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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 7732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7732 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. ssa Clara Ruggiero ha pronunciato all'odierna udienza svoltasi con modalità cartolari la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n. 5999 r.g. dell'anno 2025
TRA
, rapp.to e difeso, come in atti, dagli avvocati Alessio IG Parte_1
C.F.: e TA IG C.F.: elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliato presso il loro studio sito in Napoli alla via Scipione Bobbio n. 15; ricorrente
E
(nel prosieguo denominato anche ), p. iva Controparte_1
, con sede in Napoli al Corso Garibaldi, 387, in persona del Presidente del P.IVA_1
Consiglio di Amministrazione dott. nato a [...] il 20 maggio Controparte_3
1958 C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Allocca C.F. C.F._3
e dall'avv. TA Troiano e con i medesimi elettivamente C.F._4 domiciliata in Napoli al Corso Garibaldi, 387, giusta procura allegata, ex art. 83 co. 3
c.p.c., (per le comunicazioni di rito, pec: tel.: 081.772.22.99 Email_1
resistente
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente indicata in epigrafe, con ricorso del 11/03/2025 rappresentava di essere dipendente dell' con contratto di lavoro Parte_2 subordinato, sin dal 1 gennaio 2013 (anzianità convenzionale acquisita alle dipendenze della da epoca antecedente), allorquando essa resistente succedeva – tramite CP_4 fusione per incorporazione – alle aziende del , Controparte_5 operanti nella regione Campania (precisamente alla alla CP_6 ed alla , assorbendone tutto il Controparte_7 Controparte_8 personale dipendente.
Aggiungeva di essere inquadrato con mansioni di CAPO OPERATORE TECNICO ovvero
OPERATORE TECNICO giusta la declaratoria contrattuale di cui al CCNL della categoria Autoferrotranvieri – Internavigatori (mobilità TPL), applicato in azienda ed aveva svolto la propria prestazione come addetto alla manutenzione delle apparecchiature tecniche ed elettroniche ovvero alla riparazione degli immobili.
Lamentava che nel corso del rapporto lavorativo erano state costantemente richieste prestazioni di lavoro straordinario, sia diurno che notturno, che superavano i limiti fissati dalla normativa legale e convenzionale (rispettivamente 250 e 300 ore annuali), mantenendosi ben oltre quel criterio di ragionevolezza cui dovrebbe attenersi il datore di lavoro al fine di tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei propri dipendenti, così come previsto dall'art. 36 della Costituzione e dall'art. 2087 del Codice Civile.
Complessivamente, nell'arco temporale compreso tra l'anno 2015 e l'anno 2021 il ricorrente aveva espletato numerose ore di lavoro straordinario in eccedenza rispetto ai sopra citati limiti quantitativi, dettagliate come da conteggi inseriti nel corpo del ricorso, configurandosi in maniera innegabile una abnormità della prestazione espletata, il tutto come evidenziato in maniera analitica nella sezione dei conteggi.
Chiedeva, pertanto:
“A. accertare e dichiarare che le ore di lavoro straordinario prestate dal ricorrente in maniera fissa e continuativa nei periodi di riferimento, ricompresi nell'arco temporale di riferimento, eccedono il limite massimo fissato daall'art.5, comma 3, D.Lgs.n.66/03 e dall'art.28, comma 2, CCNL 28/11/2015 nonchè Controparte_9 quello desumibile dal principio di ragionevolezza di cui ai precetti degli artt. 36, 32 Cost. e dell'art.2087 cc;
B. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno da usura psicofisica e/o da stress e/o quello meglio ritenuto e condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno relativamente all'arco temporale dedotto l'importo di € 18.278,95 così come risultante dal prospetto contabile riportato nella specifica sezione del presente atto;
C. in subordine, ove non dovessero essere ritenute congrue le somme indicate e/o non dovute alcune delle voci retributive richieste, ridurre le pretese del ricorrente nei limiti del giusto o nei limiti di quanto provato nel corso del processo.
D. Condannare, in ogni caso, la società resistente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.”
Si costituiva l' che preliminarmente ed in via assorbente, eccepiva la nullità del ricorso per palese violazione dell'art. 414 c.p.c., attesa la lacunosità degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda che lamentava impedissero un'adeguata difesa. Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Nel merito rilevava l'infondatezza della domanda e chiedeva: “A) rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente perché nulle, inammissibili, improcedibili, destituite di fondamento e non provate.
