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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/11/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. ER IA CO, all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2231 nel ruolo generale dell'anno 2025 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Alexander Montalto;
Parte_1 contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed CP_1
NN LA LI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza di cui in epigrafe -celebrata con modalità a trattazione scritta- parte ricorrente concludeva perché fosse riconosciuta in proprio favore la sussistenza dei requisiti sanitari prescritti per accedere alla prestazione dell'assegno ordinario di invalidità, previo espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio, mentre l' contestava la fondatezza della domanda, avendo il CTU accertato la carenza CP_1 dei presupposti necessari per l'erogazione della prestazione richiesta.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria o peritale, all'udienza di cui in epigrafe la stessa veniva decisa dallo scrivente mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art 127ter c.p.c. Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Parte ricorrente fonda le proprie doglianze su una non corretta valutazione da parte del consulente tecnico delle patologie da cui è affetta, e più precisamente censurando la sottostima del quadro morboso diagnosticato.
Nella relazione peritale espletata nell'ambito del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo, il CTU ha accertato un quadro patologico che esclude la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'erogazione della prestazione anelata sulla base di un elaborato peritale sufficientemente descrittivo delle condizioni del periziando quali riscontrate all'esame obiettivo e dalla documentazione medica in atti e, rispetto agli apprezzamenti contenuti nella perizia, le osservazioni critiche mosse all'elaborato di consulenza tecnica (peraltro solo in sede di introduzione della presente fase di merito) si appalesano come mera prospettazione di un dissenso valutativo non sostenuto da elementi che possano significativamente ed adeguatamente confutare, con valenza scientifica, le argomentazioni che il CTU ha prodotto a sostegno delle sue valutazioni.
Ne consegue che la semplice affermazione che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che abbia sbagliato a rilevarne la reale incidenza, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Pertanto, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene ai vizi del procedimento logico formale del
CTU e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Deve poi essere ulteriormente evidenziato come parte istante, nella fase di ATPO, abbia omesso di formulare osservazioni alla consulenza nel termine stabilito dal giudice all'udienza per il conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 195 c.p.c. Sotto tale profilo, il deposito, solo con il ricorso introduttivo del presente giudizio di merito, di una consulenza di parte (le cui valutazioni di merito comunque non inficiano le conclusioni del c.t.u.) deve ritenersi anche inammissibilmente tardivo.
L'art. 445bis c.p.c prevede una compiuta disciplina dello svolgimento dell'incarico peritale che offre alle parti i medesimi strumenti che la legge predispone per la consulenza tecnica d'ufficio in corso di causa, al fine di consentire la più ampia garanzia di completezza del procedimento.
Il difensore ha, infatti, la possibilità di nominare propri consulenti, di formulare osservazioni alla c.t.u., su cui il consulente dovrà obbligatoriamente esprimere a sua volta le proprie valutazioni (art. 195 c.p.c., richiamato dal comma 1 dell'art. 445bis), ed il giudice potrà sempre, anche d'ufficio, decidere di non omologare la perizia e rinnovare la consulenza, anche sostituendo il c.t.u. (art. 196
c.p.c., richiamato dal comma 5 dell'art. 445bis).
Sicché, ove si consentisse alla parte di scegliere di non formulare osservazioni alla consulenza nel termine fissato dal giudice, e dunque di non avvalersi della procedura contemplata dall'art. 195 c.p.c. espressamente richiamato dall'art. 445bis c.p.c., per poi semplicemente differire tali osservazioni, mediante l'instaurazione di un nuovo giudizio nel quale si svolgeranno né più e né meno quelle stesse attività che si sarebbero potute svolgere nel procedimento per ATP, si finirebbe con il consentire una violazione dei termini di cui all'art. 195 c.p.c., che, in quanto ordinatori, ai sensi dell'art. 154
c.p.c. potevano essere prorogati soltanto prima della scadenza e solo previa autorizzazione del giudice (per tutte Cass. sez. un. 30/07/08 n. 20604): ciò che, a sua volta, si tradurrebbe in una chiara frustrazione della finalità deflattiva del contenzioso voluta ed espressamente enunciata dal legislatore
Ad ogni modo, ed in definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni e dalle argomentazioni svolte in sede di Accertamento Tecnico Preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda va rigettata.
