia titolare (si veda, in tale senso, Cass. civ., 13.11.2023, n. 31575). Nella specie, la pacifica qualifica della sig.ra quale coniuge e comproprietaria dell'immobile Pt_3 sottoposto ad espropriazione forzata rende, per l'effetto, pienamente ammissibile l'opposizione da quest'ultima promossa. Per converso, deve dirsi condivisibile l'eccezione, sollevata da parte convenuta, di difetto di legittimazione passiva del sig. NO GN in quanto soggetto estraneo al procedimento esecutivo e ai motivi di opposizione formulati dai restanti convenuti nella precedente fase sommaria.
2.1 – Tanto premesso, giova ulteriormente evidenziarsi, quanto ai presunti profili di abnormità, denunciati, in questa sede, da parte attrice relativamente all'ordinanza, qui, impugnata, che nulla vieta al giudice dell'esecuzione, nel corso della fase sommaria, di disporre la chiusura anticipata dell'esecuzione (con conseguente liberazione dei beni dal vincolo del pignoramento) qualora, prendendo spunto dalle contestazioni svolte nel ricorso, riscontri la mancanza delle condizioni formali per la sua prosecuzione. In tale ipotesi, quanto alla proposta opposizione ex art. 615 c.p.c., il giudice dell'esecuzione è comunque tenuto a fissare il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 22033 del 24.10.2011; Cass., sez. 3, sent. n. 22503 del 27.10.2011), il quale ultimo non risente della disposta chiusura della procedura esecutiva (cfr. Cass. sez. 3, sent. n. 1353 del 31.1.2012). Infatti, il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità per il quale, qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo, rispetto alle sole opposizioni agli atti esecutivi mentre rispetto alle opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito, permane l'interesse alla decisione (cfr., tra le altre, Cass. n. 23084/2005, Cass. n. 6546/2011 e Cass. n. 4498/2011) va ribadito anche con riferimento alle ipotesi di chiusura anticipata (o di c.d. estinzione atipica) del processo esecutivo. In questi termini, dunque, va disattesa l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità sollevata dalla difesa dei convenuti.
2.2 – Ciò posto, nel merito delle contestazioni sollevate in questa sede, preme osservarsi come oggetto dell'odierno contendere sia l'accertamento in ordine all'intervenuta risoluzione del contratto di cessione sottoscritto nel marzo 2022 dal sig. NO GN, nella sua veste di cessionario pro soluto del credito originariamente vantato, per compensi professionali, dall'avv. NO Gamberini nei confronti del sig.
CO
A dire di parte attrice, l'accordo in esame si sarebbe risolto di diritto per effetto del mancato adempimento del sig. NO GN ai pagamenti concordati quanto al corrispettivo pattuito di €. 14.700,00.
pagina 3 di 6 Tale circostanza sarebbe, a suo dire, corroborata dalle due e-mail del 7 e 18 luglio 2023 (doc. 7), con le quali l'avv. avrebbe reso edotta controparte della sua facoltà di avvalersi della clausola risolutiva Parte_1 espressa contemplata dall'art. 4 del contratto stipulato. Per converso, parte convenuta contesta tali affermazioni sulla base dell'assunto – fatto proprio dal G.E. nel provvedimento in atti – secondo cui le predette comunicazioni nulla proverebbero in ordine all'intervenuta risoluzione in quanto irrituali e sprovviste di valenza probatoria quanto alla dedotta decadenza del terzo cessionario dal beneficio del termine.
Tali ultime considerazioni appaiono dirimenti ai fini della presente analisi.
Al riguardo, è appena il caso di rammentare che la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che il credito, con tutte le azioni dirette ad ottenerne la realizzazione, si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto del solo consenso espresso, in tale senso, dai contraenti, cedente e cessionario. L'effetto immediatamente traslativo del diritto in capo al cessionario in quanto effetto tipico del negozio di cessione si realizza tanto nell'ipotesi di cessio pro soluto quanto di cessio pro solvendo. L'esclusione di quell'effetto traslativo può esservi solo nel caso in cui, con riguardo alla cessione con funzione di garanzia, dalle clausole del relativo negozio sia desumibile una volontà negoziale delle parti, nel senso che il (creditore) cedente non intenda privarsi della titolarità del credito, ma voglia realizzare soltanto degli effetti minori, quali la mera legittimazione alla riscossione del credito (cfr. Cass. civ., sent. n. 3797 del 16.4.1999). Orbene, una siffatta volontà negoziale è da escludersi nella fattispecie in esame, ove le parti hanno espressamente convenuto la cessione pro soluto del credito dell'avv. Gambarini in favore del sig. NO GN (artt. 1 e 3 del contratto – doc. 4). Pertanto, assodato, nei termini illustrati, il fenomeno successorio dal lato attivo del rapporto obbligatorio, è giocoforza ritenere che l'intervento, spiegato, dall'attore, nell'ambito della procedura esecutiva con atto del 10.12.2021 (doc. 3), non rivestisse più alcun tipo di validità, come correttamente rilevato dal G.E. nell'ordinanza in atti.
