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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 174/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BALLORIANI MASSIMILIANO, Presidente e Relatore
APPIGNANI LORENZO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 251/2021 depositato il 11/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Macerata - Piaggia Della Torre 8 62100 Macerata MC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 166/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 1 e pubblicata il 11/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1092 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1338 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 562 IMU 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte contribuente ha impugnato in primo grado 3 avvisi di accertamento per il recupero di Imu non versata per le annualità 2014,2015 e 2016, per l'importo complessivo di € 14.630,78, notificatigli il 16 marzo 2018 dal Comune di Macerata, relativamente ad alcuni immobili, iscritti in vari sub (come di seguito specificato) al catasto, dati_catastali.
La Corte di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso riconoscendo l'aliquota agevolata dell'8% per l'immobile concesso in comodato alla figlia Nominativo_1 (dati_catastali e relativa pertinenza dati_catastali), nonché riconoscendo la esenzione per i sub 4,5 e 6, in quanto nel verbale di accertamento con adesione lo stesso Comune resistente avrebbe riconosciuto che si tratterebbe di unità inagibili, inutilizzabili, ancora allo stato grezzo e privi di allacci a utenze di rete, interessati da lavori di ristrutturazione edilizia a seguito del terremoto del 1997 e seguenti (lavori non ancora ultimati).
La Corte di primo grado ha poi compensato parzialmente le spese del giudizio per metà, condannando per la restante parte il ricorrente, dunque per l'importo liquidato in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Con atto di appello, la medesima parte contribuente espone i seguenti motivi, a contestazione della decisione di primo grado:
1) La residenza anagrafica ed effettiva del contribuente fin dal 04/07/2013 risulta essere in Indirizzo_1
, come si evince anche dal certificato di residenza storico già depositato in sede di contraddittorio al Comune. Dal certificato si desume che vi fu in data 16/12/2015 un cambio di interno civico, anche se pur sempre nello stesso stabile, passando dal piano primo interno 4 (sub 25) all'attuale piano primo interno 3 (sub 7). Ricorrente_1 avrebbe avuto pertanto diritto all'esenzione del tributo per i 3 anni 2014,2015 e 2016 (per il sub 25 per gli anni 2014 e 2015 – per il sub 7 per l'anno 2016);
2) Alcune porzioni immobiliari sono ancora allo stato grezzo, inutilizzabili e senza allacci. Sono stati commessi errori materiali in sede di accatastamento e si sta provvedendo in merito alla loro correzione. Deve contare comunque lo stato di fatto degli stessi, e si produrrà documentazione fotografica o perizia in tal senso. Sono in corso altresì le dovute correzioni e pertanto verrà prodotto, appena disponibile, l'aggiornamento delle superfici e delle nuove rendite con effetto retroattivo. Ci si riferisce in particolare alle particelle (usando la numerazione utilizzata nell'avviso di accertamento):
N.1) dati_catastali rendita € 83,50 interrato 2 piano sottostrada
N. 2) dati_catastali rendita € 82,43 interrato 1 piano sottostrada
N.3) dati_catastali rendita € 1.531,04 non è un negozio ma un locale allo stato grezzo fin dal 2010 N.5) dati_catastali rendita € 39,04 è un accessorio allo stato grezzo
N.6) dati_catastali rendita € 1.223,54 . La superficie del negozio C/1 è di 18 mq, mentre per il resto di 54mq trattasi di magazzeno. Deve essere modificata la categoria, declassando di conseguenza la rendita
N.11) dati_catastali rendita € 449,32. In realtà, l'appartamento è di 74 mq e non 116 mq. La restante superficie di 42 mq è una grotta, inutilizzabile, al grezzo
N.12) fdati_catastali rendita € 337,14. In realtà non è un negozio, ma un accessorio da accorpare ad un negozio affittato.
