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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/07/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 559 EL ruolo generale di volontaria giurisdizione ELl'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._1
10/01/1979,
e
, C.F. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
14/07/1977,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Tessarollo
e con l'intervento EL
PUBBLICO MINISTERO, in persona EL Procuratore ELla Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili EL matrimonio;
Conclusioni ELle parti:
che l'Ecc.mo Tribunale di Vicenza voglia:
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili EL matrimonio concordatario contratto in data 21.05.2005 in AN EL PA (VI), in regime di separazione dei beni,
matrimonio trascritto al n. 15, Parte 2, Serie A, anno 2005, EL Registro degli atti di
Matrimonio EL Comune di AN EL PA (VI);
b) ordinare all'Ufficiale ELlo Stato Civile EL Comune di AN EL PA di procedere alla trascrizione ELla emananda sentenza;
c) statuire, a modifica di ogni precedente diversa regolamentazione, che il rapporto tra i sig.ri e sia regolato secondo le seguenti concordate CP_1 Controparte_2
CONDIZIONI:
1 ) Il figlio resta affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori. Persona_1
avrà collocazione principale e residenza con la madre presso la ex casa Per_1
coniugale sita in via G. Marconi 70 di Tezze sul Brenta (VI).
2) L'immobile di via G. Marconi 70 di Tezze sul Brenta (VI), censito al Catasto dei
Fabbricati EL Comune di Tezze sul Brenta, al Foglio 13, con n. particella 919, sub 10
e sub 15, - per il quale la signora riconosce espressamente la nuda CP_1
proprietà EL sig. e il diritto di usufrutto ELla signora Controparte_2 Parte_1
resta assegnato alla signora in virtù ELla collocazione di CP_1 Persona_1
con la madre.
3) Salvi diversi accordi tra i genitori e nel rispetto ELle esigenze EL giovane, prossimo alla maggiore età, il padre vedrà e terrà con sè il figlio , nei seguenti giorni/orari: Per_1
2 - tutti i martedì pomeriggio e, a settimane alterne, anche i giovedì pomeriggio;
- un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
- tre settimane, anche non continuative, durante le prossime vacanze estive con statuizione concorde EL periodo prescelto entro il 30 aprile;
4) A titolo di contributo al mantenimento EL figlio , il Sig. corrisponderà Per_1 CP_2
alla Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, alle coordinate bancarie già note, un CP_1
assegno mensile di € 500,00. Su tale somma decorrerà la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, come per legge. Il sig. inoltre si farà carico nella CP_2
misura EL 50% ELle spese straordinarie, così come individuate dal “Protocollo
d'intesa per le spese Straordinarie” EL Tribunale di Vicenza, siglato in data
26.10.2017, che le parti dichiarano di ben conoscere e che deve intendersi come qui integralmente richiamato e trascritto.
5) L'Assegno Unico Universale per il figlio spetterà interamente alla sig.ra CP_1
Spetteranno a ciascuno dei genitori nella quota EL 50% le detrazioni fiscali per le spese sostenute nell'interesse EL figlio e ogni eventuale altra detrazione/agevolazione riguardante lo stesso.
6) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento. In particolare confermano che nessun assegno di mantenimento spetta alla sig.ra CP_1
7) Per quanto occorra, la signora dichiara che il Sig. ha sempre onorato CP_1 CP_2
i propri obblighi di contributo al mantenimento nel corso ELla separazione e di nulla aver a pretendere nei confronti EL Sig. a titolo di mantenimento arretrato sia CP_2
per il figlio che per ella stessa.
3 8) L'autovettura Mercedes-Benz A 180 CDI targata ES016FG, in uso alla signora CP_1
attualmente intestata al sig. , e la cui carta di circolazione è allegata al Controparte_2
Ricorso ut doc. 11, verrà trasferita, senza corrispettivo di prezzo, alla signora
[...]
con relativa intestazione alla stessa. Il passaggio di proprietà avverrà, a CP_1
cura e spese ELla sig.ra entro 60 giorni dalla pubblicazione ELla sentenza di CP_1
scioglimento degli effetti civili EL matrimonio. I ricorrenti chiedono concordemente che il sopra indicato atto di trasferimento-passaggio di proprietà sia soggetto a trattamento fiscale agevolato trattandosi di atto programmato nell'ambito ELlo scioglimento degli effetti civili EL matrimonio, ad esso connesso, e funzionale alla concorde definizione dei rapporti tra le parti.
