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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 12685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12685 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 9.12.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°21183/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso, dall'Avv. Domenico Naso, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b;
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI
, Controparte_1 Controparte_2
CF: , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi
n. 12, rappresentato e difeso dai propri funzionari, Avv.ti Alessandra Molfese e Emilia
Principe, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.;
- RESISTENTE -
Oggetto: riconoscimento del diritto al ristoro delle trattenute previdenziali operate sulle somme relative alle differenze retributive corrisposte per anni precedenti a quello di effettivo pagamento – condanna al versamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere stato dipendente del convenuto a tempo indeterminato sino al 1.9.2023, data di messa CP_1 in quiescenza, con qualifica professionale di docente di scuola secondaria di secondo grado, esposto che con sentenza n.4363/2014 del Tribunale di Roma, pubblicata il 15.4.2014, era stato dichiarato il suo diritto alla supervalutazione del periodo di servizio all'estero e condannato il , con riferimento agli anni dal 1.2.2000 al 31.8.2006 e dal 1.9.2009 fino CP_3 alla sentenza, al pagamento delle differenze maturate dal 13.11.2008 sino alla sentenza, lamentato che dal prospetto riassuntivo delle trattenute operate dall'Amministrazione in riferimento al versamento del dovuto, operato nel settembre 2015, emergeva come il convenuto avesse illegittimamente eseguito trattenute previdenziali pari a CP_4
€1.824,80 liquidando così una somma netta inferiore a quella effettivamente dovuta, argomentato in diritto in merito alla violazione dell'art.2215 c.c. e degli articoli 9 e 23 L.
n.218 del 4.04.1952, concludeva chiedendo: “dichiarare ed accertare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari ad €1.824,80. Dichiarare ed accertare, ai sensi dell'art. 23 L. n. 218/52, che le trattenute previdenziali pari ad €1.824,80 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art.
18 D. Lgs. n. 241/92; condannare l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore della ricorrente di €1.824,80 per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione”, vinte le spese.
Si costituiva in giudizio il sollevando eccezione di prescrizione atteso che la sentenza CP_3 accertativa e di condanna era dell'anno 2014 e le trattenute erano state operate nel settembre
2015.
Non necessitando di istruttoria, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ha da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità in tema di contributi previdenziali, che, in applicazione degli artt. 19 e 23 della L. n. 218 del 1952, il datore di lavoro che non abbia provveduto tempestivamente ad eseguire i versamenti dovuti resta obbligato in via esclusiva al loro pagamento anche per la quota a carico del lavoratore, ragione per cui il credito retributivo di quest'ultimo dev'essere calcolato al lordo della quota contributiva originariamente a suo carico, che, divenuta parte della retribuzione dovuta, non deve essere detratta dal danno subito dal lavoratore per il mancato tempestivo adempimento del datore di lavoro, non essendone egli più il debitore. Tempestività del versamento, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi (Cass. 22379/2015), sicchè in ipotesi di ritardo nell'adempimento il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico “con la conseguenza che «il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante» ( così in motivazione Cass. 25956/2017 che richiama
Cass. 23426/2016, Cass. 18044/2015 e Cass. 19790/2011)” (Cass. Sez. L, Ordinanza n.
18897 del 15/07/2019 conforme a Sez. L., Sentenza n. 25956 del 31/10/2017).
2. Nel caso di specie certamente l'adempimento nella misura netta di €14.622,03 operato con versamento nel mese di settembre 2025 (vedi relativo cedolino), è avvenuto tardivamente poiché in esecuzione di sentenza emessa nel 2014 dal Tribunale di Roma, pubblicata il 15.4.2014, con la quale era stato dichiarato il diritto del ricorrente alla supervalutazione del periodo di servizio all'estero prestato dall'11.2.2000 al 31.8.2006 e dal
1.9.2004 al 31.8.2014 con conseguente condanna alla ricostruzione di carriera ed al pagamento delle differenze dovute.
3. Ha sollevato il eccezione di prescrizione del credito atteso che la sentenza CP_1 del Tribunale di Roma accertativa e di condanna era dell'anno 2014 e le trattenute erano state operate nel settembre 2015. L'eccezione è del tutto priva di fondamento. Rileva
l'Ufficio come sia stata prodotta in atti diffida al versamento del dovuto ricevuta dal in data 23.7.2020 (vedi timbro di ricezione sulla cartolina R.R.). CP_1
E poiché il ricorso è stato certamente notificato prima del novembre 2024 (data di costituzione del ), non essendo a tale data decorso neppure un quinquennio, CP_3
l'eccezione dev'essere senz'altro rigettata.