B) in via subordinata: dichiarare la prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto al risarcimento del danno o in subordine la prescrizione decennale del credito relativamente alla richiesta risarcitoria delle ore di straordinario in eccesso.
Sempre in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, determinare la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica in conformità al criterio equitativo del 10%/30% sopra indicato al punto II-e (colonne O e P della tabella), riconoscendo al ricorrente gli importi ivi indicati ovvero i diversi e minori importi che risulteranno in corso di causa.
In via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, riconoscere la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica nella percentuale del 15% dell'importo a titolo di straordinario eccedente la soglia annua (come da ultima colonna Q della tabella di cui al punto II-e), e/o nella minore somma che risulterà in corso di causa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
All'odierna udienza tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c. la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono. Ritiene il Tribunale di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., l'orientamento di codesto
Tribunale, cui si presta adesione, circa l'interpretazione della normativa applicabile in materia riportandosi a tali pronunzie.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione, formulata da parte convenuta, di nullità del ricorso introduttivo;
invero, tenuto conto del noto principio enucleato dalla Suprema Corte e secondo cui per aversi nullità del ricorso nel rito del lavoro non è sufficiente l'omessa indicazione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la domanda si fonda e delle relative conclusioni in modo formale ma occorre che attraverso l'esame complessivo dell'atto ne sia impossibile l'individuazione (Cass. SS.UU. n. 6140/93; n. 14090/01), va affermato che nella fattispecie risultano sussistenti i detti requisiti previsti dall'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c.: infatti, i medesimi sono individuabili nel contesto del ricorso, osservandosi in particolare che sia la questione di diritto sia gli elementi di fatto sono espressi con tutta la necessaria chiarezza e comunque con esposizione sufficiente a consentire alla parte convenuta una immediata ed esauriente difesa, ed a consentire al Giudicante di individuare il petitum e la causa petendi della controversia in esame.
Sempre in via preliminare si osserva che non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione quinquennale. Il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dal superamento dei limiti di orario costituisce infatti una fattispecie di responsabilità contrattuale, in quanto violazione dell'obbligo di protezione gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., e come tale, è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura - psicofisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an - in quanto lesione del diritto garantito dall'articolo 36 Cost.- mentre ai fini della determinazione del quantum occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto.
Con riguardo al principio sopra esposto, nessun difetto di allegazione e prova è ravvisabile nello specifico, essendo stati analiticamente indicati dalla parte ricorrente e il numero delle ore di straordinario svolto e il periodo di riferimento.
In punto di fatto la resistente deduce che nella specie trovano applicazione le disposizioni del RD espressamente richiamate dall'art 5 del dlgs 66 del 2003.
La disposizione citata prevede che :
“Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico- produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni casoconsentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.
In relazione al personale viaggiante l'art 16 alla lettera f) espressamente Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi, sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell'orario di cui all'articolo 3.
Tale disposizione esclude unicamente che per tale personale il computo dell'orario massimo settimanale.
Nella specie in ogni caso è intervenuta la contrattazione collettiva che al richiamato art 28 ha previsto che, fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore.
L'art 27 del ccnl stabilisce che:
1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizidisciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore
La norma citata prevede plurime deroghe in relazione all'orario settimanale, ma non già per il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive che comunque non può superare le 150 ore lavorabili. La società richiama il R.D. n. 2328 del 1923, e in particolare gli artt. 12 e 17 che definiscono le modalità di computo del “lavoro effettivo”, rispettivamente per il personale di Macchina e per quello di Scorta.
Invero tale rilievo appare inconferente nella fattispecie in esame in cui il computo dello straordinario è eseguito sulla base delle ore qualificate tali dallo stesso datore di lavoro.
Sono state prodotte le buste per ciascun anno per il quale è richiesto il riconoscimento del danno ed elaborati dei computi per ciascun mese e anno da cui risulta lo svolgimento delle ore di straordinario rispetto alla norma contrattuale.
Orbene come statuito dalla Suprema Corte “la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura - psicofisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n. 12540)”
Il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno da usura psicofisica.