Per alcune di queste unità, bisogna considerare l'inagibilità e la conseguente riduzione a metà dell'imposta, per altre, la riduzione della rendita catastale. Sono stati esposti i motivi del ricorso, relativamente ai sub sopra indicati, ma risulta impossibile procedere in tempi ristretti alle conseguenze rettifiche catastali. La produzione di documentazione, nel prosieguo del contenzioso, deve essere considerata pertanto non integrazione dei motivi, ma esclusivamente l'allegazione di elementi probatori a sostegno delle difese del contribuente, in quanto i motivi sono stati già esplicitati;
3) doveva essere riconosciuto l'abbattimento dell'Imu al 50% per gli immobili concessi in comodato ai figli. La CTP, tralasciando del tutto e senza argomentazioni, la possibilità di concedere detta agevolazione per entrambi i figli, riconosceva soltanto l'aliquota ridotta alla figlia Nominativo_1, diminuendo di molto l'agevolazione spettante, passando soltanto da una tassazione del 9,9 per mille a quella del 8 per mille.
Si è costituito il Comune appellato contestando il gravame e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Il medesimo ha rilevato, tra l'altro, che gli accertamenti si sono basati sulle risultanze catastali dell'epoca dell'avviso di accertamento, avendo il contribuente stesso inoltrato istanze di variazione solo dopo la notifica degli avvisi medesimi (e dunque il contribuente che ha omesso di presentare la necessaria variazione catastale non può pretendere di contestare il valore imponibile utilizzato dal Comune sulla base di tale rendita).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Quanto all'immobile di cui al dati_catastali, appare incontestato che esso, all'epoca, era accatastato come C1, e dunque non poteva ricevere una agevolazione non conforme alla sua destinazione catastale, a prescindere dal diverso eventuale uso in via di mero fatto. In altri termini, l'effettiva destinazione di un immobile ad abitazione non è sufficiente ai fini dell'agevolazione tributaria, se ciò contrasta con la classificazione catastale (Cassazione, ordinanza 9496 del 2024). Per tali ragioni, correttamente il
Comune non ha concesso né l'agevolazione come abitazione principale al contribuente né l'aliquota agevolata prevista in caso di comodato a parenti di primo grado.
Quanto all'immobile di cui dati_catastali, che già all'epoca era invece accatastato come cat. A3, non appare contestato che nel 2016 detto immobile era locato a terzi, peraltro con contratto registrato, e dunque non appare dimostrato che fosse effettivamente utilizzato come abitazione principale del contribuente.
Quest'ultimo, a tal proposito, si limita ad affermare che detta locazione fosse parziale, senza specificare e dimostrare tale circostanza. Sempre a tal fine, la eventuale intestazione delle utenze al proprietario, peraltro, non appare affatto una circostanza incompatibile con la sussistenza di un contratto di locazione, né dimostra in modo univoco che il contribuente ivi dimorasse effettivamente, atteso che tale intestazione può attenere alle concrete modalità dello svolgimento del rapporto contrattuale tra locatore e conduttore.
In altri termini, la sussistenza di un contratto di locazione fa presumere che il contribuente, per il relativo periodo, ivi non dimorasse abitualmente, e come noto, ai fini dell'agevolazione richiesta, non è sufficiente la residenza formale ma è anche necessario che l'immobile sia effettivamente utilizzato come dimora abituale (Cassazione 9620 del 2025).
Quanto agli immobili dati_catastali (per i dati_catastali le richieste di parte contribuente sono già state accolte dai giudici di primo grado), non appare contestato che gli avvisi di accertamento si sono basati sulle risultanze catastali. Ciò premesso, appare sufficiente rilevare che è diritto del contribuente adeguare le categorie e rendite catastali mediante la procedura DOCFA, così ottenendo la eventuale rivisitazione e la rettifica delle rendite assegnate ove non congrue e non confacenti ai parametri legali ed allo stato di fatto. Tuttavia l'attribuzione così disposta delle nuove rendite non può avere efficacia retroattiva, e perciò ha effetto dalla annualità successiva alla eventuale modifica, salvo il caso – non rilevato nel presente giudizio - in cui la rettifica sia conseguita a un errore o a una induzione in errore da parte dello stesso
Comune (Cassazione sentenza 16510 del 2024);
Infine, quanto all'immobile concesso in comodato alla propria figlia (dati_catastali, abitazione e pertinenza), il contribuente, come ben rilevato dal Comune resistente e come si evince confrontando il ricorso di primo grado e l'atto di appello, introduce solo nel presente giudizio di secondo grado il motivo della mancata agevolazione statale del 50%, prevista con la Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, comma 10, in vigore dal 1° gennaio 2016.
