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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/09/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 968/2019 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott.ssa Anna Maria Raschellà (Consigliere)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 968/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto responsabilità professionale, vertente tra:
(codice fiscale: ), nato a [...], ora Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ), il 1°.10.1944, residente a [...], rappresentato e difeso, come da procura alle liti posta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto di citazione in appello, dall'avv. Chiara Pollicino, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, sito a Messina, in viale Italia, n. 79, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
Appellante
e
(codice fiscale: ), avvocato, nato a [...] CP_1 C.F._2
(CZ), il 4.6.1948, rappresentato e difeso, come da procura alle liti posta su foglio
1 separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta in appello, da sé stesso, elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'avv. Carlotta
Arceri, sito a Catanzaro, in via G. Alberti, n. 27, nonché al proprio indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
Appellato/Appellante incidentale e
(codice fiscale: ), in persona del l.r.p.t., avente sede legale a Controparte_2 P.IVA_1
Trieste, in via Machiavelli, n. 4, succeduta alla Controparte_3
a seguito di fusione per incorporazione nella della Controparte_2 Controparte_3
e successiva ridenominazione di quest'ultima in
[...] Controparte_2 come da atto pubblico del 21.6.2023, a rogito del Notaio con studio a Persona_1
Milano, repertorio n. 59.037, raccolta n. 27.767, allegato in atti, rappresentata e difesa, come da procura posta su foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Massimo Saladino, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'avv. Ilario Sestito, sito a Soverato (CZ), in via
Giordano Bruno, n. 11, nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata del proprio procuratore: Email_3
Appellata
Conclusioni delle parti:
il procuratore dell'appellante chiede: “1) Accogliere, per i motivi tutti Parte_1 dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto, in riforma della Sentenza n.
1312/2018, emessa dal Tribunale Ordinario di Lamezia Terme, in persona del Giudice designato, dott. Carlo Fontanazza, pubblicata il 31/10/2018, depositata in Cancelleria il
22/10/2018, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure: “In via principale, accertare e dichiarare la responsabilità dell'avv. ex art. 1176 comma CP_1 secondo c.c. , art. 1218 c.c. ed ex art. 2236 c.c. e per l'effetto condannare in solido l'avv.
e per esso la già in persona CP_1 Controparte_2 Controparte_3 del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento di € 61.974,83 a favore del Sig.
, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data del deposito del ricorso Parte_1
2 avanti al Tar di Catanzaro e/o ad una somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa
e di giustizia;
2) Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio;
3) In via istruttoria, si reitera la richiesta formulata nel giudizio di primo grado di espletamento di CTU medico-legale sulla persona del Sig. al fine di Pt_1 quantificare i danni e le lesioni subite, in modo da comprovare la richiesta di risarcimento nel quantum richiesto e/o in subordine che il Giudice quantifichi, in via equitativa, i danni subiti dal Sig. in conseguenza del comportamento Pt_1 inadempiente e negligente dell'avv. , come ampiamente provato in atti;
4) CP_1
Condannare l'Avv. , ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata CP_1
e per esso la già in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro-tempore al pagamento della somma da liquidarsi in via equitativa in favore del Sig. ; 5) Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre Parte_1 oneri come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato quale antistatario”;
l'appellato/appellante incidentale , rappresentato da sé stesso, chiede che: CP_1
“l'ecc. Corte di Appello di Catanzaro voglia dichiarare inammissibile l'appello proposto dallo avverso la sentenza, n. 1312/2018, anche ai sensi dell'art. 348 ter, Parte_1
c.p.c., ovvero rigettare la stessa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e, in accoglimento della domanda avanzata in via incidentale voglia condannare la CP_4 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento
[...] CP_5 delle spese e competenze di lite del primo grado quantificate nella somma di € 12.000, o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di spettanza dell'Avv. , sulla CP_1 base delle tariffe professionali in vigore in rapporto allo scaglione della causa di primo grado, con condanna inoltre al pagamento delle spese e competenze del presenta grado del giudizio da porre sempre a carico della ”; Controparte_6
il procuratore dell'appellata chiede che: “l'Ecc.ma Corte di Appello adita Controparte_2 voglia rigettare l'appello perché infondato, in fatto ed in diritto. Con condanna alle spese e competenze di lite”.
Svolgimento del processo
3 1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme
Con atto di citazione notificato il 19.9.2012, ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, l'avvocato , affinché - previo CP_1 accertamento della responsabilità del professionista convenuto, ai sensi degli artt. 1176, comma 2°, 1218 e 2236 c.c., per avere compromesso, a causa della sua negligenza, il positivo esito di un giudizio di risarcimento danni che l'attore aveva intrapreso dinanzi al
T.A.R. di Catanzaro, con l'assistenza e rappresentanza del predetto difensore, nei confronti della ON RI - il convenuto fosse condannato a corrispondergli, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 61.974,83, oltre rivalutazione e interessi legali.
In particolare, a fondamento della domanda, l'attore ha affermato che: I) dopo la soppressione della Cassa per il Mezzogiorno (“Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia Meridionale”), presso cui aveva lavorato, era stato assunto a tempo indeterminato dalla ON RI, con le mansioni di gestore degli acquedotti della
RI e, il 7.7.1991, mentre stava pulendo un impianto di potabilizzazione dell'acqua con acido muriatico ad alta concentrazione e sprovvisto di dispositivi di protezione, era stato investito dalle esalazioni dell'acido ed aveva subito danni all'apparato digerente, per i quali l' gli aveva riconosciuto un'invalidità permanente del 16 % e una CP_7 rendita mensile di lire 210.000; II) pertanto, nell'anno 1992, aveva conferito all'avv.
il mandato di rappresentarlo e assisterlo nel giudizio da intraprendere contro CP_1 la ON RI, avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno biologico subito a seguito del predetto infortunio sul lavoro del 7.7.1991, non coperto dalla rendita dell' e, a tal fine, l'avv. aveva adito il Tribunale di Catanzaro, il quale, CP_7 CP_1 tuttavia, con sentenza n. 2040 del 9.7.2005, accogliendo l'eccezione sollevata dalla
ON RI, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, rilevando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e condannando lo al rimborso Pt_1 delle spese di lite nei confronti della ON RI;
III) in seguito, l'avv. , con CP_1 ricorso presentato il 26.7.2000 – senza informalo e servendosi di alcune procure rilasciate in bianco – aveva riproposto la medesima domanda giudiziale contro la ON RI dinanzi al T.A.R. di Catanzaro, rassicurando lo , nel corso degli anni successivi, Pt_1 circa il regolare andamento del giudizio IV) il 18.1.2010, tuttavia, il professionista convenuto gli aveva inviato una lettera raccomandata, con cui gli aveva comunicato di
4 voler rinunciare ai mandati affidatigli, salvo rassicurarlo sul regolare andamento dei giudizi instaurati nel proprio interesse;
V) nondimeno, lo , recatosi presso la Pt_1 segreteria del di Catanzaro per avere maggiori informazioni circa l'andamento del Pt_2 suo giudizio contro la ON RI (procedimento R.G. 1664/2000), aveva appreso, con suo stupore, che lo stesso era stato dichiarato perento con decreto del 3.9.2009, in quanto non era stata presentata dall'avv. alcuna istanza di fissazione di udienza nei CP_1 termini di rito e che, avverso il predetto decreto di perenzione, non era stata proposta dal predetto legale neppure opposizione nei termini di legge.
Sulla base di queste premesse, - ritenuta la responsabilità contrattuale Parte_1 dell'avv. , ai sensi degli artt. 1176, comma 2°, 1218 e 2236 c.c. - ha chiesto la CP_1 condanna del convenuto al pagamento in suo favore della somma di euro 61.974,83, oltre rivalutazione e interessi, a titolo del risarcimento del danno, dato che aveva perso ogni possibilità di ottenere il risarcimento del danno biologico patito in conseguenza dell'incidente sul lavoro del 7.9.1991, essendosi, nel frattempo, prescritto il relativo diritto.
Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale istanza di chiamata in causa del terzo, si è costituito in giudizio l'avv. , il quale ha resistito all'avversa CP_1 domanda e ne ha chiesto il rigetto, sostenendo che: a) era falsa l'affermazione secondo cui egli avrebbe intentato il giudizio dinanzi al T.A.R. di Catanzaro, nell'interesse dello
, senza informarlo e utilizzando, al fine di costituirsi in giudizio tramite procura
Pt_1 alle liti, una firma apposta dalla controparte su un foglio bianco;
piuttosto, lo era
Pt_1 un cliente suscettibile e aggressivo, che non lo aveva mai retribuito per l'attività professionale prestata in suo favore e lo aveva, oltretutto, costretto ad intentare azioni giudiziali infondate;
b) la domanda dell'attore era infondata, anche perché non provata nell'an e nel quantum; c) un anno prima della dichiarazione di perenzione del giudizio dinanzi al T.A.R. di Catanzaro, aveva avuto una lite violenta con lo e già in quella
Pt_1 occasione, alla presenza di testimoni, gli aveva comunicato la volontà di non volerlo più assistere, rifiutandosi, dopo di allora, di ricucire i rapporti con lo , nonostante le
Pt_1 sollecitazioni provenienti da una propria collega, l'avv. Eliana Amendola, a cui aveva dato l'incarico di seguire la controversia pendente dinanzi al T.A.R. di Catanzaro;
d) lo era, quindi, a perfetta conoscenza della pendenza del giudizio dinanzi al T.A.R. di Pt_1
Catanzaro e del suo stato, nonché del fatto che il non voleva più assisterlo;
e) CP_1
l'attore non aveva provato il nesso di causalità fra il danno lamentato nel presente
5 giudizio e gli asseriti errori professionali attribuiti al convenuto e, segnatamente, che il giudizio dinanzi al T.A.R. di Catanzaro si sarebbe concluso con il riconoscimento in suo favore della somma pretesa di euro 61.000,00; f) contrariamente all'assunto dell'attore, a seguito della declaratoria della perenzione del giudizio dinanzi al T.A.R. di Catanzaro,
l'azione risarcitoria nei confronti della ON RI non si era ancora prescritta.