Al riguardo deve evidenziarsi che il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
In fattispecie similari la giurisprudenza di legittimità ha distinto il danno da "usura psico- fisica", (conseguente alla mancata fruizione del riposo ) , dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una "infermità" del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali e che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda ipotesi, il danno sull'"an" deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del 04/03/2000, Rv.534580) trovando diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicchè la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale.
Ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento "de qua" (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581). Gli insegnamenti della Suprema Corte ammettono l'esistenza di un danno da usura psico fisica in re ipsa, tuttavia richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, superamento che, tuttavia, viene definito con l'espressione “di gran lunga” di talchè deve essere di una certa entità e la reiterazione per “diversi anni”.
Presupposti ravvisabili nella fattispecie in esame in cui vi è stato lo svolgimento di un numero ingente di ore(in alcuni casi anche pari al doppio ) oltre l'ordinario previsto dalla contrattazione in misura sistematica per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi (circa …………………………………. anni ) che ha di certo determinato il danno da usura, quale danno non patrimoniale distinto da quello biologico ed inerente la violazione del diritto costituzionalmente protetto,(art 36 comma 2 ) quale danno prodottosi per la protrazione della maggior penosità del lavoro imposta.
La lunghezza dei periodi nei quali si è registrato l'inadempimento datoriale" l'anormale gravosità del lavoro generano il danno da usura psico-fisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia.
E' evidente, anche in relazione a quanto addotto dalla resistente nella memoria di costituzione per contestare la pretesa avversaria e, soprattutto, in difetto di prova che il lavoro sia stato svolto secondo quelle eccezioni legislativamente previste, la "abnormità" della prestazione eseguita negli anni e, quindi, tale di per sè da compromettere l'integrità psico-fisica e la vita di relazione del lavoratore, secondo un corretto ragionamento logico-giuridico (in termini, vedi Cass. cit. n. 12540/2019,
Cass.10.5.2019 n. 12538, Cass. 10.5.2019 n. 12539, ordinanza n. 26450 del 29.09.2021, sentenza 9 maggio 2023 n. 12249.).
Anche la parte resistente cita tale pronunzia riportando che la Suprema Corte afferma che il danno da usura psico fisica va provato ma tralascia l' di aggiungere che può essere provato anche per presunzioni.
La prestazione di lavoro straordinario espletata dal ricorrente presenta sicuramente i caratteri della abnormità, poiché si è protratta per un lasso temporale pluriannuale ed è stata eccessiva sotto il profilo quantitativo, visto che le prestazioni di lavoro eccedenti rispetto ai parametri normativi sopracitati ammontano: 98,6 – 2016, 125,27-2017, 106,4- 2018, 684,85-2019, 999,25-2020, 635,27-2021, 290,26-2022 e 227,88-2023.
Il ricorrente, quindi, ha complessivamente prestato un numero abnorme di ore di lavoro straordinario eccedenti il limiti normativi (quindi questo valore è da intendersi come l'esubero per il totale degli anni di osservazione).
La Corte di cassazione con le richiamate pronunce nn. 18884/19 e 26450/21, ha inoltre chiarito che la maggiorazione retributiva erogata per il lavoro straordinario, non può essere considerata come un risarcimento, neanche in caso di consenso da parte del lavoratore. Sempre il Supremo Collegio, con sentenza n.17154/2015, ha stabilito che “tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che - anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative”.
Nel caso di specie può essere ritenuta congrua, quale parametro di riferimento, al fine della quantificazione che si sta effettuando, la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario (pari al 10% per lo straordinario diurno e 30% per lo straordinario notturno), e non l'intera paga base maggiorata secondo le suddette percentuali ( come da conteggio allegato al ricorso), assumendo rilievo la quantità delle ore di straordinario, espletate in numero maggiore ai limiti consentiti e la protrazione negli anni dedotti, senza sostanziali variazioni nelle modalità attuative della prestazione;
ma dovendo essere considerato, allo stesso tempo, anche il contingente contesto economico-finanziario vigente all'epoca dei fatti, con particolare riferimento ai limiti imposti dalla legge alle nuove assunzioni, e le peculiarità della prestazione lavorativa in questione.
