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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/09/2025, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio e con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9390/2022 RG discussa all'udienza del 09/09/2025 promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. SCARPELLO Parte_1
VINCENZO
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale rappresentando che:
Il sig. è titolare di una ditta artigiana di lavorazione marmi e pietra, corrente in Soleto (LE) alla Pt_1 via case sparse, snc.
- Il medesimo risulta iscritto, a seguito di domanda di riduzione della Contribuzione accolta in data
12.02.2015, presso nella Gestione Artigiani, avendo i requisiti soggettivi ed oggettivi per CP_2 fruire della contribuzione agevolata ai sensi della L. n. 190/14;
- Che in data 04.02.2020 riceveva provvedimento di revoca della medesima agevolazione, con comunicazione non motivata, che retroattivamente iscriveva il contribuente alla contribuzione ordinaria, con conseguente richiesta della contribuzione, a detta di ancora dovuta;
CP_1
1 - A seguito di colloqui telefonici con l'Ufficio di il sig. era edotto del fatto che l'istruttoria CP_2 Pt_1 concessiva dell'agevolazione risultava essere carente di un requisito formale, ovvero la mancata presentazione per l'anno 2015 del Modello dichiarativo dei redditi all'Agenzia delle Entrate, che aveva comunicato ad tale circostanza di fatto;
CP_1
- Il medesimo Ufficio asseverava che la presentazione tardiva del modello dichiarativo avrebbe sanato CP_1 la propria posizione previdenziale, potendo fruire del beneficio della contribuzione agevolata;
- Immediatamente il contribuente, tramite il proprio Dottore Commercialista, si attivava a presentare il modello UNICO 2016 per l'anno 2015 al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, con comunicazione di data 10.07.2020;
- Dalla consultazione del proprio Cassetto fiscale, alla data della comunicazione, la Dichiarazione risultava essere “Pervenuta”, ma non “liquidata”;
- Con PEC del 30/07/2020 il sig. sempre per tramite del proprio Commercialista, Pt_1 sollecitava Agenzia delle Entrate a definire la pratica di Dichiarazione, avendo assolto ogni obbligo formale dichiarativo, gravando in capo all'Ufficio Fiscale non soltanto l'Onere di definire l'istruttoria, ma soprattutto quello di comunicare ad l'avvenuta presentazione del Modello dichiarativo, secondo quel principio di CP_1 comunicazione tra Uffici ed Enti che è alla base del Buon Funzionamento della P.A., ormai ventennalmente normato, e la cui inosservanza è tra l'altro stata all'origine della situazione fin qui descritta;
- In data 14.09.2020, il Dottore commercialista del sig. tramite cassetto Persona_1 Pt_1 previdenziale, comunicava ad l'avvenuta trasmissione telematica del modello dichiarativo, CP_1 chiedendo la revoca del provvedimento del 04.02.2020, ma in pari data l' laconicamente Parte_2 replicava che ai fini della revoca, requisito istruttorio formale indefettibile ai fini dell'ottenimento dell'Agevolazione sarebbe stata la liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate della dichiarazione;
- In data 15.09.2020 il dott. richiedeva per lo meno la sospensione della contribuzione fissa, Per_1 ottenendo da l'ennesimo diniego;
CP_1
- In data 16.09.2020, il dott. evidenziava non solo l'impossibilità del sig. ad Per_1 Pt_1 affrontare nell'immediato gli importi richiesti, rappresentando la necessità di una sospensione dei medesimi in attesa che Agenzia delle Entrate effettuasse l'acquisizione della Dichiarazione, ma a tale istanza replicava che, non essendo imputabile allo stesso Ente previdenziale la mancata presentazione del CP_1
2 modello dichiarativo, non era possibile sospendere la richiesta del pagamento, che tuttavia sarebbe stato bloccato quanto all'esecuzione forzata in ragione della normativa COVID;
- In data 21.09.2020, sempre per tramite del Cassetto previdenziale, il Dott. inviava una formale Per_1 ulteriore comunicazione, in cui evidenziava la circostanza che, come la mancata presentazione nei termini del Modello Unico 2016 non fosse imputabile all'Ente, allo stesso modo non era imputabile al contribuente il ritardo con cui Agenzia delle Entrate non procedeva a liquidazione della
Dichiarazione presentata in data 10.07.2020, e pertanto insisteva nella richiesta di ricalcolo del prospetto contributivo del ricorrente;
- In data 29.09.2020 il dott. sollecitava codesto spett.le Istituto a fornire per lo meno una risposta Per_1 ai suoi rilievi ed alla sua ISTANZA FORMALE;
