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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 06/05/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1655/2021 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
EN, 6 maggio 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Daniela Francesca Balsamo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1655/2021 R.G.
tra
, in persona del legale rapp.te p.t elettivamente domiciliata in EN, Piazza Parte_1
Tremoglie n.5 presso lo studio dell'Avv. Fulvia Fazzi del foro di EN , che la rappresenta e difende
OPPONENTE
Contro
, rappresentato e difeso, come da procura in calce alla memoria di costituzione, CP_1
dall'Avv. Fulvio Licari presso il cui studio sito in EN, Viale A. Diaz n. 5 è elettivamente domiciliato
OPPOSTO
Avente ad oggetto: Opposizione a precetto.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte sostitutive d'udienza. MOTIVI
Con ricorso depositato in data 22.11.2021 l'opponente di cui in epigrafe contestava l' atto di precetto notificato in data 02.11.2021.
Assumeva che il credito richiesto non fosse esigibile mancando dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti per legittimare l'esecuzione ex art. 474 c.p.c.
Assumeva ancora, la inesistenza del credito precettato dal per l'esistenza di un suo debito CP_1
quantificato in via giudiziale in euro alle spese del doppio grado di giudizio quantificate in euro
3.566.00 per il primo grado ed in euro 3.308,00 per il secondo grado;
Adducendo la totale assenza di un titolo esecutivo, contestava quindi debenza delle somme pretese e la mancanza di un valido titolo esecutivo.
Si costituiva, a successiva udienza all'uopo fissata ( a seguito di richiesta dell'opponente di rinnovazione della notifica), l'opposto che preliminarmente, eccepiva la improcedibilità del ricorso e che dava atto come nelle more fosse intervenuto il pagamento da parte della opponente delle somme precettate al netto del debito del CP_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza.
*******
Va disattesa la preliminare eccezione di improcedibilità dell'opposizione, giacchè non si pone nella fattispecie un problema di mancanza o inesistenza della notifica del ricorso in opposizione e del relativo decreto di fissazione di udienza, ma di notifica effettuata in violazione del termine di cui all'art 415 comma 5 cpc. In questi casi trattasi nullità sanabile, ben potendo il giudice su richiesta del ricorrente o del convenuto se costituitosi, fissare una nuova udienza garantendo il rispetto del suddetto termine a comparire.
Cosa che di fatto è avvenuta (sulla possibilità di sanatoria cfr ex multis Cass 2673 del 4 febbraio2021:
In tema di mancata osservanza del termine dilatorio di comparizione, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per violazione dei termini a comparire è sanata dalla costituzione del convenuto;
tuttavia,
ove quest'ultimo eccepisca, costituendosi, tale vizio, il giudice è tenuto a fissare nuova udienza nel rispetto dei suddetti termini, dovendosi presumere che tale violazione abbia impedito al convenuto,
che pure si sia difeso nel merito, una più adeguata difesa).
Ciò posto, il ricorso in opposizione è infondato nel merito.
A dire di l'esecuzione è avvenuta senza un valido titolo esecutivo. Parte_1
L'eccezione è però superata dal fatto che la questione è stata definitivamente decisa favorevolmente al lavoratore. Si veda a tal fine la sentenza della Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso promosso dall'odierna opponente avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta che aveva riformato la sentenza resa dal giudice del lavoro di EN che a sua volta condividendo il motivo di opposizione di ( lo stesso contenuto nella odierna opposizione) circa la inidoneità della Parte_1
più volte citata sentenza ( del 2008) a costituire valido titolo esecutivo aveva accolto l'opposizione a precetto proposta dalla predetta società .
Tale motivo di ricorso, è dunque del tutto recessivo alla luce dell'iter giudiziario che ha interessato le parti in lite e del relativo epilogo.
In ogni caso si richiama ex art 118 disp att cpc integralmente il contenuto della sentenza della Corte
d'Appello cui in questa sede si presta adesione in ragione del suggello apposto sulla questione dalla
Suprema Corte di Legittimità.