In definitiva, dovendosi procedere alla quantificazione equitativa del danno da usura psicofisica, qui accertato, risulta congruo l'importo pari ad € 3.655,9 pari al 20%, dell'importo calcolato dal ricorrente, a titolo di risarcimento per lavoro straordinario eccedente le 300 ore annuali, dallo stesso calcolato in misura del 100% della paga oraria maggiorata secondo le percentuali contrattuali.
Orienta ad una siffatta conclusione anche la portata dell'accordo sindacale intervenuto di recente (11.3.2024) tra l'azienda e i rappresentanti dei lavoratori – ove la percentuale ipotizzata e concordata è indicata nel 15% dell'importo complessivo riconosciuto come straordinario nell'ultimo decennio - che costituisce senz'altro un indice utile nel percorso finalizzato alla liquidazione equitativa del danno che si sta compiendo, trattandosi di percentuale soppesata in una sede qualificata , ove si affrontano gli interessi contrapposti delle parti.
Inoltre, a tal fine (liquidazione equitativa), si è altresì tenuto conto della non maturata prescrizione del credito in questione– che soggiace al termine ordinario decennale in ragione della sua natura risarcitoria e non retributiva ed il credito azionato parte dal 2015.
Ciò premesso, il danno da usura psico-fisica, può essere liquidato equitativamente in complessivi euro 3.655,9.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il G.L. definitivamente pronunziando accoglie il ricorso e per l'effetto : accerta e dichiara che le ore di lavoro straordinario prestate dal ricorrente in maniera fissa e continuativa nei periodi di riferimento, ricompresi nell'arco temporale dal 2015 al 2021, eccedono il limite massimo fissato dall'art.5, comma 3, D.Lgs.n.66/03 e dall'art.28, comma 2, CCNL 28/11/2015 nonchè quello Controparte_9 desumibile dal principio di ragionevolezza di cui ai precetti degli artt. 36, 32 Cost. e dell'art.2087 cc accerta e dichiara conseguentemente il diritto di al risarcimento Parte_1 del danno e condanna la convenuta a corrispondere allo stesso ,relativamente all'arco temporale suddetto l'importo di € 3.655,9, oltre accessori ex lege e alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 1800,00 ,oltre iva cpa e rimborso forfettario, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 28/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Clara Ruggiero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. ssa Clara Ruggiero ha pronunciato all'odierna udienza svoltasi con modalità cartolari la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n. 5999 r.g. dell'anno 2025
TRA
, rapp.to e difeso, come in atti, dagli avvocati Alessio IG Parte_1
C.F.: e TA IG C.F.: elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliato presso il loro studio sito in Napoli alla via Scipione Bobbio n. 15; ricorrente
E
(nel prosieguo denominato anche ), p. iva Controparte_1
, con sede in Napoli al Corso Garibaldi, 387, in persona del Presidente del P.IVA_1
Consiglio di Amministrazione dott. nato a [...] il 20 maggio Controparte_3
1958 C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Allocca C.F. C.F._3
e dall'avv. TA Troiano e con i medesimi elettivamente C.F._4 domiciliata in Napoli al Corso Garibaldi, 387, giusta procura allegata, ex art. 83 co. 3
c.p.c., (per le comunicazioni di rito, pec: tel.: 081.772.22.99 Email_1
resistente
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente indicata in epigrafe, con ricorso del 11/03/2025 rappresentava di essere dipendente dell' con contratto di lavoro Parte_2 subordinato, sin dal 1 gennaio 2013 (anzianità convenzionale acquisita alle dipendenze della da epoca antecedente), allorquando essa resistente succedeva – tramite CP_4 fusione per incorporazione – alle aziende del , Controparte_5 operanti nella regione Campania (precisamente alla alla CP_6 ed alla , assorbendone tutto il Controparte_7 Controparte_8 personale dipendente.
Aggiungeva di essere inquadrato con mansioni di CAPO OPERATORE TECNICO ovvero
OPERATORE TECNICO giusta la declaratoria contrattuale di cui al CCNL della categoria Autoferrotranvieri – Internavigatori (mobilità TPL), applicato in azienda ed aveva svolto la propria prestazione come addetto alla manutenzione delle apparecchiature tecniche ed elettroniche ovvero alla riparazione degli immobili.
