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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/07/2025, n. 2345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2345 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
30
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 01/07/2025 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1438/2023 R.G. vertente TRA
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. VARANO ANDREA e dall'Avv. Parte_1 CECCONI SOFIA Appellante contro
, parte rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. SAMENGO ALFREDO
parte rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. SBARDELLA MARIANGELA e dall'Avv. FAVA ALFREDO Appellate avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 10601/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il 14.12.2022
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore delle appellate delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 5.500 oltre Cpa e Iva per ciascuna delle parti
[...]
. Controparte_3 Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 01/07/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Roma, , premesso di essere stato assunto dall' Parte_1 [...] di sin dal 1986 e di essere stato assegnato, a far data dal 12.3.2001, all' CP_3 CP_2 [...]
, presso la quale esso ricorrente attuale appellante aveva ricoperto nell'Unità Controparte_3
Operativa Complessa (UOC) “Anestesia e Rianimazione” la posizione funzionale di dirigente medico prima e, in seguito, quella di responsabile dell'Unità Operativa Semplice (UOS) “Terapia del
Dolore”, svolgendo la propria attività lavorativa in favore sia dell' ” di Controparte_3 CP_2 sia dell' ha dedotto di avere subito, dal 2018, delle “variazioni Controparte_3 peggiorative del trattamento economico desumibili dalle buste paga con un abbattimento complessivo consistente delle retribuzioni” e di avere, invece, diritto ad un trattamento economico “che rientra nel parametro retributivo del CCNL della dirigenza medica sulla base della normativa legale e contrattuale”.
Tutto ciò premesso, il ricorrente attuale appellante ha chiesto la condanna dell' Controparte_3
e dell' , ove ritenuto in solido, al pagamento
[...] Controparte_1 in suo favore di € 73.166,87 e/o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e alle spese di giudizio.
Si sono costituite le parti intimate, eccependo rispettivamente il proprio difetto di legittimazione passiva, la genericità delle allegazioni poste a fondamento della domanda dell' e chiedendo, Pt_1 nel merito, il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Roma, istruita la causa mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, con la sentenza in epigrafe ha respinto integralmente il ricorso.
Al riguardo la prima giudice, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da entrambe le resistenti, per quel che rileva nel presente grado ha accolto l'eccezione di genericità del ricorso. Illustrato, infatti, con ampia disamina, il panorama normativo e giurisprudenziale rilevante nella fattispecie oggetto del presente giudizio, il Tribunale ha osservato che, come chiarito dalle sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 5279/2016, l'indennità di perequazione spettante al personale universitario non docente in servizio presso strutture sanitarie (cosiddetta “indennità De
Maria” di cui all'art. 31 del d.lgs. 761/1979) non compete automaticamente, ma occorre valutare le funzioni, le mansioni e l'anzianità di ogni singolo dipendente.
Nel caso di specie, con il ricorso ex art. 414 c.p.c., , premesso di subire un trattamento Parte_1 peggiorativo nel corso degli anni, dando per scontato che lo stesso dovesse desumersi dal prospetto del conteggio allegato al ricorso, avrebbe del tutto trascurato di allegare da cosa lo stesso derivasse;
limitandosi a riportare delle voci economiche a suo credito (individuabili nello specifico in quelle riportanti un saldo in suo favore nello schema di conteggio) e omettendo di indicare in base a quale parametro egli si fosse riferito per giungere alla quantificazione delle indicate differenze retributive.
Allegate le buste paga di due “colleghi” ( e documenti 7 e 8 allegati al ricorso), il Per_1 Per_2 ricorrente attuale appellante non avrebbe neppure indicato l'incarico eventualmente dagli stessi rivestito, l'anzianità e il tipo di rapporto che li lega alla struttura sanitaria, limitandosi a dedurre che agli stessi venisse ancora ad oggi retribuita l'indennità c.d. Per_3
Il Tribunale, poi, ha condannato la parte soccombente al pagamento in favore delle resistenti odierne appellate delle spese del rado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Ha proposto appello , affidandosi alle seguenti censure. Parte_1
1) Sulla illogicità della decisione per violazione di legge (art. 1175-1375 c.c.). Ciò perché la prima giudice avrebbe errato nel ritenere la genericità del ricorso, oltretutto omettendo di considerare come la perequazione fosse stata ancorata, nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, a un parametro certo, quale il CCNL Sanità vigente.