Ciò lo si evince agevolmente dall'esame del ricorso in primo grado, ove il contribuente si era limitato a dedurre quanto segue: “Due appartamenti sono concessi in comodato gratuito ai due figli Nominativo_1 e NZ, che sono nudi proprietari. Per loro dovrebbe aspettare l'agevolazione Imu in quanto costituiscono le loro residenze anagrafiche ed abituali”.
In altri termini, non distinguendo tra le varie annualità (2014, 2015 e poi 2016), non può che rilevarsi che con il ricorso introduttivo il contribuente abbia inteso riferirsi solo alla “agevolazione Imu” dell'8% prevista dal Comune in tali casi, e non anche a quella statale del 50% introdotta dal 2016.
Si tratta pertanto di un motivo nuovo non ammissibile nel presente grado di appello.
Ciò, a prescindere dalla circostanza, pure evidenziata dal Comune appellato, che, a tacer d'altro, il medesimo contribuente non ha prodotto alcun comodato registrato, come imposto dalla riferita normativa di cui alla Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, comma 10: “a condizione che il contratto sia registrato”.
In conclusione, per tutte le predette ragioni, l'appello deve essere respinto.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado per le Marche respinge l'appello per le ragioni indicate in motivazione.
Condanna l'appellante alle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 2.500, oltre accessori come per legge. Cosi deciso in Ancona il 21 gennaio 2026.
Il presidente e relatore
AN LL
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BALLORIANI MASSIMILIANO, Presidente e Relatore
APPIGNANI LORENZO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 251/2021 depositato il 11/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Macerata - Piaggia Della Torre 8 62100 Macerata MC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 166/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 1 e pubblicata il 11/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1092 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1338 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 562 IMU 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte contribuente ha impugnato in primo grado 3 avvisi di accertamento per il recupero di Imu non versata per le annualità 2014,2015 e 2016, per l'importo complessivo di € 14.630,78, notificatigli il 16 marzo 2018 dal Comune di Macerata, relativamente ad alcuni immobili, iscritti in vari sub (come di seguito specificato) al catasto, dati_catastali.
La Corte di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso riconoscendo l'aliquota agevolata dell'8% per l'immobile concesso in comodato alla figlia Nominativo_1 (dati_catastali e relativa pertinenza dati_catastali), nonché riconoscendo la esenzione per i sub 4,5 e 6, in quanto nel verbale di accertamento con adesione lo stesso Comune resistente avrebbe riconosciuto che si tratterebbe di unità inagibili, inutilizzabili, ancora allo stato grezzo e privi di allacci a utenze di rete, interessati da lavori di ristrutturazione edilizia a seguito del terremoto del 1997 e seguenti (lavori non ancora ultimati).