Lamentava che nel corso del rapporto lavorativo erano state costantemente richieste prestazioni di lavoro straordinario, sia diurno che notturno, che superavano i limiti fissati dalla normativa legale e convenzionale (rispettivamente 250 e 300 ore annuali), mantenendosi ben oltre quel criterio di ragionevolezza cui dovrebbe attenersi il datore di lavoro al fine di tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei propri dipendenti, così come previsto dall'art. 36 della Costituzione e dall'art. 2087 del Codice Civile.
Complessivamente, nell'arco temporale compreso tra l'anno 2015 e l'anno 2021 il ricorrente aveva espletato numerose ore di lavoro straordinario in eccedenza rispetto ai sopra citati limiti quantitativi, dettagliate come da conteggi inseriti nel corpo del ricorso, configurandosi in maniera innegabile una abnormità della prestazione espletata, il tutto come evidenziato in maniera analitica nella sezione dei conteggi.
Chiedeva, pertanto:
“A. accertare e dichiarare che le ore di lavoro straordinario prestate dal ricorrente in maniera fissa e continuativa nei periodi di riferimento, ricompresi nell'arco temporale di riferimento, eccedono il limite massimo fissato daall'art.5, comma 3, D.Lgs.n.66/03 e dall'art.28, comma 2, CCNL 28/11/2015 nonchè Controparte_9 quello desumibile dal principio di ragionevolezza di cui ai precetti degli artt. 36, 32 Cost. e dell'art.2087 cc;
B. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno da usura psicofisica e/o da stress e/o quello meglio ritenuto e condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno relativamente all'arco temporale dedotto l'importo di € 18.278,95 così come risultante dal prospetto contabile riportato nella specifica sezione del presente atto;
C. in subordine, ove non dovessero essere ritenute congrue le somme indicate e/o non dovute alcune delle voci retributive richieste, ridurre le pretese del ricorrente nei limiti del giusto o nei limiti di quanto provato nel corso del processo.
D. Condannare, in ogni caso, la società resistente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.”
Si costituiva l' che preliminarmente ed in via assorbente, eccepiva la nullità del ricorso per palese violazione dell'art. 414 c.p.c., attesa la lacunosità degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda che lamentava impedissero un'adeguata difesa. Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Nel merito rilevava l'infondatezza della domanda e chiedeva: “A) rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente perché nulle, inammissibili, improcedibili, destituite di fondamento e non provate.
B) in via subordinata: dichiarare la prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto al risarcimento del danno o in subordine la prescrizione decennale del credito relativamente alla richiesta risarcitoria delle ore di straordinario in eccesso.
Sempre in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, determinare la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica in conformità al criterio equitativo del 10%/30% sopra indicato al punto II-e (colonne O e P della tabella), riconoscendo al ricorrente gli importi ivi indicati ovvero i diversi e minori importi che risulteranno in corso di causa.
In via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, riconoscere la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica nella percentuale del 15% dell'importo a titolo di straordinario eccedente la soglia annua (come da ultima colonna Q della tabella di cui al punto II-e), e/o nella minore somma che risulterà in corso di causa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
All'odierna udienza tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c. la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono. Ritiene il Tribunale di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., l'orientamento di codesto
Tribunale, cui si presta adesione, circa l'interpretazione della normativa applicabile in materia riportandosi a tali pronunzie.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione, formulata da parte convenuta, di nullità del ricorso introduttivo;
invero, tenuto conto del noto principio enucleato dalla Suprema Corte e secondo cui per aversi nullità del ricorso nel rito del lavoro non è sufficiente l'omessa indicazione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la domanda si fonda e delle relative conclusioni in modo formale ma occorre che attraverso l'esame complessivo dell'atto ne sia impossibile l'individuazione (Cass. SS.UU. n. 6140/93; n. 14090/01), va affermato che nella fattispecie risultano sussistenti i detti requisiti previsti dall'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c.: infatti, i medesimi sono individuabili nel contesto del ricorso, osservandosi in particolare che sia la questione di diritto sia gli elementi di fatto sono espressi con tutta la necessaria chiarezza e comunque con esposizione sufficiente a consentire alla parte convenuta una immediata ed esauriente difesa, ed a consentire al Giudicante di individuare il petitum e la causa petendi della controversia in esame.
