Articolo 5 della Legge 18 luglio 2025, n. 106
Articolo 4
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9 agosto 2025
Art. 5. Clausola di salvaguardia 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 .
Note all' art. 5:
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 , recante: «Modifiche altitolo V della parte seconda della Costituzione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001.
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 , recante: «Modifiche altitolo V della parte seconda della Costituzione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001.

Entrata in vigore il 9 agosto 2025