- Alla data del 09.02.2021 l'estratto della situazione debitoria del sottoscritto videnziava Parte_1 un debito residuo dei confronti di di ben 8.364,00, derivante dal mancato passaggio istruttorio da CP_1 parte di agenzia delle Entrate;
- In data 30.04.2021 la consultazione del cassetto previdenziale del sig. faceva ben sperare Pt_1 circa l'accoglimento dei ripetuti solleciti, essendosi i calcoli ricondotti alla misura agevolativa richiesta;
-
Inopinatamente, in data 21.05.2021 rispondeva, con oltre 8 mesi di ritardo all'istanza del CP_1
21.09.2020, evidenziando il fatto che la Dichiarazione n. 19104748112 del 10 luglio 2020 non risultava essere ancora liquidata, e pertanto non si sarebbe potuta ricalcolare la contribuzione residua nella misura dell'agevolazione prevista dalla L. 190/14;
- Avverso tale ingiusto provvedimento il sig. ricorreva amministrativamente, presentando in Pt_1 data 04.06.2021 istanza di autotutela e contestuale ricorso le cui ragioni di merito e di diritto sono integralmente riportate nel presente atto e che si allega in ALL. n.2, con cui chiedeva, per lo meno, la sospensione del pagamento degli ingenti arretrati, in attesa che Agenzia delle Entrate ultimasse l'istruttoria amministrativa relativa alla verifica dei requisiti richiesti dal regime agevolativo;
- Si riporta l'intero carteggio intercorso con in ALL. n.3 dove si suffraga CP_1 incontrovertibilmente la pregressa situazione fattuale e la sostanziale estraneità del contribuente alla mancata liquidazione della dichiarazione fiscale resa il 10 luglio 2020;
- A seguito del ricorso procedeva all'istruttoria amministrativa, e, su sollecitazione del CP_2
Commercialista del sig. dott. in data 08 luglio 2021 notificava provvedimento di Pt_1 Per_1 diniego di autotutela (copia in ALL. n.4), con cui in persona del Direttore della Sede dott. CP_2
3 disponeva la conferma del Provvedimento di diniego dell'agevolazione con la seguente Persona_2 motivazione che integralmente si riporta: “La mera trasmissione della dichiarazione integrativa, presentata in data 10.07.2020 alla competente Agenzia delle Entrate, non consente all'istituto e nel caso specifico all'ufficio, che si occupa dei contributi per la gestione previdenziale dei commercianti, di adottare alcun provvedimento di ripristino del regime agevolato, atteso che tale dichiarazione deve essere prima liquidata ed accolta integralmente dalla Amministrazione finanziaria, l'unica competente in materia di verifica della sussistenza dei requisiti previsti”.
Ha pertanto contestato l'avviso di addebito n. 359 2022 0001866347000 notificato in data
05.08.2022 emesso sulla base dei predetti presupposti di fatto.
Ritiene che la presentazione di modello Unico tardivo sarebbe ugualmente ostativo al recupero delle agevolazioni.
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_1
Al riguardo il ricorso è infondato.
Va ribadito come parte ricorrente la presentazione di regolare e validata dichiarazione fiscale sia presupposto per il mantenimento delle agevolazioni richieste. Nondimeno, non appare neppure possibile valutare incidentalmente la posizione del ricorrente.
Le agevolazioni richieste (e revocate) sono previste dall'art. 190/2014 comma 54 e cc da 76 ad 84. Tali norme prevedono specifici requisiti soggettivi per la fruizione degli incentivi in questione.
Tuttavia, non può non rilevarsi come il ricorso non menzioni espressamente i dati fattuali rilevanti ai fini della normativa (in particolare il citato comma 54). Questa circostanza determina una mancata allegazione in fatto che non consente valutazioni incidentali.
Ulteriormente, la mancata risposta dell'Agenzia delle Entrate non appare sindacabile in questa sede (e sempre ritenendo che un'allegazione documentale possa integrare una carente allegazione fattuale in ricorso;
in senso contrario, Cass. 3022/2018: restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) l'individuazione, tra le varie
4 produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo).
Deve quindi concludersi come il ricorso sia infondato per carente liquidazione della dichiarazione del modello Unico. Parimenti, non può procedersi a valutazione incidentale in quanto mancano le allegazioni in ricorso sui requisiti del citato comma 54. La liquidazione del modello UNICO deve quindi intendersi come elemento costitutivo della pretesa. Il Cont ritardo di non può di contro ritenersi ostativo alla decisione della controversia.
Il ricorso va quindi rigettato. La novità e peculiarità della questione determina la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice,
visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9390/2022, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Lecce, 09/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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