Sempre in via preliminare si osserva che non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione quinquennale. Il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dal superamento dei limiti di orario costituisce infatti una fattispecie di responsabilità contrattuale, in quanto violazione dell'obbligo di protezione gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., e come tale, è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura - psicofisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an - in quanto lesione del diritto garantito dall'articolo 36 Cost.- mentre ai fini della determinazione del quantum occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto.
Con riguardo al principio sopra esposto, nessun difetto di allegazione e prova è ravvisabile nello specifico, essendo stati analiticamente indicati dalla parte ricorrente e il numero delle ore di straordinario svolto e il periodo di riferimento.
In punto di fatto la resistente deduce che nella specie trovano applicazione le disposizioni del RD espressamente richiamate dall'art 5 del dlgs 66 del 2003.
La disposizione citata prevede che :
“Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico- produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni casoconsentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.
In relazione al personale viaggiante l'art 16 alla lettera f) espressamente Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi, sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell'orario di cui all'articolo 3.
Tale disposizione esclude unicamente che per tale personale il computo dell'orario massimo settimanale.
Nella specie in ogni caso è intervenuta la contrattazione collettiva che al richiamato art 28 ha previsto che, fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore.
L'art 27 del ccnl stabilisce che:
1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizidisciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore
La norma citata prevede plurime deroghe in relazione all'orario settimanale, ma non già per il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive che comunque non può superare le 150 ore lavorabili. La società richiama il R.D. n. 2328 del 1923, e in particolare gli artt. 12 e 17 che definiscono le modalità di computo del “lavoro effettivo”, rispettivamente per il personale di Macchina e per quello di Scorta.
Invero tale rilievo appare inconferente nella fattispecie in esame in cui il computo dello straordinario è eseguito sulla base delle ore qualificate tali dallo stesso datore di lavoro.
Sono state prodotte le buste per ciascun anno per il quale è richiesto il riconoscimento del danno ed elaborati dei computi per ciascun mese e anno da cui risulta lo svolgimento delle ore di straordinario rispetto alla norma contrattuale.
Orbene come statuito dalla Suprema Corte “la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura - psicofisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n. 12540)”
Il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno da usura psicofisica.
Al riguardo deve evidenziarsi che il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
In fattispecie similari la giurisprudenza di legittimità ha distinto il danno da "usura psico- fisica", (conseguente alla mancata fruizione del riposo ) , dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una "infermità" del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali e che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda ipotesi, il danno sull'"an" deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del 04/03/2000, Rv.534580) trovando diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicchè la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale.
Ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento "de qua" (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581). Gli insegnamenti della Suprema Corte ammettono l'esistenza di un danno da usura psico fisica in re ipsa, tuttavia richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, superamento che, tuttavia, viene definito con l'espressione “di gran lunga” di talchè deve essere di una certa entità e la reiterazione per “diversi anni”.
Presupposti ravvisabili nella fattispecie in esame in cui vi è stato lo svolgimento di un numero ingente di ore(in alcuni casi anche pari al doppio ) oltre l'ordinario previsto dalla contrattazione in misura sistematica per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi (circa …………………………………. anni ) che ha di certo determinato il danno da usura, quale danno non patrimoniale distinto da quello biologico ed inerente la violazione del diritto costituzionalmente protetto,(art 36 comma 2 ) quale danno prodottosi per la protrazione della maggior penosità del lavoro imposta.
La lunghezza dei periodi nei quali si è registrato l'inadempimento datoriale" l'anormale gravosità del lavoro generano il danno da usura psico-fisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia.
E' evidente, anche in relazione a quanto addotto dalla resistente nella memoria di costituzione per contestare la pretesa avversaria e, soprattutto, in difetto di prova che il lavoro sia stato svolto secondo quelle eccezioni legislativamente previste, la "abnormità" della prestazione eseguita negli anni e, quindi, tale di per sè da compromettere l'integrità psico-fisica e la vita di relazione del lavoratore, secondo un corretto ragionamento logico-giuridico (in termini, vedi Cass. cit. n. 12540/2019,
Cass.10.5.2019 n. 12538, Cass. 10.5.2019 n. 12539, ordinanza n. 26450 del 29.09.2021, sentenza 9 maggio 2023 n. 12249.).
Anche la parte resistente cita tale pronunzia riportando che la Suprema Corte afferma che il danno da usura psico fisica va provato ma tralascia l' di aggiungere che può essere provato anche per presunzioni.