Comunque, l'avv. ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della CP_1 compagnia con cui aveva stipulato una polizza per la Controparte_3 responsabilità professionale, al fine di essere manlevato da ogni responsabilità per il presunto danno patito da . Parte_1
Autorizzata dal Tribunale la chiamata in causa del terzo, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 17.3.2013, si è costituita nel giudizio anche la la quale ha eccepito: I) in via Controparte_8 preliminare, la prescrizione del diritto dell'assicurato ad essere manlevato dalla compagnia assicurativa, giacché aveva denunciato il sinistro in data 19.02.2013, oltre il termine biennale di prescrizione (ex art. 2952 c.c.), decorrente dal verificarsi dell'evento generatore del danno;
II) sempre in via preliminare, l'inoperatività, in tutto o in parte, della garanzia assicurativa, in quanto: a) nell'anno 2009, all'epoca del verificarsi dell'evento assicurato per cui è causa, l'avv. non aveva tempestivamente CP_1 comunicato alla compagnia di essere incorso in responsabilità professionale, pur avendone contezza;
b) la richiesta di risarcimento era pervenuta, per la prima volta, all'avv. in un periodo in cui non era vigente alcun contratto di assicurazione fra il CP_1 predetto assicurato e la compagnia di assicurazione, in quanto la polizza assicurativa era stata annullata in data 11.12.2010; c) ad ogni modo, sussisteva una franchigia pari al 10
% dell'importo di ciascun sinistro e con il minimo di euro 1.000,00 e il massimo di euro
15.000,00; III) nel merito, l'infondatezza della domanda dell'attore per difetto di prova sia dell'an debeatur che del quantum debeatur, considerato che non era stato dimostrato che, se l'avv. avesse tenuto la condotta dovuta, l'esito della lite sarebbe stato CP_1 diverso da quello effettivamente avveratosi;
IV) da ultimo, eccepiva il concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, comma 1°, c.c. La compagnia assicurativa, quindi, ha concluso chiedendo: la declaratoria della prescrizione del diritto dell'assicurato ad essere manlevato;
in subordine, l'applicazione della franchigia pari al
10 % dell'importo del sinistro e, comunque, non inferiore ad euro 1.000,00 e non superiore ad euro 15.000,00; nel merito, il rigetto dell'avversa domanda e, in estremo
6 subordine, l'accertamento del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1°,
c.c.
Richiesti e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c., le parti hanno depositato le relative memorie. Quindi, la causa è stata istruita con l'interrogatorio formale reso dall'attore, (all'udienza del 19.9.2014) e con i documenti Parte_1 depositati dalle parti. Ogni altra richiesta istruttoria delle parti (prova testimoniale richiesta dal;
ammissione di c.t.u. medico – legale, richiesta dallo ) è stata CP_1 Pt_1 rigettata, in quanto ritenuto superflua.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 6.4.2018 ed il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
2. La sentenza n. 1312/2018 del Tribunale di Lamezia Terme, pubblicata il 31.10.2018
Con sentenza n. 1312/2018, pubblicata il 31.10.2018 e non notificata, il Tribunale di
Lamezia Terme ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da ed ha Parte_1 compensato interamente le spese di lite fra tutte le parti del giudizio.
In sintesi, il giudice di prime cure - dopo avere richiamato la giurisprudenza di legittimità sui presupposti della responsabilità dell'avvocato e, segnatamente, sulla necessità, a tal fine, di verificare che, se l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il pregiudizio lamentato) - ha ritenuto, quanto al caso di specie, che: I) pur avendo l'avv. lasciato cadere in perenzione il giudizio intentato contro CP_1 la ON RI dinanzi al nell'interesse dello , senza, Controparte_9 Pt_1 peraltro, correttamente informare il proprio cliente sullo stato di tale giudizio con la missiva del 18.1.2010, l'attore non aveva provato l'esistenza del danno lamentato ed il fatto che tale danno fosse stato provocato dalle predette condotte negligenti del difensore, dato che non era possibile affermare, secondo criteri probabilistici, che lo avrebbe Pt_1 conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni nel giudizio perento;
II) in particolare, non poteva affermarsi, secondo il criterio del “più probabile che non”, che il giudizio perento per colpa dell'avvocato si sarebbe concluso con l'accoglimento della CP_1 domanda risarcitoria avanzata dallo , poiché la condotta di quest'ultimo, consistita Pt_1
7 nell'utilizzo di acido muriatico ad alta concentrazione e senza alcuna protezione, appariva, in astratto, esorbitante rispetto alla minima diligenza richiesta al lavoratore e faceva propendere per un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute dal datore di lavoro, sicché, con ogni probabilità, il giudizio perento si sarebbe concluso con il rigetto della domanda risarcitoria dello . Pt_1
Da ultimo, il Tribunale ha compensato interamente le spese di lite fra tutte le parti del giudizio, ravvisandone giusti motivi nelle ragioni della decisione.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione notificato, a mezzo p.e.c., in data 26.4.2019, avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , affidandosi a due motivi, con cui ha Parte_1 invocato, in riforma della pronuncia impugnata, l'accoglimento delle conclusioni che aveva rassegnato nell'atto di citazione di primo grado.
In particolare, l'appellante ha lamentato, in estrema sintesi: I) l'errata e contraddittoria motivazione della sentenza, nella parte in cui il Tribunale, dopo avere rilevato le omissioni e le negligenze del professionista, aveva escluso la prova del danno, entrando nel merito della controversia pendente davanti al Tribunale amministrativo regionale e formulando un azzardato giudizio prognostico sul suo possibile esito;
II) la nullità della sentenza, avendo il primo giudice fondato il suo convincimento su un presunto rischio elettivo dello , peraltro, con valutazioni ultrapetita ed in contrasto con le Pt_1 valutazioni dell' che aveva riconosciuto il nesso di causalità tra l'incarico CP_7 lavorativo espletato dallo e i danni lamentati. Pt_1
L'appellante, quindi, dopo aver reiterato la richiesta, già formulata nel giudizio di primo grado, di ammissione di una c.t.u. medico-legale sulla propria persona, al fine di quantificare i danni e le lesioni subite a seguito dell'incidente sul lavoro del 7.7.1991, ha concluso come trascritto in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in via telematica il 28.6.2019, si è costituita nel presente giudizio di appello la Controparte_10
in persona del l.r.p.t., eccependo: a) preliminarmente,
[...]
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto privo di specifiche censure avverso il capo della sentenza di primo grado in cui il Tribunale aveva
8 escluso il nesso di causalità fra le omissioni e le violazioni poste in essere dall'avv. CP_1
e i danni lamentati dallo;
b) l'improcedibilità dell'appello per insussistenza di una Pt_1 ragionevole probabilità di accoglimento, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.; c) nel merito,
l'infondatezza della domanda risarcitoria, perché: 1) mancava la prova del nesso di causalità fra l'omissione del professionista e l'evento dannoso lamentato dal cliente;
2) la sentenza di primo grado, al contrario di quanto affermato dall'appellante, non era affetta da vizio di ultrapetizione, in quanto il Tribunale, al fine di valutare la sussistenza del nesso di causalità fra le omissioni dell'avv. e i danni lamentati dallo , aveva CP_1 Pt_1 correttamente valutato se quel giudizio avesse o meno ragionevole possibilità di concludersi con una pronuncia favorevole all'odierno appellante.
Da ultimo, la compagnia di assicurazioni ha reiterato le eccezioni che aveva avanzato nel giudizio di primo grado e, cioè: a) l'intervenuta prescrizione biennale del diritto dell'assicurato ad essere manlevato;
b) l'omessa denuncia da parte dell'assicurato dell'aggravamento del rischio, determinante il rifiuto della compagnia di surrogarsi nella copertura del danno assicurato;
c) la carenza di copertura del rischio assicurato, per avere l'assicurato corrisposto in ritardo il pagamento del premio, durante il periodo del sinistro;
d) l'applicazione della franchigia in relazione all'eventuale risarcimento. La compagnia di assicurazioni appellata, quindi, ha concluso come trascritto in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in via telematica il 30.7.2019, si è costituito nel presente giudizio di appello anche l'avv. , eccependo, in via CP_1 preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e l' improcedibilità dello stesso ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., giacché il gravame non conteneva specifiche censure avverso il capo della sentenza di primo grado in cui il
Tribunale aveva escluso il nesso di causalità fra la condotta del professionista ed i danni lamentati dall'odierno appellante.
Ha sostenuto, in subordine, l'infondatezza, nel merito, dell'impugnazione e della domanda di risarcimento del danno, poiché non era incorso in alcuna omissione e violazione integrante la propria responsabilità professionale, considerato che: a) aveva informato lo dello stato del giudizio dinanzi al T.A.R. di Catanzaro e del sicuro Pt_1 esito negativo che quel giudizio avrebbe avuto;
b) non corrispondeva al vero il fatto che il giudizio dinanzi al T.A.R. di Catanzaro era stato intentato all'insaputa dell'odierno appellante e “servendosi di altre procure rilasciate in bianco”; c) ad ogni modo, come correttamente ritenuto dal Tribunale, l'appellante non aveva provato il nesso di causalità
9 tra la presunta inadempienza dell'attuale appellato ed il presunto danno subito (visto che l'azione giudiziaria promossa contro la ON RI, avente ad oggetto il risarcimento del danno biologico derivante dall'infortunio sul lavoro del 7.7.1991, non aveva alcuna probabilità di essere accolta); d) inoltre, era inammissibile il mutamento della domanda posto in essere dall'appellante nel presente grado di giudizio, poiché, per la prima volta in appello, aveva lamentato che il danno da lui subito era dipeso dal fatto di non essere stato informato dall'avv. del probabile esito negativo dell'azione CP_1 intrapresa davanti al di Catanzaro;
e) oltretutto, se lo avesse voluto Pt_2 Pt_1 ottenere il risarcimento del danno biologico subito a seguito dall'infortunio sul lavoro del
7.7.1991, avrebbe potuto inoltrare all' un'istanza maggiorazione della rendita, per CP_7 aggravamento del proprio stato di salute.