2) Sulla illogicità della decisione per violazione di legge – art. 31 dpr 761/1971 (c.d. legge De
Maria) – art. 36 Cost. – 2103 c.c. Ciò perché la decisione gravata avrebbe errato nell'attribuire una carenza di onere probatorio in capo al dott. esonerando, per converso, le resistenti Pt_1 odierne appellate da qualsiasi spiegazione in merito alla modifica unilaterale della retribuzione apportata dal 2018.
3) Nullità/illegittimità della sentenza per carenza motivazionale in punto di rigetto delle richieste istruttorie.
4) Sulla illegittimità della sentenza in punto di liquidazione delle spese legali perché il medesimo attuale appellante sarebbe stato costretto ad agire dalla mancanza di chiarezza e dal silenzio delle amministrazioni rispetto alla decurtazione del trattamento erogato all' Pt_1
L'appellante ha, quindi, riproposto le conclusioni già sottoposte alla prima giudice e da questa rigettate.
Si sono costituite le appellate, non riproponendo ai sensi dell'art. 346 c.p.c. l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e domandando, nel merito, il rigetto dell'appello.
Matura per la decisione la causa sulla base dei documenti in atti, all'udienza odierna è stata data lettura del dispositivo in epigrafe.
L'appello è infondato. I primi tre motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente e devono essere respinti, dovendosi condividere la valutazione della prima giudice in punto di genericità delle allegazioni contenute nel ricorso ex art. 414 c.p.c. ed escludere l'errore nell'applicazione delle regole in tema di onere della prova e la sussistenza del lamentato vizio di carenza di istruttoria.
Il Tribunale, infatti, ha correttamente richiamato il principio giurisprudenziale di legittimità, sancito dalle Sezioni Unite con sentenza 5279/2016, secondo cui l'indennità di perequazione spettante al personale universitario non docente in servizio presso strutture sanitarie (cosiddetta “indennità De
Maria” di cui all'art. 31 del d.lgs. 761/1979) non compete automaticamente, ma occorre valutare le funzioni, le mansioni e l'anzianità di ogni singolo dipendente.
Principio confermato anche dalla sentenza n. 12952/2022 della sezione Lavoro della Suprema Corte, la quale ha ribadito che la parificazione del trattamento compete soltanto a fronte di pari funzioni, mansioni ed anzianità.
Con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio, pertanto, l'appellante avrebbe dovuto, senza limitarsi a richiamare esclusivamente le funzioni attribuite, descrivere le mansioni in concreto svolte e declinare la propria anzianità di servizio maturata a decorrere dal 2018 (epoca alla quale si riferisce la domanda) con i conseguenti effetti sul trattamento spettante;
inoltre, al fine della comparazione di funzioni, mansioni e anzianità, avrebbe dovuto rapportare il proprio trattamento con quello spettante, non già in base a una non meglio precisata e generica applicazione del CCNL Sanità vigente per tempo, ma con medici di pari livello di inquadramento, di mansioni equivalenti e di corrispondente anzianità.
Invece, nel ricorso ex art. 414 c.p.c., sono richiamate solo le funzioni svolte e sono allegate le buste paga di medici non universitari al trattamento dei quali dovrebbe, secondo l'assunto dell'appellante, essere parificata la sua retribuzione.
Ma, appunto, in difetto di deduzione delle proprie mansioni, della di declinazione dell'anzianità rilevante e in carenza di allegazione delle funzioni, delle mansioni e dell'anzianità dei medici al trattamento dei quali si commisurano le pretese oggetto di domanda, è evidente, come ritenuto dal
Tribunale, la mancanza di allegazione degli elementi costitutivi della pretesa.
