Art. 5. Clausola di salvaguardia 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 .
Note all' art. 5:
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 , recante: «Modifiche altitolo V della parte seconda della Costituzione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001.
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 , recante: «Modifiche altitolo V della parte seconda della Costituzione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001.
Note all' art. 5:
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 , recante: «Modifiche altitolo V della parte seconda della Costituzione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001.
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 , recante: «Modifiche altitolo V della parte seconda della Costituzione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001.