L'appellato, infine, ha proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale non aveva accolto la domanda di condanna della
[...] al pagamento delle spese e competenze del Controparte_8 giudizio, ai sensi dell'art. 1917, comma 3°, c.c., posto che, in base alla costante giurisprudenza di legittimità: I) l'avvocato che si difende in giudizio da sé ha diritto al pagamento delle spese e competenze del giudizio medesimo;
II) qualunque fosse l'esito della causa, il professionista che ha chiamato in causa la propria compagnia di assicurazione ha diritto di ottenere il pagamento delle spese e competenze processuali, ai sensi dell'art. 1917, comma 3°, c.c.. L'appellato, quindi, ha concluso come trascritto in epigrafe.
Assegnata la trattazione della causa alla terza sezione della Corte di Appello, il collegio, con ordinanza del 7.10.2019, adottata a scioglimento della riserva presa all'udienza del
24.9.2019, – ritenuto che non sussistevano i presupposti per la definizione della causa ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., rimessa alla sentenza definitiva ogni valutazione sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e rilevato che non appariva necessario disporre la c.t.u. richiesta dall'appellante – ha aggiornato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more del giudizio, è succeduta alla a Controparte_3 seguito di fusione per incorporazione, la società Controparte_2
L'udienza di precisazione delle conclusioni è stata, più volte, aggiornata, fino a quando, a seguito della soppressione della III^ sezione civile della Corte di Appello di Catanzaro, la
10 trattazione è stata assegnata alla II^ sezione civile, sicché, l'udienza di precisazione delle conclusioni, che era stata fissata per il 23.6.2026, è stata anticipata al 26.2.2025.
Quindi, con ordinanza del 5.3.2025, adottata all'esito della trattazione dell'udienza del
26.2.2025, sostituita dal deposito in via telematica di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata trattenuta a sentenza, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali note di replica.
Hanno depositato la comparsa conclusionale l'appellata l'appellante in Controparte_2 via principale ( , il quale ha reiterato l'istanza di ammissione di una Parte_1 consulenza tecnica d'ufficio medico - legale) e l'appellato/Appellante in via incidentale
(avv. ), mentre, nel successivo termine, hanno depositato la memoria di CP_1 replica soltanto la e l'avv. . Controparte_2 CP_1
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Lamezia Terme e, dall'altro, dei motivi dell'appello principale proposti da e, dall'altro, dell'appello incidentale Parte_1 dell'avv. , nonché delle difese e delle eccezioni proposte dalla CP_1 Controparte_2
(già , appare opportuno chiarire che il presente Controparte_3 giudizio ha ad oggetto: 1) la valutazione dell'eccezione di inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata sia dalla (già Controparte_2
che dall'avv. ; 2) la valutazione della istanza di Controparte_3 CP_1 nomina di una c.t.u. medico legale sulla persona dello , al fine di quantificare i Pt_1 danni e le lesioni subite a seguito dell'incidente sul lavoro del 7.7.1991, in modo da comprovare la richiesta di risarcimento nel quantum richiesto (che era stata rigettata dalla
Corte con ordinanza del 7.10.2019, ma che è stata riproposta dall'appellante nella comparsa conclusionale); 3) la valutazione della fondatezza o meno della domanda, proposta da nel giudizio di primo grado e rigettata dal Tribunale (con Parte_1 sentenza censurata dall'appellante in via principale), volta a ottenere la condanna dell'avv. al risarcimento del danno per la supposta responsabilità professionale di CP_1 quest'ultimo, per avere lasciato cadere in perenzione il giudizio di risarcimento del danno
11 biologico subito a seguito di infortunio sul lavoro occorsogli il 7.7.1991, intrapreso dallo contro la ON RI (datore di lavoro dello ), che era stato intentato Pt_1 Pt_1 dinanzi al di Catanzaro;
4) la valutazione della fondatezza o meno dell'appello Pt_2 incidentale proposto dall'avv. , con cui ha richiesto la riforma della sentenza di CP_1 primo grado, per non aver il Tribunale disposto la condanna della
[...]
(oggi al pagamento in suo favore Controparte_8 Controparte_2 delle spese e competenze del giudizio, ai sensi dell'art. 1917, comma 3°, c.c.; 5) le eccezioni che erano state proposte dalla Controparte_8
(oggi nel giudizio di primo grado e reiterate in appello (di prescrizione, di Controparte_2 inoperatività della polizza e di applicazione della franchigia); 6) la regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio di appello.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e l'istanza dello di ammissione di una c.t.u. medico-legale Pt_1
Come visto (v. il paragrafo sullo svolgimento del processo), sia la che Controparte_2
l'avv. hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 CP_1
c.p.c., in quanto il gravame proposto dall'odierno appellante non conterrebbe specifiche censure avverso il capo della sentenza di primo grado, con cui il Tribunale ha ritenuto il difetto di nesso di causalità fra le omissioni e le violazioni poste in essere dall'avv. CP_1 ed i danni lamentati dallo . Pt_1
L'eccezione è infondata, dovendosi ritenere l'atto di appello, salva ogni valutazione di merito sul suo contenuto, conforme al modello previsto dall'art. 342 c.p.c., come interpretato dalla costante giurisprudenza (v., ad esempio, Cass. civ., sezione VI, n.
21336 del 14.09.2017), dato che vengono indicati, in maniera sufficientemente chiara, sia i capi e le parti della sentenza impugnata che le ragioni poste a fondamento delle censure mosse, nonché la loro rilevanza ai fini della invocata riforma della sentenza sui temi controversi (ovverosia l'accertamento della responsabilità dell'avv. per violazione CP_1 dei doveri di diligenza professionale, informazione del cliente e dissuasione, nella gestione di un giudizio, dinanzi al T.A.R. di Catanzaro, in cui era parte l'odierno appellante, assistito dal predetto avv. , lasciato cadere in perenzione dal predetto CP_1 avvocato, con conseguente danno del cliente, per non aver potuto ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno rivendicato in quel giudizio).
12 D'altra parte, la compiuta difesa degli appellati sul merito delle questioni sollevate con l'impugnazione, rende alquanto evidente che ne hanno ben compreso la valenza giuridica.
Sotto altro profilo, deve ribadirsi, come già rilevato con ordinanza del 7.10.2019, la superfluità di una c.t.u. medico-legale sulla persona dello , al fine di quantificare i Pt_1 danni e le lesioni subite a seguito del sinistro del 7.7.1991, riproposta dall'appellante in via principale con la comparsa conclusionale, risultando dirimente (v., infra, il paragrafo n. 3) la questione della prova del nesso di causalità tra la condotta del professionista appellato ed il mancato accoglimento della domanda proposta dallo , nel giudizio Pt_1 davanti al Tribunale amministrativo regionale, con l'assistenza dello stesso.
3. L'appello in via principale. La domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'avv. per responsabilità professionale CP_1
Con un primo motivo di impugnazione (rubricato: “Primo motivo: contraddittorietà della sentenza in ordine alla asserita mancanza della prova del danno lamentato”),
, appellante in via principale, censura la erroneità e la contraddittorietà Parte_1 della sentenza del Tribunale, nella parte in cui, dopo avere rilevato le omissioni e gli errori dell'avv. nella difesa dello , nella causa di risarcimento del danno CP_1 Pt_1 davanti al Tribunale amministrativo regionale, ha, tuttavia, escluso, con ragionamento ritenuto contraddittorio dall'appellante, la prova del danno lamentato e del nesso di causalità tra la condotta del professionista appellato e tale danno, poiché, secondo il
Tribunale, non poteva dirsi che, secondo criteri probabilistici, l'attore avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni nel giudizio perento.
L'appellante, in sintesi, lamenta che tale giudizio, fondato su criteri probabilistici, è azzardato, poiché la condotta omissiva e negligente dell'avvocato aveva precluso in radice la possibilità di dimostrare il fondamento delle sue ragioni, cosicché il Tribunale avrebbe dovuto, piuttosto, rilevare la responsabilità del professionista nel causare la perenzione del giudizio suddetto (“la perenzione del diritto del suo assistito volto ad ottenere il riconoscimento in giudizio delle sue ragioni”: v. pagg.
4-9 dell'atto di appello).
Con un secondo motivo (rubricato: “Secondo motivo: Nullità della sentenza per extra petita, mancata e/o inesatta valutazione dell'oggetto e degli atti del giudizio, nonché
13 delle responsabilità individuate in capo all'avv. ”), lo eccepisce la nullità CP_1 Pt_1 della sentenza di primo grado per vizio di ultrapetizione e censura, nuovamente, l'errata individuazione e valutazione del merito della controversia del Tribunale, in sintesi, per avere: a) escluso il nesso di causalità tra la condotta dell'avvocato ed i danni lamentati, omettendo, tuttavia, di valorizzare la violazione dei doveri professionali da parte dell'avv. , compresi quelli di informazione e, eventualmente, di dissuasione a CP_1 intentare una causa con scarse prospettive di vittoria nei confronti del cliente;
b) equivocato sull'oggetto della presente controversia, relativa alle comprovate omissioni e violazioni dei dovere professionali dell'avv. nel giudizio estinto per perenzione, CP_1 formulando, piuttosto, con considerazioni ultrapetita, valutazioni sul merito del giudizio perento;
c) espresso un giudizio probabilistico sull'esito negativo del giudizio di risarcimento del danno davanti al Tribunale amministrativo regionale, sulla base di un presunto e, in realtà, inesistente rischio elettivo, assunto dallo in occasione Pt_1 dell'infortunio sul lavoro subito, in contrasto con le valutazioni operate dall' (che CP_7 aveva riconosciuto il nesso di causalità tra l'incarico lavorativo espletato dallo e i Pt_1 danni lamentati).
I due motivi, vista la connessione che li avvince dal punto di vista logico e giuridico, possono essere trattati congiuntamente. Essi sono infondati, dovendosi confermare la sentenza di primo grado, fatte salve le puntualizzazioni di seguito esposte.
