Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00582/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01424/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1424 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Kaoutar Badrane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS- sull’istanza di rinnovo della carta di soggiorno per motivi familiari presentata dal ricorrente, nonché per la condanna della stessa Amministrazione a concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Questura di -OMISSIS-;
Vista la dichiarazione resa all’udienza dell’11 marzo 2026 con la quale il ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. DR De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di -OMISSIS- sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata nel mese di giugno del 2023.
2. Lo stesso ricorrente, già affidato ai Servizi sociali del Comune di-OMISSIS- con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di -OMISSIS- in data 15 marzo 2023, riferisce in fatto:
- di aver presentato un’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno «per motivi familiari» alla Questura di -OMISSIS- e, a seguito del trasferimento presso il territorio vicentino, alla Questura di -OMISSIS-;
- che la Questura di -OMISSIS- in data 10 luglio 2024 ha comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza, rappresentando la mancanza del parere del Comitato per i Minori Stranieri (oggi Direzione Generale Immigrazione – Area Minori) previsto dall’art. 32 d.lgs. n. 286/1998;
- che il predetto parere, una volta rilasciato, veniva trasmesso unitamente alla relazione della comunità ospitante del minore e alla nota dei Servizi sociali del 19 novembre 2024 alla Questura di -OMISSIS- mediante PEC del 31 ottobre 2024, successivamente reiterata in data 9 luglio 2025;
- che, ciò nondimeno, l’Amministrazione non ha provveduto all’adozione di un provvedimento espresso, né ha fornito un riscontro all’istanza, pur essendo decorso il termine di legge per la conclusione del procedimento, fissato in novanta giorni ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 5 del d.P.R. n. 394 del 1999.
3. Il ricorrente ha, quindi, chiesto di accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento e di ordinare all’Amministrazione intimata di provvedere sull’istanza di rinnovo della carta di soggiorno «per motivi familiari».
4. Con istanza di rettifica depositata in data 6 agosto 2025, il difensore del ricorrente ha segnalato che, per mero errore materiale, nel ricorso introduttivo è stato erroneamente indicato come oggetto del giudizio il rinnovo della carta di soggiorno «per motivi familiari» , anziché, più correttamente, il rinnovo del permesso di soggiorno «per motivi di lavoro subordinato» .
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con atto di mera forma del 20 agosto 2025, chiedendo il rigetto del ricorso.
6. All’esito della camera di consiglio del 14 gennaio 2026, fissata a seguito di rinvio, questo Tribunale con l’ordinanza n. 98/2026 ha disposto a carico della Questura di -OMISSIS- l’acquisizione di una relazione istruttoria corredata da idonea documentazione, recante puntuali chiarimenti in ordine: A) « alla natura dell’istanza presentata dal ricorrente nel giugno del 2023, specificando se la stessa sia stata qualificata e trattata come istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ovvero per motivi familiari (carta di soggiorno familiare UE)» ; B) «allo stato attuale del procedimento amministrativo alla luce del parere del Comitato per i minori stranieri rilasciato in data 18 dicembre 2025 e depositato in data 23 dicembre 2025, nonché delle eventuali attività istruttorie ancora pendenti o già espletate e dell’eventuale adozione di determinazioni conclusive».
7. L’Amministrazione resistente in data 30 gennaio 2026 ha adempiuto all’incombente istruttorio, versando in atti il parere del Comitato dei Minori e la nota del 26 gennaio 2026 con cui ha documentato che: A) l’istanza inviata tramite Kit postale in data 22 giugno 2023 ha per oggetto il permesso di soggiorno «per motivi di lavoro subordinato» ; B) a seguito del parere favorevole del Comitato dei Minori è stato rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato valido per due anni con scadenza al 29 gennaio 2028.
8. Alla camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il difensore del ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere, tenuto conto della comunicazione depositata in atti dall’Amministrazione che ha attestato l’avvenuto rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La causa è passata quindi in decisione.
9. Il Collegio, alla luce della documentazione versata in atti e della dichiarazione resa in udienza dal difensore del ricorrente, non può che prendere atto della conclusione del procedimento in senso favorevole al ricorrente medesimo che ha ottenuto il rilascio del titolo di soggiorno richiesto.
Dev’essere, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere per effetto della soddisfazione integrale della pretesa fatta valere in giudizio dal ricorrente, ottenuta - però - solo a seguito della proposizione del presente ricorso.
10. Per tale ultima ragione, le spese di lite, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
LO DO, Presidente
DR De Col, Consigliere, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR De Col | LO DO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.