Stante la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede: - rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Latina, data del deposito
IL GIUDICE
ER IA CO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. ER IA CO, all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2231 nel ruolo generale dell'anno 2025 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Alexander Montalto;
Parte_1 contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed CP_1
NN LA LI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza di cui in epigrafe -celebrata con modalità a trattazione scritta- parte ricorrente concludeva perché fosse riconosciuta in proprio favore la sussistenza dei requisiti sanitari prescritti per accedere alla prestazione dell'assegno ordinario di invalidità, previo espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio, mentre l' contestava la fondatezza della domanda, avendo il CTU accertato la carenza CP_1 dei presupposti necessari per l'erogazione della prestazione richiesta.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria o peritale, all'udienza di cui in epigrafe la stessa veniva decisa dallo scrivente mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art 127ter c.p.c. Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Parte ricorrente fonda le proprie doglianze su una non corretta valutazione da parte del consulente tecnico delle patologie da cui è affetta, e più precisamente censurando la sottostima del quadro morboso diagnosticato.
Nella relazione peritale espletata nell'ambito del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo, il CTU ha accertato un quadro patologico che esclude la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'erogazione della prestazione anelata sulla base di un elaborato peritale sufficientemente descrittivo delle condizioni del periziando quali riscontrate all'esame obiettivo e dalla documentazione medica in atti e, rispetto agli apprezzamenti contenuti nella perizia, le osservazioni critiche mosse all'elaborato di consulenza tecnica (peraltro solo in sede di introduzione della presente fase di merito) si appalesano come mera prospettazione di un dissenso valutativo non sostenuto da elementi che possano significativamente ed adeguatamente confutare, con valenza scientifica, le argomentazioni che il CTU ha prodotto a sostegno delle sue valutazioni.
Ne consegue che la semplice affermazione che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che abbia sbagliato a rilevarne la reale incidenza, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Pertanto, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene ai vizi del procedimento logico formale del
CTU e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Deve poi essere ulteriormente evidenziato come parte istante, nella fase di ATPO, abbia omesso di formulare osservazioni alla consulenza nel termine stabilito dal giudice all'udienza per il conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 195 c.p.c. Sotto tale profilo, il deposito, solo con il ricorso introduttivo del presente giudizio di merito, di una consulenza di parte (le cui valutazioni di merito comunque non inficiano le conclusioni del c.t.u.) deve ritenersi anche inammissibilmente tardivo.
L'art. 445bis c.p.c prevede una compiuta disciplina dello svolgimento dell'incarico peritale che offre alle parti i medesimi strumenti che la legge predispone per la consulenza tecnica d'ufficio in corso di causa, al fine di consentire la più ampia garanzia di completezza del procedimento.
Il difensore ha, infatti, la possibilità di nominare propri consulenti, di formulare osservazioni alla c.t.u., su cui il consulente dovrà obbligatoriamente esprimere a sua volta le proprie valutazioni (art. 195 c.p.c., richiamato dal comma 1 dell'art. 445bis), ed il giudice potrà sempre, anche d'ufficio, decidere di non omologare la perizia e rinnovare la consulenza, anche sostituendo il c.t.u. (art. 196
c.p.c., richiamato dal comma 5 dell'art. 445bis).
Sicché, ove si consentisse alla parte di scegliere di non formulare osservazioni alla consulenza nel termine fissato dal giudice, e dunque di non avvalersi della procedura contemplata dall'art. 195 c.p.c. espressamente richiamato dall'art. 445bis c.p.c., per poi semplicemente differire tali osservazioni, mediante l'instaurazione di un nuovo giudizio nel quale si svolgeranno né più e né meno quelle stesse attività che si sarebbero potute svolgere nel procedimento per ATP, si finirebbe con il consentire una violazione dei termini di cui all'art. 195 c.p.c., che, in quanto ordinatori, ai sensi dell'art. 154
c.p.c. potevano essere prorogati soltanto prima della scadenza e solo previa autorizzazione del giudice (per tutte Cass. sez. un. 30/07/08 n. 20604): ciò che, a sua volta, si tradurrebbe in una chiara frustrazione della finalità deflattiva del contenzioso voluta ed espressamente enunciata dal legislatore
Ad ogni modo, ed in definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni e dalle argomentazioni svolte in sede di Accertamento Tecnico Preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda va rigettata.
Stante la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede: - rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Latina, data del deposito
IL GIUDICE
ER IA CO