La Corte di primo grado ha poi compensato parzialmente le spese del giudizio per metà, condannando per la restante parte il ricorrente, dunque per l'importo liquidato in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Con atto di appello, la medesima parte contribuente espone i seguenti motivi, a contestazione della decisione di primo grado:
1) La residenza anagrafica ed effettiva del contribuente fin dal 04/07/2013 risulta essere in Indirizzo_1
, come si evince anche dal certificato di residenza storico già depositato in sede di contraddittorio al Comune. Dal certificato si desume che vi fu in data 16/12/2015 un cambio di interno civico, anche se pur sempre nello stesso stabile, passando dal piano primo interno 4 (sub 25) all'attuale piano primo interno 3 (sub 7). Ricorrente_1 avrebbe avuto pertanto diritto all'esenzione del tributo per i 3 anni 2014,2015 e 2016 (per il sub 25 per gli anni 2014 e 2015 – per il sub 7 per l'anno 2016);
2) Alcune porzioni immobiliari sono ancora allo stato grezzo, inutilizzabili e senza allacci. Sono stati commessi errori materiali in sede di accatastamento e si sta provvedendo in merito alla loro correzione. Deve contare comunque lo stato di fatto degli stessi, e si produrrà documentazione fotografica o perizia in tal senso. Sono in corso altresì le dovute correzioni e pertanto verrà prodotto, appena disponibile, l'aggiornamento delle superfici e delle nuove rendite con effetto retroattivo. Ci si riferisce in particolare alle particelle (usando la numerazione utilizzata nell'avviso di accertamento):
N.1) dati_catastali rendita € 83,50 interrato 2 piano sottostrada
N. 2) dati_catastali rendita € 82,43 interrato 1 piano sottostrada
N.3) dati_catastali rendita € 1.531,04 non è un negozio ma un locale allo stato grezzo fin dal 2010 N.5) dati_catastali rendita € 39,04 è un accessorio allo stato grezzo
N.6) dati_catastali rendita € 1.223,54 . La superficie del negozio C/1 è di 18 mq, mentre per il resto di 54mq trattasi di magazzeno. Deve essere modificata la categoria, declassando di conseguenza la rendita
N.11) dati_catastali rendita € 449,32. In realtà, l'appartamento è di 74 mq e non 116 mq. La restante superficie di 42 mq è una grotta, inutilizzabile, al grezzo
N.12) fdati_catastali rendita € 337,14. In realtà non è un negozio, ma un accessorio da accorpare ad un negozio affittato.
Per alcune di queste unità, bisogna considerare l'inagibilità e la conseguente riduzione a metà dell'imposta, per altre, la riduzione della rendita catastale. Sono stati esposti i motivi del ricorso, relativamente ai sub sopra indicati, ma risulta impossibile procedere in tempi ristretti alle conseguenze rettifiche catastali. La produzione di documentazione, nel prosieguo del contenzioso, deve essere considerata pertanto non integrazione dei motivi, ma esclusivamente l'allegazione di elementi probatori a sostegno delle difese del contribuente, in quanto i motivi sono stati già esplicitati;
3) doveva essere riconosciuto l'abbattimento dell'Imu al 50% per gli immobili concessi in comodato ai figli. La CTP, tralasciando del tutto e senza argomentazioni, la possibilità di concedere detta agevolazione per entrambi i figli, riconosceva soltanto l'aliquota ridotta alla figlia Nominativo_1, diminuendo di molto l'agevolazione spettante, passando soltanto da una tassazione del 9,9 per mille a quella del 8 per mille.
Si è costituito il Comune appellato contestando il gravame e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Il medesimo ha rilevato, tra l'altro, che gli accertamenti si sono basati sulle risultanze catastali dell'epoca dell'avviso di accertamento, avendo il contribuente stesso inoltrato istanze di variazione solo dopo la notifica degli avvisi medesimi (e dunque il contribuente che ha omesso di presentare la necessaria variazione catastale non può pretendere di contestare il valore imponibile utilizzato dal Comune sulla base di tale rendita).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Quanto all'immobile di cui al dati_catastali, appare incontestato che esso, all'epoca, era accatastato come C1, e dunque non poteva ricevere una agevolazione non conforme alla sua destinazione catastale, a prescindere dal diverso eventuale uso in via di mero fatto. In altri termini, l'effettiva destinazione di un immobile ad abitazione non è sufficiente ai fini dell'agevolazione tributaria, se ciò contrasta con la classificazione catastale (Cassazione, ordinanza 9496 del 2024). Per tali ragioni, correttamente il
Comune non ha concesso né l'agevolazione come abitazione principale al contribuente né l'aliquota agevolata prevista in caso di comodato a parenti di primo grado.
