Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/04/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4592/2024 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 23/04/2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al
Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è trattata la causa
TRA
- Parte_1
- APPELLANTE -
E
- - CP_1 CP_2
- APPELLATO -
Hanno depositato note scritte:
Per l'appellante l'Avv. CASTAGNA MARIA ANTONIA che conclude per l'accoglimento dell'appello;
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 4592/2024
R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al n. 4592/2024 r.g.a.c. il 30/11/2024 e introdotta con atto di citazione depositato in data 30/11/2024;
TRA
1
in atti, rappresentato e difeso dall'Avv. CASTAGNA MARIA ANTONIA giusta procura allegata telematicamente all'atto di appello;
[...]
[...]
Controparte_3
, (c.f.: , elettivamente domiciliato al CORSO XVIII
[...] P.IVA_1
AGOSTO 46 presso lo studio dell'AVVOCATURA CP_2
DISTRETTUALE DELLO STATO DI POTENZA (c.f.: dalla C.F._2
quale è rappresentato e difeso ope legis,
-APPELLATO CONTUMACE-
OGGETTO: Appello;
Opposizione a sanzione amministrativa Codice della strada;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso il verbale di violazione del codice della strada n. 1800001032605 del 18.12.2023, notificato il 05.01.2024, elevato dalla Sezione Polizia Stradale di per la violazione dell'art. 180 co. CP_2
8 Codice della Strada, nei confronti di , per non aver Parte_1
ottemperato all'invito di esibire ad un ufficio di polizia i documenti richiesti con il presupposto verbale n. PTR/2095000936 del 28.10.2023 con cui veniva contestata la violazione dell'art. 12 d.lgs. 286/2005 in quanto “quale secondo conducente di impresa di trasporto in conto terzi circolava sprovvisto dei documenti attestanti la sussistenza di un rapporto di lavoro”.
L'opponente deduceva l'illegittimità del verbale per insussistenza dell'addebito avendo egli regolarmente provveduto sia al pagamento della sanzione sia all'esibizione dei documenti richiesti con il verbale presupposto (presso la stazione dei Carabinieri di Mileto) per cui alcuna violazione dell'art. 180 Codice della
Strada poteva ritenersi integrata.
Con sentenza n. 427/2024, il Giudice di Pace di ha accolto l'opposizione CP_2
rilevando come, dalla documentazione in atti, risultasse l'ottemperanza del
2
all'invito di esibizione della documentazione relativa al rapporto di Parte_1
lavoro presso la stazione dei Carabinieri di Mileto in data 16.11.2023. Nonostante
l'integrale accoglimento dell'opposizione, il Giudice di Pace ha compensato le spese di lite, motivo per il quale l'opponente ha proposto il presente appello.
La , nonostante la rituale notifica dell'atto d'appello, di cui è Controparte_3
stata disposta la rinnovazione presso l'Avvocatura dello Stato, con provvedimento del 05.03.2025, non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace.
* * * * *
Innanzitutto va dichiarata la contumacia dell'amministrazione appellata, non costituitasi in giudizio nonostante la regolarità della notifica telematica effettuata nei suoi confronti in data 06.03.2025.
Nel merito, l'appello, proposto nei termini di legge, è fondato.
Il Giudice di Pace, infatti, pur a fronte dell'integrale accoglimento del ricorso ha disposto la compensazione delle spese di lite ritenendola giustificata per la ricorrenza di non meglio precisati “giusti motivi”.
A parere della scrivente tale motivazione non è sufficiente ad integrare le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 co. 21 cod. proc. civ., giustificano una pronuncia di compensazione delle spese allorché la parte risulti totalmente vittoriosa nel merito.
Infatti, il Giudice di Pace ha accolto il ricorso ritenendo che dalla documentazione versata in atti risultasse provato che l'opponente avesse esibito i documenti di cui era risultato sprovvisto durante il primo accertamento, con conseguente insussistenza dell'addebito mosso con il secondo verbale oggetto dell'opposizione.
Il generico richiamo alla sussistenza di “giusti motivi”, senza ulteriori chiarimenti, pertanto, non può ritenersi sufficiente a fondare la compensazione delle spese di lite, stante il carattere eccezionale dell'istituto allorché la domanda risulti integralmente accolta nel merito.
Per giurisprudenza costante, invero, il giudice deve esporre in modo argomentato le motivazioni che sorreggono la statuizione di compensazione delle spese, la quale
è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il decidente deve esplicitamente indicare nella motivazione della sentenza a tenore dell'art. 92 c.p.c.
(cfr. Cass. Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022).
3
Pertanto, la mancata specifica motivazione in ordine alle gravi ed eccezionali ragioni, che consentono la compensazione delle spese di lite, comporta un vizio di violazione di legge della sentenza impugnata che va, dunque, riformata sul punto.
Orbene, considerata l'interpretazione restrittiva dell'istituto in commento fornita dalla Suprema Corte, secondo cui la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite può essere disposta, oltre che in caso di soccombenza reciproca, solo nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., (Cass. ord. 4303/2020), la parte soccombente va condannata al pagamento delle spese di lite.
In mancanza di appello incidentale, resta, invece, precluso l'esame del merito della controversia.
In base all'art. 91 c.p.c., il deve essere, pertanto, condannato a Controparte_4
rifondere al ricorrente le spese di lite relative al primo grado di giudizio, che, in mancanza di apposita nota, si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, ratione temporis vigenti, e di tutte le circostanze del caso (valore assolutamente modesto della controversia, assoluta semplicità delle questioni giuridiche trattate, mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria, mancato deposito di scritti difensivi conclusionali) e da integrare poi con il rimborso delle spese forfettarie e con gli accessori di legge dell'IVA e della CPA, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si ritiene invece che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese del presente grado di appello, stante la contumacia dell'amministrazione soccombente e la non imputabilità a quest'ultima dell'errore in cui è incorso il giudicante nella liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti del Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. Controparte_4 CP_2
4
427/2024 e pubblicata in data 13.05.2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna la a corrispondere a le Controparte_3 Parte_1
spese relative al giudizio di primo grado, liquidate in complessivi € 300,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Maria Antonia
Castagna per dichiarato anticipo;
b) dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di appello.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Potenza lì, 28/04/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
5