Si riporta di seguito parte della motivazione del citato pronunciamento:
“Parte appellante affida il suo gravame a un unico, articolato motivo, secondo il quale nel caso in discussione, in applicazione dei principi affermati nella materia dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione con la sentenza n. 11066 del 2 febbraio 2012, nonostante il contenuto dispositivo del titolo esecutivo azionato, si sarebbe in presenza di una condanna a un credito liquido ed esigibile,
la cui quantificazione sarebbe ricavabile in maniera certa dai dati e dagli elementi offerti al giudice nel corso della lite all'esito della quale il suddetto titolo venne formato, costituiti, in particolare, dalle buste paga prodotte dalla stessa in corso di giudizio. Parte_1
Il motivo è fondato.
Se è infatti vero che la Corte di Cassazione ha ripetutamente statuito che la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore a seguito del riconoscimento dell'illegittimità del licenziamento può costituire valido titolo esecutivo solo se tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza, è anche verso che le Sezioni Unite del Supremo consesso - con la sentenza richiamata da parte appellante, poi seguita dalla giurisprudenza di merito e di legittimità successive - si è occupata di chiarire gli esatti confini ed estensione del potere del giudice dell'opposizione all'esecuzione di verificare se il diritto,
corrispondente all'obbligo di cui con il precetto viene intimato l'adempimento, risulti dal titolo esecutivo, statuendo al riguardo che : “ Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo
comma, n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è
consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del
provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato.
Ne consegue che il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può dichiarare d'ufficio la illiquidità
del credito, portato dallasentenza fatta valere come titolo esecutivo, senza invitare le parti a discutere
la questione e a integrare le difese, anche sul piano probatorio”.
A tale stregua, quindi, al fine di scongiurare il pericolo di opposizioni pretestuose e prive di reale fondamento, non è possibile ritenere la illiquidità del credito scaturente dalla pronuncia giudiziaria costituente titolo esecutivo sulla sola base delle mere statuizioni in esse contenute, correndo per il giudice dell'esecuzione l'obbligo di verificare se tale credito possa comunque essere quantificato in maniera certa alla stregua degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui il detto titolo venne formato, anche se in esso non menzionati, potendo all'uopo, addirittura, anche invitare le parti a discutere la questione e a integrare le difese, statuizioni foriere della conclusione che non possa in ogni caso l'intimato limitarsi a resistere all'esecuzione trincerandosi esclusivamente dietro la presunta genericità del titolo, avendo in merito egli ben più pregnanti obblighi di deduzione e dimostrazione della illiquidità del credito azionato nei suoi confronti.
Ciò premesso, venendo al caso in trattazione, come correttamente dedotto dall'appellante, è possibile affermare che nel giudizio ove il titolo esecutivo azionato si è formato sono stati raccolti tutti gli elementi necessari a fine della esatta quantificazione del credito azionato, soprattutto attraverso l'acquisizione dei prospetti paga, di certa formazione della società appellata, che, in applicazione delle norme del C.C.N.L. Gas Acqua all'interno della stessa applicato - dato, questo, del tutto pacifico ed incontestato tra le parti - davano esattamente conto di tutti i paramentri contrattuali alla cui stregua all'appellante era corrisposta la retribuzione, ossia la qualifica di impiegato di Livello 5 del C.C.N.L.