Anzitutto, occorre premettere che non sussiste il denunciato vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, posto che il Tribunale, al fine di valutare la effettività del danno lamentato dallo ed il nesso di causalità fra lo stesso e le omissioni professionali Pt_1 attribuite all'avv. , ha correttamente indagato - senza, quindi, incorrere nella CP_1 violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato - il tema della sussistenza o meno del nesso di causalità tra la condotta asseritamente inadempiente del professionista ed i danni lamentati dall'attore, il quale costituiva oggetto della domanda di risarcimento dei danni medesimi, concernendo uno degli elementi costitutivi del diritto invocato (ossia il nesso di causalità).
Pertanto, il Tribunale - posto che i danni lamentati dallo consistevano nel mancato Pt_1 riconoscimento del diritto vantato nei confronti della ON RI, sua datrice di lavoro, al risarcimento del danno biologico subito in conseguenza di un infortunio sul lavoro - ha correttamente valutato se, secondo criteri probabilistici, il giudizio promosso,
14 a tal fine, dinanzi al T.A.R. della RI, perento per colpa del suo difensore, si sarebbe potuto concludere o meno con esito favorevole all'odierno appellante.
In tal modo, il Tribunale ha applicato i principi giurisprudenziali condivisi in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso o inesatto svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, secondo cui: a) la regola della preponderanza dell'evidenza (o del “più probabile che non”), si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa;
b) la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dei doveri professionali, occorrendo verificare sia che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla sua condotta, sia che un danno vi sia stato effettivamente e, infine, che, se il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (v., ad esempio, fra le tante, Cassazione civile, sezione III^, n. 25778/2019; n. 22882/2016; n. 12038/2017; n. 25112/2017; n.
26516/2020; n. 7064/2021; nonché Cassazione civile, sezione III^, ordinanza n.
33442/2022).
Premesso questo, rileva la Corte, all'esito dell'esame del materiale probatorio offerto dall'odierno appellante, che non è possibile formulare una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale intentata dallo dinanzi al Pt_1 di Catanzaro, dichiarata perenta per colpa dell'avv. , con conseguente Pt_2 CP_1 esclusione della responsabilità del professionista appellato, difettando la prova del nesso di causalità tra la sua condotta ed il danno lamentato.
Come visto, il giudizio perento aveva ad oggetto l'accertamento della responsabilità della
ON RI, datrice di lavoro dell'odierno appellante, per il danno biologico occorsogli in data 7.7.1991, durante la prestazione della propria attività lavorativa alle dipendenze del predetto ente, allorché, mentre stava pulendo un impianto di potabilizzazione dell'acqua con acido muriatico ad alta concentrazione e sprovvisto di
15 dispositivi di protezione, era stato investito dalle esalazioni dell'acido e aveva subito danni all'apparato digerente.
Tuttavia, lo non ha fornito la prova che, in assenza delle omissioni imputabili Pt_1 all'avvocato , si sarebbe, probabilmente, verificato un esito favorevole della lite. In CP_1 particolare, l'odierno appellante non ha prodotto nel presente processo gli atti del giudizio perento, indispensabili per valutare, oltre che le allegazioni difensive dell'ente resistente, quali fossero le prove, la cui ammissione ed espletamento avrebbe dovuto dimostrare la responsabilità della ON RI per i danni subito a seguito dell'infortunio subito il 7.7.1991 e che, quindi, avrebbero consentito di effettuare, nel presente giudizio, una valutazione positiva circa l'esito favorevole allo di quella Pt_1 lite. In difetto di tali elementi di prova, che avrebbero dovuto essere forniti dall'appellante, non può affermarsi, pertanto, che la lite dinanzi al T.A.R. avrebbe avuto esito favorevole e, quindi, non può ritenersi, con ragionevole probabilità, che le omissioni addebitate all'avv. abbiano causato il danno lamentato dallo . CP_1 Pt_1
Né tale prova può desumersi dalla mera circostanza che, in base a quanto allegato dallo stesso appellante nell'atto di citazione di primo grado, in conseguenza dell'infortunio,
l' gli aveva riconosciuto un'invalidità permanente del 16 % ed una rendita CP_7 mensile di lire 210.000, anche perché lo non ha neanche depositato gli atti Pt_1 amministrativi del procedimento svoltosi dinanzi all' CP_7
Deve, pertanto, concludersi che l'appellante non ha assolto al proprio onere di provare il danno lamentato e il nesso causale fra la negligente condotta del professionista ed il pregiudizio asseritamente subito, con conseguente rigetto dell'appello.
4. L'appello incidentale proposto dall'avv. . Il diritto al rimborso delle CP_1 spese del giudizio di primo grado
Con un unico motivo (v. pagg. 8 e seguenti della comparsa di costituzione e risposta in appello), l'avvocato impugna, in via incidentale, la sentenza di primo grado, nella CP_1 parte in cui il Tribunale non ha accolto la domanda con cui aveva richiesto la condanna della compagnia di al Controparte_8 pagamento in suo favore delle spese e competenze del giudizio, ai sensi dell'art. 1917, comma 3°, c.c., posto che, in base alla giurisprudenza di legittimità: I) l'avvocato che si difende in giudizio da sé, dichiarandolo espressamente, ha diritto al pagamento delle
16 spese e competenze del giudizio medesimo;
II) qualunque sia l'esito della causa, il professionista che ha chiamato in causa la propria compagnia di assicurazione ha diritto di ottenere il pagamento delle spese e competenze processuali, ai sensi dell'art. 1917, comma 3°, c.c., in base al quale il terzo ha l'obbligo di manlevare l'assicurato dalle spese per resistere all'azione del danneggiato, anche nel caso in cui il professionista assume le difese di sé stesso. Ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza del Tribunale sul punto, la condanna della compagnia di assicurazioni al rimborso delle spese e competenza del giudizio di primo grado.
L'appello incidentale è infondato.
Vale precisare, in primo luogo, che in materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3°, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1°, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale (v., ad esempio, Cassazione civile, sezione III^, ordinanza n. 4275/2024).
Tanto chiarito e premesso che l'avv. invoca il diritto di cui alla lettera b) (ossia il CP_1 diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, comma 3°,
c.c.), deve osservarsi che esso presuppone la dimostrazione dell'avvenuto esborso da parte dell'assicurato medesimo, tenuto conto del tenore letterale della norma (formulata nel senso che tali spese siano state, per l'appunto, “sostenute”), nonché del disposto dell'art. 1914, comma 2°, c.c., che pone a carico dell'assicuratore le spese di salvataggio sostenute dall'assicurato. Pertanto, le spese di resistenza di cui all'art. 1917, comma 3°,
c.c. sono dovute all'assicurato, sempre che egli ne abbia fornito adeguata prova e nei limiti di quanto effettivamente provato (v., ad esempio, Cassazione civile, sezione III^, ordinanza n. 26683/2023; Cassazione civile, sezione VI^-3, ordinanza n. 21290/2022).
Ciò posto, l'avv. - il quale si è difeso in giudizio, sia in primo grado che nel CP_1 presente processo di appello, da sé - non ha provato di aver effettuato esborsi, a titolo di
17 onorari di difesa, per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato nei propri confronti, altro essendo il suo diritto alla liquidazione del compenso in caso di esito vittorioso della lite, altro l'indennizzo per il danno costituito dall'esborso di spese processuali.
Quanto alle spese vive, la domanda risulta del tutto generica, non essendo state quantificate.
Ad ogni modo, le uniche spese documentate sono quelle per contributo unificato e diritti di cancelleria che, tuttavia, risultano, nel complesso (euro 668,00), di importo inferiore alla franchigia contrattuale.
4. Le spese di lite e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002
Il regolamento delle spese del giudizio di primo grado (integralmente compensate dal
Tribunale tra le parti) non è stato oggetto di censura specifica.
Quanto alle spese del giudizio di appello, esse seguono la soccombenza dello nei Pt_1 confronti del nonché quelle dell'avv. nei confronti della compagnia di CP_1 CP_1 assicurazioni (in relazione al rigetto dell'appello incidentale, limitato alla domanda di rimborso delle spese del giudizio di primo grado, non rimasta assorbita nella decisione di rigetto della domanda principale).
Le spese del giudizio di appello possono liquidarsi, quanto ai rapporti processuali tra lo ed il , in euro 7.160,00, applicando lo scaglione di valore della controversia Pt_1 CP_1
(tra euro 52.0001,00 ed euro 260.000) e i parametri minimi della tariffa forense, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate (euro 1.489,00 per lo studio della controversia;
euro 1.911,00 per la fase introduttiva;
euro 2.163,00 per la fase istruttoria o di trattazione;
euro 2.552,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.
Quanto, invece, ai rapporti processuali tra il e la società di assicurazioni, esse CP_1 devono liquidarsi in euro 2.906,00, applicando lo scaglione di valore della controversia tra le parti medesimi, limitata al rimborso delle spese del giudizio di primo grado (ossia tra euro 5.201,00 ed euro 26.000) e i parametri minimi della tariffa forense, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate (euro 567,00 per lo studio della controversia;
euro 461,00 per la fase introduttiva;
euro 922,00 per la fase istruttoria o di
18 trattazione;
euro 956,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.
Stante il tenore della pronuncia sull'appello principale e incidentale (entrambi integralmente rigettati per infondatezza), peraltro, sussistono le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante principale e di quello incidentale di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto Parte_1 dall'avv. , avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 1312/2018, CP_1 pubblicata in data 31.10.2018 e non notificata, così provvede:
- rigetta l'appello principale proposto da e l'appello incidentale proposto Parte_1 da e, per l'effetto, conferma interamente la sentenza impugnata;
CP_1
- condanna al rimborso delle spese di lite del giudizio di appello nei Parte_1 confronti di , liquidate in euro 7.160,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e CP_1 rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%.
- condanna al rimborso delle spese di lite del giudizio di appello nei CP_1 confronti di liquidate in euro 2.906,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e Controparte_2 rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%.