Il ricorso introduttivo del giudizio, in sintesi, da un lato si limita a richiamare le funzioni assunte dall' senza descrivere le mansioni in concreto espletate e come l'anzianità maturata Pt_1 inciderebbe sulla progressione economica;
dall'altro paragona il trattamento dell'attuale appellante con quello di altri medici, dei quali si allegano solo le buste paga ma non si deduce quali funzioni, mansioni e anzianità rivestano ed abbiano.
Né soccorrono, a tale lacuna, le richieste di prove orali, con le quali si domanda di chiedere ai testi se sia vero che l' sia responsabile medico addetto alla terapia del dolore e se l'Atto Aziendale Pt_1 gli conferisca anche funzioni di gestione di risorse (capitolo, quest'ultimo, palesemente inammissibile perché documentale, oltretutto). Richieste che tendono, in definitiva, soltanto a confermare le funzioni, ma non a descrivere le mansioni in concreto espletate;
mente manca del tutto, anche nelle istanze istruttorie, il riferimento alle attività e all'anzianità dei medici al trattamento dei quali è commisurata la domanda.
Ne consegue, infine, che, esattamente come osservato dal Tribunale, anche una consulenza tecnica di ufficio avrebbe rivestito carattere meramente esplorativo.
Non può accogliersi, infine, nemmeno il quarto motivo di gravame, avendo il Tribunale fatto corretta applicazione del principio della soccombenza e non ravvisandosi quelle eccezionali ragioni alle quali l'art. 92, comma secondo c.p.c. ricollega la possibilità di compensazione, derivando il rigetto delle domande dell' da carenze nelle allegazioni del medesimo. Pt_1
Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, l'appello va rigettato.
Le spese del presente grado sono poste a carico dell' appellante, secondo soccombenza e sono liquidate tenendo conto dello scaglione di valore del d.m. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni (compreso tra euro 52.000 e euro 260.000).
Il rigetto dell'appello, infine, comporta la sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore delle appellate delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 5.500 oltre Cpa e Iva per ciascuna delle parti
[...]
. Controparte_3 Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 01/07/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 01/07/2025 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1438/2023 R.G. vertente TRA
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. VARANO ANDREA e dall'Avv. Parte_1 CECCONI SOFIA Appellante contro
, parte rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. SAMENGO ALFREDO
parte rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. SBARDELLA MARIANGELA e dall'Avv. FAVA ALFREDO Appellate avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 10601/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il 14.12.2022
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore delle appellate delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 5.500 oltre Cpa e Iva per ciascuna delle parti
[...]
. Controparte_3 Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 01/07/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Roma, , premesso di essere stato assunto dall' Parte_1 [...] di sin dal 1986 e di essere stato assegnato, a far data dal 12.3.2001, all' CP_3 CP_2 [...]
, presso la quale esso ricorrente attuale appellante aveva ricoperto nell'Unità Controparte_3
Operativa Complessa (UOC) “Anestesia e Rianimazione” la posizione funzionale di dirigente medico prima e, in seguito, quella di responsabile dell'Unità Operativa Semplice (UOS) “Terapia del
Dolore”, svolgendo la propria attività lavorativa in favore sia dell' ” di Controparte_3 CP_2 sia dell' ha dedotto di avere subito, dal 2018, delle “variazioni Controparte_3 peggiorative del trattamento economico desumibili dalle buste paga con un abbattimento complessivo consistente delle retribuzioni” e di avere, invece, diritto ad un trattamento economico “che rientra nel parametro retributivo del CCNL della dirigenza medica sulla base della normativa legale e contrattuale”.
Tutto ciò premesso, il ricorrente attuale appellante ha chiesto la condanna dell' Controparte_3
e dell' , ove ritenuto in solido, al pagamento
[...] Controparte_1 in suo favore di € 73.166,87 e/o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e alle spese di giudizio.
Si sono costituite le parti intimate, eccependo rispettivamente il proprio difetto di legittimazione passiva, la genericità delle allegazioni poste a fondamento della domanda dell' e chiedendo, Pt_1 nel merito, il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Roma, istruita la causa mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, con la sentenza in epigrafe ha respinto integralmente il ricorso.