4. In merito al quantum oggetto di domanda occorre rilevare che la somma trattenuta di €1.824,80 si riferisce alla sola quota parte dei contributi previdenziali posti a carico del lavoratore per come da ultimo attestato dal documento rilasciato dalla Ragioneria
Territoriale dello Stato di Roma, ragione per cui la somma risulta dovuta per l'intero.
5. Sull'indicata somma sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di maturazione di ogni singola spettanza al soddisfo, esclusa, ex art.22, comma 36, L. 23 dicembre 1994, n.724, la rivalutazione monetaria attesa la natura pubblica dell'ente debitore.
Ed infatti, come chiarito dalle sentenze di legittimità sopra riportate, la quota contributiva che un tempo era a carico del lavoratore diviene parte della retribuzione e, come tale, ad essa si deve applicare il regime degli accessori proprio dell'obbligazione retributiva. Sul punto appare utile riportare recente pronunciamento del giudice di legittimità che ha ribadito come
“Con riferimento ai rapporti di lavoro in essere con un datore di natura pubblica ed in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, vige il divieto di cumulo tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria su tutti crediti di tipo retributivo, comprese le somme dovute a titolo di risarcimento del danno per licenziamento illegittimo” (Corte di
Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 13624/20; depositata il 2 luglio).
6. I compensi di lite sono posti a carico di parte convenuta secondo soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accerta il diritto del ricorrente al pagamento delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione convenuta nella misura di €1.824,80 e, per l'effetto, condanna il , in persona del Ministro pro tempore, alla Controparte_1 restituzione in suo favore dell'indicata somma illegittimamente trattenuta oltre interessi legali come per legge;
condanna il convenuto, in persona del pro tempore, alla refusione a CP_1 CP_5 controparte dei compensi di lite liquidati in complessivi €1.300,00, da distrarsi.
Roma, il 9.12.2025 Il Giudice dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 9.12.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°21183/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso, dall'Avv. Domenico Naso, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b;
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI
, Controparte_1 Controparte_2
CF: , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi
n. 12, rappresentato e difeso dai propri funzionari, Avv.ti Alessandra Molfese e Emilia
Principe, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.;
- RESISTENTE -
Oggetto: riconoscimento del diritto al ristoro delle trattenute previdenziali operate sulle somme relative alle differenze retributive corrisposte per anni precedenti a quello di effettivo pagamento – condanna al versamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere stato dipendente del convenuto a tempo indeterminato sino al 1.9.2023, data di messa CP_1 in quiescenza, con qualifica professionale di docente di scuola secondaria di secondo grado, esposto che con sentenza n.4363/2014 del Tribunale di Roma, pubblicata il 15.4.2014, era stato dichiarato il suo diritto alla supervalutazione del periodo di servizio all'estero e condannato il , con riferimento agli anni dal 1.2.2000 al 31.8.2006 e dal 1.9.2009 fino CP_3 alla sentenza, al pagamento delle differenze maturate dal 13.11.2008 sino alla sentenza, lamentato che dal prospetto riassuntivo delle trattenute operate dall'Amministrazione in riferimento al versamento del dovuto, operato nel settembre 2015, emergeva come il convenuto avesse illegittimamente eseguito trattenute previdenziali pari a CP_4
€1.824,80 liquidando così una somma netta inferiore a quella effettivamente dovuta, argomentato in diritto in merito alla violazione dell'art.2215 c.c. e degli articoli 9 e 23 L.
n.218 del 4.04.1952, concludeva chiedendo: “dichiarare ed accertare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari ad €1.824,80. Dichiarare ed accertare, ai sensi dell'art. 23 L. n. 218/52, che le trattenute previdenziali pari ad €1.824,80 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art.
18 D. Lgs. n. 241/92; condannare l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore della ricorrente di €1.824,80 per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione”, vinte le spese.
Si costituiva in giudizio il sollevando eccezione di prescrizione atteso che la sentenza CP_3 accertativa e di condanna era dell'anno 2014 e le trattenute erano state operate nel settembre
2015.