9) I ricorrenti si danno reciproco assenso per l'acquisizione presso le autorità
competenti dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio idonei all'espatrio EL figlio minore.
10) Fermo restando il corretto adempimento ELle suddette condizioni convenute, le parti si danno atto di aver regolato i rapporti tutti intercorsi in conseguenza EL rapporto matrimoniale e di non aver ad oggi null'altro a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo o ragione.
Conclusioni EL Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento EL ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 15/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili EL
matrimonio concordatario da essi contratto in AN EL PA (VI) in data
4 21.05.2005.
All'esito ELl'udienza EL 20.05.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento
ELle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente
EL Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa EL 22/02/2016 e la data di deposito EL ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità
di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una ELle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) ELla legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili EL matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale ELlo Stato Civile di procedere all'annotazione ELla presente sentenza;
-nulla osta alla conferma ELle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso EL figlio minore , alla prevalente collocazione ELlo Per_1
stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte EL padre;
5 -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione EL contributo al mantenimento
EL figlio a carico EL padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze EL minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo EL
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione ELla casa coniugale, sita in
Tezze sul Brenta (VI), via G. Marconi n.70, in favore di , quale genitore CP_1
convivente con il figlio minore;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti ELl'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-ELle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte EL
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili EL matrimonio contratto da CP_1
e da in AN EL PA (VI) il 21.05.2005 alle condizioni in Controparte_2
epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale ELlo Stato Civile di annotare la presente sentenza a
6 margine ELl'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio EL Comune di AN EL PA (VI) al n. 15, parte II, serie A, anno
2005;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio EL 15.7.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 559 EL ruolo generale di volontaria giurisdizione ELl'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._1
10/01/1979,
e
, C.F. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
14/07/1977,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Tessarollo
e con l'intervento EL
PUBBLICO MINISTERO, in persona EL Procuratore ELla Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili EL matrimonio;
Conclusioni ELle parti:
che l'Ecc.mo Tribunale di Vicenza voglia:
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili EL matrimonio concordatario contratto in data 21.05.2005 in AN EL PA (VI), in regime di separazione dei beni,
matrimonio trascritto al n. 15, Parte 2, Serie A, anno 2005, EL Registro degli atti di
Matrimonio EL Comune di AN EL PA (VI);
b) ordinare all'Ufficiale ELlo Stato Civile EL Comune di AN EL PA di procedere alla trascrizione ELla emananda sentenza;
c) statuire, a modifica di ogni precedente diversa regolamentazione, che il rapporto tra i sig.ri e sia regolato secondo le seguenti concordate CP_1 Controparte_2
CONDIZIONI:
1 ) Il figlio resta affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori. Persona_1
avrà collocazione principale e residenza con la madre presso la ex casa Per_1
coniugale sita in via G. Marconi 70 di Tezze sul Brenta (VI).
2) L'immobile di via G. Marconi 70 di Tezze sul Brenta (VI), censito al Catasto dei
Fabbricati EL Comune di Tezze sul Brenta, al Foglio 13, con n. particella 919, sub 10
e sub 15, - per il quale la signora riconosce espressamente la nuda CP_1
proprietà EL sig. e il diritto di usufrutto ELla signora Controparte_2 Parte_1
resta assegnato alla signora in virtù ELla collocazione di CP_1 Persona_1
con la madre.