Al riguardo la prima giudice, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da entrambe le resistenti, per quel che rileva nel presente grado ha accolto l'eccezione di genericità del ricorso. Illustrato, infatti, con ampia disamina, il panorama normativo e giurisprudenziale rilevante nella fattispecie oggetto del presente giudizio, il Tribunale ha osservato che, come chiarito dalle sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 5279/2016, l'indennità di perequazione spettante al personale universitario non docente in servizio presso strutture sanitarie (cosiddetta “indennità De
Maria” di cui all'art. 31 del d.lgs. 761/1979) non compete automaticamente, ma occorre valutare le funzioni, le mansioni e l'anzianità di ogni singolo dipendente.
Nel caso di specie, con il ricorso ex art. 414 c.p.c., , premesso di subire un trattamento Parte_1 peggiorativo nel corso degli anni, dando per scontato che lo stesso dovesse desumersi dal prospetto del conteggio allegato al ricorso, avrebbe del tutto trascurato di allegare da cosa lo stesso derivasse;
limitandosi a riportare delle voci economiche a suo credito (individuabili nello specifico in quelle riportanti un saldo in suo favore nello schema di conteggio) e omettendo di indicare in base a quale parametro egli si fosse riferito per giungere alla quantificazione delle indicate differenze retributive.
Allegate le buste paga di due “colleghi” ( e documenti 7 e 8 allegati al ricorso), il Per_1 Per_2 ricorrente attuale appellante non avrebbe neppure indicato l'incarico eventualmente dagli stessi rivestito, l'anzianità e il tipo di rapporto che li lega alla struttura sanitaria, limitandosi a dedurre che agli stessi venisse ancora ad oggi retribuita l'indennità c.d. Per_3
Il Tribunale, poi, ha condannato la parte soccombente al pagamento in favore delle resistenti odierne appellate delle spese del rado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Ha proposto appello , affidandosi alle seguenti censure. Parte_1
1) Sulla illogicità della decisione per violazione di legge (art. 1175-1375 c.c.). Ciò perché la prima giudice avrebbe errato nel ritenere la genericità del ricorso, oltretutto omettendo di considerare come la perequazione fosse stata ancorata, nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, a un parametro certo, quale il CCNL Sanità vigente.
2) Sulla illogicità della decisione per violazione di legge – art. 31 dpr 761/1971 (c.d. legge De
Maria) – art. 36 Cost. – 2103 c.c. Ciò perché la decisione gravata avrebbe errato nell'attribuire una carenza di onere probatorio in capo al dott. esonerando, per converso, le resistenti Pt_1 odierne appellate da qualsiasi spiegazione in merito alla modifica unilaterale della retribuzione apportata dal 2018.
3) Nullità/illegittimità della sentenza per carenza motivazionale in punto di rigetto delle richieste istruttorie.
4) Sulla illegittimità della sentenza in punto di liquidazione delle spese legali perché il medesimo attuale appellante sarebbe stato costretto ad agire dalla mancanza di chiarezza e dal silenzio delle amministrazioni rispetto alla decurtazione del trattamento erogato all' Pt_1
L'appellante ha, quindi, riproposto le conclusioni già sottoposte alla prima giudice e da questa rigettate.
Si sono costituite le appellate, non riproponendo ai sensi dell'art. 346 c.p.c. l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e domandando, nel merito, il rigetto dell'appello.
Matura per la decisione la causa sulla base dei documenti in atti, all'udienza odierna è stata data lettura del dispositivo in epigrafe.
L'appello è infondato. I primi tre motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente e devono essere respinti, dovendosi condividere la valutazione della prima giudice in punto di genericità delle allegazioni contenute nel ricorso ex art. 414 c.p.c. ed escludere l'errore nell'applicazione delle regole in tema di onere della prova e la sussistenza del lamentato vizio di carenza di istruttoria.