Non necessitando di istruttoria, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ha da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità in tema di contributi previdenziali, che, in applicazione degli artt. 19 e 23 della L. n. 218 del 1952, il datore di lavoro che non abbia provveduto tempestivamente ad eseguire i versamenti dovuti resta obbligato in via esclusiva al loro pagamento anche per la quota a carico del lavoratore, ragione per cui il credito retributivo di quest'ultimo dev'essere calcolato al lordo della quota contributiva originariamente a suo carico, che, divenuta parte della retribuzione dovuta, non deve essere detratta dal danno subito dal lavoratore per il mancato tempestivo adempimento del datore di lavoro, non essendone egli più il debitore. Tempestività del versamento, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi (Cass. 22379/2015), sicchè in ipotesi di ritardo nell'adempimento il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico “con la conseguenza che «il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante» ( così in motivazione Cass. 25956/2017 che richiama
Cass. 23426/2016, Cass. 18044/2015 e Cass. 19790/2011)” (Cass. Sez. L, Ordinanza n.
18897 del 15/07/2019 conforme a Sez. L., Sentenza n. 25956 del 31/10/2017).
2. Nel caso di specie certamente l'adempimento nella misura netta di €14.622,03 operato con versamento nel mese di settembre 2025 (vedi relativo cedolino), è avvenuto tardivamente poiché in esecuzione di sentenza emessa nel 2014 dal Tribunale di Roma, pubblicata il 15.4.2014, con la quale era stato dichiarato il diritto del ricorrente alla supervalutazione del periodo di servizio all'estero prestato dall'11.2.2000 al 31.8.2006 e dal
1.9.2004 al 31.8.2014 con conseguente condanna alla ricostruzione di carriera ed al pagamento delle differenze dovute.
3. Ha sollevato il eccezione di prescrizione del credito atteso che la sentenza CP_1 del Tribunale di Roma accertativa e di condanna era dell'anno 2014 e le trattenute erano state operate nel settembre 2015. L'eccezione è del tutto priva di fondamento. Rileva
l'Ufficio come sia stata prodotta in atti diffida al versamento del dovuto ricevuta dal in data 23.7.2020 (vedi timbro di ricezione sulla cartolina R.R.). CP_1
E poiché il ricorso è stato certamente notificato prima del novembre 2024 (data di costituzione del ), non essendo a tale data decorso neppure un quinquennio, CP_3
l'eccezione dev'essere senz'altro rigettata.
4. In merito al quantum oggetto di domanda occorre rilevare che la somma trattenuta di €1.824,80 si riferisce alla sola quota parte dei contributi previdenziali posti a carico del lavoratore per come da ultimo attestato dal documento rilasciato dalla Ragioneria
Territoriale dello Stato di Roma, ragione per cui la somma risulta dovuta per l'intero.
5. Sull'indicata somma sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di maturazione di ogni singola spettanza al soddisfo, esclusa, ex art.22, comma 36, L. 23 dicembre 1994, n.724, la rivalutazione monetaria attesa la natura pubblica dell'ente debitore.
Ed infatti, come chiarito dalle sentenze di legittimità sopra riportate, la quota contributiva che un tempo era a carico del lavoratore diviene parte della retribuzione e, come tale, ad essa si deve applicare il regime degli accessori proprio dell'obbligazione retributiva. Sul punto appare utile riportare recente pronunciamento del giudice di legittimità che ha ribadito come
“Con riferimento ai rapporti di lavoro in essere con un datore di natura pubblica ed in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, vige il divieto di cumulo tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria su tutti crediti di tipo retributivo, comprese le somme dovute a titolo di risarcimento del danno per licenziamento illegittimo” (Corte di
Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 13624/20; depositata il 2 luglio).
6. I compensi di lite sono posti a carico di parte convenuta secondo soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accerta il diritto del ricorrente al pagamento delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione convenuta nella misura di €1.824,80 e, per l'effetto, condanna il , in persona del Ministro pro tempore, alla Controparte_1 restituzione in suo favore dell'indicata somma illegittimamente trattenuta oltre interessi legali come per legge;
condanna il convenuto, in persona del pro tempore, alla refusione a CP_1 CP_5 controparte dei compensi di lite liquidati in complessivi €1.300,00, da distrarsi.
Roma, il 9.12.2025 Il Giudice dott.ssa Donatella Casari