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 3.9.2025
Il Consigliere relatore ed estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
19
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 968/2019 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott.ssa Anna Maria Raschellà (Consigliere)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 968/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto responsabilità professionale, vertente tra:
(codice fiscale: ), nato a [...], ora Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ), il 1°.10.1944, residente a [...], rappresentato e difeso, come da procura alle liti posta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto di citazione in appello, dall'avv. Chiara Pollicino, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, sito a Messina, in viale Italia, n. 79, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
Appellante
e
(codice fiscale: ), avvocato, nato a [...] CP_1 C.F._2
(CZ), il 4.6.1948, rappresentato e difeso, come da procura alle liti posta su foglio
1 separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta in appello, da sé stesso, elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'avv. Carlotta
Arceri, sito a Catanzaro, in via G. Alberti, n. 27, nonché al proprio indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
Appellato/Appellante incidentale e
(codice fiscale: ), in persona del l.r.p.t., avente sede legale a Controparte_2 P.IVA_1
Trieste, in via Machiavelli, n. 4, succeduta alla Controparte_3
a seguito di fusione per incorporazione nella della Controparte_2 Controparte_3
e successiva ridenominazione di quest'ultima in
[...] Controparte_2 come da atto pubblico del 21.6.2023, a rogito del Notaio con studio a Persona_1
Milano, repertorio n. 59.037, raccolta n. 27.767, allegato in atti, rappresentata e difesa, come da procura posta su foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Massimo Saladino, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'avv. Ilario Sestito, sito a Soverato (CZ), in via
Giordano Bruno, n. 11, nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata del proprio procuratore: Email_3
Appellata
Conclusioni delle parti:
il procuratore dell'appellante chiede: “1) Accogliere, per i motivi tutti Parte_1 dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto, in riforma della Sentenza n.
1312/2018, emessa dal Tribunale Ordinario di Lamezia Terme, in persona del Giudice designato, dott. Carlo Fontanazza, pubblicata il 31/10/2018, depositata in Cancelleria il
22/10/2018, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure: “In via principale, accertare e dichiarare la responsabilità dell'avv. ex art. 1176 comma CP_1 secondo c.c. , art. 1218 c.c. ed ex art. 2236 c.c. e per l'effetto condannare in solido l'avv.
e per esso la già in persona CP_1 Controparte_2 Controparte_3 del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento di € 61.974,83 a favore del Sig.
, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data del deposito del ricorso Parte_1
2 avanti al Tar di Catanzaro e/o ad una somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa
e di giustizia;
2) Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio;
3) In via istruttoria, si reitera la richiesta formulata nel giudizio di primo grado di espletamento di CTU medico-legale sulla persona del Sig. al fine di Pt_1 quantificare i danni e le lesioni subite, in modo da comprovare la richiesta di risarcimento nel quantum richiesto e/o in subordine che il Giudice quantifichi, in via equitativa, i danni subiti dal Sig. in conseguenza del comportamento Pt_1 inadempiente e negligente dell'avv. , come ampiamente provato in atti;
4) CP_1
Condannare l'Avv. , ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata CP_1
e per esso la già in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro-tempore al pagamento della somma da liquidarsi in via equitativa in favore del Sig. ; 5) Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre Parte_1 oneri come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato quale antistatario”;
l'appellato/appellante incidentale , rappresentato da sé stesso, chiede che: CP_1
“l'ecc. Corte di Appello di Catanzaro voglia dichiarare inammissibile l'appello proposto dallo avverso la sentenza, n. 1312/2018, anche ai sensi dell'art. 348 ter, Parte_1
c.p.c., ovvero rigettare la stessa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e, in accoglimento della domanda avanzata in via incidentale voglia condannare la CP_4 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento
[...] CP_5 delle spese e competenze di lite del primo grado quantificate nella somma di € 12.000, o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di spettanza dell'Avv. , sulla CP_1 base delle tariffe professionali in vigore in rapporto allo scaglione della causa di primo grado, con condanna inoltre al pagamento delle spese e competenze del presenta grado del giudizio da porre sempre a carico della ”; Controparte_6
il procuratore dell'appellata chiede che: “l'Ecc.ma Corte di Appello adita Controparte_2 voglia rigettare l'appello perché infondato, in fatto ed in diritto. Con condanna alle spese e competenze di lite”.
Svolgimento del processo
3 1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme
Con atto di citazione notificato il 19.9.2012, ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, l'avvocato , affinché - previo CP_1 accertamento della responsabilità del professionista convenuto, ai sensi degli artt. 1176, comma 2°, 1218 e 2236 c.c., per avere compromesso, a causa della sua negligenza, il positivo esito di un giudizio di risarcimento danni che l'attore aveva intrapreso dinanzi al
T.A.R. di Catanzaro, con l'assistenza e rappresentanza del predetto difensore, nei confronti della ON RI - il convenuto fosse condannato a corrispondergli, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 61.974,83, oltre rivalutazione e interessi legali.
In particolare, a fondamento della domanda, l'attore ha affermato che: I) dopo la soppressione della Cassa per il Mezzogiorno (“Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia Meridionale”), presso cui aveva lavorato, era stato assunto a tempo indeterminato dalla ON RI, con le mansioni di gestore degli acquedotti della
RI e, il 7.7.1991, mentre stava pulendo un impianto di potabilizzazione dell'acqua con acido muriatico ad alta concentrazione e sprovvisto di dispositivi di protezione, era stato investito dalle esalazioni dell'acido ed aveva subito danni all'apparato digerente, per i quali l' gli aveva riconosciuto un'invalidità permanente del 16 % e una CP_7 rendita mensile di lire 210.000; II) pertanto, nell'anno 1992, aveva conferito all'avv.
il mandato di rappresentarlo e assisterlo nel giudizio da intraprendere contro CP_1 la ON RI, avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno biologico subito a seguito del predetto infortunio sul lavoro del 7.7.1991, non coperto dalla rendita dell' e, a tal fine, l'avv. aveva adito il Tribunale di Catanzaro, il quale, CP_7 CP_1 tuttavia, con sentenza n. 2040 del 9.7.2005, accogliendo l'eccezione sollevata dalla
ON RI, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, rilevando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e condannando lo al rimborso Pt_1 delle spese di lite nei confronti della ON RI;
III) in seguito, l'avv. , con CP_1 ricorso presentato il 26.7.2000 – senza informalo e servendosi di alcune procure rilasciate in bianco – aveva riproposto la medesima domanda giudiziale contro la ON RI dinanzi al T.A.R. di Catanzaro, rassicurando lo , nel corso degli anni successivi, Pt_1 circa il regolare andamento del giudizio IV) il 18.1.2010, tuttavia, il professionista convenuto gli aveva inviato una lettera raccomandata, con cui gli aveva comunicato di
4 voler rinunciare ai mandati affidatigli, salvo rassicurarlo sul regolare andamento dei giudizi instaurati nel proprio interesse;
V) nondimeno, lo , recatosi presso la Pt_1 segreteria del di Catanzaro per avere maggiori informazioni circa l'andamento del Pt_2 suo giudizio contro la ON RI (procedimento R.G. 1664/2000), aveva appreso, con suo stupore, che lo stesso era stato dichiarato perento con decreto del 3.9.2009, in quanto non era stata presentata dall'avv. alcuna istanza di fissazione di udienza nei CP_1 termini di rito e che, avverso il predetto decreto di perenzione, non era stata proposta dal predetto legale neppure opposizione nei termini di legge.
Sulla base di queste premesse, - ritenuta la responsabilità contrattuale Parte_1 dell'avv. , ai sensi degli artt. 1176, comma 2°, 1218 e 2236 c.c. - ha chiesto la CP_1 condanna del convenuto al pagamento in suo favore della somma di euro 61.974,83, oltre rivalutazione e interessi, a titolo del risarcimento del danno, dato che aveva perso ogni possibilità di ottenere il risarcimento del danno biologico patito in conseguenza dell'incidente sul lavoro del 7.9.1991, essendosi, nel frattempo, prescritto il relativo diritto.
Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale istanza di chiamata in causa del terzo, si è costituito in giudizio l'avv. , il quale ha resistito all'avversa CP_1 domanda e ne ha chiesto il rigetto, sostenendo che: a) era falsa l'affermazione secondo cui egli avrebbe intentato il giudizio dinanzi al T.A.R. di Catanzaro, nell'interesse dello
, senza informarlo e utilizzando, al fine di costituirsi in giudizio tramite procura
Pt_1 alle liti, una firma apposta dalla controparte su un foglio bianco;
piuttosto, lo era
Pt_1 un cliente suscettibile e aggressivo, che non lo aveva mai retribuito per l'attività professionale prestata in suo favore e lo aveva, oltretutto, costretto ad intentare azioni giudiziali infondate;
b) la domanda dell'attore era infondata, anche perché non provata nell'an e nel quantum; c) un anno prima della dichiarazione di perenzione del giudizio dinanzi al T.A.R. di Catanzaro, aveva avuto una lite violenta con lo e già in quella
Pt_1 occasione, alla presenza di testimoni, gli aveva comunicato la volontà di non volerlo più assistere, rifiutandosi, dopo di allora, di ricucire i rapporti con lo , nonostante le
Pt_1 sollecitazioni provenienti da una propria collega, l'avv. Eliana Amendola, a cui aveva dato l'incarico di seguire la controversia pendente dinanzi al T.A.R. di Catanzaro;
d) lo era, quindi, a perfetta conoscenza della pendenza del giudizio dinanzi al T.A.R. di Pt_1
Catanzaro e del suo stato, nonché del fatto che il non voleva più assisterlo;
e) CP_1
l'attore non aveva provato il nesso di causalità fra il danno lamentato nel presente
5 giudizio e gli asseriti errori professionali attribuiti al convenuto e, segnatamente, che il giudizio dinanzi al T.A.R. di Catanzaro si sarebbe concluso con il riconoscimento in suo favore della somma pretesa di euro 61.000,00; f) contrariamente all'assunto dell'attore, a seguito della declaratoria della perenzione del giudizio dinanzi al T.A.R. di Catanzaro,
l'azione risarcitoria nei confronti della ON RI non si era ancora prescritta.