Il Tribunale, infatti, ha correttamente richiamato il principio giurisprudenziale di legittimità, sancito dalle Sezioni Unite con sentenza 5279/2016, secondo cui l'indennità di perequazione spettante al personale universitario non docente in servizio presso strutture sanitarie (cosiddetta “indennità De
Maria” di cui all'art. 31 del d.lgs. 761/1979) non compete automaticamente, ma occorre valutare le funzioni, le mansioni e l'anzianità di ogni singolo dipendente.
Principio confermato anche dalla sentenza n. 12952/2022 della sezione Lavoro della Suprema Corte, la quale ha ribadito che la parificazione del trattamento compete soltanto a fronte di pari funzioni, mansioni ed anzianità.
Con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio, pertanto, l'appellante avrebbe dovuto, senza limitarsi a richiamare esclusivamente le funzioni attribuite, descrivere le mansioni in concreto svolte e declinare la propria anzianità di servizio maturata a decorrere dal 2018 (epoca alla quale si riferisce la domanda) con i conseguenti effetti sul trattamento spettante;
inoltre, al fine della comparazione di funzioni, mansioni e anzianità, avrebbe dovuto rapportare il proprio trattamento con quello spettante, non già in base a una non meglio precisata e generica applicazione del CCNL Sanità vigente per tempo, ma con medici di pari livello di inquadramento, di mansioni equivalenti e di corrispondente anzianità.
Invece, nel ricorso ex art. 414 c.p.c., sono richiamate solo le funzioni svolte e sono allegate le buste paga di medici non universitari al trattamento dei quali dovrebbe, secondo l'assunto dell'appellante, essere parificata la sua retribuzione.
Ma, appunto, in difetto di deduzione delle proprie mansioni, della di declinazione dell'anzianità rilevante e in carenza di allegazione delle funzioni, delle mansioni e dell'anzianità dei medici al trattamento dei quali si commisurano le pretese oggetto di domanda, è evidente, come ritenuto dal
Tribunale, la mancanza di allegazione degli elementi costitutivi della pretesa.
Il ricorso introduttivo del giudizio, in sintesi, da un lato si limita a richiamare le funzioni assunte dall' senza descrivere le mansioni in concreto espletate e come l'anzianità maturata Pt_1 inciderebbe sulla progressione economica;
dall'altro paragona il trattamento dell'attuale appellante con quello di altri medici, dei quali si allegano solo le buste paga ma non si deduce quali funzioni, mansioni e anzianità rivestano ed abbiano.
Né soccorrono, a tale lacuna, le richieste di prove orali, con le quali si domanda di chiedere ai testi se sia vero che l' sia responsabile medico addetto alla terapia del dolore e se l'Atto Aziendale Pt_1 gli conferisca anche funzioni di gestione di risorse (capitolo, quest'ultimo, palesemente inammissibile perché documentale, oltretutto). Richieste che tendono, in definitiva, soltanto a confermare le funzioni, ma non a descrivere le mansioni in concreto espletate;
mente manca del tutto, anche nelle istanze istruttorie, il riferimento alle attività e all'anzianità dei medici al trattamento dei quali è commisurata la domanda.
Ne consegue, infine, che, esattamente come osservato dal Tribunale, anche una consulenza tecnica di ufficio avrebbe rivestito carattere meramente esplorativo.
Non può accogliersi, infine, nemmeno il quarto motivo di gravame, avendo il Tribunale fatto corretta applicazione del principio della soccombenza e non ravvisandosi quelle eccezionali ragioni alle quali l'art. 92, comma secondo c.p.c. ricollega la possibilità di compensazione, derivando il rigetto delle domande dell' da carenze nelle allegazioni del medesimo. Pt_1
Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, l'appello va rigettato.
Le spese del presente grado sono poste a carico dell' appellante, secondo soccombenza e sono liquidate tenendo conto dello scaglione di valore del d.m. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni (compreso tra euro 52.000 e euro 260.000).
Il rigetto dell'appello, infine, comporta la sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore delle appellate delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 5.500 oltre Cpa e Iva per ciascuna delle parti
[...]
. Controparte_3 Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 01/07/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi