Art. 16.
Il terzo comma dell'articolo 65 e' sostituito dal seguente:
"Per l'avanzamento ai gradi di tenente generale e di maggior generale ispettore sono sottoposti a valutazione, rispettivamente, tutti i maggiori generali ispettori e tutti i colonnelli che abbiano i requisiti indicati nel presente titolo".
Il terzo comma dell'articolo 65 e' sostituito dal seguente:
"Per l'avanzamento ai gradi di tenente generale e di maggior generale ispettore sono sottoposti a valutazione, rispettivamente, tutti i maggiori generali ispettori e tutti i colonnelli che abbiano i requisiti indicati nel presente titolo".