La prestazione di lavoro straordinario espletata dal ricorrente presenta sicuramente i caratteri della abnormità, poiché si è protratta per un lasso temporale pluriannuale ed è stata eccessiva sotto il profilo quantitativo, visto che le prestazioni di lavoro eccedenti rispetto ai parametri normativi sopracitati ammontano: 98,6 – 2016, 125,27-2017, 106,4- 2018, 684,85-2019, 999,25-2020, 635,27-2021, 290,26-2022 e 227,88-2023.
Il ricorrente, quindi, ha complessivamente prestato un numero abnorme di ore di lavoro straordinario eccedenti il limiti normativi (quindi questo valore è da intendersi come l'esubero per il totale degli anni di osservazione).
La Corte di cassazione con le richiamate pronunce nn. 18884/19 e 26450/21, ha inoltre chiarito che la maggiorazione retributiva erogata per il lavoro straordinario, non può essere considerata come un risarcimento, neanche in caso di consenso da parte del lavoratore. Sempre il Supremo Collegio, con sentenza n.17154/2015, ha stabilito che “tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che - anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative”.
Nel caso di specie può essere ritenuta congrua, quale parametro di riferimento, al fine della quantificazione che si sta effettuando, la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario (pari al 10% per lo straordinario diurno e 30% per lo straordinario notturno), e non l'intera paga base maggiorata secondo le suddette percentuali ( come da conteggio allegato al ricorso), assumendo rilievo la quantità delle ore di straordinario, espletate in numero maggiore ai limiti consentiti e la protrazione negli anni dedotti, senza sostanziali variazioni nelle modalità attuative della prestazione;
ma dovendo essere considerato, allo stesso tempo, anche il contingente contesto economico-finanziario vigente all'epoca dei fatti, con particolare riferimento ai limiti imposti dalla legge alle nuove assunzioni, e le peculiarità della prestazione lavorativa in questione.
In definitiva, dovendosi procedere alla quantificazione equitativa del danno da usura psicofisica, qui accertato, risulta congruo l'importo pari ad € 3.655,9 pari al 20%, dell'importo calcolato dal ricorrente, a titolo di risarcimento per lavoro straordinario eccedente le 300 ore annuali, dallo stesso calcolato in misura del 100% della paga oraria maggiorata secondo le percentuali contrattuali.
Orienta ad una siffatta conclusione anche la portata dell'accordo sindacale intervenuto di recente (11.3.2024) tra l'azienda e i rappresentanti dei lavoratori – ove la percentuale ipotizzata e concordata è indicata nel 15% dell'importo complessivo riconosciuto come straordinario nell'ultimo decennio - che costituisce senz'altro un indice utile nel percorso finalizzato alla liquidazione equitativa del danno che si sta compiendo, trattandosi di percentuale soppesata in una sede qualificata , ove si affrontano gli interessi contrapposti delle parti.
Inoltre, a tal fine (liquidazione equitativa), si è altresì tenuto conto della non maturata prescrizione del credito in questione– che soggiace al termine ordinario decennale in ragione della sua natura risarcitoria e non retributiva ed il credito azionato parte dal 2015.
Ciò premesso, il danno da usura psico-fisica, può essere liquidato equitativamente in complessivi euro 3.655,9.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il G.L. definitivamente pronunziando accoglie il ricorso e per l'effetto : accerta e dichiara che le ore di lavoro straordinario prestate dal ricorrente in maniera fissa e continuativa nei periodi di riferimento, ricompresi nell'arco temporale dal 2015 al 2021, eccedono il limite massimo fissato dall'art.5, comma 3, D.Lgs.n.66/03 e dall'art.28, comma 2, CCNL 28/11/2015 nonchè quello Controparte_9 desumibile dal principio di ragionevolezza di cui ai precetti degli artt. 36, 32 Cost. e dell'art.2087 cc accerta e dichiara conseguentemente il diritto di al risarcimento Parte_1 del danno e condanna la convenuta a corrispondere allo stesso ,relativamente all'arco temporale suddetto l'importo di € 3.655,9, oltre accessori ex lege e alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 1800,00 ,oltre iva cpa e rimborso forfettario, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 28/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Clara Ruggiero