in menzione, non potendo condividersi quanto sostenuto dal primo giudice che i suddetti elementi non sarebbero utilizzabili ai fini della corretta quantificazione del credito giacché di essi non si darebbe conto in sentenza, trattandosi comunque, osserva questa Corte, di elementi pacificamente acquisiti nell'ambito dello stesso procedimento, assolutamente non contestati dalla società
né nel corso dello stesso né con l'opposizione a precetto in trattazione.Né può essere Parte_1
condivisa la statuizione contenuta nella sentenza appellata secondo cui : "In ogni caso appare
troncante la considerazione per cui la sentenza fa generico riferimento alle "retribuzioni" senza
chiarire se si tratti di retribuzione globale, di paga base, di retribuzione comprensiva di accessori e
senza chiarire a quale livello e/o qualifica vada parametrato il calcolo"; ciò per la decisiva ragione che parte appellante, per come espressamente esplicitato nello stesso atto di precetto opposto, si era limitato a quantificare il credito sulla base degli "elementi fissi della retribuzione a lui certamente
dovuta, come emerge dai prospetti paga versati agli atti del giudizio iscritto al n. 820/08 R.G.", dai quali era dato, come detto, evincere tutti i parametri contrattuali alla cui stregua era determinata la retribuzione corrispostagli, non avendo mai l'opponente neanche contestato in maniera specifica e compiuta l'erroneità per eccesso delle somme intimate in alcuna delle componenti del trattamento retributivo spettante al creditore.
Alla luce di quanto sopra, in riforma della sentenza gravata, attesa la sua infondatezza - e la certezza e liquidità del credito oggetto di intimazione - deve essere rigettata l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto notificatole in data 14.1.2015”. Parte_1
Peraltro, l'importo oggetto del precetto opposto costituisce residuo del medesimo credito ( altre somme sono state versate al antecedentemente alla notifica del precetto opposto) scaturito CP_1
dalla sentenza resa in favore del ricorrente nel 2008 e dunque valgono le stesse argomentazioni spiegate dalla Corte d'Appello al fine di superare l'eccezione di riproposta nei pedissequi Parte_1
termini nell'odierno giudizio.
Ne discende che il è senz'altro creditore degli importi portati nel precetto. CP_1
Non rileva poi al fine di ritenere la inesistenza del credito ingiunto (vedi in questi termini alla pag
4 del ricorso in opposizione) il fatto che alla data di notifica dell'atto di precetto che si oppone,
l'ingiungente , fosse a conoscenza dell'ulteriore suo debito restitutorio sorto a seguito CP_1
della sentenza n.195/2021 per avere incassato somme di cui non ha più diritto a trattenere.
La circostanza avrebbe potuto al più, fondare un'eccezione di compensazione (pacificamente azionabile in sede di opposizione a precetto) ma non certo un motivo di inesistenza del credito.
A conferma di ciò, basti osservare che nelle more del giudizio la società opponente ha provveduto a liquidare al le somme portate nel precetto. Ha infatti eseguito il pagamento di quanto dovuto CP_1
all'odierno opposto in data 1.2.2022, a seguito di interlocuzione intercorsa successivamente all'atto
di pignoramento, con compensazione della somma a suo credito a valere sul maggiore importo
precettato (vedi memoria di costituzione alla pag 5).
La circostanza non è stata specificamente contestata dall'opponente nella prima difesa utile (
all'udienza del 09.04.2024, parte opponente non depositava note a differenza della parte opposta rinunciando dunque a contestare i fatti contenuti nella memoria di costituzione in parte qua) restando assorbita anche la questione afferente alla domanda di condanna avanzata dall'odierna opposta. Ne discende che in ogni caso, va disposto l'annullamento del precetto opposto essendo stato versato il minore importo risultante dalla suddetta compensazione.
L'opposizione va dunque accolta solo in questi termini.
Per il resto, va disposta la cessazione della materia del contendere, essendo state soddisfatte, con il versamento richiamato, le reciproche rivendicazioni creditorie.
Atteso l'esito della lite e la quasi totale soccombenza di parte opponente, la stessa va condannata alla refusione della metà delle spese come liquidate in dispositivo. Per la parte restante le spese vanno compensate.
P. Q. M.
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da annulla l'atto di precetto Parte_1
notificatole in data 02.11.2021 a cura di;
CP_1
accerta e dichiara che il al netto delle somme di cui risulta debitore, è creditore delle somme CP_1
ricevute in pagamento dall'opponente in data 01.02.2022;
atteso l'intervenuto pagamento, dichiara pertanto cessata la materia del contendere.
Compensa le spese per ½ e condanna alla refusione in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite residue liquidate in euro 1004,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione
EN, 6 maggio 2025.