2.3 - Ferme le considerazioni che precedono, sono fatti pacifici che:
- in data 26.6.2023, il creditore procedente abbia depositato rinuncia agli atti esecutivi;
- in data 9.8.2023 l'avv. abbia avanzato istanza di surroga, allegando l'intervenuta risoluzione del Parte_1 contratto di cessione. Tuttavia, la prova documentale, fornita da parte attrice, a sostegno delle proprie argomentazioni non può dirsi esaustiva. Infatti, è doveroso evidenziare come le e-mail prodotte in atti, datate rispettivamente 7 e 18 luglio 2023 rechino quale unico destinatario il legale degli odierni convenuti, qui costituiti (doc. 7). Pertanto, nessuna formale comunicazione è stata inoltrata al cessionario, sig. NO GN, non sussistendo tra questi e il legale nominato dai coniugi alcun mandato rappresentativo. Parte_4
Come noto, la clausola risolutiva espressa comporta la caducazione del vincolo negoziale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., comma 2, soltanto qualora la parte interessata, al verificarsi dell'evento, dichiari all'altra parte di volersi avvalere della clausola medesima. Dunque, l'effetto non è automatico, ma rimesso ad una manifestazione di volontà del soggetto nel cui interesse è stata prevista la clausola risolutiva. Ulteriore riprova della peculiarità della clausola risolutiva espressa va individuata nel fatto che “essa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte senza pagina 4 di 6 doverne provare l'importanza e la risoluzione del contratto per il verificarsi del fatto considerato, come in genere la risoluzione per inadempimento, non può dunque essere pronunciata d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiari di volersene avvalere. Differentemente, la risoluzione consensuale, o la sopravvenuta impossibilità della prestazione, che determinano automaticamente il venir meno del contratto, rappresentando fatti oggettivamente estintivi dei diritti nascenti da esso, possono essere accertati d'ufficio dal giudice” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10935 del 11/07/2003, Rv. 564990; nello stesso senso, cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16993 del 01/08/2007, Rv. 600281). In altri termini, mentre la verificazione di un qualsiasi evento idoneo ad incidere sul sinallagma fissato dalle parti (come la scadenza del termine essenziale, ove previsto, o la risoluzione per mutuo dissenso, o l'impossibilità sopravvenuta della prestazione dedotta in contratto), può costituire oggetto di esame anche ufficioso da parte del giudice, ed implica una disamina complessiva del comportamento dei paciscenti, al fine di ricostruire la loro effettiva volontà negoziale e di apprezzare l'incidenza dell'evento di cui sopra sul complessivo regolamento di interessi previsto nel contratto, la clausola risolutiva espressa, al contrario, attribuisce sic et simpliciter ad una delle parti, al verificarsi dell'evento in essa dedotto, il diritto potestativo di procurare la cessazione degli effetti del rapporto negoziale, a prescindere da qualsiasi indagine in relazione all'importanza dell'inadempimento o dell'incidenza del fatto storico verificatosi, o non verificatosi, sull'equilibrio sinallagmatico, sempre che sussista inadempimento alla stregua del criterio della buona fede nell'esecuzione del contratto (su detto principio, cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 8282 del 23/03/2023, Rv. 667427 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23868 del 23/11/2015, Rv. 637690). Proprio in ragione di tale suo peculiare meccanismo di funzionamento, l'art. 1456 c.c., comma 2, prevede la necessità della manifestazione della volontà di avvalersene della parte nel cui interesse essa è posta, escludendo, al contempo, che il giudice possa pronunciare d'ufficio la risoluzione per inadempimento del contratto (Cass. n. 16993/2007; Cass. n. 10935/2003). Pertanto, in difetto di una dichiarazione nei termini illustrati, è da escludersi che si sia prodotto l'effetto risolutivo invocato da parte attrice, con la consequenziale e assorbente considerazione che il diritto di credito, qui, azionato, deve intendersi ancora in capo al cessionario, sig. NO GN. Tanto basta, dunque, per ritenere l'opposizione promossa non meritevole di accoglimento.
3.
Le spese seguono la soccombenza in applicazione della regola generale di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate, in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, con una riduzione del compenso spettante per la fase istruttoria in ragione della natura documentale della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da vv. nei confronti di , Parte_1 Pt_2 CO CP_2
e MASCAGNI ROMANO, ogni altra istanza, eccezione e domanda, disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la carenza di legittimazione passiva di MASCAGNI ROMANO;
pagina 5 di 6 2. rigetta l'opposizione;
3. condanna parte attrice opponente al pagamento, in favore dei convenuti, e CO
, delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 4.000,00, oltre 15% rimborso CP_2 spese generali, iva e cpa, come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Modena, 18 settembre 2025
Il Giudice
Giulia Lucchi
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