CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 2, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NA ANTONINO, IU monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 478/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Chieti - Corso Marrucino 90 66100 Chieti CH
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03220220007178863502 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 430/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: estinzione del giudizio per cessata materia del contendere
Resistente/Appellato: idem
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nato il [...] a [...] ed ivi residente, con ricorso del 30 maggio 2024 ha promosso azione contenziosa ai fini della declaratoria di nullità ovvero dell'annullamento per illegittimità, previa sospensione, della cartella di pagamento n. 03220220007178863502 notificata in data 02.04.2024 portante intimazione di € 2.207,88 relativamente ad IMU dei periodi 2012, 2014 e 2015 per immobili situati in Castel di Sangro, oltre IMU e TASI per altri immobili situati in Rosciano, oltre sanzioni, interessi di mora e spese di notifica.
Deduceva di essere erede, insieme al fratello Nominativo_1, di Nominativo_2, deceduto il 25.03.2015, già proprietario degli immobili assoggettati a tassazione.
Precisava in fatto che gli immobili situati in Castel di Sangro, fin dalla data del 19 maggio 1983 erano stati venduti alla M.I.C. s.r.l. da ciò inferendo difetto del presupposto di imposta.
In diritto eccepiva, in primis, la nullità assoluta ed insanabile della notifica della cartella in quanto eseguita personalmente ad ogni singolo erede presso il proprio domicilio e non invece, come previsto dall'art. 65 del
D.P.R. 600/1973, impersonalmente e collettivamente agli eredi presso l'ultimo domicilio del de cuius.
In secondo luogo faceva rilevare la intervenuta decadenza della Agenzia dal potere di riscossione e dalla conseguente azione esecutiva ed infine evidenziava la annullabilità della cartella per violazione degli artt. 752 e 1295 cod. civ. in quanto la Agenzia non aveva considerato che la eredità di Nominativo_2 era stata accettata dai suoi eredi con beneficio di inventario, ognuno per la quota della metà e non invece per l'intero. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso con spese vinte.
Nella udienza del 27.11.2024 la Corte, accogliendo l'istanza del ricorrente, ha disposto la sospensione della cartella rinviando, per la trattazione, alla udienza del 9 aprile 2025.
Si è costituita nel frattempo la Agenzia Riscossione con deposito di controdeduzioni del 18 marzo 2025 ed ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva iscrizione a ruolo.
Nella udienza del 9 aprile 2025 Ivi il difensore del ricorrente ha chiesto un rinvio onde verificare il contenuto del provvedimento di sgravio dei ruoli esecutivi e la Corte ha differito la trattazione alla udienza del giorno
11 giugno 2025 nella quale, atteso il deposito della istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere redatta dai difensori del ricorrente in data 10 giugno 2025, con la produzione della contestuale quietanza di pagamento per € 945,25, il funzionario della Agenzia presente in udienza ha chiesto termine per formalizzare la adesione dell'Ufficio e la trattazione è stata infine rinviata alla udienza del 22 ottobre
2025 nella quale, sulle concordi conclusioni delle parti in ordine alla cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio, la controversia è stata trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla scorta della documentazione acquisita in giudizio, in particolare preso atto del completo discarico dei ruoli relativi all'IMU 2012, 2014 e 2015 per gli immobili situati in Castel di Sangro e della produzione, da parte della ricorrente, dell'avvenuto pagamento del residuo pari ad € 945,25, va senz'altro dichiarata la estinzione del giudizio essendo cessata la materia contenziosa e le spese sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Chieti, in composizione Monocratica, definitivamente decidendo sul ricorso n. 478/r.g.r. promosso da Ricorrente_1
contro
Agenzia Riscossione di Chieti, dichiara cessata la materia del contendere compensando le spese di giudizio tra le parti. Chieti 22 ottobre 2025.
Il IU TO
Natarella
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 2, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NA ANTONINO, IU monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 478/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Chieti - Corso Marrucino 90 66100 Chieti CH
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03220220007178863502 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 430/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: estinzione del giudizio per cessata materia del contendere
Resistente/Appellato: idem
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nato il [...] a [...] ed ivi residente, con ricorso del 30 maggio 2024 ha promosso azione contenziosa ai fini della declaratoria di nullità ovvero dell'annullamento per illegittimità, previa sospensione, della cartella di pagamento n. 03220220007178863502 notificata in data 02.04.2024 portante intimazione di € 2.207,88 relativamente ad IMU dei periodi 2012, 2014 e 2015 per immobili situati in Castel di Sangro, oltre IMU e TASI per altri immobili situati in Rosciano, oltre sanzioni, interessi di mora e spese di notifica.
Deduceva di essere erede, insieme al fratello Nominativo_1, di Nominativo_2, deceduto il 25.03.2015, già proprietario degli immobili assoggettati a tassazione.
Precisava in fatto che gli immobili situati in Castel di Sangro, fin dalla data del 19 maggio 1983 erano stati venduti alla M.I.C. s.r.l. da ciò inferendo difetto del presupposto di imposta.
In diritto eccepiva, in primis, la nullità assoluta ed insanabile della notifica della cartella in quanto eseguita personalmente ad ogni singolo erede presso il proprio domicilio e non invece, come previsto dall'art. 65 del
D.P.R. 600/1973, impersonalmente e collettivamente agli eredi presso l'ultimo domicilio del de cuius.
In secondo luogo faceva rilevare la intervenuta decadenza della Agenzia dal potere di riscossione e dalla conseguente azione esecutiva ed infine evidenziava la annullabilità della cartella per violazione degli artt. 752 e 1295 cod. civ. in quanto la Agenzia non aveva considerato che la eredità di Nominativo_2 era stata accettata dai suoi eredi con beneficio di inventario, ognuno per la quota della metà e non invece per l'intero. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso con spese vinte.
Nella udienza del 27.11.2024 la Corte, accogliendo l'istanza del ricorrente, ha disposto la sospensione della cartella rinviando, per la trattazione, alla udienza del 9 aprile 2025.
Si è costituita nel frattempo la Agenzia Riscossione con deposito di controdeduzioni del 18 marzo 2025 ed ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardiva iscrizione a ruolo.
Nella udienza del 9 aprile 2025 Ivi il difensore del ricorrente ha chiesto un rinvio onde verificare il contenuto del provvedimento di sgravio dei ruoli esecutivi e la Corte ha differito la trattazione alla udienza del giorno
11 giugno 2025 nella quale, atteso il deposito della istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere redatta dai difensori del ricorrente in data 10 giugno 2025, con la produzione della contestuale quietanza di pagamento per € 945,25, il funzionario della Agenzia presente in udienza ha chiesto termine per formalizzare la adesione dell'Ufficio e la trattazione è stata infine rinviata alla udienza del 22 ottobre
2025 nella quale, sulle concordi conclusioni delle parti in ordine alla cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio, la controversia è stata trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla scorta della documentazione acquisita in giudizio, in particolare preso atto del completo discarico dei ruoli relativi all'IMU 2012, 2014 e 2015 per gli immobili situati in Castel di Sangro e della produzione, da parte della ricorrente, dell'avvenuto pagamento del residuo pari ad € 945,25, va senz'altro dichiarata la estinzione del giudizio essendo cessata la materia contenziosa e le spese sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Chieti, in composizione Monocratica, definitivamente decidendo sul ricorso n. 478/r.g.r. promosso da Ricorrente_1
contro
Agenzia Riscossione di Chieti, dichiara cessata la materia del contendere compensando le spese di giudizio tra le parti. Chieti 22 ottobre 2025.
Il IU TO
Natarella