3) Salvi diversi accordi tra i genitori e nel rispetto ELle esigenze EL giovane, prossimo alla maggiore età, il padre vedrà e terrà con sè il figlio , nei seguenti giorni/orari: Per_1
2 - tutti i martedì pomeriggio e, a settimane alterne, anche i giovedì pomeriggio;
- un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
- tre settimane, anche non continuative, durante le prossime vacanze estive con statuizione concorde EL periodo prescelto entro il 30 aprile;
4) A titolo di contributo al mantenimento EL figlio , il Sig. corrisponderà Per_1 CP_2
alla Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, alle coordinate bancarie già note, un CP_1
assegno mensile di € 500,00. Su tale somma decorrerà la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, come per legge. Il sig. inoltre si farà carico nella CP_2
misura EL 50% ELle spese straordinarie, così come individuate dal “Protocollo
d'intesa per le spese Straordinarie” EL Tribunale di Vicenza, siglato in data
26.10.2017, che le parti dichiarano di ben conoscere e che deve intendersi come qui integralmente richiamato e trascritto.
5) L'Assegno Unico Universale per il figlio spetterà interamente alla sig.ra CP_1
Spetteranno a ciascuno dei genitori nella quota EL 50% le detrazioni fiscali per le spese sostenute nell'interesse EL figlio e ogni eventuale altra detrazione/agevolazione riguardante lo stesso.
6) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento. In particolare confermano che nessun assegno di mantenimento spetta alla sig.ra CP_1
7) Per quanto occorra, la signora dichiara che il Sig. ha sempre onorato CP_1 CP_2
i propri obblighi di contributo al mantenimento nel corso ELla separazione e di nulla aver a pretendere nei confronti EL Sig. a titolo di mantenimento arretrato sia CP_2
per il figlio che per ella stessa.
3 8) L'autovettura Mercedes-Benz A 180 CDI targata ES016FG, in uso alla signora CP_1
attualmente intestata al sig. , e la cui carta di circolazione è allegata al Controparte_2
Ricorso ut doc. 11, verrà trasferita, senza corrispettivo di prezzo, alla signora
[...]
con relativa intestazione alla stessa. Il passaggio di proprietà avverrà, a CP_1
cura e spese ELla sig.ra entro 60 giorni dalla pubblicazione ELla sentenza di CP_1
scioglimento degli effetti civili EL matrimonio. I ricorrenti chiedono concordemente che il sopra indicato atto di trasferimento-passaggio di proprietà sia soggetto a trattamento fiscale agevolato trattandosi di atto programmato nell'ambito ELlo scioglimento degli effetti civili EL matrimonio, ad esso connesso, e funzionale alla concorde definizione dei rapporti tra le parti.
9) I ricorrenti si danno reciproco assenso per l'acquisizione presso le autorità
competenti dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio idonei all'espatrio EL figlio minore.
10) Fermo restando il corretto adempimento ELle suddette condizioni convenute, le parti si danno atto di aver regolato i rapporti tutti intercorsi in conseguenza EL rapporto matrimoniale e di non aver ad oggi null'altro a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo o ragione.
Conclusioni EL Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento EL ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 15/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili EL
matrimonio concordatario da essi contratto in AN EL PA (VI) in data
4 21.05.2005.
All'esito ELl'udienza EL 20.05.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento
ELle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente
EL Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa EL 22/02/2016 e la data di deposito EL ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità
di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una ELle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) ELla legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili EL matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale ELlo Stato Civile di procedere all'annotazione ELla presente sentenza;
-nulla osta alla conferma ELle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso EL figlio minore , alla prevalente collocazione ELlo Per_1
stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte EL padre;
5 -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione EL contributo al mantenimento
EL figlio a carico EL padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze EL minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo EL
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione ELla casa coniugale, sita in
Tezze sul Brenta (VI), via G. Marconi n.70, in favore di , quale genitore CP_1
convivente con il figlio minore;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti ELl'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-ELle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte EL
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili EL matrimonio contratto da CP_1
e da in AN EL PA (VI) il 21.05.2005 alle condizioni in Controparte_2
epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale ELlo Stato Civile di annotare la presente sentenza a
6 margine ELl'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio EL Comune di AN EL PA (VI) al n. 15, parte II, serie A, anno
2005;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio EL 15.7.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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