Quanto all'immobile di cui dati_catastali, che già all'epoca era invece accatastato come cat. A3, non appare contestato che nel 2016 detto immobile era locato a terzi, peraltro con contratto registrato, e dunque non appare dimostrato che fosse effettivamente utilizzato come abitazione principale del contribuente.
Quest'ultimo, a tal proposito, si limita ad affermare che detta locazione fosse parziale, senza specificare e dimostrare tale circostanza. Sempre a tal fine, la eventuale intestazione delle utenze al proprietario, peraltro, non appare affatto una circostanza incompatibile con la sussistenza di un contratto di locazione, né dimostra in modo univoco che il contribuente ivi dimorasse effettivamente, atteso che tale intestazione può attenere alle concrete modalità dello svolgimento del rapporto contrattuale tra locatore e conduttore.
In altri termini, la sussistenza di un contratto di locazione fa presumere che il contribuente, per il relativo periodo, ivi non dimorasse abitualmente, e come noto, ai fini dell'agevolazione richiesta, non è sufficiente la residenza formale ma è anche necessario che l'immobile sia effettivamente utilizzato come dimora abituale (Cassazione 9620 del 2025).
Quanto agli immobili dati_catastali (per i dati_catastali le richieste di parte contribuente sono già state accolte dai giudici di primo grado), non appare contestato che gli avvisi di accertamento si sono basati sulle risultanze catastali. Ciò premesso, appare sufficiente rilevare che è diritto del contribuente adeguare le categorie e rendite catastali mediante la procedura DOCFA, così ottenendo la eventuale rivisitazione e la rettifica delle rendite assegnate ove non congrue e non confacenti ai parametri legali ed allo stato di fatto. Tuttavia l'attribuzione così disposta delle nuove rendite non può avere efficacia retroattiva, e perciò ha effetto dalla annualità successiva alla eventuale modifica, salvo il caso – non rilevato nel presente giudizio - in cui la rettifica sia conseguita a un errore o a una induzione in errore da parte dello stesso
Comune (Cassazione sentenza 16510 del 2024);
Infine, quanto all'immobile concesso in comodato alla propria figlia (dati_catastali, abitazione e pertinenza), il contribuente, come ben rilevato dal Comune resistente e come si evince confrontando il ricorso di primo grado e l'atto di appello, introduce solo nel presente giudizio di secondo grado il motivo della mancata agevolazione statale del 50%, prevista con la Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, comma 10, in vigore dal 1° gennaio 2016.
Ciò lo si evince agevolmente dall'esame del ricorso in primo grado, ove il contribuente si era limitato a dedurre quanto segue: “Due appartamenti sono concessi in comodato gratuito ai due figli Nominativo_1 e NZ, che sono nudi proprietari. Per loro dovrebbe aspettare l'agevolazione Imu in quanto costituiscono le loro residenze anagrafiche ed abituali”.
In altri termini, non distinguendo tra le varie annualità (2014, 2015 e poi 2016), non può che rilevarsi che con il ricorso introduttivo il contribuente abbia inteso riferirsi solo alla “agevolazione Imu” dell'8% prevista dal Comune in tali casi, e non anche a quella statale del 50% introdotta dal 2016.
Si tratta pertanto di un motivo nuovo non ammissibile nel presente grado di appello.
Ciò, a prescindere dalla circostanza, pure evidenziata dal Comune appellato, che, a tacer d'altro, il medesimo contribuente non ha prodotto alcun comodato registrato, come imposto dalla riferita normativa di cui alla Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, comma 10: “a condizione che il contratto sia registrato”.
In conclusione, per tutte le predette ragioni, l'appello deve essere respinto.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado per le Marche respinge l'appello per le ragioni indicate in motivazione.
Condanna l'appellante alle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 2.500, oltre accessori come per legge. Cosi deciso in Ancona il 21 gennaio 2026.
Il presidente e relatore
AN LL