Comunque, l'avv. ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della CP_1 compagnia con cui aveva stipulato una polizza per la Controparte_3 responsabilità professionale, al fine di essere manlevato da ogni responsabilità per il presunto danno patito da . Parte_1
Autorizzata dal Tribunale la chiamata in causa del terzo, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 17.3.2013, si è costituita nel giudizio anche la la quale ha eccepito: I) in via Controparte_8 preliminare, la prescrizione del diritto dell'assicurato ad essere manlevato dalla compagnia assicurativa, giacché aveva denunciato il sinistro in data 19.02.2013, oltre il termine biennale di prescrizione (ex art. 2952 c.c.), decorrente dal verificarsi dell'evento generatore del danno;
II) sempre in via preliminare, l'inoperatività, in tutto o in parte, della garanzia assicurativa, in quanto: a) nell'anno 2009, all'epoca del verificarsi dell'evento assicurato per cui è causa, l'avv. non aveva tempestivamente CP_1 comunicato alla compagnia di essere incorso in responsabilità professionale, pur avendone contezza;
b) la richiesta di risarcimento era pervenuta, per la prima volta, all'avv. in un periodo in cui non era vigente alcun contratto di assicurazione fra il CP_1 predetto assicurato e la compagnia di assicurazione, in quanto la polizza assicurativa era stata annullata in data 11.12.2010; c) ad ogni modo, sussisteva una franchigia pari al 10
% dell'importo di ciascun sinistro e con il minimo di euro 1.000,00 e il massimo di euro
15.000,00; III) nel merito, l'infondatezza della domanda dell'attore per difetto di prova sia dell'an debeatur che del quantum debeatur, considerato che non era stato dimostrato che, se l'avv. avesse tenuto la condotta dovuta, l'esito della lite sarebbe stato CP_1 diverso da quello effettivamente avveratosi;
IV) da ultimo, eccepiva il concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, comma 1°, c.c. La compagnia assicurativa, quindi, ha concluso chiedendo: la declaratoria della prescrizione del diritto dell'assicurato ad essere manlevato;
in subordine, l'applicazione della franchigia pari al
10 % dell'importo del sinistro e, comunque, non inferiore ad euro 1.000,00 e non superiore ad euro 15.000,00; nel merito, il rigetto dell'avversa domanda e, in estremo
6 subordine, l'accertamento del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1°,
c.c.
Richiesti e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c., le parti hanno depositato le relative memorie. Quindi, la causa è stata istruita con l'interrogatorio formale reso dall'attore, (all'udienza del 19.9.2014) e con i documenti Parte_1 depositati dalle parti. Ogni altra richiesta istruttoria delle parti (prova testimoniale richiesta dal;
ammissione di c.t.u. medico – legale, richiesta dallo ) è stata CP_1 Pt_1 rigettata, in quanto ritenuto superflua.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 6.4.2018 ed il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
2. La sentenza n. 1312/2018 del Tribunale di Lamezia Terme, pubblicata il 31.10.2018
Con sentenza n. 1312/2018, pubblicata il 31.10.2018 e non notificata, il Tribunale di
Lamezia Terme ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da ed ha Parte_1 compensato interamente le spese di lite fra tutte le parti del giudizio.
In sintesi, il giudice di prime cure - dopo avere richiamato la giurisprudenza di legittimità sui presupposti della responsabilità dell'avvocato e, segnatamente, sulla necessità, a tal fine, di verificare che, se l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il pregiudizio lamentato) - ha ritenuto, quanto al caso di specie, che: I) pur avendo l'avv. lasciato cadere in perenzione il giudizio intentato contro CP_1 la ON RI dinanzi al nell'interesse dello , senza, Controparte_9 Pt_1 peraltro, correttamente informare il proprio cliente sullo stato di tale giudizio con la missiva del 18.1.2010, l'attore non aveva provato l'esistenza del danno lamentato ed il fatto che tale danno fosse stato provocato dalle predette condotte negligenti del difensore, dato che non era possibile affermare, secondo criteri probabilistici, che lo avrebbe Pt_1 conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni nel giudizio perento;
II) in particolare, non poteva affermarsi, secondo il criterio del “più probabile che non”, che il giudizio perento per colpa dell'avvocato si sarebbe concluso con l'accoglimento della CP_1 domanda risarcitoria avanzata dallo , poiché la condotta di quest'ultimo, consistita Pt_1
7 nell'utilizzo di acido muriatico ad alta concentrazione e senza alcuna protezione, appariva, in astratto, esorbitante rispetto alla minima diligenza richiesta al lavoratore e faceva propendere per un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute dal datore di lavoro, sicché, con ogni probabilità, il giudizio perento si sarebbe concluso con il rigetto della domanda risarcitoria dello . Pt_1
Da ultimo, il Tribunale ha compensato interamente le spese di lite fra tutte le parti del giudizio, ravvisandone giusti motivi nelle ragioni della decisione.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione notificato, a mezzo p.e.c., in data 26.4.2019, avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , affidandosi a due motivi, con cui ha Parte_1 invocato, in riforma della pronuncia impugnata, l'accoglimento delle conclusioni che aveva rassegnato nell'atto di citazione di primo grado.
In particolare, l'appellante ha lamentato, in estrema sintesi: I) l'errata e contraddittoria motivazione della sentenza, nella parte in cui il Tribunale, dopo avere rilevato le omissioni e le negligenze del professionista, aveva escluso la prova del danno, entrando nel merito della controversia pendente davanti al Tribunale amministrativo regionale e formulando un azzardato giudizio prognostico sul suo possibile esito;
II) la nullità della sentenza, avendo il primo giudice fondato il suo convincimento su un presunto rischio elettivo dello , peraltro, con valutazioni ultrapetita ed in contrasto con le Pt_1 valutazioni dell' che aveva riconosciuto il nesso di causalità tra l'incarico CP_7 lavorativo espletato dallo e i danni lamentati. Pt_1
L'appellante, quindi, dopo aver reiterato la richiesta, già formulata nel giudizio di primo grado, di ammissione di una c.t.u. medico-legale sulla propria persona, al fine di quantificare i danni e le lesioni subite a seguito dell'incidente sul lavoro del 7.7.1991, ha concluso come trascritto in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in via telematica il 28.6.2019, si è costituita nel presente giudizio di appello la Controparte_10
in persona del l.r.p.t., eccependo: a) preliminarmente,
[...]
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto privo di specifiche censure avverso il capo della sentenza di primo grado in cui il Tribunale aveva
8 escluso il nesso di causalità fra le omissioni e le violazioni poste in essere dall'avv. CP_1
e i danni lamentati dallo;
b) l'improcedibilità dell'appello per insussistenza di una Pt_1 ragionevole probabilità di accoglimento, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.; c) nel merito,
l'infondatezza della domanda risarcitoria, perché: 1) mancava la prova del nesso di causalità fra l'omissione del professionista e l'evento dannoso lamentato dal cliente;
2) la sentenza di primo grado, al contrario di quanto affermato dall'appellante, non era affetta da vizio di ultrapetizione, in quanto il Tribunale, al fine di valutare la sussistenza del nesso di causalità fra le omissioni dell'avv. e i danni lamentati dallo , aveva CP_1 Pt_1 correttamente valutato se quel giudizio avesse o meno ragionevole possibilità di concludersi con una pronuncia favorevole all'odierno appellante.
Da ultimo, la compagnia di assicurazioni ha reiterato le eccezioni che aveva avanzato nel giudizio di primo grado e, cioè: a) l'intervenuta prescrizione biennale del diritto dell'assicurato ad essere manlevato;
b) l'omessa denuncia da parte dell'assicurato dell'aggravamento del rischio, determinante il rifiuto della compagnia di surrogarsi nella copertura del danno assicurato;
c) la carenza di copertura del rischio assicurato, per avere l'assicurato corrisposto in ritardo il pagamento del premio, durante il periodo del sinistro;
d) l'applicazione della franchigia in relazione all'eventuale risarcimento. La compagnia di assicurazioni appellata, quindi, ha concluso come trascritto in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in via telematica il 30.7.2019, si è costituito nel presente giudizio di appello anche l'avv. , eccependo, in via CP_1 preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e l' improcedibilità dello stesso ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., giacché il gravame non conteneva specifiche censure avverso il capo della sentenza di primo grado in cui il
Tribunale aveva escluso il nesso di causalità fra la condotta del professionista ed i danni lamentati dall'odierno appellante.
Ha sostenuto, in subordine, l'infondatezza, nel merito, dell'impugnazione e della domanda di risarcimento del danno, poiché non era incorso in alcuna omissione e violazione integrante la propria responsabilità professionale, considerato che: a) aveva informato lo dello stato del giudizio dinanzi al T.A.R. di Catanzaro e del sicuro Pt_1 esito negativo che quel giudizio avrebbe avuto;
b) non corrispondeva al vero il fatto che il giudizio dinanzi al T.A.R. di Catanzaro era stato intentato all'insaputa dell'odierno appellante e “servendosi di altre procure rilasciate in bianco”; c) ad ogni modo, come correttamente ritenuto dal Tribunale, l'appellante non aveva provato il nesso di causalità
9 tra la presunta inadempienza dell'attuale appellato ed il presunto danno subito (visto che l'azione giudiziaria promossa contro la ON RI, avente ad oggetto il risarcimento del danno biologico derivante dall'infortunio sul lavoro del 7.7.1991, non aveva alcuna probabilità di essere accolta); d) inoltre, era inammissibile il mutamento della domanda posto in essere dall'appellante nel presente grado di giudizio, poiché, per la prima volta in appello, aveva lamentato che il danno da lui subito era dipeso dal fatto di non essere stato informato dall'avv. del probabile esito negativo dell'azione CP_1 intrapresa davanti al di Catanzaro;
e) oltretutto, se lo avesse voluto Pt_2 Pt_1 ottenere il risarcimento del danno biologico subito a seguito dall'infortunio sul lavoro del
7.7.1991, avrebbe potuto inoltrare all' un'istanza maggiorazione della rendita, per CP_7 aggravamento del proprio stato di salute.
L'appellato, infine, ha proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale non aveva accolto la domanda di condanna della
[...] al pagamento delle spese e competenze del Controparte_8 giudizio, ai sensi dell'art. 1917, comma 3°, c.c., posto che, in base alla costante giurisprudenza di legittimità: I) l'avvocato che si difende in giudizio da sé ha diritto al pagamento delle spese e competenze del giudizio medesimo;
II) qualunque fosse l'esito della causa, il professionista che ha chiamato in causa la propria compagnia di assicurazione ha diritto di ottenere il pagamento delle spese e competenze processuali, ai sensi dell'art. 1917, comma 3°, c.c.. L'appellato, quindi, ha concluso come trascritto in epigrafe.
Assegnata la trattazione della causa alla terza sezione della Corte di Appello, il collegio, con ordinanza del 7.10.2019, adottata a scioglimento della riserva presa all'udienza del
24.9.2019, – ritenuto che non sussistevano i presupposti per la definizione della causa ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., rimessa alla sentenza definitiva ogni valutazione sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e rilevato che non appariva necessario disporre la c.t.u. richiesta dall'appellante – ha aggiornato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more del giudizio, è succeduta alla a Controparte_3 seguito di fusione per incorporazione, la società Controparte_2
L'udienza di precisazione delle conclusioni è stata, più volte, aggiornata, fino a quando, a seguito della soppressione della III^ sezione civile della Corte di Appello di Catanzaro, la
10 trattazione è stata assegnata alla II^ sezione civile, sicché, l'udienza di precisazione delle conclusioni, che era stata fissata per il 23.6.2026, è stata anticipata al 26.2.2025.
Quindi, con ordinanza del 5.3.2025, adottata all'esito della trattazione dell'udienza del
26.2.2025, sostituita dal deposito in via telematica di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata trattenuta a sentenza, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali note di replica.
Hanno depositato la comparsa conclusionale l'appellata l'appellante in Controparte_2 via principale ( , il quale ha reiterato l'istanza di ammissione di una Parte_1 consulenza tecnica d'ufficio medico - legale) e l'appellato/Appellante in via incidentale
(avv. ), mentre, nel successivo termine, hanno depositato la memoria di CP_1 replica soltanto la e l'avv. . Controparte_2 CP_1
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Lamezia Terme e, dall'altro, dei motivi dell'appello principale proposti da e, dall'altro, dell'appello incidentale Parte_1 dell'avv. , nonché delle difese e delle eccezioni proposte dalla CP_1 Controparte_2
(già , appare opportuno chiarire che il presente Controparte_3 giudizio ha ad oggetto: 1) la valutazione dell'eccezione di inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata sia dalla (già Controparte_2
che dall'avv. ; 2) la valutazione della istanza di Controparte_3 CP_1 nomina di una c.t.u. medico legale sulla persona dello , al fine di quantificare i Pt_1 danni e le lesioni subite a seguito dell'incidente sul lavoro del 7.7.1991, in modo da comprovare la richiesta di risarcimento nel quantum richiesto (che era stata rigettata dalla
Corte con ordinanza del 7.10.2019, ma che è stata riproposta dall'appellante nella comparsa conclusionale); 3) la valutazione della fondatezza o meno della domanda, proposta da nel giudizio di primo grado e rigettata dal Tribunale (con Parte_1 sentenza censurata dall'appellante in via principale), volta a ottenere la condanna dell'avv. al risarcimento del danno per la supposta responsabilità professionale di CP_1 quest'ultimo, per avere lasciato cadere in perenzione il giudizio di risarcimento del danno
11 biologico subito a seguito di infortunio sul lavoro occorsogli il 7.7.1991, intrapreso dallo contro la ON RI (datore di lavoro dello ), che era stato intentato Pt_1 Pt_1 dinanzi al di Catanzaro;
4) la valutazione della fondatezza o meno dell'appello Pt_2 incidentale proposto dall'avv. , con cui ha richiesto la riforma della sentenza di CP_1 primo grado, per non aver il Tribunale disposto la condanna della
[...]
(oggi al pagamento in suo favore Controparte_8 Controparte_2 delle spese e competenze del giudizio, ai sensi dell'art. 1917, comma 3°, c.c.; 5) le eccezioni che erano state proposte dalla Controparte_8
(oggi nel giudizio di primo grado e reiterate in appello (di prescrizione, di Controparte_2 inoperatività della polizza e di applicazione della franchigia); 6) la regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio di appello.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e l'istanza dello di ammissione di una c.t.u. medico-legale Pt_1
Come visto (v. il paragrafo sullo svolgimento del processo), sia la che Controparte_2
l'avv. hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 CP_1
c.p.c., in quanto il gravame proposto dall'odierno appellante non conterrebbe specifiche censure avverso il capo della sentenza di primo grado, con cui il Tribunale ha ritenuto il difetto di nesso di causalità fra le omissioni e le violazioni poste in essere dall'avv. CP_1 ed i danni lamentati dallo . Pt_1
L'eccezione è infondata, dovendosi ritenere l'atto di appello, salva ogni valutazione di merito sul suo contenuto, conforme al modello previsto dall'art. 342 c.p.c., come interpretato dalla costante giurisprudenza (v., ad esempio, Cass. civ., sezione VI, n.
21336 del 14.09.2017), dato che vengono indicati, in maniera sufficientemente chiara, sia i capi e le parti della sentenza impugnata che le ragioni poste a fondamento delle censure mosse, nonché la loro rilevanza ai fini della invocata riforma della sentenza sui temi controversi (ovverosia l'accertamento della responsabilità dell'avv. per violazione CP_1 dei doveri di diligenza professionale, informazione del cliente e dissuasione, nella gestione di un giudizio, dinanzi al T.A.R. di Catanzaro, in cui era parte l'odierno appellante, assistito dal predetto avv. , lasciato cadere in perenzione dal predetto CP_1 avvocato, con conseguente danno del cliente, per non aver potuto ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno rivendicato in quel giudizio).
12 D'altra parte, la compiuta difesa degli appellati sul merito delle questioni sollevate con l'impugnazione, rende alquanto evidente che ne hanno ben compreso la valenza giuridica.
Sotto altro profilo, deve ribadirsi, come già rilevato con ordinanza del 7.10.2019, la superfluità di una c.t.u. medico-legale sulla persona dello , al fine di quantificare i Pt_1 danni e le lesioni subite a seguito del sinistro del 7.7.1991, riproposta dall'appellante in via principale con la comparsa conclusionale, risultando dirimente (v., infra, il paragrafo n. 3) la questione della prova del nesso di causalità tra la condotta del professionista appellato ed il mancato accoglimento della domanda proposta dallo , nel giudizio Pt_1 davanti al Tribunale amministrativo regionale, con l'assistenza dello stesso.
3. L'appello in via principale. La domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'avv. per responsabilità professionale CP_1
Con un primo motivo di impugnazione (rubricato: “Primo motivo: contraddittorietà della sentenza in ordine alla asserita mancanza della prova del danno lamentato”),
, appellante in via principale, censura la erroneità e la contraddittorietà Parte_1 della sentenza del Tribunale, nella parte in cui, dopo avere rilevato le omissioni e gli errori dell'avv. nella difesa dello , nella causa di risarcimento del danno CP_1 Pt_1 davanti al Tribunale amministrativo regionale, ha, tuttavia, escluso, con ragionamento ritenuto contraddittorio dall'appellante, la prova del danno lamentato e del nesso di causalità tra la condotta del professionista appellato e tale danno, poiché, secondo il
Tribunale, non poteva dirsi che, secondo criteri probabilistici, l'attore avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni nel giudizio perento.
L'appellante, in sintesi, lamenta che tale giudizio, fondato su criteri probabilistici, è azzardato, poiché la condotta omissiva e negligente dell'avvocato aveva precluso in radice la possibilità di dimostrare il fondamento delle sue ragioni, cosicché il Tribunale avrebbe dovuto, piuttosto, rilevare la responsabilità del professionista nel causare la perenzione del giudizio suddetto (“la perenzione del diritto del suo assistito volto ad ottenere il riconoscimento in giudizio delle sue ragioni”: v. pagg.
4-9 dell'atto di appello).
Con un secondo motivo (rubricato: “Secondo motivo: Nullità della sentenza per extra petita, mancata e/o inesatta valutazione dell'oggetto e degli atti del giudizio, nonché
13 delle responsabilità individuate in capo all'avv. ”), lo eccepisce la nullità CP_1 Pt_1 della sentenza di primo grado per vizio di ultrapetizione e censura, nuovamente, l'errata individuazione e valutazione del merito della controversia del Tribunale, in sintesi, per avere: a) escluso il nesso di causalità tra la condotta dell'avvocato ed i danni lamentati, omettendo, tuttavia, di valorizzare la violazione dei doveri professionali da parte dell'avv. , compresi quelli di informazione e, eventualmente, di dissuasione a CP_1 intentare una causa con scarse prospettive di vittoria nei confronti del cliente;
b) equivocato sull'oggetto della presente controversia, relativa alle comprovate omissioni e violazioni dei dovere professionali dell'avv. nel giudizio estinto per perenzione, CP_1 formulando, piuttosto, con considerazioni ultrapetita, valutazioni sul merito del giudizio perento;
c) espresso un giudizio probabilistico sull'esito negativo del giudizio di risarcimento del danno davanti al Tribunale amministrativo regionale, sulla base di un presunto e, in realtà, inesistente rischio elettivo, assunto dallo in occasione Pt_1 dell'infortunio sul lavoro subito, in contrasto con le valutazioni operate dall' (che CP_7 aveva riconosciuto il nesso di causalità tra l'incarico lavorativo espletato dallo e i Pt_1 danni lamentati).
I due motivi, vista la connessione che li avvince dal punto di vista logico e giuridico, possono essere trattati congiuntamente. Essi sono infondati, dovendosi confermare la sentenza di primo grado, fatte salve le puntualizzazioni di seguito esposte.
Anzitutto, occorre premettere che non sussiste il denunciato vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, posto che il Tribunale, al fine di valutare la effettività del danno lamentato dallo ed il nesso di causalità fra lo stesso e le omissioni professionali Pt_1 attribuite all'avv. , ha correttamente indagato - senza, quindi, incorrere nella CP_1 violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato - il tema della sussistenza o meno del nesso di causalità tra la condotta asseritamente inadempiente del professionista ed i danni lamentati dall'attore, il quale costituiva oggetto della domanda di risarcimento dei danni medesimi, concernendo uno degli elementi costitutivi del diritto invocato (ossia il nesso di causalità).
Pertanto, il Tribunale - posto che i danni lamentati dallo consistevano nel mancato Pt_1 riconoscimento del diritto vantato nei confronti della ON RI, sua datrice di lavoro, al risarcimento del danno biologico subito in conseguenza di un infortunio sul lavoro - ha correttamente valutato se, secondo criteri probabilistici, il giudizio promosso,
14 a tal fine, dinanzi al T.A.R. della RI, perento per colpa del suo difensore, si sarebbe potuto concludere o meno con esito favorevole all'odierno appellante.
In tal modo, il Tribunale ha applicato i principi giurisprudenziali condivisi in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso o inesatto svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, secondo cui: a) la regola della preponderanza dell'evidenza (o del “più probabile che non”), si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa;
b) la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dei doveri professionali, occorrendo verificare sia che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla sua condotta, sia che un danno vi sia stato effettivamente e, infine, che, se il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (v., ad esempio, fra le tante, Cassazione civile, sezione III^, n. 25778/2019; n. 22882/2016; n. 12038/2017; n. 25112/2017; n.
26516/2020; n. 7064/2021; nonché Cassazione civile, sezione III^, ordinanza n.
33442/2022).
Premesso questo, rileva la Corte, all'esito dell'esame del materiale probatorio offerto dall'odierno appellante, che non è possibile formulare una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale intentata dallo dinanzi al Pt_1 di Catanzaro, dichiarata perenta per colpa dell'avv. , con conseguente Pt_2 CP_1 esclusione della responsabilità del professionista appellato, difettando la prova del nesso di causalità tra la sua condotta ed il danno lamentato.
Come visto, il giudizio perento aveva ad oggetto l'accertamento della responsabilità della
ON RI, datrice di lavoro dell'odierno appellante, per il danno biologico occorsogli in data 7.7.1991, durante la prestazione della propria attività lavorativa alle dipendenze del predetto ente, allorché, mentre stava pulendo un impianto di potabilizzazione dell'acqua con acido muriatico ad alta concentrazione e sprovvisto di
15 dispositivi di protezione, era stato investito dalle esalazioni dell'acido e aveva subito danni all'apparato digerente.
Tuttavia, lo non ha fornito la prova che, in assenza delle omissioni imputabili Pt_1 all'avvocato , si sarebbe, probabilmente, verificato un esito favorevole della lite. In CP_1 particolare, l'odierno appellante non ha prodotto nel presente processo gli atti del giudizio perento, indispensabili per valutare, oltre che le allegazioni difensive dell'ente resistente, quali fossero le prove, la cui ammissione ed espletamento avrebbe dovuto dimostrare la responsabilità della ON RI per i danni subito a seguito dell'infortunio subito il 7.7.1991 e che, quindi, avrebbero consentito di effettuare, nel presente giudizio, una valutazione positiva circa l'esito favorevole allo di quella Pt_1 lite. In difetto di tali elementi di prova, che avrebbero dovuto essere forniti dall'appellante, non può affermarsi, pertanto, che la lite dinanzi al T.A.R. avrebbe avuto esito favorevole e, quindi, non può ritenersi, con ragionevole probabilità, che le omissioni addebitate all'avv. abbiano causato il danno lamentato dallo . CP_1 Pt_1
Né tale prova può desumersi dalla mera circostanza che, in base a quanto allegato dallo stesso appellante nell'atto di citazione di primo grado, in conseguenza dell'infortunio,
l' gli aveva riconosciuto un'invalidità permanente del 16 % ed una rendita CP_7 mensile di lire 210.000, anche perché lo non ha neanche depositato gli atti Pt_1 amministrativi del procedimento svoltosi dinanzi all' CP_7
Deve, pertanto, concludersi che l'appellante non ha assolto al proprio onere di provare il danno lamentato e il nesso causale fra la negligente condotta del professionista ed il pregiudizio asseritamente subito, con conseguente rigetto dell'appello.
4. L'appello incidentale proposto dall'avv. . Il diritto al rimborso delle CP_1 spese del giudizio di primo grado
Con un unico motivo (v. pagg. 8 e seguenti della comparsa di costituzione e risposta in appello), l'avvocato impugna, in via incidentale, la sentenza di primo grado, nella CP_1 parte in cui il Tribunale non ha accolto la domanda con cui aveva richiesto la condanna della compagnia di al Controparte_8 pagamento in suo favore delle spese e competenze del giudizio, ai sensi dell'art. 1917, comma 3°, c.c., posto che, in base alla giurisprudenza di legittimità: I) l'avvocato che si difende in giudizio da sé, dichiarandolo espressamente, ha diritto al pagamento delle
16 spese e competenze del giudizio medesimo;
II) qualunque sia l'esito della causa, il professionista che ha chiamato in causa la propria compagnia di assicurazione ha diritto di ottenere il pagamento delle spese e competenze processuali, ai sensi dell'art. 1917, comma 3°, c.c., in base al quale il terzo ha l'obbligo di manlevare l'assicurato dalle spese per resistere all'azione del danneggiato, anche nel caso in cui il professionista assume le difese di sé stesso. Ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza del Tribunale sul punto, la condanna della compagnia di assicurazioni al rimborso delle spese e competenza del giudizio di primo grado.
L'appello incidentale è infondato.
Vale precisare, in primo luogo, che in materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3°, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1°, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale (v., ad esempio, Cassazione civile, sezione III^, ordinanza n. 4275/2024).
Tanto chiarito e premesso che l'avv. invoca il diritto di cui alla lettera b) (ossia il CP_1 diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, comma 3°,
c.c.), deve osservarsi che esso presuppone la dimostrazione dell'avvenuto esborso da parte dell'assicurato medesimo, tenuto conto del tenore letterale della norma (formulata nel senso che tali spese siano state, per l'appunto, “sostenute”), nonché del disposto dell'art. 1914, comma 2°, c.c., che pone a carico dell'assicuratore le spese di salvataggio sostenute dall'assicurato. Pertanto, le spese di resistenza di cui all'art. 1917, comma 3°,
c.c. sono dovute all'assicurato, sempre che egli ne abbia fornito adeguata prova e nei limiti di quanto effettivamente provato (v., ad esempio, Cassazione civile, sezione III^, ordinanza n. 26683/2023; Cassazione civile, sezione VI^-3, ordinanza n. 21290/2022).
Ciò posto, l'avv. - il quale si è difeso in giudizio, sia in primo grado che nel CP_1 presente processo di appello, da sé - non ha provato di aver effettuato esborsi, a titolo di
17 onorari di difesa, per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato nei propri confronti, altro essendo il suo diritto alla liquidazione del compenso in caso di esito vittorioso della lite, altro l'indennizzo per il danno costituito dall'esborso di spese processuali.
Quanto alle spese vive, la domanda risulta del tutto generica, non essendo state quantificate.
Ad ogni modo, le uniche spese documentate sono quelle per contributo unificato e diritti di cancelleria che, tuttavia, risultano, nel complesso (euro 668,00), di importo inferiore alla franchigia contrattuale.
4. Le spese di lite e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002
Il regolamento delle spese del giudizio di primo grado (integralmente compensate dal
Tribunale tra le parti) non è stato oggetto di censura specifica.
Quanto alle spese del giudizio di appello, esse seguono la soccombenza dello nei Pt_1 confronti del nonché quelle dell'avv. nei confronti della compagnia di CP_1 CP_1 assicurazioni (in relazione al rigetto dell'appello incidentale, limitato alla domanda di rimborso delle spese del giudizio di primo grado, non rimasta assorbita nella decisione di rigetto della domanda principale).
Le spese del giudizio di appello possono liquidarsi, quanto ai rapporti processuali tra lo ed il , in euro 7.160,00, applicando lo scaglione di valore della controversia Pt_1 CP_1
(tra euro 52.0001,00 ed euro 260.000) e i parametri minimi della tariffa forense, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate (euro 1.489,00 per lo studio della controversia;
euro 1.911,00 per la fase introduttiva;
euro 2.163,00 per la fase istruttoria o di trattazione;
euro 2.552,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.
Quanto, invece, ai rapporti processuali tra il e la società di assicurazioni, esse CP_1 devono liquidarsi in euro 2.906,00, applicando lo scaglione di valore della controversia tra le parti medesimi, limitata al rimborso delle spese del giudizio di primo grado (ossia tra euro 5.201,00 ed euro 26.000) e i parametri minimi della tariffa forense, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate (euro 567,00 per lo studio della controversia;
euro 461,00 per la fase introduttiva;
euro 922,00 per la fase istruttoria o di
18 trattazione;
euro 956,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.
Stante il tenore della pronuncia sull'appello principale e incidentale (entrambi integralmente rigettati per infondatezza), peraltro, sussistono le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante principale e di quello incidentale di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto Parte_1 dall'avv. , avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 1312/2018, CP_1 pubblicata in data 31.10.2018 e non notificata, così provvede:
- rigetta l'appello principale proposto da e l'appello incidentale proposto Parte_1 da e, per l'effetto, conferma interamente la sentenza impugnata;
CP_1
- condanna al rimborso delle spese di lite del giudizio di appello nei Parte_1 confronti di , liquidate in euro 7.160,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e CP_1 rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%.
- condanna al rimborso delle spese di lite del giudizio di appello nei CP_1 confronti di liquidate in euro 2.906,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e Controparte_2 rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%.
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 3.9.2025
Il Consigliere relatore ed estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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